INDENNITA'
DI RISCHIO
(art.37 CCNL 14/09/2000)
Gli enti individuano, in sede di
contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano
continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per
l’integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già
riconosciute presso l’ente.
Ai dipendenti che svolgano tali prestazioni,
compete, per il periodo di effettiva
esposizione al rischio, un’
indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso,
con le risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti
alla data del 30.6.2000