INFORTUNIO SUL
LAVORO
(art. 22
CCNL 1995)
In caso
di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro o malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente
ha diritto alla conservazione del posto. Durante tale periodo, non oltre 36
mesi, al dipendente spetta l’intera retribuzione fissa mensile così come
prevista dall’art. 21 comma 7 lett a) del CCNL 1995.
(art. 10 bis CCNL 14/09/2000)
Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l’art.1, comma 7, della legge n.68/1999. (I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.)