SULPM  

 

ABBECEDARIO

 

INFORTUNIO SUL LAVORO

 

(art. 22 CCNL 1995)

In caso di assenza dovuta ad infortunio  sul lavoro o malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto. Durante tale periodo, non oltre 36 mesi, al dipendente spetta l’intera retribuzione fissa mensile così come prevista dall’art. 21 comma 7 lett a) del CCNL 1995.

 

(art. 10 bis CCNL  14/09/2000)

Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l’art.1, comma 7, della legge n.68/1999. (I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.)