(GU 301/2000)
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. In deroga
all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638,
sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, e successive modificazioni, nei confronti di coloro che siano nella
condizione di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n.
503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non piu' di
due anni al raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dalla normativa
vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo
restando il limite di reddito proprio, e' attribuita, a decorrere dal 1º
gennaio 2000, nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con
quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque
volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori
dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore
al 1 gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di
reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo
medesimo.
2. Ai soggetti di
cui al comma 1, ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non piu' di
tre anni al raggiungimento dell'eta' pensionabile prevista dalla normativa
vigente alla predetta data, l'integrazione al trattamento minimo, fermo
restando il limite di reddito proprio, e' attribuita, nelle stesse misure
percentuali e per le stesse fasce di reddito di cui al comma 1, con decorrenza
dal 1º gennaio 2001 e dal 1º gennaio 2002 a seconda che la data di nascita cada
nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita.
3. L'integrazione
e' attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca
in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito
previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente e'
ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia
successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.
4. Per le
pensioni con decorrenza nell'anno 1994 e' fatta salva, se piu' favorevole, la
previgente disciplina.
5. L'importo
erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2
e' rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del
reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di
decorrenza della pensione.
6. All'onere derivante
dall'attuazione dei commi 1 e 2, quantificato in lire 68 miliardi per il 2000 e
in lire 80 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede:
a) quanto a lire
29.650 milioni per il 2000, 30.000 milioni per il 2001 e 30.000 milioni per il
2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo;
b) quanto a lire
350 milioni per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a lire
38.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 50.000 milioni per gli anni 2001 e
2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo
rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
7. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addi' 14 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Fassino
________________
LAVORI
PREPARATORI
Senato della
Repubblica (atto n. 273):
Presentato dal
sen. Galdi ed altri il 10 maggio 1996.
Assegnato alla
11a commissione (Lavoro), in sede referente, il 25 giugno 1996 con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla
11a commissione il 16 luglio 1996; 17 e 19 settembre 1996; 3 ed 8 ottobre 1996;
15 gennaio 1997; 2, 16 e 30 aprile 1997; 13, 20 e 21 maggio 1997; 19 giugno
1997; 10 luglio 1997; 11 e 17 dicembre 1997; 15 e 29 gennaio 1998; 12 febbraio
1998; 28 maggio 1998.
Relazione scritta
presentata il 9 luglio 1998 (atto n. 273/A relatore sen. Piloni).
Esaminato in aula
ed approvato il 15 luglio 1998.
Camera dei
deputati (atto n. 6250):
Assegnato alla XI
commissione (Lavoro), in sede referente, il 23 luglio 1999 con pareri delle
commissioni I, II e V.
Esaminato dalla
XI commissione il 19, 27 e 28 ottobre 1999; 9 novembre 1999; 2 dicembre 1999;
27 gennaio 2000.
Relazione scritta
presentata il 19 aprile 2000 (atto n. 6250/A - relatore on. Bitelli).
Esaminato in aula
il 14 luglio 2000 e approvato il 27 luglio 2000.
Senato della
Repubblica (atto n. 273/B):
Assegnato alla
11a commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 5 settembre 2000 con parere
della commissione 5a.
Esaminato dalla
5a commissione, in sede deliberante, il 20 e 27 settembre 2000.
Nuovamente
assegnato alla 11a commissione (Lavoro), in sede referente, il 27 settembre
2000.
Esaminato dalla
11a commissione, in sede referente, il 27 settembre 2000.
Relazione scritta
presentata il 3 ottobre 2000 (atto n. 273/C - relatore sen. Smuraglia).
Esaminato in aula
e approvato il 17 novembre 2000.
________________
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note
all'art. 1:
- Il testo
dell'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 683 (Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini), come sostituito dall'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, e' il
seguente:
"Art. 6. -
1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive
della medesima, nonche' delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli
artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale
minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:
a) (Omissis);
b) nel caso di
persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri
per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi
cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a quattro volte il
trattamento minimo medesimo. Per i lavoratori andati in pensione
successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto
limite di reddito e' elevato a cinque volte il trattamento minimo.".
- Il testo
dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme
per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e
pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il
seguente:
"3. In
deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a
trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti
dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati
alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriomente a tale data siano stati
ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) per i
lavoratori subordinati che possono far valere una anzianita' assicurativa di
almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata
inferiore a 52 settimane nell'anno solare, e' fatto salvo il requisito
contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente
normativa;
c) nei casi di
lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianita'
assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi
intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il
pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di
cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al
limite minimo previsto dalla previgente normativa.".
- Il testo dell'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), come da ultimo rifinanziata dalla tabella D della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' il seguente:
"7. Per le
finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale
confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle
iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto
Fondo".
- Il testo della
tabella D della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)], e' il
seguente:
"Tabella
D
RIFINANZIAMENTO
DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE
|
Oggetto del provvedimento |
2000 |
2001 (milioni di lire) |
2002 |
|
(Omissis) |
|||
|
Decreto-legge n.
148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993:
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: |
|
|
|
|
Art. 1, comma
7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap.
7670) |
800.000 |
- |
- |
|
Articoli 3,
comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro,
bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per
la Calabria - cap. 8640) |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
|
(Omissis)". |
|||