CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SULPM
Legge 23 dicembre 2000, n. 389 "Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2001
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003"
-
Legge 23 dicembre 2000, n. 389
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio
pluriennale per il triennio 2001-2003"
Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)
1. L'ammontare delle entrate
previste per l'anno finanziario 2001, relative a imposte, tasse, contributi di
ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse
dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo,
risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno finanziario 2001, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2001 e' confermata
la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti
concernenti la gestione delle spese gia' attribuite alla Presidenza del
Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della
predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del
Ministero del tesoro, del bilancio della programmazione economica. A decorrere
dal 1º gennaio 2001 si applica quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato
del supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio
2000, concernente disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disponibilita' impegnate ovvero non
utilizzate alla data del 31 dicembre 2000, relative ai capitoli del bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato ai fini della loro riassegnazione alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per la riassunzione dei
corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza. In via
transitoria, rimane ferma l'operativita', a stralcio, e comunque non oltre il
30 maggio 2001, dell'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, esclusivamente per la definizione degli adempimenti
amministrativi e contabili connessi alle operazioni di chiusura dell'esercizio
2000 relativamente alla gestione della Presidenza del Consiglio dei ministri
non afferente al bilancio autonomo della stessa Presidenza, avuto riguardo alle
esigenze di tempestiva determinazione del rendiconto generale dello stato per
il predetto esercizio.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con
propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali
i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001: Fondo da ripartire per fronteggiare
spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da
ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per oneri del
personale gia' dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle
amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, Fondo da ripartire
per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli
incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per
l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e
cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Personale"
nonche' Fondo per la concessione di agevolazioni tariffarie per viaggi in
ferrovia degli appartenenti alle Forze armate ed assimilati, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Ferrovie dello Stato" (oneri
comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture
da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza
e cassa, nell'ambito delle unita' previsionali di base "Accordi ed
organismi internazionali" (interventi); Fondo occorrente per
l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale
iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale"
(interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti
durante il periodo di servizio e dei loro superstiti iscritto, per competenza e
cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi
diversi" (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione degli
schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per
competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Difesa
del suolo" (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e', altresi', autorizzato ad apportare, con
propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le
ripartizioni di cui al presente comma.
3. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e
della navigazione e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento alle unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2001, dello
specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Ente nazionale di assistenza al volo"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal
trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'"Ente nazionale di
assistenza al volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
4. L'importo massimo di emissione
di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 32.750 miliardi.
5. I limiti di cui all'articolo
8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli
impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto
legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a
tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2001 in lire 10.000 miliardi
ciascuno.
6. Il SACE e' altresi'
autorizzato, per l'anno finanziario 2001, a rilasciare garanzie entro una quota
massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.
7. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, al trasferimento ad altre unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001 delle somme iscritte, per competenza e
cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interessi sui titoli
del debito pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro
di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
8. Gli importi dei fondi previsti
dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base
"Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione
di residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.969
miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 2.000 miliardi e lire 15.000 miliardi.
9. Per gli effetti di cui
all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese
obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
10. Con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in
applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito
delle unita' previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilita'
delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli
elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
11. Le spese per le quali puo'
esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
12. Gli importi di compensazione
monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta
erariale di consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita'
di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea
in applicazione del regime delle "risorse proprie" (decisione
del Consiglio delle Comunita' europee del 21 aprile 1970) nonche' per importi
di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Risorse proprie Unione europea" (interventi) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, sul conto di tesoreria denominato:
"Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
13. Gli importi di compensazione
monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2000 sono riferiti alla
competenza dell'anno 2001 ai fini della correlativa spesa da imputare
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
14. Ai fini dell'attuazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di
residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni
competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Aree depresse" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 2001.
15. Le somme di pertinenza del
centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001, relative ai seguenti fondi
da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire
per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale
di base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione
dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento
regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per
l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi" (interventi);
Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Aree depresse" (investimenti). Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a
ripartire, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle Amministrazioni
interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei
predetti fondi.
16. Ai fini dell'attuazione
dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello
stanziamento dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF
Stato" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001 e' stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
17. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base
"Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata per
essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11
febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24
della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.
18. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base
"Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio
dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18,
comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e', altresi', autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in
attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
19. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base
"Ammortamento titoli di Stato" (Rimborso del debito pubblico) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, delle somme affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
20. Ai fini della compensazione
sui fondi erogati per la mobilita' sanitaria in attuazione dell'articolo 12,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario
nazionale" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
21. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare il
riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive
variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra
le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti
decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti
immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n.
130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili" (investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di
coesione" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
22. Ferma restando la
disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti
alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto
nell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di
sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
23. Le somme dovute dagli
istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n.
416, sono versate nell'ambito della unita' previsionale di base
"Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e
concorsi vari" di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro"
(Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello
stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente
iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Imprese radiofoniche ed editoriali"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Gestione
transitoria delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Servizio per la gestione delle spese residuali" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
24. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.
25. Ai fini dell'attuazione della
legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, in
termini di residui, competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base
delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma
capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per
Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Roma capitale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
26. In attuazione di quanto
disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del
Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unita'
previsionale di base "Fondo per la protezione civile" (investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilita' "Protezione civile" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2001, possono essere ripartite,
in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unita'
previsionali di base del medesimo centro di responsabilita'.
27. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Presidenza del Consiglio dei ministri" di pertinenza del centro
di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
2001, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi
destinati dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione
nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in accordo con
l'Unione europea.
28. Ai fini dell'attuazione del
decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su
altre unita' previsionali di base, le somme iscritte nell'unita' previsionale
di base "Potenziamento servizi e strutture" (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
29. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per
l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese
elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, alle competenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli
affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per
l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi
elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per
lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni,
a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e
trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura
di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale
elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
30. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, alle
variazioni di bilancio nelle unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle Amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione
dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
31. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, a trasferire per l'anno 2001 alle unita' previsionali di base
del titolo III (Rimborso passivita' finanziarie) degli stati di previsione
delle Amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o
ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui
con onere a totale o parziale carico dello Stato.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario
2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Ai sensi dell'articolo 11
della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento
del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina,
per l'anno finanziario 2001, e' stabilito in 420.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo
stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le
quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo
a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986,
n. 831, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Spese
generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Guardia di finanza" del medesimo stato di
previsione.
4. Per l'anno 2001
l'Amministrazione dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e
riscuotere le entrate nonche' a impegnare e a pagare le spese, ai termini del
regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre
1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
5. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle
finanze, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di
bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2001, occorrenti
per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al
funzionamento delle Agenzie fiscali.
6. In relazione all'accertamento
dei residui nella gestione delle spese gia' attribuiti ai dipartimenti
interessati dalla istituzione delle Agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro delle finanze, e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in
termini di cassa dalle unita' previsionali di base relative alle Agenzie
fiscali medesime alle competenti unita' previsionali di base anche di nuova
istituzione, nell'ambito del centro di responsabilita' "Dipartimento
politiche fiscali" dello stato di previsione del Ministero delle finanze
per l'anno finanziario 2001.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario
2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Le entrate e le spese degli
Archivi notarili, per l'anno finanziario 2001, sono stabilite in conformita'
degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia
(Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali
deficienze delle assegnazioni di bilancio, e' utilizzato lo stanziamento della
unita' previsionale di base "Fondi di riserva" dello stato di
previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unita'
previsionale di base, nonche' le iscrizioni alle competenti unita' previsionali
di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro
della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al
conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata
del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente
alle spese per le attivita' sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria
e dei detenuti e internati nell'ambito delle unita' previsionali di base
"Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti"
(interventi) e "Funzionamento" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Amministrazione penitenziaria", e "Funzionamento"
di pertinenza del centro di responsabilita' "Giustizia minorile"
dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario
2001.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno
finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
5).
2. E' approvato, in termini di
competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare,
per l'anno finanziario 2001, annesso allo stato di previsione del Ministero
degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme
affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi
esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio
1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
stesse alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2001 per essere
utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme
affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per
anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi
internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2001.
5. Il Ministero degli affari
esteri e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non
convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta
Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari,
ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino
intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo
controvalore in lire e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e'
contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli
affari esteri, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2001, per
l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione,
ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a
istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.
6. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, su
proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini
di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unita' previsionali di base
9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2 "Paesi in via di
sviluppo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente
agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella
C allegata alla legge finanziaria.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il
pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno
finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
6).
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme
iscritte nell'unita' previsionale di base "Fondo contratto per il comparto
scuola" di pertinenza del centro di responsabilita' "Personale e
affari generali ed amministrativi" dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa,
dall'unita' previsionale di base "Finanziamento enti locali"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Amministrazione
civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno alle unita'
previsionali di base "Strutture scolastiche" di pertinenza dei centri
di responsabilita' "Istruzione elementare", "Istruzione
classica, scientifica e magistrale" e "Istruzione tecnica" dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in applicazione dell'articolo
8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico.
4. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per
l'anno finanziario 2001, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14,
della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parita' scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
5. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra l'unita' previsionale di
base "Igiene e sicurezza sul lavoro" dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione ed altre unita' previsionali di base, anche
di nuova istituzione, dello stesso stato di previsione, al fine di provvedere
alle spese relative all'igiene e alla sicurezza sui luoghi di lavoro delle
istituzioni scolastiche.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario
2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Le somme versate dal CONI
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Restituzioni, rimborsi,
recuperi e concorsi vari" (Entrate extra-tributarie) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi"
dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2001 sono riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per le spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla
costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive,
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali
di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e
"Edilizia di servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Protezione civile e servizi antincendi" dello stato
di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2001.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo
stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di
pertinenza del centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le
quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, prelevamenti dal fondo
a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001,
iscritto nell'unita' previsionale di base "Funzionamento".
4. Sono autorizzati
l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del
Fondo edifici di culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative
all'anno finanziario 2001, in conformita' degli stati di previsione annessi a
quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui
all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese
obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle
indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione
dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario
2001, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di
tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti
dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno
finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
8).
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per
l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 9).
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le
variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed
in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli
adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, nonche' dall'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del
servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei
trasporti terrestri.
3. In attuazione della legge 6
agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di
leva presso le Capitanerie di porto e' fissato, per l'anno finanziario 2001, in
4.035 unita'.
4. Il numero massimo degli
ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da
mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n.
224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, e' stabilito, per
l'anno finanziario 2001, in 32 unita'.
5. Il numero massimo degli
allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla
frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2001, e'
fissato in 65 unita'.
6. A norma degli articoli 7 e 8
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari
volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno finanziario 2001, nel
numero di 500 unita'.
7. Il numero massimo degli
allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo
11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' determinato, per l'anno
finanziario 2001, in 120 unita'.
8. Nell'elenco annesso allo stato
di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il
Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti
e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263,
iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di
funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Capitanerie di porto" del medesimo stato di
previsione.
9. Ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto,
approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi
provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari
delegati.
10. Le disposizioni legislative e
regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in
quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di
responsabilita' "Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6
agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi
nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di
cui all'unita' previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Capitanerie
di porto", dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2001, le disposizioni
contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilita' generale dello Stato.
11. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione per l'anno finanziario 2001, le variazioni di bilancio, in termini
di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente
nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo,
ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno
finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
10).
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario
2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo dei graduati
di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e
nell'Aeronautica militare, e' fissato, per l'anno finanziario 2001, come segue:
a) Esercito n. 27.000;
b) Marina n. 11.570; .br: c) Aeronautica n. 13.900.
3. Il numero massimo degli
ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986,
n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 2001, come segue:
a) Esercito n. 25;
b) Marina n. 160;
c) Aeronautica n. 200.
4. Il numero massimo degli
ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma
dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per
l'anno finanziario 2001, come segue:
a) Esercito (compresi Carabinieri) n. 440;
b) Marina n. 130;
c) Aeronautica n. 140.
5. La forza organica dei graduati
e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9,
ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno
finanziario 2001, in n. 1.407 unita'.
6. La forza organica dei
sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma
volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno
1964, n. 447, e' fissata, per l'anno finanziario 2001, in n. 1.135 unita'.
7. La forza organica dei graduati
e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo
27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno
finanziario 2001, in n. 1.160 unita'.
8. Il contingente degli
arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva,
dei giovani chiamati alle armi e' fissato, per l'anno finanziario 2001, in
12.000 unita'.
9. Il numero massimo dei militari
volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5
e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e' fissato, per l'anno finanziario 2001,
come segue:
a) Esercito n. 24.742;
b) Marina n. 5.509;
c) Aeronautica n. 2.250.
10. Alle spese di cui alle unita'
previsionali di base "Accordi ed organismi internazionali"
(interventi) - specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO -
e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento) dello stato
di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario
2001, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e
nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
11. Alle spese per le
infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unita'
previsionali di base "Accordi ed organismi internazionali"
(interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano
le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure
d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13
settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni
dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
12. Negli elenchi nn. 1 e 2
annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le
spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2001, i
prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo
unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7
della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di
base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilita'
"Bilancio e affari finanziari" e nell'unita' previsionale di base "Spese
generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro
di responsabilita' "Arma dei carabinieri".
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali,
per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 12).
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali e delle Amministrazioni
interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo
31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione della legge
10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17
febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo
della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli
stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2001, le
variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa
occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori
d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2001 il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Interventi diversi", capitolo 3937,
di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata
all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con
propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unita'
previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e forestale" di
pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi generali e
personale" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente
razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale.
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso
stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Gli importi dei versamenti
effettuati con imputazione all'unita' previsionale di base "Rimborso di
anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Coordinamento degli incentivi alle imprese" dello
stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di
competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Fondo incentivi alle imprese" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Coordinamento degli incentivi
alle imprese" dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a
carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo
8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
l'anno finanziario 2001.
4. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001,
delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per
l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.
5. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2001,
delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione
all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonche'
all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in
relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513,
recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi
siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410
del 1993.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
per l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 14).
2. Ai fini dell'attuazione del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno
finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
15).
Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero della sanita' e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario
2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
2. Alle spese di cui all'unita'
previsionale di base "Programma anti AIDS" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' "Prevenzione sanitaria" dello stato di
previsione del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario
2001, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilita' generale dello Stato.
3. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario
2001, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e
dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della
sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
sanita', per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle
attivita' di ricerca o sperimentazione, delle unita' previsionali di base
"Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e personale"
dello stato di previsione del Ministero della sanita', in relazione a quanto
disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare per
l'anno finanziario 2001, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5,
comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanita' per
le attivita' di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione
sanitaria del Ministero stesso, nonche' dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
6. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della
sanita', e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
sanita', per l'anno finanziario 2001, i fondi per il finanziamento delle
attivita' relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unita'
previsionale di base "Prelievi e trapianti di organi e tessuti" di
pertinenza del centro di responsabilita' "Organizzazione, bilancio e
personale" dello stato di previsione del Ministero della sanita', in
relazione a quanto disposto dalla legge 1º aprile 1999, n. 91.
Art. 17.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per
l'anno finanziario 2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 17).
Art. 18.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario
2001, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
Art. 19.
(Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e
il pagamento delle spese del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2001, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
2. L'assegnazione autorizzata a
favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2001, e'
comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla
realizzazione dei programmi finalizzati gia' approvati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' della somma
di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attivita'
internazionale afferente all'area di Monterotondo.
3. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale di base
"Ricerca scientifica" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Programmazione, coordinamento e affari economici"
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante
disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
4. Gli importi dei versamenti
effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei
mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonche' di
somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti
di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unita'
previsionale di base 2.2.1.6 "Ricerca applicata" dello stato di
previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
Art. 20.
(Totale generale della spesa)
1. E' approvato, in lire
1.179.604.693.402.000 in termini di competenza ed in lire 1.198.094.007.191.000
in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno
finanziario 2001.
Art. 21.
(Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato, in termini di
competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 2001, con le tabelle allegate.
Art. 22.
(Disposizioni diverse)
1. Per l'anno finanziario 2001,
le spese considerate nelle unita' previsionali di base dei singoli stati di
previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono
quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2001,
le spese delle unita' previsionali di base del conto capitale dei singoli stati
di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e
nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla
presente legge.
3. In relazione all'accertamento
dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di
previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di
base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unita'
previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da
comunicare alla Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti
della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo
forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le
integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi
nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di
servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2001, in conformita' alle
tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi
dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a trasferire, con
propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unita'
previsionale di base "Fondo per i programmi regionali di sviluppo"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche di
sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario
2001, alle pertinenti unita' previsionali di base dei Ministeri interessati, le
quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma
dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
6. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative
di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della
legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti
d'intervento.
8. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri
interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa,
con propri decreti, le disponibilita' esistenti su altre unita' previsionali di
base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di
apposite unita' previsionali di base destinate all'attuazione di interventi
cofinanziati dalla Unione europea, nonche' di quelli connessi alla
realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
9. Per l'attuazione dei
provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni
pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni
parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui,
competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilita'
amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unita'
previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro
competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari
competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2000 ed in
quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui
al comma 9, nonche' previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra
capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo centro di
responsabilita' amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa
di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e
per quelle direttamente regolate con legge, nonche' tra capitoli di unita'
previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese
di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli
strettamente connessi con la operativita' delle Amministrazioni.
11. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa,
tra le competenti unita' previsionali di base e centri di responsabilita'
amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la
gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla
costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo
scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.
13. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni
dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' degli accordi
sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il
trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in
bilancio per l'esercizio 2001, per la corresponsione del trattamento economico
accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i
fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla
chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere
utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi
conservati.
15. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle
Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione
dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico
delle pertinenti unita' previsionali di base dei rispettivi stati di
previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
16. Al fine della razionalizzazione
del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta
del Ministro interessato, e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni compensative dalle unita' previsionali "Funzionamento",
per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di
responsabilita' delle Amministrazioni medesime, alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per
l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per
l'acquisto di immobili all'estero di competenza del Ministero degli affari
esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative
sono operate con le predette modalita' tra le pertinenti unita' previsionali di
base dello stesso Ministero degli affari esteri.
17. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del Capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59.
18. In relazione al rinvio
all'anno 2001, disposto dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per
l'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a provvedere nell'anno 2001, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio nei capitoli delle pertinenti unita'
previsionali di base degli stati di previsione della spesa delle
Amministrazioni interessate.
19. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova
istituzione, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
20. Per l'anno finanziario 2001,
le unita' previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate,
rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
Art. 23.
(Bilancio pluriennale)
1. Resta approvato, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per
il triennio 2001-2003, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla
presente legge.
Tabella A
Unita' previsionali di base del bilancio di
previsione dello Stato per l'anno 2001 per le quali il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad effettuare
variazioni tra loro compensative.
Stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
- Tesoro: 3.1.5.2 "Aree
depresse" (cap. 2913); 3.1.5.3 "Interessi sui titoli del debito
pubblico" (cap. 2933, 2934, 2935 e 2937); 3.1.5.5 "Interessi sui
mutui Crediop e BEI" (cap. 2960, 2962 e 2963); 3.1.5.6 "Oneri
accessori" (cap. 2982 e 2987); 3.1.5.7 "Altri interessi"
(cap. 3017, 3026 e 3027).
- Ragioneria Generale dello
Stato: 7.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" (cap. 3700); 7.1.2.10
"Ripiano deficit spesa sanitaria" (cap. 3813); 7.1.2.12 "Risorse
proprie Unione europea" (cap. 3841 e 3842); 7.1.4.1 "Interessi sul risparmio
postale ed altri conti di tesoreria" (cap. 4560).
Stato di previsione del Ministero
delle finanze:
- Dipartimento politiche fiscali:
2.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 1620 e 1624);
2.1.5.1 "Interessi di mora" (cap. 1696).
- Dipartimento politiche fiscali:
2.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 1619, 1621 e
1625); 2.1.5.1 "Interessi di mora" (cap. 1697).
Stato di previsione del Ministero
della giustizia:
- Affari civili e libere
professioni: 4.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7091 e 7092);
4.2.1.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7105 e 7106).
- Amministrazione penitenziaria:
5.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7124 e 7121), 5.2.1.2
"Attrezzature e impianti" (cap. 7136 e 7137).
- Giustizia minorile: 7.2.1.1
"Edilizia di servizio" (cap. 7181 e 7183); 7.2.1.2 "Attrezzature
e impianti" (cap. 7200 e 7201).
Stato di previsione del Ministero
degli affari esteri:
- Direzione generale per gli
affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio: 6.1.1.2 "Uffici
all'estero" (cap. 1501 e 1503). - Direzione generale per la promozione e
la cooperazione culturale: 10.1.1.2 "Istituzioni scolastiche e culturali
all'estero" (cap. 2502 e 2503).
Tabella B
Unita' previsionali di base per le quali si
applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
- Tesoro: 3.2.2.4 "Fondo
rotativo per la cooperazione allo sviluppo" (cap. 8140).
Stato di previsione del Ministero
delle finanze:
- Dipartimento politiche fiscali:
2.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7021).
Stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici:
- Opere marittime: 3.2.1.1
"Opere marittime e portuali" (cap. 7257);
- Edilizia statale e servizi
speciali: 6.2.1.1 "Edilizia di servizio" (cap. 8152);
- Difesa del suolo: 4.2.1.3
"Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 7482);
- Edilizia statale e servizi
speciali: 6.2.1.9 "Calamita' naturali e danni bellici" (cap. 8601).
Stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione:
- Trasporti terrestri: 2.2.1.1
"Edilizia di servizio" (cap. 7011 e 7012); 2.2.1.3 "Trasporti in
gestione diretta ed in concessione" (cap. 7028).
Stato di previsione del Ministero
della difesa:
- Armamenti navali: 10.2.1.1
"Ricerca scientifica" (cap. 7100);
- Armamenti aeronautici: 11.2.1.1
"Ricerca scientifica" (cap. 7151);
- Telecomunicazioni, informatica
e tecnologie avanzate: 12.2.1.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7200);
- Sanita' militare: 16.2.1.1
"Ricerca scientifica" (cap. 7301);
- Armamenti terrestri: 26.2.1.1
"Ricerca scientifica" (cap. 7500);
- Commissariato e servizi
generali: 27.2.1.1 "Ricerca scientifica" (cap. 7600).