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DOCUMENTI SINDACALI

RETRIBUZIONE DEL LAVORO

NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE

 

Fonte:

comma 1 dell’art. 24 del CCNL 14/9/00 così come modificato dall’art. 14 CCNL per il biennio economico 1.1.2000/31.12.2001.

“Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo”

LE NOSTRE MOTIVAZIONI (in sintesi)

Noi riteniamo che il riposo settimanale vada retribuito con:

    l'indennità di turno festivo corrispondente al 30% della retribuzione oraria di cui all'art. 53 lett. c);

+ il compenso aggiuntivo (appunto, aggiuntivo) del 50% della paga oraria corrispondente al

livello economico  (p.es.:C1-C2-C3-D1-D2-ecc.);

+ un giorno di riposo che compensa, appunto il mancato riposo (non la giornata lavorata in

                                più. Si tratta, per definizione della stessa norma, di un diritto al riposo)

(il riferimento è alla sola applicazione dell’art.24 e non ad altro salario tipo turnazioni, ecc.)

LAVORO  SOTTOCOSTO

-         Se il lavoratore venisse pagato (come sembra avvenire in alcuni Enti) SOLO con il compenso aggiuntivo si creerebbe un lavoro sottocosto:

o       La giornata lavorata regolarmente viene retribuita con la retribuzione dell’art. 52 lett.C che comprende anche gli assegni ecc., quindi maggiore della retribuzione oraria della lett.b) che è solo, per intenderci, quella tabellare legata al profilo economico (C1-C2-C3 ecc);

o       La giornata lavorata nel giorno di riposo settimanale verrebbe  retribuita poi del SOLO 50% di una qualsiasi giornata lavorativa. Infatti per lavorare in un giorno delle 36 ore del debito orario, il lavoratore percepisce, ad esempio, 18 mila lire l’ora, mentre per lavorare nel giorno di riposo settimanale (ha quindi dato il suo debito orario) ne prenderebbe il 50%, cioè la metà, ovvero 9 mila lire l’ora.

o       In sintesi per lavorare il giorno di riposo settimanale il lavoratore verrebbe così pagato MENO (la metà) di un altro qualsiasi giorno !!!

A ben poco valgono le motivazioni che il compenso è aggiuntivo al riposo, infatti il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile del lavoratore ed il compenso è aggiuntivo alla retribuzione.

A tale scopo il S.U.L.P.M., dopo aver avviato la richiesta scritta della Segreteria provinciale o regionale, qualora senza esito, avvierà le procedure all’Ufficio provinciale del lavoro prima e, se necessario, al Tribunale del Lavoro, per il ripristino delle legittimità violate.