MALATTIA
(Art. 21 CCNL 1995)
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della
maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia
intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo
previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso
di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente
gravi.
3. Prima di concedere
l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione procede, su
richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di salute, per
il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti
disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di
assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e
2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non
allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale,
l'amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le
disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del
profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia
possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di
profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. Dal momento del nuovo
inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova
qualifica senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.
Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il dipendente
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al
dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2
del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da TBC.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per
malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità
pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque
denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le
malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero
e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente
compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella
tabella n. 1 allegata al presente contratto;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i successivi 3
mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli ulteriori 6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di
appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione
dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
9. Il dipendente è tenuto, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza
entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale
prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è
prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza,
attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
11. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori
in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione,
precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
12. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel
domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se
domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
13. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere,
a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione
all'amministrazione.
14. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il
risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è
versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla
stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere «a»,
«b» e «c», compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non
pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni
dirette nei confronti del terzo responsabile.
15. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze per malattie iniziate successivamente alla data di stipulazione del
contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso
alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di
riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione
del contratto. Per le amministrazioni alle quali, prima dell'entrata in vigore
del presente contratto, si applicava l'art. 18 del D.P.R. n. 347 del 1983 , il
trattamento economico spettante al dipendente nell'ipotesi di cui al comma 7,
lettera c) è transitoriamente fissato, fino alla scadenza del presente
contratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione di cui alla lettera a) dello
stesso comma .
(art. 10 CCNL 14/09/2000)
In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita, ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a) dell’art. 21 del CCNL del 6.7. 95.
Superati i periodi di conservazione del posto, nel caso che il
dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento
delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente, compatibilmente con
la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può
utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell’ambito
della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso
dell’interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a
categoria inferiore. In tal caso trova applicazione l’art.4, comma 4, della
legge n.68/1999.