MENSA
(art.45 CCNL 14/09/2000)
Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, secondo le modalità indicate nell’art. 46 CCNL 14/9/2000, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività
lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non
superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si
applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o
per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.
Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente.
Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di servizio.
In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.