MONITORAGGIO
E VERIFICHE
(art. 25 CCNL 1998)
Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9 del CCNL del 6.7.1995, svolgono i compiti previsti dal presente capoverso.
La composizione degli organismi di cui al precedente capoverso, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
Le Regioni, l’ANCI, l’UPI, l’UNIONCAMERE,
l’UNCEM le IPAB e le organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione
di un Osservatorio, con le finalità di cui al primo precedente capoverso , in materia di mobilità relativa a
trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di
riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi di formazione e
aggiornamento professionale nonchè sull’andamento della contrattazione e delle
controversie individuali.