ORARIO DI SERVIZIO
(Circ.
24/2/1995 n.7 Min. Funzione Pubblica)
Per Orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza.
L’articolo 22 della legge 724/1994 dispone che nelle amministrazioni pubbliche (comma 1) “l’orario di servizio …. si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane” dal Lunedì al Venerdì. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.