PARI OPPORTUNITA'
(art. 19 CCNL 14/09/2000)
Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale
parità tra uomini e donne all’interno del comparto, nell’ambito delle più ampie
previsioni dell’art. 2, comma 6, della L.125/1991 e degli artt.7, comma 1, e 61
del D.Lgs.n. 29/1993, saranno definiti, con la contrattazione decentrata
integrativa, interventi che si concretizzino in “azioni positive” a favore
delle lavoratrici.
Presso ciascun ente sono inoltre costituiti appositi comitati per le pari opportunità, composti da un rappresentante dell’ente, con funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’ente, nonché dai rispettivi supplenti, per i casi di assenza dei titolari.
I comitati per le pari opportunità hanno il compito di:
a) svolgere, con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991, anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia e con riferimento ai programmi di azione della Comunità Europea;
b) individuare i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche del mercato del lavoro e dell’andamento dell’occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali.
Gli enti assicurano, mediante specifica
disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento dei
Comitati di cui al comma 2.
In sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a) accesso ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nell’attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell’ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l’assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
d) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.
Gli effetti delle iniziative assunte dagli enti, a norma del quinto capoverso, formano oggetto di valutazione dei Comitati di cui al secondo capoverso, che elaborano e diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno dei profili delle diverse categorie ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica all’interno della categoria nonché della retribuzione complessiva di fatto percepita.
I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un
quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti
possono essere rinnovati nell’incarico per una sola volta.
I Comitati per le pari opportunità si riuniscono trimestralmente o su
richiesta di almeno tre componenti.