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CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
PERMESSI RETRIBUITI
(Art. 19 CCNL 1995)
1.
A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi
da documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento
delle prove: giorni otto all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo
grado: giorni tre consecutivi per evento.
2.
A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni
di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente
documentati, compresa la nascita di figli.
3.
Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in
occasione del matrimonio.
4.
I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno
solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5.
Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i
compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate,
pericolose o dannose per la salute.
6.
I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non
sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti
commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite
massimo di 18 ore mensili.
7.
Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art.
4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , spetta l'intera retribuzione fissa
mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.
8.
Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavor o
previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri
dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1204 del 1971 integrata dalla legge n. 903
del 1977 , i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono
considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5.
Dopo il compimento del primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei
casi previsti dall'art. 7, comma 2 della legge n. 1204 del 1971 alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità,
giorni trenta annuali di permesso retribuito.
9.
Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri
permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
10.
Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266
nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le
attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione
del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea
articolazione degli orari di lavoro.
11.
Il presente istituto sostituisce la disciplina legislativa e contrattuale del
congedo straordinario vigente nel comparto.
Art. 1.
1. La lavoratrice e il lavoratore,
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni
complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata
grave infermita' del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro
il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia
anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso,
l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che da'
titoloal permesso medesimo e i giorni nei quali esso sara' utilizzato. I giorni
di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o
dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o della necessita' di
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di permesso non sono
considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
4. Nel caso di grave infermita' dei
soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare
con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso,
diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa, anche per periodi
superiori a tre giorni. L'accordo e' stipulato in forma scritta, sulla base
della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i
giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalita' di espletamento
dell'attivita' lavorativa; dette modalita' devono comportare una riduzione
dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che
vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresi' indicati i criteri per le
eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermita', ai
sensi del successivo articolo 3, comma 4. La riduzione dell'orario di lavoro
conseguente alle diverse modalita' concordate deve avere inizio entro sette
giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o della
necessita' di provvedere agli interventi terapeutici.
5. I permessi di cui al presente
articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone
handicappate dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni.