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ABBECEDARIO
RETRIBUZIONE
(Nozione)
(art. 52 CCNL 14/09/2000)
La retribuzione è corrisposta mensilmente, salvo quelle
voci del trattamento economico accessorio per le quali la contrattazione
decentrata integrativa prevede diverse modalità temporali di erogazione.
La retribuzione corrisposta al
personale dipendente dagli enti del comparto Regioni-Autonomie locali è
definita come segue:
a)
Retribuzione mensile che è costituito dal valore economico mensile
previsto per la posizione iniziale di ogni categoria (A1,B1,C1,D1) nonché per
le altre posizioni d’accesso previste nelle categorie B e D (B3 e D3);
b)
Retribuzione base mensile che è costituita dal valore della retribuzione
mensile di cui alla lettera a), dagli incrementi economici derivanti dalla
progressione economica nella categoria nonché dall’indennità integrativa
speciale, i cui valori sono i riportati nella tabella A allegata al presente
CCNL;
c)
Retribuzione individuale mensile che è costituita dalla retribuzione base
mensile di cui alla precedente lettera b, dalla retribuzione individuale di
anzianità, dalla retribuzione di posizione nonché da altri eventuali assegni
personali a carattere continuativo e non riassorbibile;
d)
Retribuzione globale di fatto
mensile o annuale che è costituita dall’importo della retribuzione individuale
per 12 mensilità cui si aggiunge il rateo della 13^mensilità nonché l’importo
annuo della retribuzione variabile e delle indennità contrattuali percepite nel
mese o nell’anno di riferimento; sono esclusi le somme corrisposte a titolo di
rimborso spese o a titolo di indennizzo nonché quelle pagate per trattamento di
missione fuori sede e per trasferimento.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente
retribuzione mensile per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi
dell’art.22 del CCNL dell’1.4.1999 si procede al conseguente riproporzionamento
del valore del predetto divisore.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente
retribuzione mensile per 26.
Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di
cui all’art.18, comma 6 del CCNL del 6.7.1995, il trattamento economico è lo
stesso previsto per i giorni di ferie.