SCIOPERO
(legge n.
146/1990 come mod. dalla legge n.
83/2000)
Accordo sulla regolamentazione delle
prestazioni indispensabili nel Comparto EE.LL (G.U. n. 256 del 31
Ottobre 2002)
Concetti
generali precedenti l’accordo sulla regolamentazione delle prestazioni
indispensabili nel Comparto EE.LL pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 Ottobre 2002
Comunicazione: I sindacati che indicono azioni di sciopero, dopo il “fallimento”
delle cd procedure di raffreddamento, ne
danno comunicazione per iscritto con preavviso di almeno 10 giorni sia
all’amministrazione sia all'apposito
ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza (Il
Prefetto per scioperi di carattere locale), che ne cura la immediata trasmissione
alla Commissione di garanzia, precisando la durata di astensione
dal lavoro.
Raffreddamento
dei Conflitti: Se le parti non
intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi
possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se
lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel
caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il
caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo
nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
La Commissione
di garanzia:
La L.146/1990 (e succve modni) ha istituito una Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge, con il compito di valutare l'idoneità delle misure
volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati.
Salvo
che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta
da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare
l'ordinanza, la revoca spontanea
dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione
all'utenza ai sensi del presente capoverso, costituisce forma sleale di azione
sindacale e viene sanzionata dalla Commissione di garanzia, unitamente alle
altre violazioni previste.
Sanzioni previste per le violazioni alla
legge 146/1990 e succ.ve modni:
1.
I
lavoratori che si astengono dal prestare le prestazioni indispensabili concordate
con le organizzazioni sindacali, sono soggetti a sanzioni disciplinari
proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure
estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello
stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo
importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
involontaria.
2.
Nei
confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad
esso aderiscono in violazione delle disposizioni previste per le prestazioni
indispensabili concordate con le organizzazioni sindacali, sono sospesi, i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque
trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione
stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire
5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché
della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime
organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle
quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.
I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria
per la disoccupazione involontaria.
3. I dirigenti
responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle
imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici costituzionalmente tutelati
che non osservino le disposizioni previste dagli obblighi loro derivanti dagli
accordi o contratti collettivi o dalla regolazione provvisoria della
Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli
utenti sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000
a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale
recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di
conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima
sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i
singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che
aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di
violazione dei codici di autoregolamentazione o della regolazione provvisoria
della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione Nei casi
precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4. Qualora le sanzioni
non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno
promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine
patrimoniale o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia
delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di
coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile,
tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e
della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul
servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire
50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
Compiti dei Prefetti: Secondo l’art. 8 della legge
146/90 comma 1 i Prefetti solo nei casi di forme
di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli
imprenditori e “Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio
grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati”,
“informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la
situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire
nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con
ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della
persona costituzionalmente tutelati.”
Alla luce della Legge 146/1990 e delle succ.ve mod.ni il Prefetto quindi
funge da “intermediario” nei conflitti “a carattere locale” e solo per tentare una conciliazione tra le
parti, se chiamati da questi, nei casi di conflitti tra datore di lavoro e
lavoratore subordinato, di iniziativa nei casi di lavoratori autonomi.
E’
pertanto, e non i tutti i casi (per i datori di lavoro è l’Ispettorato del
Lavoro), un “ufficio locale” o la “lunga mano” della Commissione di garanzia.
Commissione che è in assoluto l’unico organo al quale spetta il “giudizio” su
una forma di sciopero ed infatti “ segnala
all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione
collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma
1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui
all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio”.
Tanto
per dare una idea si pensi che è la Commissione e non il Prefetto che “riferisce
ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa,
sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a
servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai
soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle
norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;”.
Le
Ordinanze: L'ordinanza può disporre
il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando
astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero
prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli
che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di
misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico
compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente
tutelati. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o
successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare
con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti,
l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è adottata non meno di
quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia
ancora in corso il tentativo, di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e
deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno
essere osservati dalle parti.
L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari
mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai
soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese
erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano
eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di
lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice.
Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di
pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione
attraverso la radio e la televisione.
Dei provvedimenti adottati tramite l’ordinanza, il
Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.
I soggetti che
promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori di
lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono
promuovere ricorso contro l'ordinanza, nel termine di sette giorni dalla sua
comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua
affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale
competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività
dell'ordinanza. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo
regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile,
sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui
eccede l'esigenza di salvaguardia.