VACANZA
CONTRATTUALE
(art.
2 CCNL
1998)
Le piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l’A.RA.N stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 51 e 52, commi 1, 2, 3 e 4, del D. Lgs. 29 del 1993.
In sede
di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del
negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e
quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dal citato accordo del 23.7.1993.