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| APPROVATA LA LEGGE REGIONALE |
| SULLA POLIZIA LOCALE DEL LAZIO |
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Ecco quelli che sono gli aspetti preminenti della nuova legge (Clicca per vedere la legge reg.le sulla P.L. del Lazio): - La formazione, attraverso l’istituzione della Scuola Regionale di polizia locale sono previsti corsi di formazione per l’accesso ai ruoli di polizia locale (per avere da subito operatori preparati) e corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale; - patenti di servizio, La Regione assicura la realizzazione di appositi corsi per il conseguimento della patente di servizio; - gli strumenti di autotutela, vengono definiti e regolamentati gli strumenti di autotutela (p.es.: spray urticante, baton,…) e l’armamento; - la conferenza regionale per la polizia locale, che si occuperà di politiche integrate per la sicurezza; - l’osservatorio sulle malattie professionali; - i finanziamenti ai comuni; - il numero unico su scala regionale, - la banca dati regionale di polizia locale, -
riserva delle quote di edilizia residenziale per i
poliziotti locali, -
giornata regionale della polizia locale del Lazio, -
uniformità
in mezzi, divise, strumenti di autotutela, - la trasformazione da corpi o servizi di polizia municipale o provinciale in Corpi o servizi di Polizia Locale (del Comune di…, della Provincia di….); - L’autonomia organizzativa ed operativa per i comandanti del corpo e i responsabili del servizio e il rapporto di responsabilità esclusivamente verso il presidente della provincia o il sindaco, della gestione delle risorse assegnate, dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli appartenenti al corpo o al sevizio. -
L’ordinamento dei corpi di polizia locale nelle
articolazioni degli ufficiali, sottufficiali ed agenti. - L’apicalità per il Comandante del corpo di polizia locale; - L’assoggettamento degli ausiliari del traffico al coordinamento tecnico-operativo da parte del comandante del corpo o del responsabile del servizio. - La specificità degli addetti ai servizi e ai corpi di polizia locale che non possono essere destinati a svolgere funzioni e compiti diversi da quelli previsti dalla legge regionale. |