LEGGE DICHIARATA INCOSTITUZIONALE, IL 19 DICEMBRE 2003
VEDI MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Disposizioni
per prevenire e contrastare il fenomeno del "mobbing" nei luoghi di
lavoro
(Legge
Regionale del Lazio 11 Luglio 2002, n. 16)
(pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 21, suppl. ord. n. 3, del
30.7.2002)
Art.
1
(Finalità)
1.
La Regione, in attuazione dei princìpi costituzionali enunciati negli articoli
2, 3, 4, 32, 35 e 37 della Costituzione, nel rispetto della normativa statale
vigente e nelle more dell'emanazione di una disciplina organica dello Stato in
materia, interviene con la presente legge al fine di prevenire e contrastare
l'insorgenza e la diffusione del fenomeno del "mobbing" nei luoghi di
lavoro.
2.
La Regione individua nella crescita e nello sviluppo di una cultura del rispetto
dei diritti dei lavoratori da parte di tutte le componenti del mondo del lavoro
gli elementi fondamentali per il raggiungimento delle finalità indicate al
comma 1 e per un'ottimale utilizzazione delle risorse umane nei luoghi di
lavoro.
Art.
2
(Definizione
del mobbing)
1. Ai fini della presente legge
per "mobbing" s'intendono atti e comportamenti discriminatori o
vessatori protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di lavoratori
dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti
posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si
caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di
violenza morale.
2. Gli atti ed i comportamenti
di cui al comma 1 possono consistere in:
a) pressioni o molestie
psicologiche;
b) calunnie sistematiche;
c) maltrattamenti verbali ed
offese personali;
d) minacce od atteggiamenti
miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata ed
indiretta;
e) critiche immotivate ed
atteggiamenti ostili;
f) delegittimazione
dell'immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all'impresa,
ente od amministrazione;
g) esclusione od immotivata
marginalizzazione dall'attività lavorativa ovvero svuotamento delle mansioni;
h) attribuzione di compiti
esorbitanti od eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione
alle condizioni fisiche e psicologiche del lavoratore;
i) attribuzione di compiti
dequalificanti in relazione al profilo professionale posseduto;
j) impedimento sistematico ed
immotivato all'accesso a notizie ed informazioni inerenti l'ordinaria attività
di lavoro;
k) marginalizzazione immotivata
del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e di
aggiornamento professionale;
l) esercizio esasperato ed
eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a produrre
danni o seri disagi;
m) atti vessatori correlati alla
sfera privata del lavoratore, consistenti in discriminazioni sessuali, di razza,
di lingua e di religione.
Art.
3
(Organi
paritetici)
1. Gli organi paritetici
previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
(Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE e 1999/38/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro) e successive modifiche, nell'ambito delle attribuzioni ad
essi conferite in materia di formazione dei lavoratori, assumono iniziative e
programmano interventi per sensibilizzare tutte le componenti del mondo del
lavoro sulle problematiche di cui alla presente legge.
Art.
4
(Istituzione
di centri anti-mobbing)
1. Le aziende sanitarie locali
istituiscono o promuovono l'istituzione, anche mediante convenzioni con
associazioni senza fini di lucro, di appositi centri, opportunamente dislocati
sul territorio in relazione ai livelli occupazionali esistenti nell'ambito
pubblico e privato, che forniscano adeguata assistenza al lavoratore oggetto di
discriminazioni. I centri, nel caso in cui accertino l'effettiva esistenza di
elementi atti a configurare le fattispecie di cui all'articolo 2, assumono,
entro sessanta giorni dalla richiesta del lavoratore, iniziative a tutela del
medesimo, ed in particolare:
a) forniscono
una prima consulenza in ordine ai diritti del lavoratore;
b) avviano,
qualora la situazione lo richieda, primi interventi di sostegno psicologico;
c) nel
caso in cui riscontrino la probabile avvenuta insorgenza di stati patologici
determinati od aggravati dal mobbing, indirizzano il lavoratore, con il suo
consenso, al servizio sanitario specialistico;
d) segnalano
al datore di lavoro, pubblico o privato, la situazione di disagio del
lavoratore, invitandolo ad assumere i provvedimenti idonei per rimuoverne le
cause.
2. Nel caso in cui il centro non
accerti elementi atti a configurare le fattispecie di cui all'articolo 2, il
lavoratore interessato può rivolgersi all'Osservatorio previsto all'articolo 6,
richiedendo un'audizione.
3. Ciascun centro deve, in ogni
caso, prevedere nel proprio ambito le seguenti figure professionali:
a) un
avvocato esperto in diritto del lavoro;
b) un
medico specialista in igiene pubblica;
c) uno
psicologo o psicoterapeuta;
d) un
sociologo;
e) un
assistente sociale.
4. I centri provvedono a
trasmettere periodicamente all'Osservatorio di cui all'articolo 6 dati ed
informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in
materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e
l'analisi dell'incidenza del fenomeno del mobbing.
Art.
5
(Iniziative
degli enti locali)
1. Le province ed i comuni
assumono iniziative per diffondere l'informazione sul fenomeno del mobbing e per
prevenirne l'insorgenza.
2. Nell'ambito delle
contrattazioni collettive decentrate integrative per il comparto regione - enti
locali, le parti pubbliche e quelle sindacali verificano le possibilità e le
modalità per l'adozione di idonee misure, al fine di prevenire e contrastare
l'insorgenza di fenomeni di mobbing, anche attraverso la partecipazione dei
dirigenti e degli altri dipendenti ad appositi corsi di formazione e di
aggiornamento.
Art.
6
(Osservatorio
regionale sul mobbing)
1. E' istituito l'Osservatorio
regionale sul mobbing, con sede presso l'assessorato competente in materia di
lavoro.
2. L'Osservatorio svolge i
seguenti compiti:
a) attività
di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici,
delle associazioni od enti privati e delle aziende sanitarie che adottino
progetti o che sviluppino iniziative per le finalità di cui alla presente
legge;
b) monitoraggio
ed analisi del fenomeno del mobbing;
c) promozione
di studi e ricerche, nonché di campagne di sensibilizzazione e d'informazione,
in raccordo con le amministrazioni, gli enti e gli organismi destinatari delle
norme di cui alla presente legge.
3. L'Osservatorio è composto
da:
a) il
direttore del dipartimento competente in materia di lavoro, o suo delegato, che
lo presiede;
b) i
direttori dei dipartimenti competenti in materia di sanità e di qualità della
vita, o loro delegati;
c) un
rappresentante della commissione consiliare permanente competente in materia di
lavoro;
d) il
responsabile della struttura regionale competente in materia di lotta alle
diseguaglianze;
e) un
rappresentante del Ministero del lavoro;
f) tre
rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
g) tre
rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative a livello regionale;
h) un
sociologo, due psicologi e due avvocati esperti in diritto del lavoro, scelti
dall'Amministrazione nell'ambito di terne di nominativi forniti dai rispettivi
ordini o associazioni professionali.
4. L'Osservatorio è costituito
con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il suo funzionamento è
disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta
dei componenti. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla competente struttura
dell'assessorato.
5. I componenti
dell'Osservatorio di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) restano in carica
tre anni e possono essere riconfermati.
6. Ai componenti l'Osservatorio
è corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi della normativa
regionale vigente.
Art.
7
(Norma
finanziaria)
1. Per le finalità di cui gli
articoli 4 e 5 della presente legge si provvede con deliberazione della Giunta
regionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale 20 novembre
2001, n. 25 e all'istituzione nel bilancio per l'esercizio 2002 di appositi
capitoli da iscrivere all'UPB H13 concernenti:
a) "Contributi alle ASL per
l'istituzione di centri anti mobbing" con lo stanziamento di euro 20 mila
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;
b) "Contributo agli enti
locali per le iniziative di cui all'articolo 5" con lo stanziamento di euro
30 mila per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
2. Alla copertura dell'onere di
cui al comma 1 si provvede, in conto competenza, mediante riduzione dei
corrispondenti importi di euro 50 mila degli stanziamenti, per ciascuno degli
esercizi 2002, 2003 e 2004, di cui all'elenco 4 del bilancio di previsione 2002,
capitolo T27501, lettera E); alla copertura di cassa per l'esercizio 2002 si fa
fronte mediante riduzione del complessivo importo di euro 50 mila dell'UPB T25.
3. Alla spesa per la
corresponsione dei compensi ai componenti dell'Osservatorio di cui alle lettere
e), f), g) e h) del comma 3 dell'articolo 6 si fa fronte con i fondi previsti
all'UPB R21 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2002 e alla
corrispondente UPB del bilancio relativo agli esercizi successivi.
La presente legge regionale sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.