|
2
luglio 2004 - Prot. 5194
A tutte le Amministrazioni dei comparti
Agenzie fiscali
Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo
Enti pubblici non
economici
Istituzioni e Enti di
ricerca e sperimentazione
Ministeri
Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Regioni e Autonomie
locali
Servizio sanitario
nazionale
Università
Loro Sedi
OGGETTO:
Rinnovo delle RSU. Elezioni del 15 - 19 novembre 2004.
Chiarimenti circa lo
svolgimento delle elezioni e la trasmissione dei verbali elettorali all'ARAN.
PREMESSA
Ai sensi dell'art. 1
dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le
Associazioni sindacali rappresentative, con Protocollo sottoscritto il 22
marzo 2004, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del personale dei comparti
che, già elette nel 2001, scadranno nel novembre 2004 (art. 7 Accordo
quadro).
Con il citato
Protocollo, che contiene l'annuncio delle elezioni, è stato definito il
calendario delle votazioni con la relativa tempistica delle procedure
elettorali, nonché il termine per le adesioni all'Accordo quadro del 7
agosto 1998 (cfr. G.U. n. 77 del 1° aprile 2004).
Le elezioni delle RSU
sono indette contestualmente nella generalità delle
Amministrazioni dei comparti in indirizzo nei giorni 15 - 19 novembre
2004.
La concreta esperienza
di gestione delle precedenti elezioni, ha reso necessario da parte dell'Aran
la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto
svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel
regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le
parti firmatarie del Protocollo del 22 marzo 2004 hanno convenuto
sull'opportunità di riassumerle, con il presente documento, in un testo
unitario che sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni
svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento.
La presente nota è,
anche, completata di tutta la documentazione necessaria, elencata nel
sommario che segue, della quale si raccomanda una attenta lettura.
A tal fine, si chiede
alle Amministrazioni di consegnare alle proprie Amministrazioni
"periferiche" nel caso di articolazione sul territorio, alle
organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle Commissioni
elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota e gli
allegati alla stessa, significando che tutta la documentazione è
pubblicata sul sito internet dell'ARAN all'indirizzo www.aranagenzia.it
nella Sezione "Relazioni Sindacali" alla voce "RSU Comparti
2004" in formato facilmente scaricabile e stampabile.
Analoga collaborazione
si chiede alle organizzazioni sindacali nazionali per le proprie categorie
territoriali.
ELEZIONI
DELLE RSU DEL 15 - 19 NOVEMBRE 2004
CHIARIMENTI E
DOCUMENTAZIONE
SOMMARIO:
A)
PROTOCOLLO del 22 marzo 2004
B)
CHIARIMENTI §1. Tempistica delle procedure elettorali §2. Sede di
elezione della RSU §3. Presentazione delle liste elettorali §4. Soggetti
esclusi dalla presentazione delle liste elettorali §5. Elettorato passivo
§6. Procedura per la presentazione delle liste §7. Elettorato attivo §8.
Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione §9.
Compiti della Commissione elettorale §10. Verbale elettorale finale e
relativi adempimenti §11. Quoziente necessario per la validità delle
elezioni §12. Riparto e attribuzione dei seggi §13. Compiti delle
Amministrazioni §14. Comitato dei garanti §15. Insediamento della RSU
C) RACCOMANDAZIONI
PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI
DI LISTA
D)
RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI
E)
TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN
ALLEGATI:
1 – PROTOCOLLO
DEL 22 MARZO 2004 PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL
RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI.
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
2 – ACCORDO QUADRO
DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU E RELATIVO REGOLAMENTO
ELETTORALE
3 – ACCORDO
INTEGRATIVO DEL COMPARTO SANITA' (16 OTTOBRE 1998)
4 – ACCORDO
INTEGRATIVO DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI (22 OTTOBRE 1998)
5 – ACCORDO
INTEGRATIVO DEL COMPARTO MINISTERI (3 NOVEMBRE 1998)
6 – ACCORDO
INTEGRATIVO DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (3 NOVEMBRE 1998)
7 – ACCORDO
INTEGRATIVO DEL COMPARTO AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO
AUTONOMO (5 NOVEMBRE 1998)
8 – FAC-SIMILE DEL
VERBALE FINALE (in formato stampabile)
A) PROTOCOLLO DEL 22
MARZO 2004
Il documento
fondamentale è rappresentato dal "Protocollo per la definizione
del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze
unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure
elettorali" sottoscritto in data 22 marzo 2004 (allegato n. 1), e
pubblicato nella G.U. n. 77 del 1° aprile 2004, contenente l'annuncio
delle elezioni. Nel calendario sono indicate le varie scadenze che
precedono le elezioni. Copia dell'annuncio deve essere affissa all'albo di
ciascuna Amministrazione.
B)
CHIARIMENTI
Come indicato nella
premessa, ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si
limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali
dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e degli accordi integrativi di
comparto, laddove stipulati, che conservano la loro validità e la cui
conoscenza rimane assolutamente fondamentale (allegati da n. 2 a n. 7).
§ 1.
Tempistica delle procedure elettorali
Le elezioni si svolgono
contestualmente in tutti i comparti in indirizzo. Non si può, pertanto,
procedere ad alcun accordo a livello locale in quanto con il Protocollo di
cui alla lettera A) le elezioni sono già state indette e fissata la
relativa tempistica, la votazione e lo scrutinio.
Le elezioni non possono
essere rinviate per motivi organizzativi locali.
Il primo giorno delle
votazioni (15 novembre 2004) è utilizzato per l'insediamento del seggio
elettorale (o dei seggi definiti dalle Commissioni elettorali in ragione
della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che fanno capo al
collegio unico di elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile, su
decisione della Commissione elettorale, per le operazioni di voto. Pertanto,
i giorni dal 15 al 18 novembre 2004 sono dedicati alle votazioni.
E' compito delle
Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per
l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera
dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (18
novembre), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli
elettori attraverso l'affissione all'albo dell'Amministrazione.
Il giorno 19
novembre 2004 è dedicato esclusivamente allo scrutinio.
Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutti i comparti anche lo
scrutinio deve avvenire contestualmente e, pertanto, le urne devono essere
aperte solamente la mattina del giorno 19 novembre 2004. In sede di
singola Amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione
dello scrutinio.
Tutte le RSU
attualmente in carica, a prescindere dalla data di costituzione, sono
ricondotte alla scadenza generale di novembre 2004. Ciò significa che
devono essere tutte rielette, sia nel caso in cui siano state costituite
nel novembre 2001 ovvero che siano state elette o rielette anche in data
successiva nel corso del triennio.
§ 2.
Sede di elezione della RSU
E' prevista l'elezione
di una unica RSU nelle Amministrazioni dei comparti:
- Regioni e Autonomie
locali
- Servizio sanitario
nazionale
- Università
In tali comparti
l'elezione della RSU avviene, dunque, a livello di Amministrazione,
coincidente con il collegio elettorale unico.
Sono previste più sedi
di elezione della RSU nelle Amministrazioni dei comparti:
- Agenzie fiscali
- Amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo
- Enti pubblici non
economici
- Istituzioni e Enti di
ricerca e sperimentazione
- Ministeri
- Presidenza del
Consiglio dei Ministri
In tali comparti, le
Amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche
dovranno procedere, entro il 24 settembre 2004, tramite appositi
Protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto,
alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove
dovranno essere elette le RSU.
La previsione di
collegi elettorali per le specifiche tipologie professionali, contenuta
esclusivamente nell'accordo integrativo del comparto Enti pubblici non
economici, è da intendersi superata con la collocazione dei
professionisti nell'area dirigenziale. Pertanto, detti collegi elettorali
non dovranno essere previsti nella mappatura delle sedi elettorali degli
Enti pubblici non economici.
Copia del Protocollo
contenente la mappatura delle sedi RSU dovrà essere affissa all'albo
dell'Amministrazione ed inviata all'Aran e alle Confederazioni firmatarie
del Protocollo di cui al punto A) entro il 6 ottobre 2004.
Qualora non si dovesse
pervenire alla sigla del Protocollo per la mappatura, le Amministrazioni
dovranno, comunque, inviare all'Aran l'elenco delle sedi presentato dalle
organizzazioni sindacali, segnalando in modo sintetico le ragioni della
mancata sigla.
Si significa
l'importanza di tale adempimento che permette a questa Agenzia di dotarsi
di una corretta e compiuta "anagrafe" delle sedi elettorali,
anche al fine della verifica della completezza della rilevazione dei dati.
§ 3.
Presentazione delle liste elettorali
Possono presentare le
liste elettorali:
1) le organizzazioni
sindacali, rappresentative e non, aderenti alle Confederazioni firmatarie
dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, che
sono le stesse che hanno sottoscritto il Protocollo di cui alla lettera
A). A dette organizzazioni non è richiesto alcun atto di adesione
all'Accordo predetto. Nel caso si tratti di organizzazioni non
rappresentative, esse devono formalmente dimostrare di aderire alle
Confederazioni firmatarie, tramite attestazione della Confederazione
stessa, da allegare alla lista elettorale;
2) le altre
organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed
atto costitutivo, purché abbiano aderito all'Accordo quadro del 7 agosto
1998 ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla
legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. A dette
organizzazioni è richiesta la formale adesione all'Accordo quadro del 7
agosto 1998 entro il termine ultimo fissato al 18 ottobre 2004 indicato
nel Protocollo di cui al punto A), solo se non vi abbiano già provveduto
in occasione di precedenti elezioni.
Le organizzazioni
sindacali di cui al precedente punto 2) consegnano la documentazione ivi
richiesta (adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, statuto e atto
costitutivo) alla Commissione elettorale congiuntamente alla presentazione
della lista. Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola,
l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo
possono anche essere presentati all'Aran, che rilascia un attestato di
deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali,
all'atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione
del deposito materiale delle statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato
rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in
alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio
dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo
e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.
Anche la formale
dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 può essere
presentata all'Aran, che rilascia un attestato in carta semplice. In
questo caso vale quanto indicato al precedente capoverso.
L'Aran pubblica sul
proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono
stati rilasciati gli attestati.
§ 4.
Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali
Non sono soggetti
abilitati a presentare le liste elettorali:
1) le singole
organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che non
abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
2) le organizzazioni
sindacali costituenti, affiliate o aderenti alle federazioni sindacali
formate da più e diverse sigle. Tali organizzazioni non possono
presentare singolarmente le proprie liste essendo la titolarità della
presentazione della lista in capo esclusivamente alla federazione
unitariamente intesa. La presentazione della lista deve avvenire,
pertanto, unicamente attraverso la denominazione esatta della federazione
sindacale e non delle singole sigle che la compongono o che sono affiliate
o aderenti. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non
potranno essere attribuiti alla federazione;
3) le organizzazioni
sindacali congiuntamente tra loro (es. lista congiunta "cgil fp e
cisl fps" );
4) le organizzazioni e
le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e
atto costitutivo;
5) i dipendenti
attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente
paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.
E' compito della
Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla
presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai
requisiti richiesti.
§ 5.
Elettorato passivo
L'elettorato passivo
(candidatura) è riconosciuto a tutto il personale in servizio a tempo
indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità che deve
permanere anche dopo l'elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto
nella RSU.
I dipendenti che sono
in comando o fuori ruolo presso altre Amministrazioni esercitano
l'elettorato attivo presso l'Amministrazione di assegnazione ma conservano
l'elettorato passivo nella Amministrazione di provenienza, a condizione
che il loro rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientrino
in servizio qualora eletti, con revoca del comando o del fuori ruolo.
Nelle Amministrazioni
di nuova e recente istituzione ove, alla data del 28 settembre 2004
risulti in servizio solo o prevalente personale comandato in attesa di
inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è
riconosciuto anche l'elettorato passivo purché siano a tempo
indeterminato nell'Amministrazione di provenienza e che quest'ultima sia
pubblica e rappresentata dall'Aran. In questo caso l'eccezione si
giustifica perché si tratta di personale la cui posizione non è
caratterizzata dalla temporaneità tipica dell'istituto del comando in
senso stretto e, se si applicasse la regola letterale per cui il personale
comandato è escluso dall'elettorato passivo, la RSU risulterebbe non
eleggibile.
Il personale comandato
presso Enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene
l'elettorato attivo e passivo nell'ente di provenienza.
Non sono titolari di
elettorato passivo:
- i presentatori della
lista;
- i membri della
Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare
espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo
determinato;
- i dipendenti con
qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale
sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con
stipulazione del relativo contratto individuale;
- i professionisti
degli Enti pubblici non economici, per i quali l'accordo integrativo di
comparto contemplava la possibilità di collegi specifici, nonché i
ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca e sperimentazione, collocati
nelle aree dirigenziali con l'ipotesi di CCNQ per la definizione delle
autonome aree della dirigenza del 19 maggio 2004;
- i dipendenti in
servizio in posizione di comando o fuori ruolo da altre pubbliche
Amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo
nell'Amministrazione di provenienza.
Possono essere
candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione
enunciata nell'elenco delle esclusioni.
E' possibile candidarsi
in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente
si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche
tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine
assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso
dalla competizione elettorale.
Al candidato non è
richiesta alcuna espressa accettazione della candidatura. La mancanza di
essa non costituisce, pertanto, motivo di esclusione.
Non è previsto alcun
obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi
all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
§ 6.
Procedura per la presentazione delle liste
L'art. 4 del
regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di
lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista.
Ogni lavoratore può
firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.
Ogni lista ha un solo
presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale)
dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato
dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista). Un dipendente
con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso
in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato
di categoria che presenta la lista.
Il presentatore di
lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui
sia un dipendente dell'Amministrazione sede di elezione della RSU.
La firma del
presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente
ufficio dell'Amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in
uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve
essere rilevata dalla Commissione elettorale che assegna, in forma
scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché
provveda alla formale regolarizzazione. I presentatori di lista
garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.
Le liste possono
essere presentate dal 28 settembre 2004 al 18 ottobre 2004, ultimo giorno
utile.
La Commissione
elettorale comunica, attraverso affissione all'albo dell'Amministrazione,
l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno
di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici
abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l'Amministrazione sia chiusa
nella giornata del 18 ottobre 2004 - termine ultimo per la presentazione
delle liste - e la Commissione elettorale non possa operare (es. festività
locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è
spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Le liste devono essere
presentate dalle organizzazioni sindacali all'ufficio dell'Amministrazione
che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o
comunque il personale e poi, dalla data del suo insediamento, direttamente
alla Commissione elettorale. La lista può anche essere inviata per posta,
ma deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la
presentazione della stessa. Fa testo il protocollo della Commissione
elettorale o dell'Amministrazione.
Per individuare
l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal
protocollo della Commissione elettorale o dell'Amministrazione. Nel caso
di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla
scheda è estratto a sorte.
Nella presentazione
della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria
denominazione esatta. E' esclusa la possibilità di utilizzare dizioni
improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione
statutaria.
E' interesse della
organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia
riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale
contenente i risultati delle votazioni.
Le Commissioni
elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della
organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella
utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun
caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.
L'ammissione della
lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale.
L'Amministrazione non ha alcuna competenza in merito né può esprimere
pareri.
Il numero dei candidati
di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti
la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da
eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può
essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4].
Nel caso in cui, entro
il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista,
l'Amministrazione deve darne immediata comunicazione all'Aran.
§ 7.
Elettorato attivo
Hanno diritto
all'elettorato attivo (diritto di voto) tutti i dipendenti a tempo
indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso
l'Amministrazione, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non
titolari di posto nella Amministrazione stessa e cioè il personale in
comando o fuori ruolo da altre Amministrazioni pubbliche, anche di diverso
comparto, purché a tempo indeterminato nell'Amministrazione di
provenienza.
Il personale comandato
presso Enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene
l'elettorato attivo e passivo nell'ente di provenienza.
Dal diritto di voto
sono, comunque, esclusi:
- tutto il personale a
tempo determinato, compreso quello con rapporto di lavoro interinale, CFL,
etc...
- il personale non
contrattualizzato, ivi compresi i Direttori di Sezione e di Istituto in
servizio presso gli Istituti sperimentali del comparto Ricerca,
trattandosi di personale assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con
qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale
sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con
stipulazione del relativo contratto individuale; - i professionisti degli
Enti pubblici non economici, per i quali l'accordo integrativo di comparto
contemplava la possibilità di collegi specifici, nonché i ricercatori e
tecnologi degli Enti di ricerca e sperimentazione, collocati nelle aree
dirigenziali con l'ipotesi di CCNQ per la definizione delle autonome aree
della dirigenza del 19 maggio 2004;
- tutto il personale a
cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'Aran
(es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali
agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale delle
sedi estere titolare di contratto locale;
- tutto il personale
con contratti di consulenza (art. 7 del D.lgs 165/2001) o comunque
"atipico".
Il personale assunto
nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (27
settembre 2004) e la data di votazione ha diritto di voto, se in possesso
dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate,
compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.
Il diritto di voto è
esercitato dai dipendenti in una unica sede. E' compito della Commissione
elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia
partecipazione al voto presso le diverse Amministrazioni in cui i
dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni).
§ 8.
Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione
I componenti della
Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle
organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati
tra i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o in posizione di
comando o fuori ruolo, in servizio presso l'Amministrazione in cui si
vota.
In presenza di
ubicazioni diverse nella Amministrazione sede unica di RSU, il componente
della Commissione può essere sia un dipendente della sede principale che
di quella staccata, purché sia dipendente dell'Amministrazione
interessata.
Nel caso in cui sia
prevista nel comparto una pluralità di sedi delle RSU nella stessa
struttura (ad es. per i Ministeri, gli Enti pubblici non economici, etc)
il componente della Commissione elettorale potrà anche essere un
dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale
della RSU purché in servizio presso la medesima sede di lavoro.
Non possono essere
designati quali componenti della Commissione elettorale i dirigenti anche
assunti a tempo determinato.
L'Amministrazione non
ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti
della Commissione elettorale.
I componenti della
Commissione elettorale sono integrati, automaticamente, con i lavoratori
designati allo scopo nelle liste presentate tra l'insediamento e la
costituzione formale della Commissione stessa.
Nelle Amministrazioni
con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione elettorale deve
essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni
sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in
cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura
dell'Amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno
presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al
raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. Nelle
Amministrazioni con un numero di dipendenti inferiore a 15 è sufficiente
una sola designazione.
Nel caso in cui siano
state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i
sindacati presentatori di lista possono designare un componente
aggiuntivo.
Nelle Amministrazioni
con meno di 15 dipendenti, se il presentatore di lista è un dipendente
dell'Amministrazione in cui si vota può essere designato per la
Commissione elettorale. Tale regola si estende alle Amministrazioni con più
di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica
lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni
sindacali presentatrici abbia nominato il componente.
La Commissione
elettorale deve essere insediata entro il 6 ottobre 2004 e formalmente
costituita entro il 12 ottobre 2004. La differenza tra insediamento e
costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si
considera insediata, su comunicazione dell'Amministrazione, non appena
siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle
Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto, può essere
insediata ed operare anche prima del 6 ottobre, salvo sua successiva
formale costituzione nei termini fissati.
Per individuare, in
prima istanza, in modo unitario il momento dell'insediamento, le
designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio
dell'Amministrazione preposto, cui spetta, parimenti, il compito della
comunicazione di insediamento della Commissione elettorale, della
indicazione del locale ove la stessa opera e della trasmissione a questa
di tutti i documenti nel frattempo pervenuti.
Con l'avvenuto
insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti
saranno consegnati direttamente a quest'ultima.
Nel caso in cui non
vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la
costituzione della Commissione elettorale, la circostanza non impedisce la
costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché le
liste elettorali possono essere presentate sino al giorno 18 ottobre 2004,
è questa in sostanza la data ultima per la definitiva costituzione della
Commissione elettorale. L'Amministrazione, in questo caso, continuerà ad
attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di
insediamento e costituzione della Commissione elettorale. Se alla data del
18 ottobre - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte
di alcun sindacato, l'Amministrazione dovrà rilevare la temporanea
mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione
della RSU in quella sede di lavoro e darne comunicazione all'Aran. Si
rammenta, in ogni caso, che la RSU è soggetto necessario, unitamente alle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, della
delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione
integrativa.
In nessun caso il
mancato insediamento e costituzione della Commissione nei termini previsti
dal calendario inficia la sua regolare costituzione anche in tempi
successivi entro, appunto, l'ultimo giorno previsto per la presentazione
delle liste. Non vi è alcuna competenza delle Amministrazioni a negare lo
svolgimento delle elezioni nell'ipotesi in cui la costituzione della
Commissione elettorale avvenga solo l'ultimo giorno (18 ottobre 2004).
Tutte le
Amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle
Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni
forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.
I rapporti tra le
Amministrazioni e i componenti delle Commissioni elettorali sono
disciplinati, in particolare - su conforme parere del Dipartimento della
Funzione Pubblica espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 -
tenendo presente che, essendo le operazioni elettorali un adempimento
obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che
assumono carattere necessario ai fini della misurazione della
rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni
elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio,
espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio.
§ 9.
Compiti della Commissione elettorale
Il regolamento
elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può
presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E', pertanto, compito
delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate,
colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei
principi di correttezza e di buona fede.
Di seguito, riassumendo
le clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle precedenti
elezioni, convalidati nelle prassi seguite, sono indicati gli adempimenti
della Commissione elettorale.
1) Nella prima seduta
plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative
dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente dell'Amministrazione
preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi
ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione,
avvertendo con pubblicità nell'albo dell'Amministrazione tutti i
dipendenti elettori. La Commissione elettorale, in ogni caso, non può
modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata
giornaliera di apertura dei seggi.
2) Acquisisce
dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori.
3) Riceve le liste
elettorali.
4) Verifica le liste e
le candidature e ne decide l'ammissibilità.
5) Esamina i ricorsi
sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti,
esclusivamente alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle
regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le
Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità
delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie
degli aspetti formali di cui è consentita la regolarizzazione (ad es.
autocertificazione, candidature, ecc..), non essendo possibile a soggetti
terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti al
proposito.
In caso di rilevazione
di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la
Commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un
termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali
ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con
denominazioni - per le organizzazioni sindacali rappresentative - non
perfettamente conformi o aggiuntive rispetto alle tabelle allegate
all'ipotesi di CCNQ del 12 maggio 2004 e - per quelle non rappresentative
- rispetto ai propri statuti. Le decisioni della Commissione elettorale
sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono
essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle
organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti gli
adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.
Le liste dei candidati
devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante
affissione all'apposito albo dell'Amministrazione almeno otto giorni prima
della data fissata per le votazioni.
6) Definisce, previo
accordo con il dirigente dell'Amministrazione preposto, o persona da lui
delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con
l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti
l'esercizio del voto e decide dove vota il personale distaccato e il
personale in missione. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi
staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti
più luoghi di votazione, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e
di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la
contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale
è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi
devono confluire nel collegio elettorale unico.
I luoghi ed il
calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i
lavoratori mediante affissione all'albo dell'Amministrazione almeno otto
giorni prima della data fissata per le votazioni.
7) Predispone il
"modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva
stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle
organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di
presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell'art. 9
del regolamento elettorale.
8) Distribuisce il
materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
9) Predispone l'elenco
completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio.
10) Nomina i presidenti
di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da
dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso
in cui sia stata presentata una sola lista la Commissione elettorale
provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.
11) Organizza e
gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di
procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto
quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.
12) Raccoglie i dati
elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo
finale dei risultati.
13) Redige i verbali
delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati.
Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale
redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla
base dei risultati elettorali assegna i seggi e proclama gli eletti.
Il verbale delle
operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i
componenti della Commissione elettorale. Nel compilare il verbale finale,
la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la
denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente
conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.
§ 10.
Verbale elettorale finale e relativi adempimenti
Il fac-simile del
verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla
presente nota in formato stampabile (allegato n. 8), non è suscettibile
di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte
delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della
rappresentatività.
Per facilitare la
compilazione del verbale elettorale si evidenziano le seguenti avvertenze,
tenendo conto che il verbale è organizzato in quattro parti che devono
essere tutte scrupolosamente compilate:
- la prima parte
riporta i dati identificativi dell'Amministrazione, il comparto di
appartenenza e la data delle elezioni;
- la seconda parte
riporta i dati numerici dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e
i dati dei votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti
per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum).
Sotto la voce "collegio", è riportato un asterisco che rimanda
alla nota relativa alle figure professionali a cui non si deve fare
riferimento poiché non riguarda in alcun caso le elezioni
in oggetto. Con il termine "collegio" si fa riferimento alla
sede di elezione della RSU, i riquadri che seguono in orizzontale
(numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi
elettorali "staccati" i cui voti devono confluire nel collegio
elettorale. Nel caso in cui vi sia un solo seggio i due termini
coincidono;
- la terza parte
riporta i dati delle schede scrutinate distintamente per schede valide,
schede bianche, schede nulle, nonché il totale. Riporta, inoltre, i nomi
delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;
- la quarta parte
riporta nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti,
nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine il numero di seggi
assegnati a ciascuna lista;
- in fondo al verbale
è indicato lo spazio per la firma del verbale da parte della Commissione
elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.
La Commissione
elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare
la esattezza e la congruità dei dati riportati quali:
- la distinzione per
sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);
- la distinzione per
sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);
- la verifica, per
sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi
diritto al voto;
- la verifica del
raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni (vedi anche §
11);
- la corrispondenza tra
numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede
valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;
- la corrispondenza del
totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide
(escluse le schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente
coincidere (devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e non
il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati);
- la verifica che siano
riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista (non devono essere riportati i nomi dei candidati
ma esclusivamente quelli delle liste per l'attribuzione dei voti a livello
nazionale);
- l'indicazione del
numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione (vedi anche §
12);
- la verifica che il
verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione
stessa.
La Commissione
elettorale comunica i risultati ai lavoratori, alla Amministrazione e alle
organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando
l'affissione per 5 giorni all'albo dell'Amministrazione dei risultati
elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati
presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è
confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che
diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati sono stati
presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore,
inserendo l'esito nel verbale finale.
Copia del verbale
definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere
esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio
sono notificati dalla Commissione elettorale alle organizzazioni sindacali
che hanno presentato le liste e all'Amministrazione, entro 48 ore dalla
conclusione delle operazioni elettorali. All'Amministrazione deve essere
consegnato il verbale finale in originale o copia conforme per il
successivo inoltro all'Aran dello stesso. L'invio all'Aran deve avvenire
esclusivamente a cura dell'Amministrazione ed inderogabilmente entro i 5
giorni successivi alla consegna. La Commissione verifica che
l'Amministrazione vi abbia provveduto nei tempi previsti. La trasmissione
del verbale all'Aran dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità
indicate al punto E) della presente nota.
La Commissione
elettorale al termine delle operazioni di cui sopra, sigilla in un unico
plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi
staccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU
e dall'Amministrazione. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà
conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e
Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi.
Successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto alla presenza di un
delegato della Commissione elettorale e di un delegato
dell'Amministrazione.
Le decisioni della
Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi
all'apposito Comitato dei garanti.
§ 11.
Quoziente necessario per la validità delle elezioni
Per quanto attiene alla
validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei
votanti.
Le elezioni sono valide
quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto
(elettorato attivo).
Esempio:
nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a
n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano
votato almeno n. 63 elettori [(125:2)+1]; nel caso in cui l'elenco degli
elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è
raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori
[(126:2)+1].
La Commissione
elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o
nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo
avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio
elettorale.
In caso di mancato
raggiungimento del quoziente richiesto non si deve, pertanto, procedere
alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30
giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
Qualora non si
raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera
procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.
§ 12. Riparto e
attribuzione dei seggi
Il numero dei
componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto
1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può,
pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione
integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.
Ai sensi dell'art. 4
dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere composta da un
numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione
occupazionale dell'Amministrazione, secondo la seguente TABELLA:
a) tre componenti nelle Amministrazioni che occupano fino a
200 dipendenti;
b) altri tre ogni 300
dipendenti o frazione di 300 nelle Amministrazioni che occupano da 201 a
3.000 dipendenti (che si sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200
dipendenti);
c) altri tre ogni 500
dipendenti o frazione di 500 nelle Amministrazioni che occupano da 3.001
dipendenti in poi.
Pertanto, nei comparti Università e Ricerca,
ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire
il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento alla Tabella
sovrastante.
Invece, nei comparti Amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, Enti pubblici non economici,
Ministeri, Regioni e Autonomie locali, Sanità, ove sono stati
stipulati gli accordi integrativi, per definire il numero dei componenti
della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto
allegati alla presente nota.
Nei comparti Agenzie
Fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà fare
riferimento all'accordo integrativo del comparto Ministeri (cfr.
Protocollo del 22 marzo 2004).
E' compito della
Commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in
relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (ai sensi
dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU
sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto
con il metodo proporzionale tra liste concorrenti").
A tal fine occorre
calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e
quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da
ogni singola lista.
In sintesi:
1 - il numero dei seggi
(numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto
1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al
numero dei dipendenti;
2 - il quorum per
l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti
elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede
valide più schede bianche più schede nulle);
3 - i seggi si
ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse
hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in
quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti
ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della
stessa.
Esempio:
caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi
da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124
(nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo
determinato) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):
CALCOLO DEL
QUORUM:
il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il
numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 = QUORUM
LA NORMA NON
PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO
DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.
Definito il quorum la
Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi. A
tal fine si sviluppano due diversi esempi:
Esempio n. 1:
i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così
espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda
nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi
48
lista n. 2 voti validi
46
lista n. 3 voti validi
12
lista n. 4 voti validi
11
totale voti validi
117
CALCOLO DELLA
RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi
48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333
lista n. 2 voti validi
46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333
lista n. 3 voti validi
12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi
11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000
totale voti validi
117
In questo caso sono
stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono
attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il
quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero
totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla
lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine
della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia
ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella
che ha il resto più alto.
Esempio n. 2:
i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così
espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda
nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi
55
lista n. 2 voti validi
40
lista n. 3 voti validi
12
lista n. 4 voti validi
10
totale voti validi
117
CALCOLO DELLA
RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi
55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333
lista n. 2 voti validi
40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333
lista n. 3 voti validi
12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi
10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000
totale voti validi
117
Anche in questo caso
sono stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono
attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il
quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero
totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla
lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.
Solo dopo
avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li
attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle
liste che hanno ottenuto i seggi, al fine di proclamare gli eletti. A
parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista. Si
rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della
lista nelle Amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è
consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa
lista.
In caso di parità di
voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi
vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero
complessivo di preferenze.
Il regolamento
elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente
parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per
evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale,
facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe
risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più
anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida
perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.
Nel caso in cui non sia
possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es.
una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è
esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un
candidato di altra lista.
In ogni caso ove la RSU
non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua
costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera
procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni
suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.
Si evidenzia, ai fini
della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati
elettorali, che le espressioni "seggi assegnati" e "seggi
attribuiti" coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale
solo nella riga corrispondente ai "seggi assegnati".
§ 13.
Compiti delle Amministrazioni
L'Amministrazione deve
favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni
elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative,
assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni e
facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del
lavoro. L'Amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio
supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché
le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le
elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel merito
delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da
ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla
legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti
elettorali.
L'Amministrazione,
anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve
individuare i possibili seggi, sin dal 28 settembre 2004, giorno
successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle
organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta l'elenco alfabetico
generale degli aventi diritto al voto (cfr. § 7 elettorato attivo)
distintamente per sesso, nonché sottoelenchi anch'essi in ordine
alfabetico distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di
elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali staccati.
Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non
appena insediata – alla Commissione elettorale (cfr. § 7 e 9).
L'Amministrazione, che
concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta
insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria
collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che
sono, per rilievo, oltre a quello della consegna dell'elenco degli
elettori, la messa a disposizione di:
- locale per la
Commissione elettorale;
- locali per il voto;
- materiale cartaceo o
strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,...);
- stampa del
"modello" della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
- stampa delle liste
dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- cura della sicurezza
e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;
- cura della integrità
delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a
disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in
mancanza prendendo accordi con l'UTG).
L'Amministrazione ha
l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali
l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità
nell'organizzazione del lavoro (cfr. § 8).
L'Amministrazione deve
trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo entro 5 giorni dal ricevimento
dello stesso da parte della Commissione elettorale, rispettando
scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al punto E) della
presente nota.
§ 14.
Comitato dei garanti
Contro le decisioni
della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni,
all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento
elettorale.
Il Comitato dei garanti
è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni
sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso, da uno nominato
dall'Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto
dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato.
Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso
il suddetto ufficio.
In ordine al componente
sindacale la dizione "organizzazioni sindacali presentatrici di liste
interessate al ricorso" non deve essere letta come "tutte le
organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da
quella o quelle presentatrici di ricorso" nella elezione della RSU di
cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura
del Comitato dei garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale
della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono
rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al
ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti
nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi
l'attribuzione di un seggio assegnato ad una altra lista, il Comitato dei
garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per
ognuna delle due organizzazioni interessate).
Nel merito della
composizione del Comitato dei garanti, si sottolinea che il disposto
dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude
chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'Aran.
A tal fine le
Amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione
elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso
al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti
instaurarsi fin dalla sua attivazione.
Circa la natura
dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione
ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo
conciliativo in senso lato o comunque di componimento consensuale delle
controversie.
Nel suo lavoro il
Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7
agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento
che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli
attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si
ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un
collegio perfetto.
L'Aran non può
sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni.
Il Comitato dei garanti
non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di
risposta a quesiti posti all'Aran. Qualora il Comitato dei garanti non
rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel
regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le
regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile,
attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia
elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella
normativa contrattuale.
Contro le deliberazioni
del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.
Qualora il ricorso
giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali,
salvo decisione cautelare sospensiva, le elezioni possono ugualmente avere
luogo.
§ 15.
Insediamento della RSU
La Commissione
elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati
elettorali all'albo dell'Amministrazione senza che siano stati presentati
ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e
reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene così definitivo -
della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU
può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti,
contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun
adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle
organizzazioni sindacali (cfr. § 9).
In caso di ricorsi
presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more
del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che,
nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi
avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.
C) RACCOMANDAZIONI
PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI
DI LISTA
Con la consegna di
copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle stesse
organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran, nel pieno
rispetto della libertà sindacale, si augura di raggiungere l'obiettivo
che la documentazione che sarà inviata possa essere perfettamente
corretta dal punto di vista formale con riguardo agli adempimenti di
spettanza, al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di
rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della
rappresentatività. Allo scopo si formulano per i predetti soggetti le
seguenti raccomandazioni:
a) il verbale
elettorale finale è unico, corrisponde al fac-simile allegato all'Accordo
quadro del 7 agosto 1998 e alla presente nota e non è suscettibile di
variazioni (vedi lett. B § 9);
b) il verbale
elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni
(vedi lett. B § 9);
c) la Commissione
elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale
(vedi lett. B §9);
d) i nomi delle
organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente
corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede
elettorali. Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale adempimento, a norma
dell'art. 20 del regolamento elettorale. Eventuali correzioni dovranno
essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento
elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti
interessati nell'arco dei cinque giorni di affissione dei risultati (vedi
lett. B § 9);
e) nel caso in cui le
Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a
quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, l'Aran
non potrà procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di
dati elettorali risultati eventualmente imprecisi;
f) le eventuali
rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all'Aran
dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dal
Comitato paritetico di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001. Detto
criterio, già stabilito in via generale per tutti i comparti dal citato
Comitato paritetico nella seduta del 17 luglio 2003, prevede, inoltre, che
le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili ai fini
dell'attribuzione dei voti per la rappresentatività, debbano essere
effettuate con le seguenti modalità:
- mediante l'invio di
un nuovo verbale elettorale ovvero mediante comunicazione sottoscritta
dalla Commissione elettorale;
- ove la Commissione
elettorale non sia più funzionante, da una certificazione effettuata a
norma di legge dall'Amministrazione attestante la denominazione della
lista originaria presentata dal sindacato che chiede la correzione,
risultante agli atti del verbale depositato presso la medesima
Amministrazione. La certificazione dovrà essere corredata della scheda
elettorale.
Non sarà
ammissibile la correzione dei dati di cui al presente punto qualora la
comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente
della Commissione elettorale.
Si rende, pertanto,
noto sin da ora a tutte le Commissioni elettorali e alle organizzazioni
sindacali delle singole Amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in
particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto previsto
ai punti d), e) e f), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento
elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato
paritetico, potrebbe impedire, per i singoli soggetti, il conteggio, ai
fini del calcolo della rappresentatività, dei voti ottenuti nelle sedi di
lavoro dove si è verificato l'errore.
Si evidenzia, infine,
che ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la
Commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al
termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle
elezioni alla Amministrazione, la quale deve debitamente conservarli (cfr.
§10).
D) RICHIESTE DI
ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI
L'Aran ha il compito di
fornire alle Amministrazioni la propria assistenza sui contratti stipulati
e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la
pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti
scritti posti dalle singole Amministrazioni, l'Aran risponderà solo a
quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente
nuove e non già trattate nella presente nota.
In ogni caso, l'Aran
non risponderà dopo l'insediamento delle Commissioni elettorali su
materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure
elettorali) né fornirà pareri telefonici.
Si significa che l'Aran
non potrà dare riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza
istituzionale, a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali (che, in
caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che
ne hanno designato i componenti) che da singoli dipendenti.
Si evidenzia, infine,
che ogni interpretazione proveniente da Amministrazione diversa dall'Aran,
e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto
1998, negli Accordi integrativi di comparto e con la presente nota di
chiarimenti, non dovrà essere presa in considerazione.
E) TRASMISSIONE DEI
VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN
Si significa,
innanzitutto, la necessità e l'importanza di una piena collaborazione da
parte delle Amministrazioni nel corretto adempimento di quanto richiesto,
anche con riguardo alla tempestività nell'invio dei verbali elettorali.
Infatti, come noto, i risultati elettorali faranno media con i dati
associativi relativi al 31 dicembre 2004 e la rilevazione complessiva
(deleghe e voti) dovrà essere portata a termine dall'Aran entro i tempi
utili per poter consentire all'Agenzia stessa, previa certificazione dei
dati da parte del Comitato paritetico previsto dall'art. 43 del D.Lgs.
165/2001, di accertare la rappresentatività delle organizzazioni
sindacali da ammettere alle trattative nazionali per il quadriennio
contrattuale 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007.
Non sfugge, pertanto,
l'importanza della collaborazione di codeste Amministrazioni nell'invio
tempestivo della documentazione richiesta che dovrà essere effettuato
tenendo scrupolosamente conto delle seguenti indicazioni:
a) Il fac-simile del
verbale elettorale finale (che è unico per tutte le Amministrazioni) è
allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché alla presente nota,
non è suscettibile di variazioni da parte delle Commissioni elettorali e
non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. § 10 e lettera C).
b) La
Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di
affissione all'albo, il verbale finale in originale o copia conforme all'
Amministrazione per il suo successivo inoltro all'Aran (cfr. § 10).
c) L'invio all'Aran
deve avvenire esclusivamente a cura dell'Amministrazione entro i 5
giorni successivi alla consegna (cfr. § 10 e 13).
d) L'Aran non
prenderà in considerazione comunicazioni che abbiano diversa
provenienza, anche se inviate dalle Commissioni elettorali.
e) La trasmissione deve
avvenire esclusivamente tramite posta con Raccomandata con
ricevuta di ritorno (RRR) all'indirizzo:
ARAN – UFFICIO
RELAZIONI SINDACALI – VIA DEL CORSO, 476 – 00186 ROMA
Pertanto le
Amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax,
posta elettronica, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di
lavoro, in quanto l'Aran non ne terrà conto, considerandolo
come non avvenuto in attesa della lettera raccomandata ufficiale.
f) La
trasmissione deve avvenire con lettera di accompagnamento firmata dal
dirigente o dal responsabile del servizio preposto su carta intestata
dell'Amministrazione, per individuarne con certezza il mittente,
contenente l'indicazione della avvenuta affissione dei risultati
elettorali per cinque giorni e precisando se non ci siano ricorsi pendenti
alla Commissione elettorale. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà
comunque essere trasmesso, con l'apposita annotazione, e sarà cura
dell'Amministrazione comunicare, con nota successiva, l'esito degli
stessi. Il verbale elettorale dovrà essere nuovamente inviato nel solo
caso in cui, per effetto dell'esito dei ricorsi, siano intervenute
modifiche. In quest'ultimo caso l'Amministrazione deve inviare il nuovo
verbale immediatamente dopo la consegna da parte della Commissione
elettorale.
g) Il verbale
elettorale che l'Amministrazione trasmette all'Aran dovrà essere la
copia originale consegnata dalla Commissione elettorale (in tal caso sarà
trattenuta la copia autenticata dello stesso) o copia autenticata nel caso
in cui sia trattenuto l'originale. L'Amministrazione avrà cura di
verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente
e da tutti i componenti della Commissione elettorale.
Si raccomanda a
tutte le Amministrazioni di dare tempestiva comunicazione all'Aran nel
caso in cui le elezioni non si siano svolte, condizione affinché questa
Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere
ulteriormente i verbali.
Nel ribadire che dal
rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la
esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione.
Il
Presidente
(Avv. Guido Fantoni) |