|
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
DI
INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE:
GIOVANNI PALADINI
Avente
ad oggetto:
“INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE”
CAPO I
Art.1
(Scuola regionale di polizia locale)
1. La Regione Liguria,
nell’ambito delle specifiche competenze previste
dall’art.6 della legge 7 marzo 1986 n.65, organizza e
finanzia la scuola per l’addestramento tecnico-operativo ,
la formazione professionale e l’aggiornamento del personale
di polizia locale
2. L’attività di formazione
è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca
le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie:
a) all’assolvimento delle
funzioni e dei compiti attribuitigli nell’ambito delle strutture
cui è assegnato
b) a fronteggiare i processi di riordinamento
istituzionali e di ristrutturazione organizzativa.
3. La Scuola regionale di
polizia locale, che dovrà essere istituita entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge , si avvarrà,
per i corsi d’istruzione e
di aggiornamento, anche degli Atenei Universitari
, di strutture scolastiche specializzate e
di Enti Pubblici o privati mediante apposita
convenzione.
4. I corsi di qualificazione e
di aggiornamento professionale sono obbligatori per tutti gli
appartenenti alla polizia locale. Gli operatori nuovi assunti
dovranno partecipare ai corsi teorico - pratici, comprensivi
dell’abilitazione all’uso delle armi, di durata non
inferiore a 6 mesi. Durante tale periodo non potranno essere
impiegati in servizi operativi e/o effettivi di alcun genere.
5. I corsi di addestramento
all’uso delle armi dovranno rispondere alle reali necessità
operative e di sicurezza proprie delle attività di polizia e
dovranno essere tenuti dal personale appositamente formato
appartenente alle forze dell’ordine.
6. I corsi di cui ai commi 4 e 5 si concludono, previo
superamento della visita psico - attitudinale ,con una prova
di accertamento della preparazione
culturale e professionale
dei partecipanti e costituiscono ad ogni effetto titolo di
servizio.
Art.2
(Altri corsi)
1.
Possono essere
altreś previsti, ad integrazione dei corsi previsti
dall’art.1, corsi di lingua straniera appositamente
organizzati presso Istituti specializzati al fine di acquisire
una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa
conversazione nella lingua straniera.
2.
Tutti gli
appartenenti alla polizia locale sono addestrati al pronto
soccorso.
Art.3
(Esercitazioni
al tiro)
1. Gli appartenenti ai Corpi o
Servizi di polizia locale che rivestono la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sono tenuti ,ogni
anno, a frequentare almeno un ciclo di lezioni regolamentari
di tiro presso i poligoni abilitati, in conformità alle
disposizioni ed ai criteri di cui al capo 4° del Decreto del
Ministero dell’Interno
n. 145 del 4 marzo 1987, che concerne l’armamento
degli appartenenti alla polizia locale ai quali è conferita
la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Il Comandante del Corpo o il
responsabile del Servizio pụ disporre la ripetizione
dell’addestramento al tiro, nel corso dell’anno, per tutti
gli addetti alla Polizia Locale
o per quelli che fra essi svolgono particolari servizi.
3. In attesa della costruzione
dei poligoni di tiro di cui al successivo art.3, i Comuni
possono stipulare apposite convenzioni con
Sezioni di tiro a
segno nazionale , Enti
di Stato o Società sportive che dispongono di poligoni abilitati
all’uso delle armi
da fuoco nell’ambito del territorio comunale o dei Comuni
limitrofi al fine di consentire agli appartenenti alla polizia
locale esercitazioni o corsi di tiro.
4. La Regione concorre alla
spesa con un contributo pari al 70% dei fondi previsti dallo
specifico capitolo di spesa di cui all’art.1
Art.4
(Costituzione
di poligoni di tiro)
1.
La Regione si
fa carico di promuovere e finanziare le iniziative necessarie
per la
costituzione di poligoni di tiro nei Comuni capoluogo
di provincia concorrendo alla spesa con un contributo pari al
70% mediante capitolo di cui all’art.11.
2.
Analogo
contributo, per la costituzione di poligoni di tiro, possono
ottenere i Comuni
situati in comprensori distanti dalla città capoluogo di
provincia il cui Sindaco ne faccia richiesta al Presidente
della Giunta Regionale.
Art.5
(Norme di rinvio per le armi)
1.
Per quanto non
previsto in materia di armi dalla legge regionale
8 agosto 1995 n.40, si fa rinvio al Decreto del
Ministero dell’Interno n. 145 del 4 marzo 1987 concernente
l’armamento degli appartenenti alla polizia locale ai quali
è conferita la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.
2.
Nell’esercizio
delle funzioni di p.s e p.g gli appartenenti alla Polizia
Locale devono essere dotati di opportuni presidi tattico -
difensivi.
Art.6
(Tutela legale)
1.
Nei
procedimenti penali a carico degli agenti di polizia locale ai
quali è stata conferita la qualifica di Agenti di Pubblica
Sicurezza o di Polizia Giudiziaria si applicano le
disposizioni previste dal
comma 1 dell’art.32 della
legge 22 maggio 1975 n.152 per fatti imputabili all’attività
svolta.
2.
Nel caso in cui
il patrocinio legale fosse assunto, su
richiesta dell’interessato, da un libero
professionista, le spese di difesa sono a carico del Comune
salva rivalsa se vi è responsabilità dell’imputato
per fatto doloso.
Art.7
(Patente
di servizio)
1.
I Comandi o i
Corpi di appartenenza sono tenuti a chiedere il rilascio della
patente di servizio ai sensi dell’art.139 del codice della
strada per ciascun operatore di polizia locale che utilizzi
veicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia
stradale.
Art.8
(Indennità
per lo svolgimento di compiti di ordine pubblico)
1. Agli appartenenti alla polizia locale, per i servizi di ordine
pubblico, compete l’indennità
prevista dall’art.5 del D.lgs.n.222 del 1 Aprile 1947.
Art.9
(Monitoraggio
sanitario)
1.
I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane
sono tenuti ad effettuare un monitoraggio sanitario sui
rischi e sulle malattie professionali, di cui all’art.13
della legge regionale 8 agosto 1995 n..40 “Disciplina della
polizia locale”, basato su una serie di visite mediche aventi la seguente frequenza:
a)
1 anno per il
personale addetto ai servizi esterni.
b)
2 anni per il
personale amministrativo addetto agli uffici.
CAPO II
Art.10
(Modifiche
alla legge regionale 8 agosto 1995 n.40)
1. La lettera a) dell’art.29 è abrogata.
2. Nell’art.24 della stessa
legge sono aggiunti i seguenti commi:
3. Gli automezzi devono essere
dotati di apparecchio
rice - trasmittente collegato con la centrale operativa
o il centralino di comando.
4. Il personale di servizio di
vigilanza deve essere dotato di apparecchio trasmittente
portatile o apparato telefonico mobile.
Art.11
(Norma
finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall’applicazione della
presente legge si provvede
con l’istituzione dei seguenti capitoli di spesa
integranti la
Legge di Bilancio per il relativo esercizio finanziario:
-
capitolo……finanziamenti
per la Scuola regionale di Polizia Locale
-
capitolo……contributi
per la costituzione dei
poligoni di tiro
-
capitolo……contributi
per l’esercitazione al tiro.
Agli
oneri degli esercizi successivi si provvede con le leggi di
Bilancio.
|