PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE:

GIOVANNI  PALADINI

Avente ad oggetto:

INTERVENTI IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE”

                                                  CAPO I

                                                    Art.1 

                             (Scuola regionale di polizia locale)

1. La Regione Liguria, nell’ambito delle specifiche competenze previste dall’art.6 della legge 7 marzo 1986 n.65, organizza e finanzia la scuola per l’addestramento tecnico-operativo , la formazione professionale e l’aggiornamento del personale di polizia locale

2. L’attività di formazione è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie:

a) all’assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell’ambito delle                        strutture cui è assegnato

    b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionali e di ristrutturazione     organizzativa.

3. La Scuola regionale di polizia locale, che dovrà essere istituita entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge , si avvarrà, per i corsi d’istruzione e

    di aggiornamento, anche degli Atenei Universitari , di strutture scolastiche specializzate e  di Enti Pubblici o privati mediante apposita convenzione.

4. I corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale sono obbligatori per tutti gli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori nuovi assunti dovranno partecipare ai corsi teorico - pratici, comprensivi dell’abilitazione all’uso delle armi, di durata non inferiore a 6 mesi. Durante tale periodo non potranno essere impiegati in servizi operativi e/o effettivi di alcun genere.

5. I corsi di addestramento all’uso delle armi dovranno rispondere alle reali necessità operative e di sicurezza proprie delle attività di polizia e dovranno essere tenuti dal personale appositamente formato appartenente alle forze dell’ordine.

  6. I corsi di cui ai commi 4 e 5 si concludono, previo superamento della visita psico - attitudinale ,con una prova di accertamento della preparazione  culturale e  professionale dei partecipanti e costituiscono ad ogni effetto titolo di servizio.

Art.2

(Altri corsi)

1.      Possono essere altreś previsti, ad integrazione dei corsi previsti dall’art.1, corsi di lingua straniera appositamente organizzati presso Istituti specializzati al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera.

2.      Tutti gli appartenenti alla polizia locale sono addestrati al pronto soccorso.

 

  Art.3

                                 (Esercitazioni al  tiro)

 

1. Gli appartenenti ai Corpi o Servizi di polizia locale che rivestono la qualità di    Agente di Pubblica Sicurezza sono tenuti ,ogni anno, a frequentare almeno un ciclo di lezioni regolamentari di tiro presso i poligoni abilitati, in conformità alle disposizioni ed ai criteri di cui al capo 4° del Decreto del Ministero dell’Interno  n. 145 del 4 marzo 1987, che concerne l’armamento degli appartenenti alla polizia locale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.

2. Il Comandante del Corpo o il responsabile del Servizio pụ disporre la ripetizione dell’addestramento al tiro, nel corso dell’anno, per tutti gli addetti alla Polizia Locale  o per quelli che fra essi svolgono particolari servizi.

3. In attesa della costruzione dei poligoni di tiro di cui al successivo art.3, i Comuni possono stipulare apposite convenzioni con  Sezioni di tiro  a segno nazionale ,   Enti di Stato o  Società sportive che dispongono di poligoni abilitati all’uso delle  armi da fuoco nell’ambito del territorio comunale o dei Comuni limitrofi al fine di consentire agli appartenenti alla polizia locale esercitazioni o corsi di tiro.

4. La Regione concorre alla spesa con un contributo pari al 70% dei fondi previsti dallo specifico capitolo di spesa di cui all’art.1

                                               

                                               Art.4

 

                      (Costituzione di poligoni di tiro)

1.      La Regione si fa carico di promuovere e finanziare le iniziative necessarie per la      costituzione di poligoni di tiro nei Comuni capoluogo di provincia concorrendo alla spesa con un contributo pari al 70% mediante capitolo di cui all’art.11.

2.      Analogo contributo, per la costituzione di poligoni di tiro, possono ottenere i   Comuni situati in comprensori distanti dalla città capoluogo di provincia il cui Sindaco ne faccia richiesta al Presidente della Giunta Regionale.

Art.5

 (Norme di rinvio per le  armi)

1.      Per quanto non previsto in materia di armi dalla legge regionale  8 agosto 1995 n.40, si fa rinvio al Decreto del Ministero dell’Interno n. 145 del 4 marzo 1987 concernente l’armamento degli appartenenti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza.

2.      Nell’esercizio delle funzioni di p.s e p.g gli appartenenti alla Polizia Locale devono essere dotati di opportuni presidi tattico - difensivi.

  Art.6

  (Tutela legale)

 

1.      Nei procedimenti penali a carico degli agenti di polizia locale ai quali è stata conferita la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria si applicano le disposizioni previste  dal comma 1 dell’art.32  della legge 22 maggio 1975 n.152 per fatti imputabili all’attività svolta.

2.      Nel caso in cui il patrocinio legale fosse assunto, su  richiesta dell’interessato, da un libero professionista, le spese di difesa sono a carico del Comune  salva rivalsa se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso.

Art.7

(Patente di servizio)

1.           I Comandi o i Corpi di appartenenza sono tenuti a chiedere il rilascio della patente di servizio ai sensi dell’art.139 del codice della strada per ciascun operatore di polizia locale che utilizzi veicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale.

 

Art.8

   (Indennità per lo svolgimento di compiti di ordine pubblico)

1. Agli appartenenti alla polizia locale, per i servizi di ordine pubblico, compete  l’indennità prevista dall’art.5 del D.lgs.n.222 del 1 Aprile 1947.

Art.9

(Monitoraggio sanitario)

1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane  sono tenuti ad effettuare un monitoraggio sanitario sui rischi e sulle malattie professionali, di cui all’art.13 della legge regionale 8 agosto 1995 n..40 “Disciplina della polizia locale”, basato  su una serie di visite mediche aventi la seguente frequenza:

a)                       1 anno per il personale addetto ai servizi esterni.

b)                      2 anni per il personale amministrativo addetto agli uffici.

 

                                         CAPO II

                                          Art.10

       (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1995 n.40)

  1. La lettera a) dell’art.29 è abrogata.

2. Nell’art.24 della stessa legge sono aggiunti i seguenti commi:

 

3. Gli automezzi devono essere  dotati di apparecchio  rice - trasmittente collegato con la centrale operativa o il centralino di comando.

4. Il personale di servizio di vigilanza deve essere dotato di apparecchio trasmittente portatile o apparato telefonico mobile.

 

                                           Art.11

                               (Norma finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della  presente legge si provvede   con l’istituzione dei seguenti capitoli di spesa  integranti  la Legge di Bilancio per il relativo esercizio finanziario:

   

-                                      capitolo……finanziamenti  per la Scuola regionale di Polizia Locale

-                                      capitolo……contributi  per la costituzione dei  poligoni di tiro

-                                      capitolo……contributi  per l’esercitazione al tiro.

Agli oneri degli esercizi successivi si provvede con le leggi di Bilancio.