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Legge
7 marzo
1986, n.
65 (in
Gazz. Uff., 15 marzo, n. 62). Legge-quadro
sull'ordinamento della polizia municipale.
La Camera
dei deputati
ed il
Senato della
Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Servizio di polizia municipale.
1. I comuni svolgono la funzione di polizia locale. A tal fine,
può essere
appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.
2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale
nelle forme
associative previste dalla legge dello Stato.
Art. 2
Funzioni del sindaco.
Il sindaco
o l'assessore
da lui delegato,
nell'esercizio delle funzioni
di cui al precedente art. 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento
del servizio
e adotta
i provvedimenti previsti dalle
leggi e dai regolamenti.
Art. 3.
Compiti degli addetti al servizio di
polizia
municipale.
Gli addetti
al servizio
di polizia
municipale esercitano
nel territorio
di competenza
le funzioni
istituzionali previste dalla presente
legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con
le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando
ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle
competenti autorita’.
Art. 4.
Regolamento comunale del servizio di polizia
municipale.
I comuni
singoli o associati adottano il regolamento del servizio di
polizia municipale,
che in
particolare, deve
contenere disposizioni
intese a stabilire:
1) che
le attivita’
vengano svolte
in uniforme; possono essere svolte
in abito
civile quando ciò
sia strettamente necessario per l'espletamento
del servizio e venga autorizzato;
2) che
i distacchi e i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti
assegnati ineriscano
alle funzioni di polizia municipale e purche’
la disciplina
rimanga quella
dell'organizzazione di appartenenza;
3) che l'ambito
ordinario delle attivita’ sia quello del territorio dell'ente
di appartenenza
o dell'ente presso
cui il personale sia stato
comandato;
4) che siano
osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
a) sono
autorizzate le
missioni esterne al territorio per soli fini
di collegamento e di rappresentanza;
b) le
operazioni esterne
di polizia, d'iniziativa dei singoli durante
il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessita’ dovuto
alla flagranza
dell'illecito commesso
nel territorio
di appartenenza;
c) le
missioni esterne
per soccorso
in caso
di calamita’ e disastri,
o per
rinforzare altri
Corpi e servizi in
particolari occasioni
stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi
piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse
va data previa comunicazione al prefetto.
Art. 5.
Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di
pubblica sicurezza.
1. Il
personale che
svolge servizio
di polizia
municipale, nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie
attribuzioni, esercita anche:
a) funzioni
di polizia
giudiziaria, rivestendo
a tal fine la qualita’
di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di
ufficiale di
polizia giudiziaria,
riferita ai responsabili del servizio
o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai
sensi dell'art. 221, terzo comma, del codice di procedura penale;
b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 137 del testo unico
delle norme sulla
circolazione stradale approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3 della
presente legge.
2. A tal fine il
prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione
del sindaco,
la qualita’
di agente
di pubblica sicurezza,
dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non
aver subito
condanna a pena
detentiva per delitto non colposo
o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non
essere stato
espulso dalle
Forze armate o dai
Corpi militarmente
organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. Il
prefetto, sentito
il sindaco,
dichiara la perdita della qualita’
di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di
alcuno dei suddetti requisiti.
4. Nell'esercizio
delle funzioni
di agente
o di ufficiale di polizia
giudiziaria e di
agente di pubblica sicurezza, il personale di
cui sopra,
messo a
disposizione dal
sindaco, dipende operativamente
dalla competente
autorita’ giudiziaria o di pubblica sicurezza
nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorita’ e il sindaco.
5. Gli
addetti al
servizio di
polizia municipale
ai quali è conferita
la qualita’ di
agente di pubblica sicurezza (portano –
modificato legge
127/97 con)
possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio
comunale, portare,
senza licenza, le
armi, di
cui possono essere dotati in relazione al tipo di
servizio nei
termini e
nelle modalita’ previsti dai rispettivi regolamenti,
anche
fuori dal
servizio, purché
nell'ambito territoriale dell'ente
di appartenenza e nei casi di cui all'art. 4. Tali
modalita’ e
casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento
approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione
nazionale dei
comuni d'Italia.
Detto regolamento stabilisce
anche la
tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso
ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.
Art. 6.
Legislazione regionale in materia di polizia
municipale.
1. La potesta’ delle regioni in materia di polizia municipale,
salve le
competenze delle
regioni a
statuto speciale e
delle province autonome
di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi
stabiliti dalla presente legge.
2. Le regioni provvedono con legge regionale a:
1) stabilire
le norme generali
per la istituzione del servizio tenendo
conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
2) promuovere
servizi ed
iniziative per
la formazione
e l'aggiornamento
del personale
addetto al
servizio di
polizia municipale;
3) promuovere
tra i
comuni le opportune forme associative con idonee
iniziative di incentivazione;
4) determinare
le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi
di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei
comuni della
regione stessa
e stabilire
i criteri generali concernenti
l'obbligo e le modalita’ d'uso. Le uniformi devono essere tali
da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di
polizia e delle Forze armate dello Stato;
5) disciplinare
le caratteristiche
dei mezzi e degli strumenti operativi
in dotazione
ai Corpi o ai
servizi, fatto salvo, quanto stabilito
dal comma 5 del precedente art. 5.
Art. 7. Corpo
di polizia municipale e regolamento comunale sullo o giuridico
del personale.
1. I
comuni nei
quali il
servizio di
polizia municipale sia espletato
da almeno
sette addetti
possono istituire il
Corpo di polizia
municipale, disciplinando
lo stato giuridico del personale con
apposito regolamento,
in conformita’ ai principi contenuti nella legge
29 marzo 1983, n. 93.
2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:
1) il
contingente numerico
degli addetti al servizio, secondo criteri
di funzionalita’ e di economicita’, in rapporto al numero degli abitanti
del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla
morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della
comunita’ locale;
2) il
tipo di
organizzazione del
Corpo, tenendo conto della densita’
della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del
comune stesso
in circoscrizioni
territoriali e
delle zone territoriali
costituenti aree metropolitane.
3. I
comuni definiscono
con regolamento
l'ordinamento e l'organizzazione
del Corpo
di polizia municipale. L'ordinamento si articola
di norma in:
a) responsabile del Corpo (comandante);
b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili).
4. L'organizzazione
del Corpo deve essere improntata al principio del
decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni
organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo
da assicurare la funzionalita’ e l'efficienza delle strutture del Corpo.
5. Nel caso di costituzione di associazione , ai sensi dell'art.
1, comma
2, il
relativo atto
costitutivo disciplinera’ l'adozione del regolamento
di cui
al presente
articolo, fissandone
i contenuti essenziali.
Art. 8.
Titoli di studio.
I titoli
di studio per
l'accesso alle qualifiche, previste dalla presente
legge sono
stabilite in
sede di accordo nazionale per i dipendenti
degli organi locali.
Art. 9.
Comandante del Corpo di polizia municipale.
1. Il
comandante del
Corpo di polizia municipale Š responsabile verso
il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo
degli appartenenti al Corpo.
2. Gli
addetti alle attivita’ di polizia municipale sono tenuti ad eseguire
le direttive
impartite dai
superiori gerarchici e dalle autorita’
competenti per i
singoli settori operativi, nei limiti del loro
stato giuridico e delle leggi.
Art.
10.
Trattamento economico del personale di polizia nicipale.
1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati
in livelli
retributivi determinati
in relazione
alle funzioni attribuite.
2. Le
indennita’ attualmente
previste dall'art. 26, quarto comma, del
decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in
sede di
accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo
1983, n.
93, possono
essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta
per cento
dell'indennita’ di
cui all'art. 43,
terzo comma,
della legge
1ø aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito
l'esercizio di tutte
le funzioni di cui all'art. 5 della presente
legge. L'aumento
non compete
al personale
comandato o collocato
in posizione
che non
comporti l'effettivo espletamento delle
anzidette funzioni.
3. L'indennita’
di cui all'art. 26,
quarto comma, lettera f), del decreto
del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non Š cumulabile
con qualsiasi altra indennita’.
Art. 11.
Comunicazione dei regolamenti comunali.
I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono
essere comunicati
al Ministero
dell'interno per il tramite del commissario del
Governo.
Art. 12.
Applicazione ad altri enti locali.
1. Gli
enti locali
diversi dai
comuni svolgono le funzioni di polizia
locale di
cui sono
titolari, anche
a mezzo di appositi servizi;
a questi si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2,
6, 8, 11, 13 e 14
della presente legge, sostituendo al comune ed ai
suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.
2. E’
altresì applicabile il disposto dell'art. 10, comma 2, della presente
legge in
favore del personale
di vigilanza, in relazione alle
funzioni di cui al precedente art. 5 effettivamente svolte.
Art. 13.
Decorrenza dell'indennita’ prevista dall'art. 10.
L'indennita’ prevista
dall'art. 10
della presente
legge sara’ corrisposta
a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il
personale dipendente
degli enti locali successivo all'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 14.
Copertura dell'onere finanziario.
All'onere finanziario
derivante dall'attuazione
della presente legge
provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilita’ dei
propri bilanci
e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio statale.
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