CCNL del Comparto – Regioni autonomie locali relativo al biennio economico 2000-2001. (26 aprile 2001)
Dopo ampio e approfondito dibattito, al termine della riunione, le posizioni delle parti risultano definite come da allegato documento che costituisce il punto di approdo della trattativa.
Al riguardo si deve rilevare che le soluzioni ipotizzate risultano coerenti con le indicazioni fornite all’ARAN dal Comitato di settore di riferimento negli atti di indirizzo e nel corso delle trattative.
Le organizzazioni sindacali danno atto della dichiarazione dell’ARAN che la trattativa riprenderà per la definizione della ipotesi di accordo, dopo che il Comitato di settore avrà precisato ulteriore atto di indirizzo in ordine ad alcuni aspetti finanziari che necessitano di approfondimento e si sarà pronunciato sull’equilibrio complessivo del documento.
Le parti si impegnano, nelle more, a verificare l’effettivo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche ai fini della determinazione della percentuale di incremento stabile delle risorse dell’art. 15.
Roma 26 aprile 2001
Per conformità del documento alle risultanze della trattativa
Bozza di lavoro del 26.4.2001 su
IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2000/2001
TITOLO I
PARTE ECONOMICA
Art.1
1. I benefici economici del presente contratto si applicano al personale del comparto Regioni-Autonomie Locali in servizio alla data del 1.1.2000 o assunto successivamente.
2. Il valore delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie stabilito nella tabella C del CCNL stipulato il 1° aprile 1999 è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A seguito della attribuzione degli incrementi indicati nel comma 2, i valori economici annuali delle posizioni iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione sono rideterminati, a regime, con decorrenza dall’1.1.2001, secondo le indicazioni della allegata tabella B.
4. Sono confermati: l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità nonché gli altri eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile.
Art.2
Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al biennio 2000-2001, gli incrementi di cui al comma 2 dell’art.1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa espressa previsione del CCNL dell’1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000, gli incrementi delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo del sistema di classificazione previsti nell’art.1, comma 2, hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio alle medesime posizioni.
Art.3
Tredicesima mensilità
1. Gli enti corrispondono ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato una tredicesima mensilità nel periodo compreso tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari alla retribuzione individuale mensile di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000, spettante al lavoratore nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. Nel caso di riclassificazione del personale, ai sensi dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, trova applicazione la medesima disciplina prevista nel comma 2.
4. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio.
6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
7. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
Art.4
Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999
1. Gli enti, a decorrere dall’anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 di un importo pari all’1% del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.
3. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs. n. 446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell’art. 12, comm1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.
4. La lett. d) del comma 1 dell’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituita dalla seguente:
“d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell’ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell’art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
c. contributi dell’utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.
5. Fino alla attuazione della disciplina dell’art. 5, sono confermate le risorse aggiuntive che gli enti, entro la data di sottoscrizione della ipotesi di accordo relativa al presente rinnovo contrattuale, abbiano previsto nel bilancio dello stesso esercizio finanziario a conferma di quelle individuate nell’anno 2000 ai sensi dell’art. 48 del CCNL del 14.9.2000.
Art. 5
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, gli enti possono avvalersi della facoltà di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico dei rispettivi bilanci e secondo la disciplina del presente articolo, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano stipulato il contratto collettivo decentrato integrativo per il quadriennio 1998-2001;
b) abbiano istituito e attivato i servizi di controllo interno in conformità alle vigenti disposizioni;
c) siano in possesso delle condizioni economico-finanziarie correlate agli specifici indicatori previsti dal comma 2 e di quelli eventuali previsti dal comma 5;
d) abbiano conseguito, sulla base di espressa certificazione dei servizi di cui alla lett. b), il raggiungimento di una percentuale minima, definita in sede di contrattazione decentrata, degli obiettivi annuali stabiliti nel P.E.G. o in altro equivalente strumento di programmazione.
2. Gli indicatori economico-finanziari sono specificati:
- - nella tabella 1: per le Autonomie locali (Comuni e Province);
- - nella tabella 2: per le Regioni;
- - nella tabella 3: per le Camere di Commercio
- - nella tabella 4: per le Comunità Montane
- - nella tabella 5: per le IPAB
Le Regioni, previa concertazione, determinano gli indicatori degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, in armonia con quelli previsti dalle tabelle richiamate dal presente comma.
3. Gli enti, per la applicazione della disciplina del presente articolo, calcolano i valori degli indicatori economico-finanziari previsti dal comma 2, con riferimento ai dati dei rispettivi conti consuntivi, formalmente approvati, relativi al biennio immediatamente precedente l’esercizio interessato.
4. I valori di cui al comma 3 devono essere calcolati:
a) in termini statici: per i comuni e le province, sommando la media biennale degli indicatori A e B e sottraendo la media biennale degli indicatori C e D; per le Regioni come media dei valori degli indicatori specificati nella tabella B; per le Camere di Commercio come media del valore di equilibrio determinato con il procedimento di calcolo indicato nella tabella C; per le comunità montane sottraendo la media biennale degli indicatori B e C alla media biennale dell’indicatore A.
b) in termini dinamici: come variazione percentuale, per tutti gli enti, dei valori medi dei singoli indicatori del medesimo biennio confrontati con i valori medi degli stessi indicatori del biennio ancora precedente
I valori relativi agli indicatori previsti dal presente comma sono certificati dal collegio dei revisori dei conti o, in assenza, dal servizio di controllo interno.
5. Gli enti in sede di contrattazione decentrata integrativa possono incrementare i parametri di cui al comma 2 con ulteriori indicatori idonei a consentire un adeguato apprezzamento dell’efficacia dell’attività istituzionale dell’ente.
6. Gli enti, nei limiti consentiti dalla effettiva capacità di bilancio di cui all'art. 89, comma 9, del TUEL n. 267 del 2000, possono incrementare le risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 qualora risultino in possesso almeno dei valori minimi degli indicatori statici e dinamici e degli eventuali indicatori di efficacia di cui al comma 5, entrambi definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa.
7. In sede di concertazione, annualmente gli enti verificano l’andamento delle condizioni di bilancio ai fini delle più efficace applicazione della disciplina del presente articolo.
8. Negli enti di cui al comma 6 non trova applicazione, ai fini della progressione economica nella categoria, il principio del costo medio di cui all'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
9. La disciplina del presente articolo ha carattere sperimentale e sarà oggetto di verifica e di eventuale riesame entro il 30 giugno 2002.
Art. 6
1. L’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995 è incrementata di L 660.000 annue lorde; ai relativi maggiori oneri si fa fronte con le risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, ed in particolare con gli incrementi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art. 4.
Art. 7
Disposizione per il personale della scuola
1. La disciplina degli articoli 32 bis e 33 del CCNL successivo del 14.9.2000 si applica anche nei confronti del personale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola.
Art. 8
Personale incaricato di posizioni organizzative
1. Le risorse previste dall’art. 4, comma 3, sono destinate anche ad incrementare la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999.
2. E’ confermata la disciplina dell’art. 11, del CCNL del 31.3.1999, in particolare per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale.
Art. 9
1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.2000; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.52.
Art. 10
Integrazione disciplina della reperibilità
1. L'art. 23 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con il seguente comma:
" 5. In caso di chiamata in servizio, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4."
Art. 11
Bilinguismo
1. L'art. 40 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con il seguente comma:
"2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale che sia tenuto all'esercizio delle prestazioni necessarie per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, in attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482. Ai relativi oneri si fa fronte con le risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.”
Art. 12
Integrazione della disciplina delle assenze per malattia
1. Nell’art.21 del CCNL del 6.7.1995, dopo il comma 4, nel testo modificato dall’art.10, comma 2, del CCNL successivo a quello dell’1.4.1999 stipulato in data 14.9.2000, è inserito il seguente comma 4 bis:
“4.bis.Ove non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.”
Art. 13
Compenso per lavoro straordinario del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale.
1. Il comma 5 dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal seguente:
“Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b), incrementata del rateo della tredicesima mensilità, con una maggiorazione pari al 15 % ”.
2. Il comma 6 dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000 è sostituito dal seguente:
“Qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo mensile dal comma 2, la percentuale di maggiorazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 è elevata al 50%”.
Art. 14
Previdenza complementare
1. 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale di pensione complementare ai sensi del D.Lgs.n.124/1993, della legge n.335/1995, della legge n.449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999, del DPCM del 20 dicembre 1999.
2. Al fine di garantire un numero di iscritti più ampio che consenta di minimizzare le spese di gestione, le parti competenti potranno definire l’istituzione di un Fondo pensione unico con i lavoratori appartenenti al comparto della Sanità, a condizione di reciprocità.
3. Il Fondo pensione viene finanziato ai sensi dell’art.11 del predetto accordo quadro e si costituisce secondo le procedure previste dall’art.13 dello stesso accordo. Le parti concordano che la quota di contribuzione da porre a carico del datore di lavoro e da destinare al predetto Fondo sia determinata nella misura dell’1% dell’ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del Trattamento di Fine rapporto di lavoro (T.F.R.), ai sensi dell’art.49 del CCNL del 14.9.2000.
4. In sede di accordo istitutivo del Fondo pensione, sarà anche determinata la quota di contribuzione a carico degli enti per le spese di avvio e di funzionamento.
Art. 15
Patronato sindacale
1. I lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall’istituto di patronato sindacale, per l’espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell’ente.
Art. 16
1. Al personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco si applicano i benefici economici derivanti dal presente contratto. E, comunque, fatto salvo il trattamento economico nelle componenti e nella dinamica a qualunque titolo vigente, in considerazione della particolare professionalità di tale personale non rientrante nei compiti di istituto propri degli enti.
Art. 17
Personale dipendente dal Comune di Campione d’Italia
1. I benefici economici previsti dal presente contratto per i dipendenti del comparto Regioni - Autonomie Locali si applicano anche ai dipendenti del Comune di Campione d’Italia.
Art. 18
Conferma discipline precedenti
1. Nei confronti del personale degli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianità viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità pari al 2,50% della nozione di retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. b). per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
Art. 19
Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali
1. Le amministrazioni comunali che, al termine di ogni anno, accertino la mancata utilizzazione, in tutto o in parte, della quota dei permessi di spettanza delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art 3 del contratto collettivo quadro del 9.8.200 (esclusa, quindi, la quota di spettanza della RSU), quantificano il valore economico della relativa temporizzazione, rapportata a ore, e assegnano le corrispondenti risorse finanziarie all’ANCI regionale competente per territorio entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; la base di calcolo corrisponde alla nozione di retribuzione di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 52 del CCNL del 14.9.2000.
2. Il monte ore dei permessi disponibili ai sensi del comma 1, viene utilizzato dai dipendenti dei Comuni che siano dirigenti delle organizzazioni sindacali territoriali rappresentative nel comparto delle Regioni e delle Autonomie locali nei limiti delle quote spettanti a ciascuna di esse nel rispetto del criterio di proporzionalità del livello di rappresentatività in ambito regionale.
3. All'accertamento del livello di rappresentatività provvede l’ANCI regionale nel rispetto degli stessi criteri definiti dagli artt. 47.bis del D. Lgs. n. 29 del 1993 per il livello nazionale, acquisendo le relative informazioni dai Comuni interessati.
4. Le organizzazioni sindacali di comparto comunicano al Comune capoluogo i nominativi dei dirigenti che fruiscono dei permessi di cui al comma 2, la relativa durata e il Comune di appartenenza degli stessi dirigenti.
5. Il Comune capoluogo trasferisce a ciascuno degli enti interessati l'importo corrispondente alla quota dei permessi fruiti dai rispettivi dipendenti in qualità di dirigenti sindacali, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1.
6. I permessi previsti dal presente articolo non possono essere cumulati per la fruizione di distacchi sindacali.
Art. 20
Disposizione programmatica
1. In sede di rinnovo del CCNL per il quadriennio 2002-2005 saranno valutate le esperienze di gestione del modello di classificazione introdotto con il CCNL del 31.3.1999 al fine di apportare le integrazioni e le rettifiche più opportune per la migliore e più efficace valorizzazione delle risorse umane nell'ambito di un più incisivo sostegno dei processi di ammodernamento e di razionalizzazione dei sistemi organizzativi degli enti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, saranno, in particolare:
a) riesaminate le declaratorie di categoria;
b) individuati i profili professionali necessari per valorizzare le professionalità emergenti, con la conseguente più corretta collocazione nella pertinente categoria;
c) individuate nuove modalità di finanziamento delle retribuzione di posizione;
d) definita una nuova disciplina organica del personale educativo e docente degli enti locali, rivolta anche ad un aggiornamento della relativa classificazione in coerenza sia con le legislazione più recente in tema di requisiti culturali di accesso alle predette professioni sia con i più elevati standard di prestazioni e di professionalità richiesti per l'espletamento delle relative funzioni.
Art.21
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
1. Gli enti adottano, con proprio provvedimento, il codice di condotta allegato al presente contratto relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27.11.1991, n.93/131/CEE.
TITOLO II
DISCIPLINA DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO
Art. 22
Ambito di applicazione
1. Il presente Titolo II disciplina i criteri di inquadramento ed il trattamento economico da applicare nei confronti del personale del comparto dei Ministeri, nonché del personale dell'ANAS, in occasione di processi di mobilità, già attuati o da attuare, a seguito di trasferimento e deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali ai sensi delle disposizioni contenute negli artt.7 della legge n.59/1997 e successivi decreti attuativi.
1. Il personale del comparto dei Ministeri di cui all’art.22, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, è inquadrato nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione del comparto Regioni-Autonomie Locali, previste dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione di cui all’art.5 del DPCM del 14.12.2000 n.446.
2. Con decorrenza dalla data di inquadramento di cui al comma 1, al personale del comparto dei Ministeri trasferito presso gli enti del comparto, si applicano esclusivamente le disposizioni sul trattamento normativo ed economico previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.
3. Per il biennio economico 2000-2001, al suddetto personale competono i soli incrementi tabellari del trattamento economico derivanti dal CCNL del comparto Ministeri relativi a tale periodo contrattuale.
4. Il personale dell'ANAS è inquadrato, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione allegata al DPCM 22.12.2000, n. 448.
Art. 24
1. Il rapporto di lavoro del personale trasferito, in applicazione delle disposizioni del presente contratto, continua senza interruzioni, con l’ente di destinazione.
2. Al lavoratore trasferito è riconosciuta integralmente l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione o l'ente di provenienza, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento.
3. Ai fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al personale trasferito dallo Stato e della specificazione delle diverse voci retributive che lo compongono, gli enti prendono in considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipendio tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, l’importo delle posizioni di sviluppo economico conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del personale, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità di amministrazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, relativamente al personale trasferito dall'ANAS, gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti per il personale delle aree dall’art. 4 del DPCM 22.12.2000, n. 448.
5. Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai commi 3 e 4, in godimento presso l’amministrazione o l'ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi dell’art.23, presso l’ente di destinazione, l’eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Il personale delle ex carriere direttive dei ruoli ad esaurimento trasferito, in applicazione del presente contratto, presso enti del comparto Regioni-Autonomie Locali è inquadrato nella categoria D, posizione economica D5; la quota residua del trattamento economico fisso e continuativo in godimento viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
7. Gli enti possono stabilire, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la collocazione del personale trasferito in una posizione di sviluppo economico superiore, nell’ambito della medesima categoria di inquadramento, rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art.2, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente alla ex indennità di amministrazione in godimento. Gli effetti economici di tale collocazione non sono considerati ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999.
Art. 25
Disciplina contrattuale nella fase transitoria
1. Fermo restando, con decorrenza dalla data di inquadramento, la applicazione al personale trasferito della disciplina generale prevista dai contrattuali collettivi di lavoro vigenti nel comparto Regioni-Autonomie Locali e nel rispetto del principio della continuità del rapporto di lavoro, nella fase di transizione, le parti convengono che la disciplina degli istituti di seguito individuati debba avvenire sulla base dei criteri di gestione per gli stessi stabiliti:
a. ferie: i dipendenti conservano tutti i diritti loro spettanti in materia di ferie maturate e non fruite presso l’amministrazione di appartenenza nell’anno in cui si è operato il trasferimento; da quest’ultima data trova applicazione l’art.18 del CCNL del 6.7.1995 e il dipendente può fruire delle ferie non fruite, previa autorizzazione del dirigente in relazione alle esigenze di servizio, entro il primo semestre dell’anno successivo;
b. malattia: i periodi di assenza per malattia fruiti sino al momento del trasferimento sono comunicati agli enti di destinazione e sono computati secondo la disciplina dell’art.21 del CCNL del 6.7.1995;
c. aspettative: i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e personali, di congedi per la formazione, di congedi dei genitori, di congedi per eventi e cause particolari già fruiti dal dipendente sono ugualmente comunicati all’ente di destinazione ai fini dell’applicazione della disciplina di tali istituti contenuta negli artt.11, 13, 14, 16, 17 e 18 del CCNL successivo del 14.9.2000;
d. rapporto a tempo parziale: i lavoratori trasferiti con rapporto di lavoro a tempo parziale conservano tale tipologia di contratto anche in condizione di eventuale soprannumero rispetto alla percentuale stabilita nell’art.4, comma 2, del CCNL successivo del 14.9.2000; a tal fine il lavoratore, all’atto del trasferimento, presenta specifica domanda per la conferma del rapporto a tempo parziale, in deroga ad ogni termine temporale.
TABELLA A
|
|
tavola
aumenti mensili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTI |
|
|
|
|
Categorie
e posizioni |
|
|
01-lug-00 |
01-gen-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D5 |
|
|
51.000 |
85.000 |
|
|
|
D4 |
|
|
49.000 |
81.000 |
|
|
|
D3 |
|
|
44.000 |
72.000 |
|
|
|
D2 |
|
|
44.000 |
72.000 |
|
|
|
D1 |
|
|
44.000 |
72.000 |
|
|
|
C4 |
|
|
44.000 |
72.000 |
|
|
|
C3 |
|
|
41.000 |
68.000 |
|
|
|
C2 |
|
|
38.000 |
63.000 |
|
|
|
C1 |
|
|
36.000 |
60.000 |
|
|
|
B6 |
|
|
36.000 |
60.000 |
|
|
|
B5 |
|
|
36.000 |
59.000 |
|
|
|
B4 |
|
|
35.000 |
58.000 |
|
|
|
B3 |
|
|
33.000 |
56.000 |
|
|
|
B2 |
|
|
33.000 |
56.000 |
|
|
|
B1 |
|
|
33.000 |
56.000 |
|
|
|
A4 |
|
|
33.000 |
56.000 |
|
|
|
A3 |
|
|
32.000 |
53.000 |
|
|
|
A2 |
|
|
31.000 |
52.000 |
|
|
|
A1 |
|
|
31.000 |
51.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABELLA B
|
Trattamento
economico complessivo delle posizioni economiche dal 1.1.2001 |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D |
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
|
|
D |
20.651.000 |
22.551.000 |
25.847.000 |
27.748.000 |
29.820.000 |
|
|
|
|
|
25.847.000 |
|
|
|
|
C |
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
|
|
|
|
17.847.000 |
18.707.000 |
19.632.000 |
20.816.000 |
|
|
|
B |
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
|
|
14.809.000 |
15.345.000 |
16.353.000 |
16.845.000 |
17.416.000 |
18.028.000 |
|
|
|
|
16.353.000 |
|
|
|
|
A |
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
|
|
|
|
13.473.000 |
13.885.000 |
14.412.000 |
14.960.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
|
|
|
|
1.900.000 |
3.296.000 |
1.901.000 |
2.072.000 |
|
|
|
|
|
3.296.000 |
|
|
|
|
|
C1 |
C2 |
C3 |
C4 |
|
|
|
|
|
860.000 |
925.000 |
1.184.000 |
|
|
|
|
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
|
|
|
536.000 |
1.008.000 |
492.000 |
571.000 |
612.000 |
|
|
|
|
1.008.000 |
|
|
|
|
|
A1 |
A2 |
A3 |
A4 |
|
|
|
|
|
412.000 |
527.000 |
548.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABELLA
1
INDICATORI RIFERITI A COMUNI E PROVINCE,
|
A |
Autonomia
finanziaria |
Entrate
tributarie + entrate extra-tributarie
_______________________________________ Entrate
ordinarie
|
|
B |
Autonomia
Tributaria |
Entrate
tributarie
____________________ Entrate
ordinarie
|
|
C |
Incidenza
spese personale su entrate correnti |
Spese
di personale (1)
___________________ Entrate
correnti
|
|
D |
Incidenza
interessi su entrate correnti |
Interessi
________________ Entrate
correnti
|
(1)
Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e alle collaborazioni coordinate e
continuative
TABELLA
2
INDICATORI
O ELEMENTI DI SPECIFICITA’ RIFERITI
ALLE REGIONI
|
A
Indicatore di equilibrio economico
|
Spesa
corrente + quota capitale rimborso mutui e prestiti
______________________________________ Entrate
Correnti
|
|
B Incidenza
spese del personale |
Spesa
personale (1)
__________________ Entrate
Correnti
|
|
C
Costo dell’indebitamento |
Quota
interessi + quota capitale rimborso mutui e prestiti
_____________________________________ Entrate
Correnti
|
(1)
Esclusi gli oneri relativi alle consulense e alle collaborazioni coordinate e
continuative
TABELLA 3
INDICATORI
O ELEMENTI DI SPECIFICITA’ RIFERITI ALLE
CAMERE DI COMMERCIO
A
Autonomia
finanziaria
|
Diritto
annuale +altre entrate proprie
(inclusi
diritti di segreteria e al netto dei trasferimenti dal fondo di
perequazione) ____________________________________________________ Spese
correnti
|
|
B Incidenza
delle spese del personale |
Competenze
al personale (1)+ oneri
sociali+altri costi del
personale+quota parte oneri personale aziende speciali ________________________________________ Diritti
(compreso diritto annuale)+ proventi diversi |
|
C Incidenza
degli interessi passivi |
Interessi
passivi
_________________________________ Diritti
(compreso diritto annuale)+ proventi diversi
|
L’indicatore
statico per ogni singolo ente è dato dalla risultante della seguente
operazione: A meno B meno C.
Gli
indicatori dinamici sono calcolati per ciascuna delle voci A, B e C
(1) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e alle collaborazioni coordinate e continuative
TABELLA 4
INDICATORI RIFERITI ALLE COMUNITA’ MONTANE
|
A |
Autonomia
finanziaria |
Entrate
extra-tributarie
_______________________________________ Entrate
ordinarie
|
|
B |
Incidenza
spese personale su entrate correnti |
Spese
di personale (1)
___________________ Entrate
correnti
|
|
C |
Incidenza
interessi su entrate correnti |
Interessi
________________ Entrate
correnti
|
(1) Esclusi gli oneri relativi alle consulenze e alle prestazioni coordinate e continuative
Tabella n. 5
INDICATORI RIFERITI ALLE IPAB
|
A |
|
|
|
B |
|
|
|
C |
|
|
Le parti concordano che gli indicatori relativi alle IPAB e la relativa disciplina attuativa saranno definiti prima della sottoscrizione della ipotesi di accordo.
Dichiarazione congiunta n.1
Le parti concordano nel confermare che, nel rispetto dei contenuti delle declaratorie delle categorie professionali di cui all’allegato A del CCNL del 31.3.1999, il diploma di scuola media superiore può essere richiesto, per l’accesso dall’esterno, solo per i profili collocati nella categoria C e che il diploma di laurea o di laurea specialistica o di laurea breve possono essere richiesti, per l’accesso dall’esterno, solo per i profili della categoria D.
Dichiarazione congiunta n.2
Le parti ritengono che gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell’ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall’art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti confermano che gli appartenenti al corpo dei servizi ispettivi pubblici preposti al controllo delle case da gioco trovano la collocazione d'accesso nella categoria D.
Le parti concordano nel ritenere che, ove gli enti si avvalgano del profilo di Operatore socio-assistenziale, nella collocazione dello stesso all’interno della categoria B non possono prescindere dalla considerazione dell’ulteriore, specifico titolo, richiesto per l’accesso dall’esterno e dall’interno, rilasciato a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministro della sanità, il Ministro della solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18.2.2000.