CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI -
AUTONOMIE LOCALI,
DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
30 DICEMBRE 1993, N. 593, RELATIVO AL BIENNIO
ECONOMICO 1996 - 1997
A seguito della registrazione, da parte della
Corte dei conti, del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12 giugno 1996 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al biennio di parte economica 1996-1997 per i
dipendenti del comparto Regioni-Autonomie locali,
il giorno 16
luglio 1996, presso la sede dell'ARAN,
ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo
come di seguito indicati:
Prof. Carlo Dell'Aringa (firma)
Prof. Gian Candido De Martin (firma)
Prof. Gianfranco Rebora (firma)
Avv. Guido Fantoni (firma)
Avv. Arturo Parisi (firma)
e le seguenti confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria:
Confederazioni
CONFSAL (firma)
CISAL (firma)
CISNAL (firma)
RDB/CUB
Unionquadri (ammessa con riserva) (firma)
USPPI (ammessa con riserva) (firma)
Organizzazioni
Fed. naz. autonoma CISAL CONFSAL (firma)
Fed. naz. autonoma enti locali (Cisnal ee.ll.,
Cisas-Fisael, Cusal Confill, Casil, Confisal, Fildi-Cildi,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel, ConsalFednadel, Quadril, Confail-Unsiau, Confedersal)
(firma)
USPPLI (ammessa con riserva) (firma)
SNALCC (ammessa con riserva) (firma)
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al biennio di
parte economica 1996-1997 per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie
locali.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI -
AUTONOMIE LOCALI,
DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
30 DICEMBRE 1993, N. 593, RELATIVO AL BIENNIO
ECONOMICO 1996 - 1997
Art. 1
Stipendi tabellari
1. I benefici economici del presente contratto si
applicano al personale in servizio alla data del 1º gennaio 1996 o assunto
successivamente.
2. Con decorrenza dalle date sottoindicate, gli
stipendi tabellari stabiliti dall'art. 29, comma 2, allegato A, del CCNL
stipulato il 6 luglio 1995, sono incrementati nelle seguenti misure mensili
lorde che si sommano tra di loro alle singole decorrenze:
|
Qualifica
|
1.1.1996
|
1.12.1996
|
1.7.1997
|
|
I
|
L. 53.000
|
L. 60.000
|
L. 38.000
|
|
II
|
L. 56.000
|
L. 64.000
|
L. 40.000
|
|
III
|
L. 59.000
|
L. 68.000
|
L. 42.000
|
|
IV
|
L. 62.000
|
L. 71.000
|
L. 45.000
|
|
V
|
L. 66.000
|
L. 76.000
|
L. 47.000
|
|
VI
|
L. 70.000
|
L. 80.000
|
L. 50.000
|
|
VII
|
L. 76.000
|
L. 87.000
|
L. 55.000
|
|
VIII
|
L. 90.000
|
L. 103.000
|
L. 64.000
|
3. I nuovi stipendi tabellari annui a regime, dal
1º luglio 1997, sono rideterminati nei seguenti importi:
|
Qualifica
|
Stipendio (per 12 mensilità)
|
|
I
|
L. 9.261.000
|
|
II
|
L. 10.377.000
|
|
III
|
L. 11.697.000
|
|
IV
|
L. 12.865.000
|
|
V
|
L. 14.409.000
|
|
VI
|
L. 15.771.000
|
|
VII
|
L. 18.071.000
|
|
VIII
|
L. 23.267.000
|
4. Nei confronti del personale cessato o che
cesserà dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente
contratto di parte economica 1996-1997, i benefici di cui al comma 1 hanno
effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal comma 2, ai
fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti
dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva del
preavviso, nonchè di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del
rapporto.
5. Salvo diversa espressa previsione del CCNL del
6 luglio 1995, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti nel comma 2
hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un
espresso rinvio allo stipendio tabellare annuo.
Art. 2
Finanziamento del trattamento accessorio
1. Per il 1997, sono confermate le risorse
finanziarie calcolate ai sensi dell' art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 e
successive modificazioni, con le integrazioni del presente contratto.
2. A decorrere dal 1º dicembre 1997, per una
mensilità, il fondo di cui all' art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 è
incrementato di un importo pari allo 0,021 del monte salari annuo riferito al
1995, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico
dell'amministrazione. A valere dal 1º gennaio 1998, la predetta percentuale è
determinata, in ragione d'anno, in un importo pari allo 0,25% del medesimo monte
salari riferito all'anno 1995. L'incremento è destinato al finanziamento dei
fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c) ed e), ed è finalizzato anche
al riconoscimento di particolari condizioni di lavoro del personale educativo,
docente e formativo.
3. Il fondo di cui all' art. 31, comma 2, lettera
c), del CCNL del 6 luglio 1995 è integrato, a decorrere dal 1º luglio 1997 di
un importo pari allo 0,1% del monte salari annuo riferito al 1995, esclusa la
quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico
dell'amministrazione, al fine di aumentare, dalla medesima data, il numero dei
beneficiari delle indennità di cui agli articoli 35, comma 1, e 36, commi 1 e
6, del medesimo CCNL che rimangono fissate negli importi minimi e massimi ivi
previsti. Le regioni, ove non ritengano di elevare la percentuale dei
beneficiari di cui al citato 35, comma 1, possono avvalersi della facoltà di
incrementare l'importo massimo della citata indennità nel modo seguente:
|
Qualifica
|
Importo massimo
|
|
VIII
|
L. 3.000.000
|
|
VII
|
L. 1.800.000
|
Rimangono confermate le modalità applicative
degli articoli 35, comma 5, e 36, comma 2, del citato CCNL del 6 luglio 1995.
4. Nel caso in cui l'amministrazione realizzi,
prima dell'avvio della contrattazione decentrata, formali modifiche
all'organizzazione del lavoro, tali da determinare il sicuro non utilizzo o
l'utilizzo parziale, nell'anno di riferimento, del fondo previsto dall' art. 31,
comma 2, lettera a), del CCNL del 6 luglio 1995, esso può essere destinato, in
tutto o in parte, nell'ambito della contrattazione decentrata, al finanziamento
del fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o
danno o del fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità
o, infine, del fondo per la produttività collettiva, previsti dal citato art.
31, comma 2, lettere b), c) ed e).
L'amministrazione, nel caso che in sede di
contrattazione decentrata sia stata utilizzata la predetta facoltà, per far
fronte ad eventuali particolari esigenze di servizio sopravvenute, provvede
mediante il ricorso agli strumenti previsti dall' art. 17, comma 4, del CCNL del
6 luglio 1995 o con i riposi compensativi di cui all' art. 16, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 168/1987.
5. Con le stesse modalità ed alle stesse
condizioni previste dal comma 4, l'amministrazione può destinare, in tutto o in
parte, il fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio,
pericolo o danno previsto dall' art. 31, comma 2, lettera b), del CCNL del 6
luglio 1995 al finanziamento del fondo per la produttività collettiva di cui
alla successiva lettera e) dello stesso art. 31.
6. In caso di accertata carenza dei fondi di cui
all'art. 31, comma 2, lettere b) e c) è possibile, in sede di contrattazione
decentrata, un trasferimento di risorse agli stessi dal fondo previsto dalla
lettera e) del medesimo articolo in misura non superiore al 10% del fondo
medesimo.
7. La diversa utilizzazione dei fondi di cui ai
commi 4, 5 e 6 è reversibile nell'anno successivo al mutare delle condizioni
organizzative, da verificarsi in sede di contrattazione decentrata.
8. Le risorse destinate al finanziamento del
trattamento accessorio, determinate ai sensi dell' art. 31 del CCNL del 6 luglio
1995 e successive modificazioni ed integrazioni e del presente articolo, sono al
netto degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
Art. 3
Risorse aggiuntive ed economie di gestione
1. Per l'anno 1997, le amministrazioni che abbiano
già applicato l' art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995, in quanto in possesso dei
requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo, possono incrementare, con
oneri a proprio carico, la già prevista percentuale dello 0,5% del monte salari
riferita al 1993, nel limite massimo di una somma pari ad un ulteriore 0,65% del
monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995.
2. Per l'anno 1997, la somma di cui al comma 1 può
essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 1995 qualora siano accertate economie di gestione
almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati nel predetto
art. 32 e nel successivo comma 3. La percentuale complessiva di incremento del
fondo per il finanziamento del trattamento accessorio correlata alle economie di
gestione è, quindi, rideterminata nello 0,8%, che comprende ed assorbe quella
dello 0,2% prevista nel citato art. 32 .
3. Le economie di gestione, ai fini del comma 2,
sono determinate a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il
personale dell'anno 1996 e quella dell'anno 1995, calcolate secondo i criteri di
cui all' art. 3, comma 19, della legge n. 537/1993 e tenendo conto anche di
quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo .
4. Le amministrazioni che non abbiano ancora
applicato l' art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995 , possono darvi applicazione
anche nel corso del biennio 1996-1997 con le modalità e alle condizioni ivi
previste, in particolare circa il riferimento al monte salari 1993, e con le
integrazioni stabilite nel presente articolo per quanto attiene al biennio
economico in atto.
Art. 4 Norma transitoria
1. L'indennità prevista dall' art. 37, comma 1,
lettera a), del CCNL del 6 luglio 1995 , a decorrere dal 1º gennaio 1997 è
incrementata di L. 200.000 annue lorde.
2. Ai fini dell'attribuzione del livello economico
differenziato, le percentuali di personale previste dall' art. 35, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990, sono così
rideterminate a decorrere dal 1º dicembre 1997:
|
Qualifica
|
Percentuale
|
|
I
|
35%
|
|
II
|
35%
|
|
III
|
55%
|
|
IV
|
65%
|
|
V
|
40%
|
|
VI
|
65%
|
|
VII
|
30%
|
La disciplina degli articoli 35 e 36 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990 rimane confermata così
come richiamata dall' art. 37, comma 5, del CCNL del 6 luglio 1995 e successive
modificazioni.
3. Al personale appartenente alle qualifiche dalla
I alla IV, a decorrere dal 1º dicembre 1997 è corrisposta una indennità
specifica pari a L. 125.000 annue lorde, per dodici mensilità.
Art. 5 Norma programmatica
1. Per favorire la revisione dell'ordinamento, in
attuazione dell' art. 42, comma 2, del CCNL del 6 luglio 1995, le parti
convengono che, in sostituzione degli istituti di cui all' art. 2, comma 2, all'
art. 3, comma 1, e all'art. 4, commi 2 e 3, le risorse per essi impegnate
possono invece essere utilizzate, nelle misure corrispondenti, in sede di CCNL,
per il finanziamento degli interventi diretti a realizzare il nuovo ordinamento.
Art. 6 Norma finale
1. Rimangono in vigore tutte le clausole della
parte II del CCNL del 6 luglio 1995, relative al trattamento economico, non
modificate dal presente contratto di rinnovo, compreso, in particolare, l' art.
38, i cui effetti sono estesi alla vigenza del biennio 1996-1997.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti convengono di incontrarsi entro il 15
maggio 1996 per l'esame della materia relativa ai permessi e distacchi sindacali
in attuazione dell' art. 2 del decreto-legge n. 117/1996.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Le parti, richiamato il contenuto della
dichiarazione congiunta n. 3, allegata al CCNL del 6 luglio 1995, riconoscono la
necessità di pervenire, una volta chiariti i termini applicativi della
disciplina del TFR, all'attivazione di forme di previdenza complementare su base
volontaria, anche attraverso la costituzione di appositi fondi, così come
previsto dall' art. 4 del decreto legislativo n. 124/1993, al fine di assicurare
più elevati livelli di copertura previdenziale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Le parti convengono sulla opportunità che,
durante il periodo necessario alle consultazioni, sia accertato se nei confronti
degli enti che abbiano dichiarato il dissesto finanziario e si trovino nelle
condizioni indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 1 della legge n. 549/1995 possa
trovare applicazione la disciplina di cui all' art. 3 del presente contratto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
Le parti concordano che il comma 8 dell'art. 2 del
presente contratto deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dai
contributi assistenziali e previdenziali a carico delle amministrazioni per la
liquidazione ai lavoratori del trattamento economico accessorio delle singole
voci del fondo istituito ai sensi dell' art. 31 del CCNL del 6 luglio 1995 sono
finanziati con risorse proprie delle amministrazioni stesse e non ne riducono la
consistenza complessiva.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Le parti chiariscono che l'eventuale accertamento
dell'inidoneità assoluta o dell'inidoneità fisica che può dar luogo a
mutamento di mansioni può intervenire, a richiesta dell'interessato,
all'interno del periodo di comporto previsto dall' art. 21 del CCNL del 6 luglio
1995.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL-FP, CISL-FILSEL, UIL-Enti locali ribadiscono
che l'attuale normativa non pone divieto agli enti in dissesto o strutturalmente
deficitari che rispettino il piano di risanamento di prevedere, attraverso la
contrattazione decentrata, l'incremento del fondo del trattamento accessorio
anche con le quote di risorse aggiuntive ed economie di gestione previste per
gli altri enti.
Firme: CGIL-FP, CISL-FILSEL, UIL-Enti locali
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL e UIL, nel rispetto degli impegni
sottoscritti dalle parti per la nuova struttura della contrattazione e la
politica dei redditi, ai fini del rispetto di un criterio di uguale trattamento
tra il personale in servizio e quello cessato, con diritto a pensione dal 1
gennaio 1996, ritengono dovuta l'attribuzione dei benefici economici di cui all'
art. 1 del presente accordo anche al personale di cui alla legge n. 724/1994,
art. 13, comma 5, lettera B), ed alla legge n. 335/1995, art. 29, comma 1,
tabella E, per la parte riferita al recupero dello scostamento, nel primo
biennio, tra inflazione programmata e quella reale, con riferimento
all'incremento tabellare previsto dal suddetto art. 1, comma 2, per la
decorrenza 1 gennaio 1996.
CGIL - CISL - UIL
Firme: CGIL - CISL - UIL
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Camere di
Commercio
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento a quella parte di accordo sul
salario accessorio che prevede di destinare gli aumenti del medesimo a
finanziare immediate revisioni dell'ordinamento, si impegna la controparte ed in
particolare l'Unioncamere a destinare queste somme all'attuazione dell'accordo
del 7 ottobre 1993.
Firme: Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori
Camere di Commercio
Confederazione CISNAL - Fed. Naz. EE.LL.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Pur sottoscrivendo le intese sul rinnovo del
biennio economico e il protocollo sull'attuazione dell'art. 42 (revisione
dell'ordinamento) che, di fatto, attraverso la trasformazione e la riduzione
delle attuali qualifiche e livelli inizia a prefigurare quanto già proposto
dalla scrivente nel corso della trattativa 1994/1995 con l'ARAN. Inoltre
nell'attivazione immediata della Commissione dovrà essere osservata la
possibilità, in concreto, dell'azzeramento della prima qualifica funzionale,
anche nell'ambito della ricerca di quei parametri oggettivi che consentano una
reale progressione all'interno delle nuove aree e/o fasce professionali in virtù
dell'esperienza professionale acquisita della formazione mantenendo in subordine
il possesso del titolo di studio. Analogamente dovrà essere previsto, in
ossequio al dispositivo contrattuale, un reale livello integrativo economico
oltre che giuridico per la P.M. derivante dal prefigurare un'"area" di
fatto specifica.
Accertato che l'importo del LED relativo alla
settima qualifica funzionale è superiore all'indennità prevista all' art. 37,
comma 4, del CCNL; notato che non tutte le regioni hanno attivato il fondo
previsto dall' art. 35, si ritiene necessario che gli enti di cui sopra,
accertata, la presenza di posizioni organizzative e di funzioni professionali
specialistiche e di responsabilità alla quale collegare detta indennità, siano
obbligate ad attribuire tale indennità.
Roma, 19 aprile 1996
Firme: Confederazione CISNAL - Fed. Naz. EE.LL.
FEDERAZIONE NAZIONALE ENTI LOCALI: "Cisnal
enti locali, Cisas-Fisael, Cusal (Confil, Casil, Confisal), Fidi-Cildi,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel, Consal-Fednadel, Quadril, Confail-Unsiau, Confedersal"
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Federazione nazionale enti locali, ritiene
totalmente insufficiente la proposta presentata dall'ARAN, che di fatto essendo
il IV livello, il livello medio del comparto, risulta essere praticamente di L.
177.000 come media dell'aumento pro capite.
Ancora una volta, l'ARAN non ha fornito alcuna
soluzione in merito alla perequazione, che avrebbe dovuto riportare gli stipendi
dei dipendenti degli enti locali ai valori degli altri comparti.
Inoltre si evidenzia l'utopica previsione
dell'inflazione anno 1996 al valore del 3,5%. E' noto a tutti che a mesi
verranno scongelate le previste manovre sugli aumenti delle tariffe sui servizi
generali previsti a valori vicini al 15%; da tale scenario è inimmaginabile
prevedere ulteriori cali del tasso di inflazione. Assommando i vari punti
evidenziati, si conclude che, il potere di acquisto del dipendente degli enti
locali verrà ulteriormente ridotto avvicinando paurosamente i salari più bassi
alla soglia della povertà.
La F.N.E.L. si propone di sottoporre ai lavoratori
il dettaglio di quanto sopra riportato, con la certezza che le innovazioni e i
mutamenti di tendenza debbano avvenire dall'interno delle istituzioni riportando
il lavoratore a ruolo centrale nel mondo del lavoro e la contrattazione
nazionale a serio confronto tra le parti.
Firme: Federazione nazionale enti locali: "Cisnal
enti locali, Cisas-Fisael, Cusal (Confil, Casil, Confisal), Fidi-Cildi,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel, Consal-Fednadel, Quadril, Confail-Unsiau, Confedersal"