contratto COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL
personale
del comparto delle REGIONI e DELLE Autonomie
Locali
per il QUADRIENNIO
NORMATIVO 2002-2005
E IL biennio
economico 2002-2003
In data 22 gennaio
2004, presso la sede
dell’ARAN, ha avuto luogo l’incontro tra:
ARAN:
nella persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni FIRMATO
Organizzazioni Sindacali Confederazioni
Sindacali
CGIL FP FIRMATO CGIL FIRMATO
CISL FPS FIRMATO CISL FIRMATO
UIL FPL FIRMATO UIL FIRMATO
Coordinamento Sindacale CISAL FIRMATO
Autonomo FIRMATO
“Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael,
Confail/Unsiau,
Confill Enti Locali-Cusal,
Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel”
USAE FIRMATO
DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
Al
termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Regioni e Autonomie
locali per il quadriennio normativo 2002–2005 e biennio economico 2002-2003
CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL
PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI
PER
QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Campo di applicazione
TITOLO II
RELAZIONI SINDACALI E PARTECIPAZIONE
CAPO I –
RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 Tempi e procedure per la stipulazione dei
contratti decentrati integrativi
Art.
5 Contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
Art.
6 Concertazione
Art.
7 Relazioni
sindacali delle Unioni di Comuni
CAPO II –
FORME DI PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 8 Comitato paritetico sul fenomeno del
mobbing
Art. 9 Interpretazione autentica dei
contratti collettivi
TITOLO III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I – SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Art. 10 Valorizzazione delle alte
professionalità
Art. 11 Posizioni organizzative e tempo
parziale
Art. 12 Commissione paritetica per il sistema
di classificazione
CAPO II – DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I
SERVIZI IN
CONVENZIONE
Art. 13 Gestione delle risorse umane
Art. 14 Personale distaccato a tempo parziale e
servizi in convenzione
Art. 15 Posizioni organizzative apicali
CAPO III –
DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa
Art. 16 Indennità del personale dell’area di
vigilanza
Art. 17 Prestazioni assistenziali e
previdenziali
Art. 18 Permessi per l’espletamento di funzioni
di pubblico ministero
CAPO IV –
DISPOSIZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19 Partecipazione
del personale comandato e distaccato alle progressioni orizzontali e verticali
Art. 20 Assenze
per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore
onorario
Art. 21 Cause di cessazione del rapporto di
lavoro
TITOLO IV
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
Art. 23 Modifiche all’art. 23 (Doveri del
dipendente) del CCNL 6/7/1995
Art. 24 Modifiche
all’art. 24 (Sanzioni e procedure disciplinari) del CCNL del 6/7/1995
Art. 25 Codice disciplinare
Art. 26 Rapporto tra procedimento disciplinare
e procedimento penale
Art. 27 Sospensione cautelare in caso di
procedimento penale
Art. 28 Disposizioni transitorie per i
procedimenti disciplinari
TITOLO V
TRATTAMENTO ECONOMICO
ALLEGATO - Codice
di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
1. Il
presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi
i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle
autonomie locali indicate dall'art. 10, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei
comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito
denominati ”enti”.
2. Al
personale delle IPAB, ancorchè interessato da processi di riforma e
trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino
alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni
sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica
disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.
3. Al
restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza
di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino,
ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza,
si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle
autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con
le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova
e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.
4. Il
riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come
D.Lgs.n.165 del 2001.
1. Il
presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la
parte normativa ed è valido dall'1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la
parte economica.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dal
giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa
prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.
3. Gli
istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed
automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di
stipulazione del contratto di cui al comma 2.
4. Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. Per
evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre
mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della
parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione
delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta
la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità,
l’ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4
e 5 del D.Lgs.n.165/2001.
7. In sede di
rinnovo biennale per la parte
economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio
1993.
RELAZIONI
SINDACALI
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL
dell’1.4.1999 con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
2. Gli enti assumono le iniziative ricomprese nella disciplina dell’art.
1, comma 2 e 3, nel rispetto delle previsioni sulle relazioni sindacali del
CCNL dell’1.4.1999.
Tempi e
procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi
1. Il testo
dell’art. 5 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:
“1. I
contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti
contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale.
Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura,
richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate
a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel
rispetto della disciplina del CCNL,
sono determinate in sede di
contrattazione decentrata integrativa
con cadenza annuale.
2. L'ente
provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle
trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data
di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale
di cui all' art.10, comma 2, per
l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle
piattaforme.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori
dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto
previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei
predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto.
4.
I contratti collettivi decentrati integrativi devono
contenere apposite clausole circa tempi, modalità e
procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia
fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5.
Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque
giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione
delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti
annuali e pluriennali di bilancio.”
1. Il testo dell’art. 6 del CCNL
dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:
1. “Per gli
enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non
superiore a 30 unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può
svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli
enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del
presente contratto; l’iniziativa può essere assunta dalle associazioni
nazionali rappresentative degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti
titolari della negoziazione decentrata integrativa.
2. I
protocolli devono precisare:
a) la
composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
b) la
composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di
rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del
presente CCNL, nonché forme di
rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;
c) la
procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli
oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina
generale stabilita dall’art. 5;
d) i
necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta
fruizione delle tutele e dei permessi.
3. I
rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una
apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) le
modalità di formulazione degli atti di indirizzo;
b) le
materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata,
che si intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale
specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla
contrattazione di ente;
c) le modalità organizzative necessarie per la
contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;
d) le
modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.
4. La disciplina del presente
articolo può essere attivata dalle Camere di commercio contigue
indipendentemente dal numero dei dipendenti in servizio.”
1. Il testo
dell’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999 è sostituto dal seguente:
“1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 2,
ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art.7, può attivare, entro i successivi
10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il
termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l’ente si
attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di
concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da
altri modelli di relazioni sindacali.
2. La
concertazione si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del
CCNL del 31.3.1999 e per le seguenti materie:
a) articolazione
dell’orario di servizio;
b) calendari
delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri
per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di
disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;
d) andamento
dei processi occupazionali;
e) criteri
generali per la mobilità interna.
3. La
concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto
giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le
parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità,
correttezza e trasparenza.
4. La
concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della
relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal
quale risultino le posizioni delle parti.
5. La parte
datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai
soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli enti,
individuati secondo i rispettivi ordinamenti.”
Art. 7
Relazioni sindacali
delle unioni di comuni
1. Le
relazioni sindacali delle unioni di comuni sono disciplinate dal titolo secondo
del CCNL dell’1.4.1999 con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati
nell’art. 3, comma 2, dello stesso CCNL. Sino alla elezione della RSU di
ciascuna unione, secondo la vigente disciplina, la delegazione sindacale
trattante è composta dai delegati delle RSU degli enti aderenti e dai
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente contratto.
Art. 8
Comitato
paritetico sul fenomeno del mobbing
1. Le parti prendono atto del fenomeno del mobbing,
inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro -
attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un
lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o
comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale,
aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un
degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la
professionalità o la dignità del
lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o,
addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con
riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001,
riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di
contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale,
nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la
salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale,
migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste
dall’art. 25 del CCNL dell’1.4.1999 sono, pertanto, istituiti, entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con i seguenti
compiti:
a) raccolta
dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del
mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione
delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica
dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che
possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza
morale;
c) formulazione
di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione
delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del
dipendente interessato;
d) formulazione
di proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per
i conseguenti adempimenti tra i quali
rientrano, in particolare, la costituzione ed
il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture
esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia
nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto.
5. In relazione all’attività di prevenzione del
fenomeno di cui al comma 3, i Comitati propongono, nell’ambito dei piani
generali per la formazione, previsti dall’art. 23 del CCNL del 1° aprile 1999,
idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono
essere finalizzati, tra l’altro, ai
seguenti obiettivi:
a) affermare
una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della
gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei
dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle
dinamiche interpersonali all’interno
degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e
dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
6. I Comitati sono costituiti da un componente
designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da
un pari numero di rappresentanti dell’ente. Il Presidente del Comitato viene
designato tra i rappresentanti dell’ente ed il vicepresidente dai componenti di
parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa
parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,
appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo
tra le attività dei due organismi. Enti, territorialmente contigui, con un
numero di dipendenti inferiore a 30, possono concordare la costituzione di un
unico Comitato disciplinandone la composizione della parte pubblica e le
modalità di funzionamento
7. Gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e
garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare
valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati
del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano un regolamento per la
disciplina dei propri lavori e sono tenuti a svolgere una relazione annuale
sull’attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono
in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei
nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico; per la
loro partecipazione alle riunioni non è previsto alcun compenso.
1. In
attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. n. 165 del 2001, quando insorgano
controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2,
per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di
cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con
lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei
fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento
a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3. L’ARAN si
attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di settore.
4. L’eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 165 del
2001 sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del
contratto collettivo nazionale.
5. Con
analoghe modalità si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando
insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti decentrati
integrativi, anche di livello territoriale. L’eventuale accordo stipulato con
le procedure di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL dell’1.4.1999, sostituisce la clausola controversa sin
dall’inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. E’
disapplicata la disciplina dell’art. 13 del CCNL del 6.7.1995.
1.
Gli enti valorizzano le alte
professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di
incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b)
e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9,
10, e 11 del medesimo CCNL.
2.
Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo
gli ordinamenti vigenti:
a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato: per valorizzare
specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite, anche
nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e
in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili
dal curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a titoli
accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri
titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte professionalità, da
individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi;
b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell’art. 8 citato: per riconoscere e
motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca,
della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di
rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell’ente.
3.
Gli enti adottano atti
organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni
sindacali vigente:
a)
per la preventiva disciplina dei
criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e
responsabilità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo
affidamento;
b)
per la individuazione dei criteri
utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di
risultato;
c)
per la definizione dei criteri e
delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi,
nell’ambito del vigente sistema di controllo interno.
4.
L’importo della retribuzione di
posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia da un minimo di €
5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la retribuzione di risultato connessa ai
predetti incarichi può variare da un minimo del 10%ad un massimo del 30% della
retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato può essere
corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dal
servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo
l’ordinamento vigente.
5.
Le risorse previste dall’art. 32,
comma 7, integrano quelle già disponibili negli enti per la retribuzione di
posizione e di risultato e sono espressamente destinate alla remunerazione
degli incarichi disciplinati dal presente articolo.
Posizioni organizzative e tempo parziale
1. All’art. 4 del CCNL del 14.9.2000, dopo il comma 2
è inserito il seguente:
“2.bis I comuni privi di
dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti
dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via
temporanea, le posizioni organizzative che
possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di
durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del
riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con
riferimento alla retribuzione di posizione”.
Commissione
paritetica per il sistema di classificazione
1.
Al fine di promuovere, nell’ambito della
vigenza del presente accordo contrattuale, un migliore e più efficace
riconoscimento della professionalità dei dipendenti volto ad una valorizzazione
della risorsa umana intesa come concreto strumento per gestire e sostenere i
processi di riforma e di ammodernamento
dei sistemi organizzativi degli enti, è istituita, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione Paritetica
ARAN e Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL
e con la partecipazione del Presidente del Comitato di Settore, con il compito
di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al raggiungimento degli
obiettivi sopra indicati e di formulare alle parti negoziali proposte per una
verifica del sistema di classificazione che, in particolare devono:
§
ricomporre i processi lavorativi
attraverso un arricchimento delle
attuali declaratorie che consenta di adeguare il sistema di classificazione ai
nuovi compiti, funzioni e poteri degli Enti conseguenti ai processi di riforma
istituzionali già avvenuti, nonché alle indicazioni di legge per l’istituzione
di nuovi profili professionali in relazione ai nuovi titoli di studio richiesti
per l’accesso all’impiego;
§
dare attuazione ai contenuti dell’art 24
del CCNL 5/10/2001 per le professioni
sanitarie operanti nelle IPAB; per il
personale docente delle scuole e delle istituzioni scolastiche e della
formazione; per il personale educativo degli asili nido; per gli ufficiali
dello stato civile e dell’anagrafe; per gli addetti alla comunicazione ed alla
informazione;
§
perfezionare la clausola sulle selezioni
verticali tra categorie e chiarire i punti intermedi di accesso sulle posizioni
B3 e D3;
§
rivisitare i profili professionali alla
luce di nuove competenze e professionalità.
Eventuali decisioni della Commissione, per la parte sindacale, sono
adottate sulla base della rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi
delle vigenti disposizioni.
Gestione
delle risorse umane
1. Le unioni
gestiscono direttamente il rapporto di lavoro del proprio personale assunto,
anche per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o determinato (a tempo
pieno o parziale) nel rispetto della disciplina del presente contratto nonché
di quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa per gli
aspetti a quest’ultima demandati.
2. Gli atti di
gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all’unione,
a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall’ente titolare del rapporto
di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le
progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa
acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall’unione. Per gli
aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la
attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina
del personale dipendente dall’unione; i relativi atti di gestione sono adottati
dall’unione.
3. Per le
finalità di gestione indicate nei commi precedenti l’unione costituisce proprie
risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro
straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività, secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15
del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt.
31 e 32 del presente contratto.
4. Le risorse
finanziarie di cui al comma 3 vengono
costruite secondo le seguenti modalità:
a)
relativamente al personale assunto direttamente, anche per
mobilità, in sede di prima applicazione, sulla base di un valore medio pro capite
ricavato dai valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l’unione per la quota di risorse aventi carattere di
stabilità e di continuità; successivamente le stesse risorse potranno essere
implementate secondo la disciplina
contrattuale vigente nel tempo per tutti gli enti del comparto; la quota delle
eventuali risorse variabili e non stabili viene determinata di volta in volta
secondo le regole contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto;
b)
relativamente al personale temporaneamente messo a
disposizione dagli enti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il
finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione
delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla
classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa
assegnazione; l’entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in
relazione alle variazioni intervenute nell’ente di provenienza a seguito dei
successivi rinnovi contrattuali.
5. Al fine di
favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da
parte dell’unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può
disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi del comma 3:
a) la
attribuzione di un particolare compenso
incentivante, di importo lordo variabile, in base alla categoria di
appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a € 25, su base mensile,
strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative;
b) la
corresponsione della indennità per particolari responsabilità di cui all’art.
17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 che si può cumulare con il
compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di
provenienza.
6. Le unioni
di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi
incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del
31.3.1999; al personale incaricato di
una posizione organizzativa dell’unione la retribuzione di posizione e di risultato
è correlata alla rilevanza delle
funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il
relativo valore si cumula con quello
eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza,
ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione
lavorativa; l’importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su
base annua per tredici mensilità, può
variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di risultato,
connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo
del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il
finanziamento delle eventuali posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell’art.
11 del CCNL del 31.3.1999.
7. La
utilizzazione del lavoratore sia da parte dell’ente titolare del rapporto di
lavoro sia da parte dell’unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo
dell’orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro
a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000.
Art. 14
1. Al fine di
soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire
una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con
il consenso dei lavoratori interessati,
personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per
periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante
convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione
definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del
vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri
finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo
del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto
di lavoro a tempo parziale, è possibile
anche per la gestione dei servizi in convenzione.
2. Il
rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la
disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche
orizzontali, è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso,
previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione.
3. La
contrattazione decentrata dell’ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del
personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 17 del
CCNL dell’1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l’art. 31.
4. I
lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della
responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei
servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato
nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in
godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un
corrispondente riproporzionamento.
5. Il valore complessivo, su base annua per
tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al
comma 4 può variare da un minimo di €
5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per
la eventuale retribuzione di risultato l’importo può variare da un minimo del
10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento.
Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli
artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
6. Al personale
utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con
oneri a carico dell’ente
utilizzatore, il rimborso delle sole
spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art. 41 del CCNL del 14.9.2000.
7. La
disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova
applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per
le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267
del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione
decentrata dell’ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla
applicazione del comma 6.
1. Negli enti
privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture
apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle
posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del
31.3.1999.
La
modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V
della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la
sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei
cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni
del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo,
finalizzato alla rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in
materia di polizia locale.
Le
parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano
sulla necessità di riconoscere:
·
la centralità delle città nello
sviluppo delle politiche della sicurezza;
·
il nuovo potere legislativo
affidato alle regioni;
·
il rispetto dei diversi livelli
istituzionali;
·
iI ruolo specifico della polizia
locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone
coerentemente compiti e funzioni.
Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al
fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia
locale, richiamano l’esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano
ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui
seguenti temi.
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Le parti concordano, nel rispetto
di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare
la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con
riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto
organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del
responsabile del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione.
Formazione
e sviluppo professionale
Le parti concordano nel ritenere
che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre
più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa
esperienza professionale nonchè mediante percorsi di aggiornamento e di
qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto
ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della
disciplina delle progressioni verticali di cui all’art. 4 del CCNL del
31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.
Copertura assicurativa
Le parti, alla luce della sentenza
della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito che
l’attività prestata dal “vigile urbano” addetto, a piedi, alla viabilità
stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto
rischio previste dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtù
del principio generale secondo cui “a parità di rischio infortunistico deve
corrispondere parità di tutela”, si impegnano ad attivarsi nei confronti degli
organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.
Indennità del personale dell’area di vigilanza
1.
L’indennità prevista dall’art. 37,
comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il personale
dell’area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in
possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 della
legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 lordi mensili per 12 mensilità ed è
rideteminata in € 1.110,84 annui lordi con decorrenza dall’1.1.2003.
2.
L’indennità prevista dall’art. 37,
comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il restante
personale dell’area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all’art. 5
della citata legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 mensili lordi per 12
mensilità ed è rideterminata in € 780,30 annui lordi a decorrere dall’1.1.2003.
Prestazioni assistenziali e previdenziali
1.
Le risorse destinate a finalità
assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D
Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite
dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da
rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto
dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970.
1.
Il personale della polizia locale
cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso il tribunale ordinario
per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1
lett.a) del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000, ha diritto alla fruizione di permessi
retribuiti per il tempo necessario all’espletamento dell’ incarico affidato.
Partecipazione
del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali
1.
Il personale comandato o
distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni
sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste
per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine
l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di
utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la
propria disciplina.
2. Le parti
concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale “distaccato” a prestare servizio presso
altri enti, amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’ente titolare del
rapporto di lavoro, restano a carico dell’ente medesimo.
Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice
onorario o di vice procuratore onorario
1. Il
dipendente autorizzato dall’ente di appartenenza a svolgere le funzioni di
giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti
disposizioni (D.M. 7.7.1999) salvo
che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha diritto di
assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all’espletamento del suo
incarico.
2. I periodi
di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della
maturazione dell’anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli
stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative,
di cui all’art. 14 del CCNL del 14.9.2000, e possono essere fruiti anche in via
cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di
permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Art. 21
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. All’art. 27 ter, comma 1, del CCNL del 6.7.1995, la lett. a) è
sostituita come segue:
“a) al
raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità
massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista,
come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell’ente”
1.
E’ confermata la disciplina contenuta nel capo V del CCNL del
6 luglio 1995, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli.
1. Al testo dell’art. 23 del CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti
modifiche:
a.
la rubrica dell’articolo “doveri del dipendente” è
modificata in “obblighi del dipendente”;
b.
al termine del comma 1, dopo il punto, è aggiunta la
seguente frase “Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai
principi riguardanti il rapporto di lavoro contenuti nel codice di condotta
allegato”;
c.
al comma 3, lettera d), le parole “della legge 4 gennaio
1968, n.15” vengono sostituite con “al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445” (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa);
d.
al comma 3, lettera r), dopo le parole “interessi finanziari
o non finanziari propri” e prima del punto viene aggiunta la frase “o di suoi
parenti entro il quarto grado o conviventi”.
1. Al testo dell’art. 24 del CCNL
del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
Il comma 1 è sostituito dal seguente comma:
“1. Le
violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati nell’art. 23 danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione,
previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
a) rimprovero
verbale;
b) rimprovero
scritto (censura);
c) multa di importo
fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione
dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni;
e) sospensione
dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo
di sei mesi;
f)
licenziamento con preavviso;
g) licenziamento
senza preavviso.”
b)
Il comma 2 è sostituito dal seguente comma:
“2. L’ente, salvo il caso
del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito e
senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato. La contestazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20 giorni che
decorrono:
b)
dal momento in cui il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto conoscenza
del fatto;
c)
dal momento in cui l’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione del responsabile
della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto conoscenza del fatto
comportante la applicazione di sanzioni più gravi del rimprovero verbale e di
quello scritto.”
c)
il comma 4 è
sostituito dal seguente comma:
“4.
Nel caso in cui, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all’ufficio
competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 4 dell’art. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per l’istruzione
del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà
corso all’accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione.”
d) dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente comma 4 bis:
“4 bis. Qualora, anche nel corso
del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5
giorni, trasmette tutti gli atti all’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato. Il
procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest’ultimo
ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell’addebito.”
e)
dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 9 bis:
“9 bis.
Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine
iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i
termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di
tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni
giuridiche”.
1. Il testo dell’art. 25 (codice
disciplinare ) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
“1. Nel rispetto del principio di
gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della
mancanza, e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs.n.165 del
2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l’entità di ciascuna
delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a.
intenzionalità del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b.
rilevanza degli obblighi violati;
c.
responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata
dal dipendente;
d.
grado di danno o di pericolo causato all’ente, agli utenti o
a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e.
sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento
verso gli utenti;
f.
al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra
di loro.
2.
La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già
sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore
gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3.
Al
dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione
o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se
le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica,
graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:
a) inosservanza
delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché
dell’orario di lavoro;
b) condotta
non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o
nei confronti del pubblico;
c) negligenza
nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza
degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di
assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’ente,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente
rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell’assolvimento dei
compiti assegnati.
L’importo delle ritenute per multa
sarà introitato dal bilancio dell’ente e destinato ad attività sociali a favore
dei dipendenti.
5. La
sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni
si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a) recidiva
nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l’applicazione del massimo
della multa;
b) particolare
gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla
durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente,
agli eventuali danni causati all’ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato
ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai
superiori;
e) svolgimento
di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia
o di infortunio;
f) testimonianza
falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti
minacciosi,gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di
altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi
con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni
ingiuriose nei confronti dell’ente, salvo che siano espressione della libertà
di pensiero, ai sensi dell’art.1 della legge n.300 del 1970;
j)
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale,
lesivi della dignità della persona;
k) violazione
di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all’ente,
agli utenti o ai terzi;
j) sistematici e reiterati atti o
comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza
morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente.
6. La
sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6
mesi si applica per:
a) recidiva
nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata
comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5
presentino caratteri di particolare gravità;
b) assenza
ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a
quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento,
da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso affidati;
d) persistente
insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio,
attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei
confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito
lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità
che siano lesivi della dignità della persona;
Nella sospensione dal servizio
prevista dal presente comma, il dipendente è privato della retribuzione fino al
decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo
stesso una indennità pari al 50% della retribuzione indicata all’art. 52, comma
2, lett. b) (retribuzione base mensile) del CCNL del 14.9.2000 nonché gli
assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in
ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.
7. La
sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a)
recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze
previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio,
in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato
l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e
dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett.
a);
b)
recidiva nell’infrazione di cui al comma 6, lettera c);
c)
ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente
per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti
procedure, adottate nel rispetto dei modelli di relazioni sindacali
previsti, in relazione alla tipologia
di mobilità attivata.
d)
mancata ripresa del servizio nel termine prefissato
dall’ente quando l’assenza arbitraria ed ingiustificata si sia protratta per un
periodo superiore a quindici giorni. Qualora il dipendente riprenda servizio si
applica la sanzione di cui al comma 6;
e)
continuità, nel biennio, dei comportamenti rilevati
attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente rendimento o fatti,
dolosi o colposi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente
agli obblighi di servizio;
f)
recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona
diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori
e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un
collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di
escluderlo dal contesto lavorativo;
g)
recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie,
anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
h)
condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso
fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
i)
violazione dei doveri di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di
cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
j)
reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria
dell’ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e
inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti.
8. La
sanzione disciplinare del licenziamento
senza preavviso si applica per:
a) terza
recidiva nel biennio, negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non
attinenti al servizio;
b) accertamento
che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti
falsi;
c) condanna
passata in giudicato:
1. per i
delitti già indicati nell’ art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art.
316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il riferimento è
ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente
all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a),
limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58, comma 1, lett. a) e
all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000.
2. per gravi
delitti commessi in servizio;
3. per i
delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
d) condanna
passata in giudicato quando dalla stessa consegua l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
e) condanna
passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che,
pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazioni
intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
9.
Le mancanze non
espressamente previste nei commi da 4 a 8 sono comunque sanzionate secondo i
criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei
fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all’art. 23 quanto al
tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice
disciplinare di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale
forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
1. Dopo l’art.
25 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dal precedente articolo, è aggiunto
l’art. 25 bis “Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale”:
“1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di
rilevanza penale l’ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la
denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla
sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui
l’obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare
già avviato.
2. Al di
fuori dei casi previsti nel comma 1, quando l’ente venga a conoscenza
dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi
fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza
definitiva.
3. Qualora
l’ente sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a sanzione
disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento è avviato nei termini previsti dall’art.24, comma 2.
4. Fatto
salvo il disposto dell’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il
procedimento disciplinare sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato
entro 180 giorni da quando l’ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e
si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.
5. Per i soli
casi previsti all’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento
disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando
l’ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi
entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.
6. L’applicazione
della sanzione prevista dall’art. 25 (codice disciplinare), come conseguenza
delle condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non ha
carattere automatico essendo correlata all’esperimento del procedimento
disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, della legge n. 97 del
2001 e dall’art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della
pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
7. In caso di
sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula “il
fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” si applica quanto
previsto dall’art. 653 c.p.p. e l’ente dispone la chiusura del procedimento
disciplinare sospeso, dandone comunicazione all’interessato. Ove nel
procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate
altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.
8. In caso di
sentenza definitiva di proscioglimento, prima del dibattimento, ai sensi
dell’art.129 cpp, pronunciata con la formula il fatto non sussiste o perché
l’imputato non lo ha commesso, si procede analogamente al comma 7.
9. In caso di
sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l’art. 653, comma 1 bis
del c.p.p.
10. Il
dipendente licenziato ai sensi dell’art. 25 (codice disciplinare), comma 7,
lett. h) e comma 8, lett. c) ed e), e successivamente assolto a seguito di
revisione del processo ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione,
alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta,
anche in soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di
appartenenza all’atto del
licenziamento ovvero in quella
corrispondente alla qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo
il pregresso ordinamento professionale.
11. Dalla data di riammissione di cui al comma 10,
il dipendente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti
nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di
sospensione antecedente, escluse le indennità comunque legate alla presenza in
servizio, agli incarichi ovvero alla prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi compensi
spettano al coniuge o il convivente
superstite e ai figli. “
1. Il testo
dell’art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL
del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
1. “ Il
dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è
sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata
dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il
dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione
anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti
la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per
fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da
comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del
licenziamento ai sensi dell’art. 25 (codice disciplinare) commi 7 e 8
(licenziamento con e senza preavviso).
3. L’ente,
cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1, può
prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino
alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta
fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall’art. 1, comma 1,
lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) della
legge n. 16 del 1992; per le medesime finalità, nei confronti del personale
degli enti locali trova applicazione la disciplina degli artt.58, comma 1,
lett. a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e),
e 59, comma 1, lett. a) limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58
comma 1, lett. a) e all’art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.
267 del 2000.
5. Nel caso
dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova
applicazione la disciplina ivi stabilita.
Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non
definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova
applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97 del 2001.
6. Nei casi
indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall’art. 25-bis in tema di rapporti tra procedimento
disciplinare e procedimento penale.
7. Al
dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti
un’indennità pari al 50% della retribuzione base mensile di cui all’art. 52,
comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di
anzianità ove acquisita e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di
ogni compenso accessorio, comunque denominato.
8. Nel caso
di sentenza definitiva di assoluzione o
di proscioglimento, ai sensi dell’ art. 25 bis, commi 7 e 8, quanto
corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno
alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse
rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza
in servizio, agli incarichi ovvero a
prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare
riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell’art. 25 bis, comma 7, secondo
periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente
applicate.
9. In tutti
gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di
condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal
licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto
dovuto se fosse stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque
collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario; dal
conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli
eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.
10. Quando vi
sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la
stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è
revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all’esito del procedimento penale.
11. Qualora la
sentenza definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della
interdizione temporanea dai pubblici uffici, l’ente sospende il lavoratore per
la durata della stessa.
1. I
procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente
contratto, sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del
loro avvio con la notifica della contestazione.
2. Alle
infrazioni disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano – qualora
più favorevoli – le sanzioni previste dall’art. 25 (codice disciplinare) del
CCNL del 6 luglio 1995, senza le modifiche apportate dal presente contratto.
3. In sede di
prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare di cui all’art. 25
deve essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo
accessibile a tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione
del presente CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della
affissione.
4. Per le
infrazioni disciplinari commesse nel periodo ricompresso tra la data di
sottoscrizione del presente CCNL e quella di decorrenza della efficacia del
codice disciplinare, trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2.
TITOLO V
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I
ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE
Stipendio
tabellare
1.
Gli stipendi tabellari sono incrementati, tenendo conto dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio
2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del
biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento
fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1, della legge
n. 289 del 27.12.2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5%.
2. Ai sensi
del comma 1, il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di
sviluppo delle diverse categorie, come definito dalla tabella A allegata al
CCNL del 5.10.2001, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici
mensilità, indicati nella tabella A allegata al presente contratto, con le
decorrenze ivi previste.
3. A
decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS), di cui
alla tabella C allegata al CCNL del 14.9.2000, cessa di essere corrisposta come
singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare;
detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento
economico complessivo fruito dal personale in servizio all’estero in base alle
vigenti disposizioni.
4. I più
elevati importi di indennità integrativa speciale attualmente in godimento da
parte del personale delle categorie B e D, rispetto all’importo conglobato
nello stipendio, sono conservati come assegno personale non riassorbibile ed
utile ai fini del trattamento di pensione e di fine servizio. Gli stessi
importi sono ricompresi nella nozione del trattamento economico di cui all’art.
52, comma 2, lett. b), del CCNL del 14.9.2000.
5. A seguito
della applicazione della disciplina dei commi 2 e 3, gli importi annui del
trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di
classificazione sono rideterminati, a
regime, con decorrenza dall’1.1.2003 secondo le indicazioni delle allegate
tabelle B e C.
6.
Sono confermati: la tredicesima mensilità, secondo la
disciplina dell’art. 3 del CCNL del 5.10.2001, la retribuzione individuale di
anzianità e gli altri assegni personali a carattere continuativo e non
riassorbibile .
Art .30
Effetti dei nuovi stipendi
1. Nei
confronti del personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica
relativa al biennio 2002-2003, gli incrementi di cui al comma 2 dell’art. 29.
hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella
tabella A, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza; agli
effetti della indennità premio di fine servizio, dell’indennità sostitutiva del
preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. (indennità in caso
di decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.
2. Salvo
diversa espressa previsione del CCNL dell’1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000 gli
incrementi dei valori delle posizioni iniziali e di sviluppo del sistema di
classificazione previsti dall’art. 29, comma 2, e dalle allegate tabelle B e C,
hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere
economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un
espresso rinvio alle medesime posizioni.
3.
Il conglobamento sullo stipendio tabellare
dell’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 29, comma 3, del presente
CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto
del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995 n. 335.
1. Le risorse
finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate)
vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a
valere per l’anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.
2. Le risorse
aventi carattere di certezza, stabilità e
continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina
contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2,
vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse
caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma
sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti
disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g,
h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni
organiche, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2,
del CCNL 5.10.2001. L’importo è suscettibile di incremento ad opera di
specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per
effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell’art. 15, comma 5, del
CCNL dell’1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall’incremento delle
dotazioni organiche.
3. Le risorse
di cui al comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche
di eventualità e di variabilità, derivanti dalla applicazione delle seguenti
discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma
5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni organiche ivi
compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività,
del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.
4.
Le risorse decentrate di cui al
comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del
personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente
e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
5. Resta confermata la disciplina dell’art. 17, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla
conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell’esercizio di
riferimento.
1.
Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2,
sono incrementate, dall’anno 2003, di
un importo pari allo 0,62% del monte
salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.
2.
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate
nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo
0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.
3.
Enti locali:
l’incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli
enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate
correnti;
4.
Camere di Commercio: l’incremento
percentuale dello 0,50% di cui al comma 2
è consentito a favore degli enti la cui spesa del personale risulti
inferiore al 41% delle entrate correnti.
5.
Regioni: l’incremento percentuale dello
0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore degli enti la cui spesa del
personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente depurata della spesa sanitaria.
6.
Gli altri enti del comparto, diversi da quelli indicati nei
commi precedenti, incrementano le risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50% su
base annua del monte salari riferito all’anno 2001, ove nel bilancio sussista
la relativa capacità di spesa.
7.
La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è
integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5
e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota
relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina
dell’art. 10 (alte professionalità).
8.
Gli incrementi indicati nel presente articolo, commi 2 e 7,
non trovano applicazione da parte degli enti locali dissestati o strutturalmente
deficitari, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
9.
E’ confermata per il personale che viene assunto in profili
della categoria A o in profili collocati
nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per effetto
della progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della
progressione economica orizzontale, di cui all’art. 5 del CCNL del
31.3.1999, l’indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all’art. 4, comma 3, del
CCNL del 16.7.1996.
10.
Dalla data di sottoscrizione del presente contratto
collettivo, non trova più applicazione la disciplina dell’art. 5 del CCNL del
5.10.2001.
Istituzione
e disciplina della indennità di
comparto
1. Al fine di
conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del
personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del
restante personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità
di comparto.
2. L’indennità
di comparto ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa viene
corrisposta per dodici mensilità.
3. L’indennità
di comparto è ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione
previsti per il trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della
determinazione della base di calcolo dell’indennità di fine servizio.
L’istituzione della indennità di comparto non modifica le modalità di
determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico
anche con riferimento all’art. 2, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995.
4. L’indennità
viene corrisposta come di seguito indicato:
a) con
decorrenza dell’1.1.2002, nelle misure indicate nella colonna 1 della tabella D
allegata al presente CCNL;
b) con
decorrenza dal 1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli
importi previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono prelevate le
corrispondenti risorse nell’ambito di quelle previste dall’art. 32 comma 1;
c) con decorrenza
31.12.2003, ed a valere per l’anno 2004, l’importo della indennità di
comparto è corrisposto nei valori
indicati nella colonna 4 della ripetuta tabella D i quali riassorbono anche gli
importi determinati ai sensi delle lettere a) e b); a tal fine vengono
prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle disponibilità dell’art. 31,
comma 2.
5.
Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma
4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità
delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal
servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non
riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.
Art. 34
Finanziamento delle progressioni orizzontali
1.
Si conferma che gli oneri relativi
al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato
della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all’art. 5
del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate
previste dall’art. 31, comma 2.
2.
Gli oneri di cui al comma 1 sono
calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota della tredicesima
mensilità.
3.
Dalla data di decorrenza dei
maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell’art. 31, comma 2, vengono
stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.
4.
Gli importi fruiti per
progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per
qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione
verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla
data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la
contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette
risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni
orizzontali.
5.
E’ disapplicata la disciplina
dell’art. 16, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
Art. 35
Integrazione
delle posizioni economiche
1. Con decorrenza
dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, il numero delle posizioni
economiche delle quattro categorie previste dal CCNL del 31.3.1999, è integrato
con la previsione delle nuove posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui
valore economico è indicato nella tabella C allegata al presente CCNL.
2. I criteri
di riferimento da utilizzare per le selezioni sono quelli già indicati
nell’art. 5, comma 2, lett. a) per la posizione economica A 5 e nella lett. d)
per le posizioni B7, C5 e D6 .
3. Anche per il
finanziamento degli oneri conseguenti alle progressioni economiche di nuova
istituzione, si conferma il vincolo di utilizzazione delle risorse di cui
all’art. 31 comma 2.
Art. 36
Modifiche all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999
1.
Il compenso per l’esercizio di
compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2,
lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 può essere determinato, in sede di
contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un minimo di
€ 1.000 sino ad un massimo di € 2.000.
2.
All’art. 17, comma 2, è aggiunta
la seguente lettera:
i)
Compensare le specifiche
responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto
formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e
anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite
dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente
affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le
relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le
funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare,
infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi
di protezione civile. L’importo massimo
del compenso è definito in € 300 annui lordi.
Art. 37
1. L’art. 18
del CCNL dell’1.4.1999 è sostituito dal seguente:
“1. La attribuzione
dei compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente
correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento
quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile
rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
2. I
compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi
devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del
periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in
base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli
analoghi strumenti di programmazione degli enti.
3. La
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai
competenti dirigenti nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di
valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto;
il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio di
controllo interno.
4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per
produttività sulla base di automatismi comunque denominati.
5. Per le
Camere di Commercio le eventuali risorse rese disponibili dagli enti secondo la
disciplina dell’art. 15, comma 1, lett. n), del CCNL dell’1.4.1999, devono
essere destinate al finanziamento della componente variabile collegata al
risultato e alla valutazione della prestazione. Le ulteriori risorse derivanti
dalla eventuale applicazione della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL
dell’1.4.1999 sono rese disponibili, previa contrattazione decentrata
integrativa, per la incentivazione delle prestazioni e dei risultati del
personale, previa analisi economico finanziaria delle iniziative di ampliamento
o di miglioramento dei servizi che valuti l’incidenza degli oneri del personale
connessi a tali iniziative.”
Art. 38
Personale distaccato alle associazioni degli enti
1.
Al personale distaccato, ai sensi dell’art.
271, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 2000 presso gli organismi nazionali e
regionali delle autonomie locali, compete il trattamento economico previsto
dall’art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000 ivi compresa la
tredicesima mensilità e la indennità di comparto disciplinata dall’art. 33; i
relativi oneri sono confermati a carico dell’ente di appartenenza.
Art. 39
Dipendenti in distacco sindacale
1. Il comma 1
dell’art. 47 del CCNL del 14.9.2000, relativo alla tutela del trattamento economico
del personale in distacco sindacale, è completato, prima del punto, con la seguente disciplina: “ivi comprese le
quote della tredicesima mensilità, nonché la indennità di comparto disciplinata
dall’art. 33.”
2. Il comma 2
dell’art. 47 del CCNL del 14.9.2000 è integrato come segue: “In sede di
contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato
ai fini dell’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999 e successive
modificazioni e integrazioni nonché nella valutazione utile alla progressione
economica orizzontale.”
Art. 40
Straordinario per calamità naturali
1.
Le risorse finanziarie formalmente
assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze
derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del
personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore
del personale incaricato della responsabilità di uno posizione organizzativa.
2.
La disciplina del comma 1 trova
applicazione con effetto dal gennaio 2002.
Art. 41
1.
La misura della indennità di
rischio di cui all’art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è rideterminata in € 30
mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.
1. L’art. 50 del CCNL del 14.9.2000 è integrato come
segue:
“2. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti
del personale che abbia conseguito il riconoscimento della invalidità con
provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal
caso la domanda può essere presentata dall’interessato o, eventualmente, dagli
eredi, entro i successivi sessanta giorni, e il trattamento economico da
prendere a base di calcolo corrisponde a quello dell’ultimo mese di servizio.”
Art. 43
Tredicesima mensilità
1.
Il comma 5 dell’art. 3, del CCNL
del 5.10.2001 è così sostituito:
“Nel
caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la tredicesima mensilità
è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per
le frazioni di mese, in ragione di un trecentosessantacinquesimo per ogni
giorno di servizio prestato nel mese, ed è calcolata con riferimento alla
retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel
mese contiguo a servizio intero.”
Disposizioni
per il personale dell’Agenzia nazionale per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali
1. Il
personale dell’Agenzia nazionale per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali
e provinciali, inserito nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per
effetto dell’art. 10, comma 1, del CCNQ 18.12.2002, è inquadrato, con
decorrenza dall’ 1.1.2002, nelle categorie e nei profili del vigente sistema di
classificazione del comparto delle regioni e delle autonomie locali, previsti
dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999.
2. Le risorse
per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui
all’art. 31 del presente CCNL, presso l’Agenzia, sono costituite da quelle già
destinate nell’anno 2003 alla contrattazione decentrata integrativa secondo la
disciplina del CCNL precedentemente applicato e sono integrate con le modalità
stabilite dall’art. 32 del presente CCNL, secondo le decorrenze ivi
previste.
ART. 45
Conferma di discipline precedenti
1.
Per quanto non previsto nel
presente CCNL, e in attesa della sottoscrizione del testo unificato delle
disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate, ove non
disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro già
stipulati dal 6.7.1995 al 5.10.2001. E’, in via esemplificativa, confermata la
disciplina dell’art. 17 del CCNL del 6.7.1995 sull’orario di lavoro e sulla
relativa quantificazione in 36 ore settimanali; dell’art. 18 del CCNL del
6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni; tutte le altre disposizioni
contrattuali in materia di orario e sue
articolazioni e tutele ivi compreso l’art. 22 del CCNL dell’1.4.1999 e gli
artt. 22, 23, 24 e 38 del CCNL del 14.9.2000.
2.
E’ confermata, anche per il
quadriennio 2002-2005, la disciplina dell’art. 23 del CCNL dell’1.4.1999,
relativo allo sviluppo delle attività formative, ivi compreso l’impegno degli
enti per un finanziamento annuale delle relative attività con risorse
finanziarie non inferiori all’1% della spesa del personale.
Art. 46
Personale addetto alle case da gioco
1. Al personale dipendente dagli enti locali addetto alle case da gioco si
applicano i benefici economici derivanti dal presente contratto. E’, comunque, fatto
salvo il trattamento economico nelle componenti e nella dinamica a qualunque
titolo vigente, in considerazione della particolare professionalità di tale
personale non rientrante nei compiti di istituto propri degli enti.
Art. 47
Personale dipendente dal comune di Campione d’Italia
1. I benefici economici previsti dal presente contratto per i dipendenti
del comparto Regioni-Autonomie locali di applicano anche ai dipendenti del
comune di Campione d’Italia.




NOTA
A VERBALE DELL’ARAN
Con riferimento all’ultimo periodo dell’art. 30, comma 3, si
precisa che al personale in servizio all’estero destinatario del presente
contratto, cui non spetta l’IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio
metropolitano corrispondente alla misura della indennità integrativa speciale
percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il
calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si
conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento
dell’indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini
della indennità premio di fine servizio.
Le parti concordano nell’affermare
che le iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo professionale
del personale attraverso i passaggi interni alla categoria superiore, sono
tutte riconducibili alla disciplina dell’art. 4 del CCNL del 31.3.1999. Le
diverse espressioni utilizzate come:
concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, ecc, sono da ritenere come equivalenti anche
quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una
professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno. La espressione formalmente
corretta deve essere individuata in quella utilizzata nella rubrica del citato
art. 4: “progressione verticale nel sistema di classificazione”. Le parti
concordano anche nel ritenere che la regolazione e la attuazione delle
“progressioni verticali” debbano essere ricomprese nella attività di gestione
di diritto comune secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.n.165 del 2001.
Le parti concordano nell’affermare che tutti gli adempimenti
attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono
riconducibili alla più ampia nozione di “attività di gestione delle risorse
umane” affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi
che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità
e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5,
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal
sistema delle relazioni sindacali.
Le parti assumo l’impegno di avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del
presente CCNL, il confronto per l’esame del testo unificato delle vigenti
disposizioni contrattuali predisposto dall’ARAN.
Le parti
concordano sull’opportunità di sensibilizzare gli enti del comparto affinché
adottino tutte le iniziative, nel rispetto di quanto espressamente previsto
dall’art.10, comma 7, del CCNQ del 7.8.1998, affinché i diversi livelli di
relazioni sindacali previsti dalla vigente contrattazione collettiva nazionale
si svolgano al di fuori dell’orario di lavoro, in modo da assicurare il
corretto svolgimento delle relazioni sindacali stesse, evitando ogni possibile
ricaduta negativa connessa alla fruibilità delle prerogative sindacali.
Le parti
concordano sulla necessità che le unioni di comuni, come entità istituzionali
autonome, diano piena attuazione alla disciplina del CCNQ del 7.8.1998 in
particolare per gli aspetti relativi alla quantificazione e utilizzazione del
monte ore dei permessi sindacali di ente.
Le parti concordano nel ritenere che, con riferimento al personale
assunto con rapporto a termine, sulla base di fonti legislative speciali nazionali
o regionali, gli oneri relativi ad eventuali prestazioni aggiuntive o alla
applicazione di istituti tipici del salario accessorio debbano trovare
copertura nelle risorse assegnate dalle predette fonti legislative ovvero
attraverso un adeguato finanziamento a carico del bilancio degli enti
interessati nel rispetto dei relativi equilibri e a condizione che sussista la
necessaria capacità di spesa.
Dichiarazione congiunta n. 7
Le parti confermano l’impegno comune ad assumere ogni utile iniziativa per
definire consensualmente la disciplina relativa alla istituzione del fondo per
la previdenza complementare per il personale dei comparti delle regioni e delle
autonomie locali e del servizio sanitario nazionale.
Dichiarazione congiunta n. 8
Le parti condividono l’esigenza di garantire parità di
equilibrio economico nei confronti dei dipendenti impegnati sulle medesime
posizioni di lavoro e con analoghe professionalità.
A tal fine assumono l’impegno di valutare la praticabilità di soluzioni
perequative del trattamento economico in atto, anche in sede dei prossimi
rinnovi contrattuali, perché si pervenga al conseguimento del risultato
condiviso, con la necessaria
gradualità.
Con riferimento alla disciplina dell’art. 5, le parti
concordano nel ritenere che la eventuale iniziativa riconosciuta alle
“associazioni nazionali rappresentative degli enti” per la attivazione della
contrattazione decentrata territoriale, deve intendersi riconosciuta anche alle
articolazioni territoriali delle medesime associazioni nazionali, ove esistenti
e operative.
Le parti concordano nell’affermare
che la disciplina complessiva dell’art. 14 (personale distaccato a tempo parziale)
intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa
relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto “a scavalco” che
viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di
ridotte dimensioni demografiche. Il
predetto articolo prende in considerazione, quindi,disciplinandola
compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e
la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie
prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di
lavoro. La disciplina dell’art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un
dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell’art. 53
del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Dichiarazione congiunta n. 11
Con riferimento al contenuto dell’art. 14, comma 7, le
parti prendono atto che la espressione secondo la quale “i relativi oneri sono
a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell’ente di
appartenenza”, per gli effetti relativi alla retribuzione di posizione e di
risultato delle posizioni organizzative, non ha inteso in alcun modo innovare
la attuale disciplina sul finanziamento delle stesse posizioni organizzative
che resta confermata secondo le vigenti previsioni dall’art. 11 del CCNL del
31.3.1999 (per gli enti senza dirigenza) e dall’art. 17, comma 2, lett. c) (per
gli enti con dirigenza).
Dichiarazione congiunta n. 12
Con riferimento al contenuto dell’art. 15, le parti
concordano nell’affermare che la disciplina ivi prevista ha come destinatari
tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che non
abbiano personale con qualifica dirigenziale.
Dichiarazione congiunta n. 13
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 19, le parti concordano nell’affermare
che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del
“personale comandato” (la cui nozione implica l’utilizzo di un lavoratore
nell’interesse dell’ente ricevente) presso altri enti sia totalmente a carico
degli enti che utilizzano il lavoratore.
Gli
oneri possono essere sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati
all’ente titolare del rapporto, secondo gli accordi di collaborazione
intervenuti tra gli enti interessati. Per gli istituti tipici del salario
accessorio, trova applicazione la disciplina vigente nell’ente utilizzatore.
Dichiarazione congiunta n. 14
Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le
parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale
riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di
sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto
all’importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni
iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del
CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli enti.
Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l’incremento stipendiale
attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello
riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno
C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari
ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di
tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una
corrispondente rideterminazione
dell’importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore
conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente
aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all’art.
17 del CCNL dell’1.4.1999.
Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni
di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il
costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che
saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere
calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi
la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse
decentrate stabili che subiranno un
corrispondente decremento stabile.
Dichiarazione congiunta n. 15
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 4, le parti concordano nel
ritenere che il termine “attualmente” debba essere riferito alla data di
sottoscrizione definitiva del CCNL. L’assegno ad personam, pertanto, per il
differenziale di I.I.S. deve essere riconosciuto a tutto il personale in
servizio alla predetta data che avesse comunque acquisito il valore superiore
della I.I.S. corrispondente alle posizioni di accesso B3 e D3.
Dichiarazione congiunta n. 16
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 4, le parti concordano nel
ritenere che l’assegno personale non riassorbibile attribuito al personale
della categoria B con posizione iniziale in B3, per la conservazione del
differenziale della I.I.S., debba essere correttamente conservato per il solo
periodo di permanenza nella medesima categoria B su qualunque posizione di
sviluppo economico. L’assegno cessa di essere corrisposto in caso di
progressione verticale in categoria C.
Dichiarazione congiunta n. 17
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 31, relativa alla quantificazione delle
risorse decentrate, le parti concordano nell’affermare che gli enti che abbiano
sottoscritto contratti decentrati integrativi relativi all’anno 2003 prima
della sottoscrizione del presente CCNL, per definire i criteri e le condizioni
per dare applicazione alla disciplina dell’art. 5 del CCNL del 5.10.2001,
debbano correttamente e legittimamente rispettare gli impegni assunti e dare,
di conseguenza, piena applicazione agli accordi stipulati.
Dichiarazione congiunta n. 18
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 31, comma 2, le parti concordano nel
ritenere che le disposizioni contrattuali citate come fonte di finanziamento
delle risorse decentrate stabili conservano la loro efficacia anche per gli
anni successivi al 2003 per eventuali ulteriori incrementi delle medesime
risorse, nel rispetto delle relative specifiche prescrizioni. Tra queste
disposizioni sono ricomprese: l’art. 15, comma 1, lett. i) (economie per riduzione posti di dirigente)
e l) (risorse del personale trasferito) del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, comma
2, (recupero ria e assegni personali) del CCNL del 5.10.2001.
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 31, comma 2, le parti concordano nel
chiarire che le risorse calcolate con riferimento all’anno 2003 devono
intendersi, naturalmente, al netto degli importi già destinati, fino a tutto il
2003 compreso, al finanziamento di altri istituti stabili secondo la vigente
disciplina contrattuale. Diversamente si produrrebbe un ingiustificato
aumento degli oneri a carico dei bilanci degli enti. Pertanto non entrano
nel computo delle predette risorse le somme utilizzate per il pagamento delle
seguenti voci retributive:
a)
progressione economica
nella categoria, le cui risorse continuano a far parte dello specifico fondo di
cui all’art. 17, comma 2, del CCNL dell’1.4.99;
b)
retribuzione di
posizione e di risultato, limitatamente agli enti con dirigenza, le cui risorse
continuano a far parte dello specifico fondo di cui all’art. 17, comma 2, lett.
c) del CCNL dell’1.4.99;
c)
incremento indennità
del personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, secondo
periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001;
d)
quota di incremento
della indennità di comparto per l’anno 2003, di cui all’art. 33, comma 4, lett.
b) del presente CCNL;
e)
quota degli oneri per
la riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31.3.1999 (art. 7, comma
7).
Dichiarazione congiunta n. 20
Con
riferimento alla disciplina per l’incremento delle risorse decentrate di cui
all’art. 32, commi 1, 2, 6 e 7, le parti concordano che le somme corrispondenti
alle diverse percentuali ipotizzate devono essere calcolate e rese disponibili come valore annuale e
quindi con riferimento all’intero
anno 2003, ove sussistano le condizioni
e i requisiti prescritti. Le predette somme concorrono, nel medesimo anno 2003,
alla quantificazione delle altre risorse decentrate disponibili nel medesimo
anno secondo la previgente disciplina; di fatto saranno trasferite, come una
tantum, sulle risorse dell’anno 2004, stante la impossibilità materiale di
utilizzazione nel corso del 2003 e si aggiungeranno (come una tantum) a quelle
di identica derivazione pertinenti al medesimo anno; contribuiranno, in via
prioritaria, alla copertura degli oneri del 2003 derivanti dal pagamento della
seconda quota della indennità di comparto. Dal 2004 troverà anche piena attuazione la disciplina dell’art. 31.
Dichiarazione congiunta n. 21
Con
riferimento alla disciplina dell’art. 32, le parti concordano nel ritenere che
il periodo temporale da considerare per l’accertamento del possesso dei
requisiti di bilancio indicati nei commi 3, 4 e 5 debba essere individuato
nell’anno 2001, in coerenza con analoghe previsioni contrattuali.
Con riferimento disciplina dell’art. 34, comma 5, le parti
concordano nel ritenere che, per gli enti che abbiano sottoscritti accordi
decentrati secondo l’art. 5 del CCNL del 5.10.2001, trova applicazione la
clausola derogatoria prevista dal comma 8, dello stesso art. 5 a decorrere
dall’anno di riferimento dell’accordo.
Dichiarazione congiunta n. 23
Le
parti concordano nel ritenere che la disciplina contrattuale relativa alla
aspettativa non retribuita per dottorato di ricerca, prevista dall’art. 12 del
CCNL del 14.9.2000, sia stata integrata, in senso migliorativo, dall’art. 52,
comma 57, della legge n. 448/2001 attraverso il riconoscimento di un più ampio
diritto alla fruizione anche di una aspettativa retribuita, sempre per
dottorato di ricerca e che tale integrazione non è in alcun modo in contrasto
con la sempre vigente previsione contrattuale. Gli enti, pertanto, accolgono le
istanze dei propri dipendenti ove sia accertata la sussistenza delle condizioni
prescritte dal legislatore.
Dichiarazione congiunta n. 24
Le parti concordano nel ritenere che per il primo
inquadramento del personale trasferito agli enti nel periodo dal gennaio 2002
al dicembre 2003, debbano essere applicati i medesimi criteri previsti dal
Titolo II del CCNL del 5.10.2001, con gli adeguamenti resi necessari dalle
novità introdotte dal presente CCNL.
Devono
intendersi, in particolare, confermati i criteri di equiparazione tra le
posizioni giuridiche acquisite nell’ente di provenienza e quelle corrispondenti
nell’ente ricevente secondo le previsioni dell’art.27, commi 1 e 4, del CCNL
5.10.2001.
Sui
punti di seguito indicati l’orientamento condiviso delle parti può essere così
riassunto:
Incrementi
contrattuali
a)
il personale inquadrato
dopo il gennaio 2002 conserva il valore dell’incremento stipendiale e della
eventuale indennità di amministrazione già acquisiti nell’amministrazione di
provenienza; dal gennaio 2003 matura l’incremento stipendiale previsto dal
presente CCNL;
b)
il personale inquadrato
dopo il gennaio 2003 conserva gli incrementi contrattuali (per stipendio e per
eventuale indennità di amministrazione) già acquisiti nell’amministrazione di
provenienza con effetto dell’1.1.2002 e dall’1.1.2003;
c)
è esclusa, in ogni
caso, la duplicazione dei benefici contrattuali.
Determinazione
del trattamento economico di primo inquadramento
a)
si
sommano tutte le voci già previste dall’art. 28, commi 3 e 4, del CCNL del
5.10.2001 negli importi annui, compresa la tredicesima ove dovuta, acquisiti
nell’ente di provenienza al momento della decorrenza dell’inquadramento;
b)
si sommano tutte le
voci retributive previste nell’ente ricevente nei valori annui vigenti alla
stessa data del primo inquadramento, compresa la tredicesima ove dovuta; questa
somma ricomprende anche i valori annui della nuova indennità di comparto;
c)
se dalla sottrazione
del valore b) al valore a) dovesse risultare un valore differenziale positivo,
si riconosce al lavoratore un assegno personale non riassorbibile; se il valore
differenziale risultasse negativo, si conferma integralmente il trattamento
economico correlato all’inquadramento.
Le parti concordano nel ritenere che analoghi criteri
possano essere utilizzati dagli enti in sede di inquadramento di personale
trasferito, anche volontariamente, da pubbliche amministrazioni anche di
diverso comparto.
Dichiarazione
congiunta n. 25
Le parti concordano che nell’ambito dei lavori della
Commissione paritetica per il sistema di classificazione di cui all’art. 12,
saranno prese in considerazione anche le conseguenze derivanti da pronunce
giurisprudenziali che abbiano inciso sull’inquadramento del personale.
DICHIARAZIONE A VERBALE C.S.A.
Il CSA rileva che lo sforzo posto
in essere in questa tornata contrattuale per un adeguato recupero del potere
d’acquisto delle retribuzioni a seguito dei processi inflattivi in atto,
risulta ancora insufficiente e pertanto nella successiva fase di rinnovo per il
biennio 2004-2005, si dovranno conseguire ulteriori incrementi retributivi
rispetto all’inflazione programmata dal Governo.
In merito alla parte normativa si
critica la pochezza delle questioni affrontate e stante la complessità delle
questioni aperte sui tavoli contrattuali degli Enti, il CSA ritiene necessario:
Dare certezza ai tempi di lavoro
della Commissione istituita per la rivisitazione dell’ordinamento
professionale;
Rafforzare il Capo III Area di
Vigilanza con particolare riferimento alla mancata specifica sull’ordinamento
professionale;
Valorizzare le professionalità
dell’Area Educativo Scolastica richiamando la vigente normativa nazionale in
materia di Docenza;
Rafforzare i criteri oggettivi
nell’assegnazione e pesatura delle Posizioni organizzative;
Fornire alle Regioni specifici
elementi di indirizzo per l’individuazione di
ulteriori e diversi criteri per le alte professionalità;
Assicurare il compenso legato alla
produttività di cui all’art. 37 comunque a tutto il personale e nell’ambito del
lavoro ordinario al fine di elevare i livelli di produttività;
Elevare la quota destinata alla
formazione all’1,5% del monte salari.
Il CSA inoltre ribadisce che gli
Enti debbono adottare tutte le misure atte a dare adeguata valorizzazione alle
professionalità attualmente presenti nelle posizioni infracategoriali D3 e B3
riconosciute nell’ambito ordinamentale dell’Ente in relazione al CCNL
31/3/1999.
In particolare per la categoria D3
si debbono ricercare soluzioni economiche riconducibili alla piena
applicazione dell’art. 17/2° lett f) del CCNL del 1.4.1999 o dell’art. 8 del
CCNL del 31.3. 1999.
Unitamente a ciò si deve procedere
celermente alla dissolvenza della categoria A anche mediante processi di
riqualificazione del personale interessato che consentano una sostanziale
equiparazione dell’attuale ordinamento degli Enti Locali a quello degli altri
comparti.
firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE C.S.A.
Il Coordinamento Sindacale Autonomo, nel confermare la Dichiarazione a
verbale presentata unitamente all’ipotesi di accordo del 16 ottobre 2003
esprime, con la stipula del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali la
seguente
DICHIARAZIONE A VERBALE
Si sottolinea l’esigenza di affrontare la trattazione, nell’ambito della
Commissione bilaterale prevista all’art. 12, di un articolato specifico
riservato ai professionisti degli enti pubblici, anche in virtù dell’esplicita
previsione contenuta nell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ove si prevede che “per
le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità svolgono
compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico
scientifici e di ricerca sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei
contratti collettivi di comparto”.
Ciò anche in ossequio alla disciplina prevista dall’art. 2095 del Codice
Civile come modificato dalla Legge 13 maggio 1985 n. 190
Firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE Di.C.C.A.P.
Il Di.C.C.A.P. , considerato che:
pur in presenza del riconoscimento
di alcune richieste specifiche avanzate per conto della Polizia Locale e dei
dipendenti le Camere di Commercio, non può non denunciare l’insufficienza del
tavolo contrattuale unico per affrontare e risolvere le questioni legate alle
suddette professioni.
Si ritiene, pertanto, di firmare
il presente contratto ribadendo comunque la necessità di individuare specifiche
aree di contrattazione relative ai settori sopra richiamati.
Firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE Di.C.C.A.P.
Di.C.C.A.P: questa organizzazione sindacale, ritenendo che il presente
contratto, come i precedenti del comparto delle autonomie locali, si
applichino, per effetto della legge 165/01 ai dipendenti delle associazioni fra
camere di commercio e delle aziende speciali delle stesse, anche in
considerazione che le prime sono finanziate con fondi pubblici a bilancio negli
enti camerali stessi e le seconde hanno bilanci indissolubilmente legati a
quelli dei medesimi enti, si riserva di agire in ogni sede nei confronti di qui
datori di lavoro che non diano corretta applicazione alle norma contrattuali.
Questa organizzazione sindacale rilevato che nel presente contratto nulla
è previsto, per i dipendenti delle camere di commercio, circa la specifica
modalità di calcolo dell’indennità di anzianità, per la parte accessoria
quiescibile e pensionabile, in particolare delle posizioni organizzative, si
ritiene libera di agire in ogni sede a tutela dei legittimi diritti dei
dipendenti camerali.
L’istituzione dell’indennità di comparto, evidenzia ancor più la
sperequazione a sfavore dei giovani neoassunti all’interno del personale
camerale dovuta alla disomogenea distribuzione della specifica indennità
prevista per le camere di commercio. Questa organizzazione invita la
controparte a superare il contenzioso in atto individuando idoneo strumento per
riconoscere e valorizzare la conclamata specificità professionale del personale
camerale.
Firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE USAE
USAE: questa Confederazione, pur lamentando l’inadeguata quantizzazione
dell’aumento salariale, che in realtà non copre l’effettivo deprezzamento del
valore della vita rispetto alla differenza di acquisto tra lira ed euro, apprezza
lo sforzo fatto dall’Agenzia al fine di perequare i diversi CCNL restringendo
così la forbice relativa al divario tra questi. Ciò nonostante, lamenta, ancora
una volta, la mancata concessione della specifica contrattazione relativa
all’Area di vigilanza e si riserva di intervenire, a prò della specifica
categoria, nel corso delle riunioni dell’apposita Commissione prevista
dall’art. 12 di questi accordi.
Firmato
DICHIARAZIONE A
VERBALE USAE
USAE: sulla base dell’ordinamento professionale esistente, pur nella
logica condivisibile di valorizzare le esperienze acquisite nell’ente, al fine
di evitare un ingiustificato appiattimento professionale, si dichiara quanto
segue:
- relativamente a D3 acquisito come categoria di
ingresso (concorsi espletati dall’ente) s’impone come irrinunciabile il
riconoscimento di un valore giuridico;
- di conseguenza, in qualsiasi tipo di selezione
finalizzata ad incarichi o altro, occorre tener in adeguata considerazione tale
requisito identificabile comunque come punteggio aggiuntivo rispetto ad altri
dipendenti diversamente collocati nella categoria D.
Firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL
Con riferimento
alla disciplina dell’art. 32, comma 7,
le Organizzazioni sindacali confederali CGIL FP– CISL FPS – UIL
FPL, unitariamente concordano nel
ritenere che negli enti ove la entità delle risorse disponibili in base alla
percentuale dello 0,20% del monte salari del 2001 (nel rispetto delle
condizioni prescritte) non ne consenta la utilizzazione per la incentivazione
degli incarichi di alta professionalità in quanto inferiori al valore minimo
previsto dal CCNL, le medesime risorse, costituendo integrazione di quelle
destinate all’incremento del trattamento accessorio del personale, debbano
essere inserite tra quelle decentrate stabili (art. 31, comma 2) per essere
utilizzate sia per il completamento del finanziamento della indennità di
comparto sia per ulteriori finalità di incentivazione secondo la disciplina
adottata in sede di contrattazione decentrata integrativa.
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL
Le
Organizzazioni sindacali confederali CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL, alla luce
della formulazione letterale del testo contrattuale, unitariamente ribadiscono
che la intera disciplina dell’art. 10 sulla valorizzazione delle alte
professionalità ha carattere di generalità e trova, quindi, applicazione nei
confronti di tutti gli enti del comparto.
CGIL FP
CISL FPS
UIL FPL
DICHIARAZIONE A VERBALE USAE
L’USAE nel
firmare il CCNL ribadisce la propria insoddisfazione per quanto riguarda
l’insufficiente e troppo generica normativa contrattuale in materia di disciplina
delle attività implicati l’iscrizione agli albi professionali.
A tal
proposito il sindacato fa presente che, su questo argomento, non sono più
accettabili né rinvii, né altre normative contrattuali generiche e pertanto
auspica che, in sede di Commissione paritetica ARAN-OO.SS. si giunga alla
piena, corretta e definitiva applicazione di quanto disposto dal Parlamento con
le seguenti leggi:
1- Legge n. 59 del 15 marzo 1997 che all’art.
11 – comma 4 – lettera d così, tra l’altro recita:
“...d)
prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la
disciplina relativa ai dirigenti ............, e stabiliscano altresì una
distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate
attività professionali, implicanti l’iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca”.
2- Decr. Legs. n. 165 del 30
marzo 2001 che, all’art.40 ultimo periodo del comma 2 recita: “Per le figure
professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di
direzione o che comportano l’iscrizione ad albi oppure
tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte
nell’ambito dei contratti collettivi di comparto”.
3- Legge n. 145 del 19 giugno 2002 che con l’art. 7 aggiunge al suddetto comma 2 dell’art. 40 del D.L. 165: “I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un’area di contrattazione autonoma, nel rispetto della distinzione di ruoli e funzioni”.
L’USAE,
infine, ribadisce anche in questa sede, che, per una maggiore chiarezza contrattuale
e per il pieno e corretto rispetto della volontà espressa, e più volte
confermata, dal legislatore, è necessaria una specifica contrattazione per i
professionisti, data la loro specificità per la prestazione di “lavoro
intellettuale”, specificità chiaramente riconosciuta dal codice civile.
Il
Segretario Generale USAE
Adamo Bonazzi
ALLEGATO
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni
1. I
princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni
esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che
qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti
pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il
Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto
dell'assunzione in servizio.
2. I
contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in
materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni
riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le
disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non
diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. Il
dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei
propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue
esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il
dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di
prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge
alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio
e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel
rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di
tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad
adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e
assume le responsabilità connesse ai propri compiti.
4. Il
dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di
ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per
ragioni di ufficio.
5. Il
comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di
fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con
i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola
l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a
cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le
notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione
e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il
dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a
quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione
dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte
dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle
norme giuridiche in vigore.
7. Nello
svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle
funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze,
favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità
territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini
interessati.
1. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di
festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da
soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
2. Il
dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità
da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non
offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il
quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
1. Nel
rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente
comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed
organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano
coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di
partiti politici o sindacati.
2. Il
dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
1. Il
dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti
di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo
quinquennio, precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto
i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il
dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha
parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che
esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in
contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte
nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta
del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli
fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e
tributaria.
1. Il
dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività
che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il
quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o
il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore,
procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il
dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
1. Il
dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o
altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri
compiti d'ufficio.
2. Il
dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od
organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un
interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.
3. Il
dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi
remunerati.
1. Il
dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità
di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da
cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che
siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il
dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima
pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.
1. Il
dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per
ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
1. Il
dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri
dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Nel
rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal
luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie.
3. Il
dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone
per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee
telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di
mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il
dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale,
utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi
per ragioni di ufficio.
1. Il
dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle
domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione
delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a
cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o
la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i
cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo
il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei
diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni
pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il
dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con
gli organi di stampa.
3. Il
dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni
proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare
sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella
redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente
adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.
5. Il
dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che
fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di
qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei
servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di
consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro
informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di
qualità.
1. Nella
stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non
ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato
la conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il
dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto.
3. Il
dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia
concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se
nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa
per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.
1. Il
dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le
informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con
particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento
tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,
specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure;
osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita
risposta a reclami, istanze e segnalazioni.