I CCNL
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI
NORME DI GARANZIA
DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
NELL'AMBITO DEL COMPARTO REGIONI –
AUTONOMIE LOCALI
Il giorno 19
settembre 2002, alle ore 11.00 ha avuto
luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali nelle persone:
ARAN:
nella persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni firmato
| Organizzazioni
Sindacali |
Confederazioni
Sindacali |
| CGIL-fp/Enti Locali |
firmato |
CGIL |
firmato |
| CISL/FPS |
firmato |
CISL |
firmato |
| UIL/FPL |
firmato |
UIL |
firmato |
Coordinamento Sindacale
Autonomo
(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael,
Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) |
firmato |
CISAL |
firmato |
DICCAP - DIPARTIMENTO ENTI
LOCALI
CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE (Fenal,
Snalcc, Sulpm) |
firmato |
USAE |
firmato |
Al termine della riunione viene sottoscritto
l'allegato Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni
– Autonomie Locali.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI
NORME DI GARANZIA
DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI
NELL'AMBITO DEL COMPARTO REGIONI –
AUTONOMIE LOCALI
INDICE
Art. 1 Campo di applicazione e finalità
Art. 2 Servizi pubblici essenziali
Art. 3 Disciplina particolare per il personale
docente delle scuole materne
e delle altre scuole gestite dagli enti locali
Art. 4 Disciplina particolare per il personale
educativo degli asili nido
Art. 5 Contingenti di personale
Art. 6 Modalità di effettuazione degli scioperi
Art. 7 Procedure di raffreddamento e di
conciliazione
Art. 8 Norme finali
Art. 1
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente accordo dà attuazione alle
disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed
integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, in materia di servizi minimi
essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e
fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a
garantirle.
2. Nel presente accordo vengono altresì indicati
tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e
conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo
d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio
2001 tra ARAN e Confederazioni sindacali.
3. Le norme del presente accordo si applicano alle
azioni sindacali relative alle politiche sindacali di riforma, rivendicative e
contrattuali, sia a livello di comparto che a livello decentrato. Le
disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano
nelle vertenze relative alla difesa dei valori e dell'ordine costituzionale o
per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 2
Servizi pubblici essenziali
1. Nel comparto Regioni-Autonomie Locali, di cui
all'art.5 del CCNQ del 2.6.1998, e successive modificazioni, sono da considerare
essenziali, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146
come modificati ed integrati dall'art.1 e 2
della legge 11 aprile 2000, n.83, i
seguenti servizi:
a stato civile e servizio elettorale;
b igiene, sanità ed attività assistenziali;
c attività di tutela della libertà della
persona e della sicurezza pubblica;
d produzione e distribuzione di energia e beni
di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
e raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e
speciali;
f trasporti;
g servizi concernenti l'istruzione pubblica;
h servizi del personale;
i servizi culturali.
2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al
comma 1 è garantita, con le modalità di cui agli artt. 3, 4 e 5,
esclusivamente la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per
assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
1) raccoglimento delle registrazioni di nascita
e di morte;
2) attività prescritte in relazione alle
scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni
elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi
elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
3) servizi cimiteriali limitatamente al
trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
4) servizio di pronto intervento e di
assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione,
la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti ed
ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con
personale anche in reperibilità;
6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente
alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la
conservazione delle bestie da macello;
7) servizio attinente ai magazzini generali,
limitatamente alla conservazione ed allo svincolo dei beni deteriorabili;
8) servizio attinente alla rete stradale (ivi
compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con
ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
9) servizio cantieri, limitatamente alla
custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per
la tutela fisica dei cittadini;
10) fornitura di acqua, luce e gas, da garantire
attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonché con
la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste;
11) servizio attinente ai giardini zoologici e
fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli
animali e alla custodia degli stessi;
12) servizio di polizia municipale, da
assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento
delle prestazioni minime riguardanti:
a. attività richiesta dall'autorità
giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
b. attività di rilevazione relativa
all'infortunistica stradale;
c. attività di pronto intervento;
d. attività della centrale operativa;
e. vigilanza casa municipale;
f. assistenza al servizio di cui al n.8, in
caso di sgombero della neve;
13) servizi culturali: da assicurare solo
l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà
dell'amministrazione;
14) servizi del personale limitatamente
all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla
compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi
previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge; tale
servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato
per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata
lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
15) servizio di protezione civile, da presidiare
con personale in reperibilità;
16) servizio di nettezza urbana, nei termini
fissati dal vigente accordo di settore;
17) servizio attinente alle carceri
mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del
vitto;
18) servizi educativi e scolastici, secondo le
indicazioni degli artt. 3 e 4 del presente accordo;
19) servizio trasporti, ivi compresi quelli
gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in
gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali;
20) rilascio certificati e visure dal registro
delle imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto;
- deposito bilanci e atti societari;
- certificazione per l'esportazione e
l'importazione temporanea di merce (carnet ATA-TIR);
- certificazione per lo sdoganamento
limitatamente alle merci deperibili;
tali prestazioni sono garantite solo
limitatamente alle scadenze di legge, ove previste;
- registrazione brevetti.
Le prestazioni di cui ai numeri 6), 7), 8), 9),
12) lett. c), d) e) ed f), e 14), sono garantite in quegli enti ove esse sono già
assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione
dello sciopero.
Art. 3
Disciplina particolare per il personale
docente delle scuole materne e delle altre scuole gestite dagli enti locali
1. In relazione ai servizi concernenti
l'istruzione pubblica di cui all'art.2, comma 1, lett. g), ai fini della
effettività del loro contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata
la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili:
a) attività, dirette e strumentali, riguardanti
lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di
idoneità;
b) attività, dirette e strumentali, riguardanti
lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami
conclusivi dei cicli di istruzione dei diversi ordini e gradi del sistema
scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di
qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione del grado
preparatorio, esami di stato);
c) vigilanza sui minori durante i servizi di
refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata
sostituzione del servizio;
2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o
il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale interessato
a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il
quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero. Decorso
tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente o il
responsabile del servizio valuta l'entità della riduzione del servizio
scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero,
comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle
famiglie.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le
relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo
indeterminato;
b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto
all'istruzione e all'attività educativa delle relative prestazioni
indispensabili indicate nel comma 1 si ottiene solo se non viene compromessa
l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche
brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività
di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola
nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali
(equivalenti a 8 giorni per anno scolastico), nelle scuole materne ed
elementari e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli
altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se
trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per
ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; il primo sciopero,
all'inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una
giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per
la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore
consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni
festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di
scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre OO.SS., che
incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza,
l'intervallo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione
della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui
all'art.6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi
rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere
effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività
educative. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli
scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di
ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli
scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e
nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve
essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure
l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli
scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui
alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una
giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività
funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario
predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le
giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o
quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della
conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto
alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le
giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non
devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento
dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami
conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non
devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio
superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente
disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale
disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto previsto
dall'art.5.
Art. 4
Disciplina particolare per il personale
educativo degli asili nido
1. In relazione allo specifico servizio degli
asili nido, ricompreso tra quelli concernenti l'istruzione pubblica di cui
all'art.2, comma 1, lett. g), ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.d) della legge
n.146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della effettività
del suo contenuto, in occasione di uno sciopero, viene assicurata la continuità
delle seguenti prestazioni indispensabili:
a) svolgimento dell'attività educativa, di
assistenza e vigilanza dei bambini.
2. In occasione di ogni sciopero, il dirigente o
il responsabile del servizio invita, in forma scritta, il personale educativo
interessato a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero
entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero.
Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il dirigente
o il responsabile del servizio valuta l'entità della riduzione del servizio
scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero,
comunica le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle
famiglie.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le
relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2, comma 2, n. 18) e
nel comma 1 del presente articolo:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo
indeterminato;
b) negli asili nido, gli scioperi, anche brevi,
di cui alla successiva lettera d), non possono superare, nel corso di ciascun
anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per
anno scolastico);
c) ciascuna azione di sciopero, anche se
trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, i due
giorni consecutivi; il primo sciopero, all'inizio di ogni vertenza, non può
superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive);
gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare
i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero
essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque
superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa
che di altre OO.SS., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso
bacino di utenza, l'intervallo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e
la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il
preavviso di cui all'art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi
rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere
effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di attività educative.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono
essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se
le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno
effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno
pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve
essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di
attività educative, non essendo consentita la formula alternativa. Gli
scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui
alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una
giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività
funzionali all'attività educativa deve essere stabilita con riferimento
all'orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati per l'intera giornata
lavorativa non possono comportare la chiusura degli asili nido e la
sospensione del servizio alle famiglie per più di otto giorni nel corso
dell'anno scolastico.
4. Per tutti gli aspetti non espressamente
disciplinati o derogati dai commi precedenti, trova applicazione la generale
disciplina prevista dal presente accordo, ad eccezione di quanto previsto
dall'art.5.
Art. 5
Contingenti di personale
1. Ai fini dell'art.2, comma 2, mediante
regolamenti di servizio adottati sulla base di appositi protocolli d'intesa
stipulati in sede di negoziazione decentrata tra gli enti e le organizzazioni
sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi
dell'art.43 del D.Lgs.n.165/2001, vengono individuati, per le diverse categorie
e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi
contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità
delle relative prestazioni indispensabili.
2. I protocolli di cui al comma 1, da stipularsi
entro trenta giorni dalla data di efficacia del presente accordo, e comunque
prima dell'inizio del quadriennio di contrattazione decentrata integrativa,
individuano:
a) le categorie e i profili professionali che
formano i contingenti;
b) i contingenti di personale, suddivisi per
categoria e profilo professionale;
c) i criteri e le modalità da seguire per
l'articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. Nel caso in cui non si raggiunga l'intesa sui
protocolli di cui al comma 1, sono attivate le procedure di conciliazione presso
i soggetti competenti in sede locale, di cui all'art.7
del presente accordo.
4. In conformità alle previsioni dei regolamenti
di cui al comma 1, i dirigenti ed i responsabili del funzionamento dei singoli
uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di ciascun ente, in occasione
di ogni sciopero, individuano, di norma con criteri di rotazione, i nominativi
del personale incluso nei contingenti, come sopra definiti, tenuto
all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerato
dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli lavoratori interessati, entro il
quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale
individuato ha diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione,
nel caso questa sia possibile.
5. Nelle more della definizione e della effettiva
adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i
servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'art.2, anche attraverso i
contingenti già individuati sulla base dei precedenti contratti decentrati
sottoscritti, ai sensi dell'art.2 dell'accordo relativo alle norme di garanzia
dei servizi pubblici essenziali del 6.7.1995, che cessa di essere applicato
dalla data della definitiva sottoscrizione del presente accordo.
6. I protocolli di cui al comma 1 sono parte
integrante del presente accordo.
Art. 6
Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che
proclamano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.2, sono
tenute a darne comunicazione all'ente interessato, con un preavviso non
inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal
lavoro, le modalità di attuazione e le motivazioni dell'astensione dal lavoro.
In caso di revoca, sospensione o rinvio di uno sciopero proclamato in
precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva
comunicazione all'ente, al fine di restituire al servizio il carattere di
ordinarietà per il periodo temporale interessato dalla precedente proclamazione
di sciopero.
2. La proclamazione degli scioperi relativi alle
vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica; la
proclamazione di scioperi relativi a vertenze con i singoli enti deve essere
comunicata agli enti interessati. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi
resi all'utenza, gli enti sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa e alle
reti radiotelevisive, pubbliche e privare, di maggiore diffusione nell'area
interessata dallo sciopero una comunicazione completa e tempestiva circa i tempi
e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata
dagli enti anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai
sensi dell'art.7,
comma 9.
3. La durata e i tempi delle azioni di sciopero
sono così stabiliti:
a) il primo sciopero, all'inizio di ogni
vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24
ore consecutive);
b) successivamente, per la medesima vertenza,
gli scioperi non possono avere durata superiore a due giornate lavorative (48
ore consecutive);
c) gli scioperi di durata inferiore alla
giornata si svolgono in unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla
fine di ciascun turno di lavoro, secondo l'articolazione dell'orario previsto
nell'ambito delle unità organizzative o sedi di lavoro;
d) le organizzazioni sindacali garantiscono che
eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative
comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili.
Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità
organizzative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme
surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti.
e) in caso di scioperi, anche se proclamati da
soggetti sindacali diversi, distinti nel tempo, che incidono sullo stesso
servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra
l'effettuazione di un'azione di sciopero e la proclamazione della successiva
è fissato in quarantotto ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma
1;
f) non possono essere indetti scioperi
articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con
svolgimento in giornate successive consecutive.
4. Il bacino di utenza può essere nazionale,
regionale e locale. La comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono
sul medesimo bacino di utenza è fornita, nel caso di scioperi nazionali, dal
Dipartimento per la Funzione Pubblica e, negli altri casi, dagli enti competenti
per territorio, entro 24 ore dalla comunicazione delle organizzazioni sindacali
interessate allo sciopero.
5. Non possono essere proclamati scioperi nei
seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua
al martedì successivo;
d) due giorni prima e due giorni dopo la
commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi
di polizia municipale;
e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque
giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali,
provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in
corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di
particolare gravità o di calamità naturale.
Art. 7
Procedure di raffreddamento e di
conciliazione
1. In caso di insorgenza di una controversia
sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono
preventivamente espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi
seguenti.
2. I soggetti incaricati di svolgere le procedure
di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo
nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo
regionale, il Prefetto del Capoluogo di Regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo
locale, il Prefetto del Capoluogo di Provincia.
3. In caso di controversia nazionale, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro un termine di tre giorni lavorativi
decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli
obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della
richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in
controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. Il Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali può chiedere alle organizzazioni sindacali
ed ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per la utile conduzione
del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore
termine di tre giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale
il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto
dall'art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificato dalla legge
n.83/2000.
4. Con le medesime procedure e modalità di cui al
comma 3, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle
lett. b) e c) del comma 2 provvedono alla convocazione delle organizzazioni
sindacali per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di
tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di
cinque giorni dall'apertura del confronto.
5. Il tentativo si considera altresì espletato
ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in
controversia entro il termine stabilito per convocazione, che decorre dalla
comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
6. Il periodo complessivo della procedura
conciliativa di cui al comma 3 ha una durata complessivamente non superiore a
sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione;
quella del comma 4, una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
7. Dell'esito del tentativo di conciliazione di
cui al comma 3 viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, dal
quale risultino le reciproche posizioni sulle materie oggetto del confronto.
Tale verbale è inviato alla Commissione di Garanzia.
8. Nel caso di esito positivo del tentativo di
conciliazione, il verbale dovrà contenere anche l'espressa dichiarazione di
revoca dello stato di agitazione proclamato e tale revoca non costituisce forma
sleale di azione sindacale ai sensi dell'art.2, comma 6, legge n.146/1990, come
modificata dalla legge n.83/2000. In caso di esito negativo, nel verbale
dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno
libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle
vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
9. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello
sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale, qualora
avvengano nei casi previsti dall'art.2, comma 6, della legge n.146/1990, come
modificata dalla legge n.83/2000. Ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad
oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
10. Fino al completo esaurimento, in tutte le loro
fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative
unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto
della controversia.
11. Nel caso di proclamazione di una seconda
iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza da parte del
medesimo soggetto sindacale è previsto un periodo di tempo dall'effettuazione o
revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di
reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in
120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui all'art.6, comma 5.
Art. 8
Norme finali
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di
cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge
n.83/2000, e di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli artt.4 e
6 della predetta legge n.146/1990.
2. Sono confermate le procedure di raffreddamento
dei conflitti previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il
personale del comparto Regioni-Autonomie Locali.
3. Le disposizioni del presente accordo trovano
applicazione anche nel caso di azioni di sciopero proclamate nell'ambito di
vertenze concernenti la categoria dei segretari comunali e provinciali, quando
agli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni e secondo gli atti previsti
dall'ordinamento degli enti, siano state conferite responsabilità gestionali.