CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DELLE
REGIONI-AUTONOMIE LOCALI
Sommario:
- COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI - NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
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- CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL
LAVORO DEL COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI - AUTONOMIE LOCALI (parte
normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 - 1995)
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- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA DEL 31 MARZO 1994. REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI IN DATA 22.4.94 E PUBBLICATO SULLA G. U. - N. 149, SERIE GEN.LE - IN DATA 28.6.94)
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COMPARTO
REGIONI-ENTI LOCALI - NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1.
Ai
sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi
pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all' art. 5 del D.P.C.M.
30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:
a. stato civile e servizio
elettorale;
b.
igiene,
sanità ed attività assistenziali;
c.
attività
di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
d.
produzione
e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonchè la gestione e la
manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla
sicurezza degli stessi;
e.
raccolta
e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
f.
trasporti;
g.
servizi
concernenti l'istruzione pubblica;
h.
servizi
del personale;
i.
servizi
culturali.
2. Nell'ambito dei
servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui
all'art. 2, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per
assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
1.
raccoglimento
delle registrazioni di nascita e di morte;
2.
attività
prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare
svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto
di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici
competenti;
3.
servizi
cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
4.
servizio
di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la
tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a
persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a
carattere resi residenziale;
5.
farmacie
comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità;
6.
servizio
attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione
nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
7.
servizio
attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e allo
svincolo dei beni deteriorabili;
8.
servizio
attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica,
fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento
in reperibilità 24 ore su 24;
9.
servizio
cantieri, limitatamente alla custodia sorveglianza degli impianti, nonchè
misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
10.fornitura di acqua, luce e
gas da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni
festivi nonchè con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove
normalmente previste;
11.servizio attinente ai
giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario
e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;
12.servizio di polizia
municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente
allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
a.
attività
richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti
sanitari obbligatori;
b.
attività
antinfortunistica e di pronto intervento;
c.
attività
della centrale operativa;
d.
vigilanza
casa municipale;
e.
assistenza
al servizio di cui al punto 8) in caso di sgombero della neve;
13.servizi culturali: da
assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà
dell'amministrazione;
14.servizi del personale
limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli
assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle
distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di
legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia
proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera
giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
15.servizio di protezione
civile, da presidiare con personale in reperibilità;
16.servizio di nettezza urbana,
nei termini fissati dal vigente accordo di settore;
17.servizio attinente alle
carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione
del vitto;
18.servizi educativi e
scolastici:
-sciopero riguardante tutte o una sola delle categorie di lavoratori impiegati
nel servizio e di durata inferiore all'intera giornata: collocazione oraria dello
sciopero all'inizio o al termine del turno in modo da garantire la continuità
del servizio e la preparazione e somministrazione dei pasti, ove previste;
-sciopero per l'intera giornata riguardante solo il personale non insegnante:
il servizio è aperto all'utenza e dovranno essere garantiti i servizi minimi
relativi all'accesso, alla tutela dei minori e alla somministrazione dei pasti,
ove previsti.
Sono
comunque garantite nella loro interezza, secondo quanto previsto dall'art. 2,
le prestazioni relative allo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli
di ammissione agli esami, nonchè quelle concernenti gli esami finali e relative
valutazioni, nei termini e con le modalità previsti dal calendario scolastico.
Nel caso di sciopero in istituti scolastici in cui opera anche personale
appartenente al comparto degli Enti Locali, i servizi minimi essenziali sono
garantiti secondo la disciplina prevista dalle specifiche disposizioni del
presente contratto collettivo di lavoro. Gli accordi di cui all'art. 2 sono
stipulati dalle competenti Amministrazioni, di concerto con l'Autorità
scolastica, con le Organizzazioni Sindacali del comparto.
1.
servizio
trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i
servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali
riconosciuti tra quelli essenziali.
2.
-rilascio
certificati e visure dal registro ditte e imprese con diritto di urgenza per
partecipazione a gare di appalto;
-deposito bilanci e atti societari;
-certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet
ATA-TIR);
-certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili;
-registrazione brevetti.
Tali prestazioni sono
garantite limitatamente alle scadenze di legge, ove previste.
3. Le prestazioni di
cui ai numeri 6, 7, 8, 9, e 12 lettera e) sono garantite in quegli enti ove
esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di
effettuazione dello sciopero.
1.
Ai fini dell'articolo 1 sono individuati per le diverse qualifiche e
professionalità addette ai servizi minimi essenziali appositi contingenti di
personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la
continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi,
mediante contratti decentrati, stipulati per ciascuna amministrazione ai sensi
dell'articolo 45, commi 1, 4 ed 8del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
I contratti decentrati di cui al comma 1, da stipularsi entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di
comparto e comunque non prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata,
individuano:
a.
le
professionalità e le qualifiche di personale, di cui al presente contratto, che
formano i contingenti;
b.
i
contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità, tenuto
conto anche di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, da esonerare dallo
sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie;
c.
i
criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti a livello
di singolo ufficio o sede di lavoro.
3. In conformità dei
contratti decentrati di cui al comma 2, i dirigenti responsabili del
funzionamento dei singoli uffici o sedi di lavoro, secondo gli ordinamenti di
ciascuna amministrazione, in occasione di ogni sciopero, individuano i
nominativi del personale inclusi nei contingenti come sopra definiti tenuti
all'erogazione delle prestazioni necessarie e perciò esonerati
dall'effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto
giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il
diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la sostituzione,
nel caso sia possibile.
4. Nelle more della
definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i
servizi minimi essenziali e le prestazioni di cui all'articolo 1, anche
attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione
decentrata.
Art.
3
Modalità di effettuazione degli scioperi
1. Le strutture e le
rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i
servizi di cui all'art. 1, sono tenute a darne comunicazione alle
amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni,
precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di
revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze
sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni.
2. La proclamazione
degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere
comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la
Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le
singole amministrazioni deve essere comunicata alle amministrazioni
interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le
amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti
radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una
comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga
comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di
revoca dello sciopero.
3. Non possono essere
indetti scioperi:
a. di durata superiore ad una
giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata
superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di
durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore
continuative, riferito a ciascun turno;
b. in caso di scioperi
distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero, e
l'altra;
c. articolati per servizi e
reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive
consecutive.
4. Non possono essere
proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a. dal 10 al 20 agosto;
b. dal 23 dicembre al 7
gennaio;
c. cinque giorni prima delle
festività pasquali e tre giorni dopo;
d. tre giorni prima e tre
giorni dopo la commemorazione dei defunti;
e. il giorno di pagamento di
stipendi e pensioni;
f.
nei
cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni
elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali,
circoscrizionali e referendarie nazionali e locali.
Gli scioperi di
qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturale.
Art.
4
Procedure di raffreddamento e di conciliazione
1. Il contratto
collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il
raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero.
2. Durante
l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono
dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori
interessati al conflitto.
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CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
DEL COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI - AUTONOMIE LOCALI
(parte normativa 1994 - 1997 e parte economica 1994 - 1995)
Parte I
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
1. Il presente contratto collettivo nazionale si
applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato,
esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'
art. 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593.
2. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato il presente contratto definisce particolari modalità di
applicazione degli istituti normativi.
3. Il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo
del presente contratto come d. lgs. n. 29 del 1993.
1. Il presente contratto concerne il periodo 1
gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed è valido dall'1
gennaio 1994 fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto
da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure
di cui all'art. 51, commi 1 e 2 del d. lgs n. 29 del 1993. Essa viene portata a
conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte
dell'A.RA.N.
3. Le amministrazioni destinatarie del presente
contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con
carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno
avuto conoscenza ai sensi del comma 2.
4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova
tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In
caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. La disdetta
per la parte pubblica avviene nel rispetto delle intese e dei pareri di cui
all' art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993.
5. Per evitare periodi di vacanze contrattuali, le
piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti
negoziali non assumono iniziative unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a
tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai
dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le
scadenze previste dall' accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e
2, del d.lgs. n. 29 del 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte
economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla
comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel
precedente biennio, secondo quanto previsto dall' Accordo di cui al comma
precedente.
Titolo II
Sistema delle relazioni
sindacali
Capo I
Disposizioni generali
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel
rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle
amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo
di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di
lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere
elevate l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi
erogati alla collettività, in relazione ai fini pubblici ai quali le
amministrazioni sono preordinate.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta
la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla
contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi
e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche
mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di
conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990 -
in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle
finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra
Governo e parti sociali.
3. In coerenza con il comma 1 e 2, il sistema di
relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a)
contrattazione
collettiva, la quale si svolge a livello nazionale ed a quello decentrato sulle
materie, con i tempi e le procedure indicati, rispettivamente, dagli artt. 2 e
4 del presente contratto, secondo le disposizione del d.lgs. n. 29 del 1993. La
piena e corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati è
garantita dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie
interpretative previste dall' art. 13. In coerenza con il carattere
privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle
convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
b)
esame
il quale si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto
collettivo lo prevedono, a norma dell' art. 10 del d.lgs. n. 29 del 1993 e
dell' art. 8 del presente contratto, previa informazione ai soggetti sindacali
di cui all' art. 12. In appositi incontri le parti confrontano i rispettivi
punti di vista secondo le procedure indicate nell' art. 8.
c)
consultazione,
per le materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In
tali casi l'amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza
particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;
d)
informazione,
allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a
tutti i livelli del sistema delle relazioni sindacali, le amministrazioni
informano i soggetti sindacali, quando lo richieda la legge o il presente
contratto. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile. Per
le informazioni su materie riservate e nei casi di urgenza possono essere
adottate modalità e forme diverse;
e)
procedure
di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie
interpretative, finalizzate al raffreddamento dei conflitti medesimi secondo le
disposizioni di cui all' art. 13.
Art. 4
Tempi e procedure per la
stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato
1. Le piattaforme per il rinnovo del contratto
collettivo decentrato concernenti le specifiche materie indicate nell' articolo
5 sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza del precedente
contratto.
2. Durante tale periodo e per il mese successivo
alla scadenza del contratto decentrato, le parti non assumono iniziative
unilaterali nè procedono ad azioni dirette.
3. L'Amministrazione provvede a costituire la
delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 15 giorni dalla
data in cui ha avuto conoscenza della stipulazione del presente contratto ai
sensi dell' art. 2, comma 2, nonchè a convocare la delegazione sindacale di cui
all' art. 6, per l'avvio del negoziato, entro 15 giorni dalla presentazione
delle piattaforme.
4. La contrattazione decentrata deve riferirsi solo
agli istituti contrattuali rimessi a tale livello.
5. Il contratto decentrato si attua entro 30 giorni
dalla stipulazione, che si intende avvenuta con la sottoscrizione, a seguito del
perfezionamento delle procedure previste dall' art. 51, terzo comma, del d.lgs.
n. 29 del 1993. I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa
tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.
6. In prima applicazione, la contrattazione
decentrata per tutte le materie ad essa demandate si potrà avviare alla
scadenza del termine di cui all' art. 42, comma 2, secondo periodo, e cioè dopo
il 31.7.95.
Art. 5
Livelli di contrattazione:
materie e limiti della contrattazione decentrata
1. Il sistema di contrattazione collettiva è
strutturato su due livelli:
a)
il
contratto collettivo nazionale di comparto;
b)
il
contratto collettivo decentrato presso ciascuna amministrazione del comparto.
2. La contrattazione decentrata riguarda le materie
e gli istituti di cui al comma 3, secondo le clausole di rinvio del presente
articolo ed in conformità ai criteri ed alle procedure indicati nell' art. 4
garantendo il rispetto dei criteri di individuazione delle disponibilità
economiche fissati a livello nazionale, fatto salvo quanto previsto dall' art.
31, comma 1, lettera b) secondo capoverso e dall' art. 32.
3. La contrattazione decentrata si svolge sulle
seguenti materie:
a)
i
sistemi di incentivazione della produttività collettiva, finalizzati
all'efficienza e al miglioramento della qualità dei servizi, nell'ambito dei
progetti e delle altre iniziative definiti da ciascuna amministrazione, con
riferimento ai criteri generali per:
-la definizione della
percentuale di risorse da destinare ai progetti e ai programmi;
-la scelta dei dipendenti da
adibire ai singoli progetti in modo funzionale alle priorità organizzative e di
servizio delle strutture;
-le verifiche da espletare
per la valutazione dei risultati, che saranno attuate nei modi e nei tempi
risultanti dalla proceduralizzazione indicata nell' art. 33 del presente
contratto;
-la corrispondente
attribuzione dei fondi di produttività ai gruppi e ai singoli, secondo le
regole selettive previste dall' art. 33 del presente contratto;
b)
la
quota di risorse ed i criteri generali per l'attribuzione dei trattamenti
accessori legati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente
disagiate, pericolose o dannose;
c)
i
criteri generali per la distribuzione di risorse aggiuntive e dei risparmi di
gestione di cui all' art. 32;
d)
implicazioni
in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in
conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche e della domanda di
servizi;
e)
linee
di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento
professionale;
f)
criteri
di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative
relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di
lavoro, nonchè per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare
l'attività dei dipendenti disabili.
4. L'erogazione dei trattamenti incentivanti è
strettamente correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione dei
programmi e progetti aventi come obiettivo incrementi di produttività ed è
quindi attuata dopo la necessaria verifica a consuntivo dei risultati totali o
parziali raggiunti.
5. I contratti decentrati non possono comportare, nè
direttamente nè indirettamente anche a carico di esercizi successivi, oneri
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto, salvo per quanto
riguarda le eventuali risorse aggiuntive di cui all' art. 31, comma 1, lettera
b) secondo capoverso, e all' art. 32, e conservano la loro efficacia sino alla
stipulazione dei successivi contratti.
Art. 6
Composizione delle
delegazioni
1. Ai sensi dell' art. 45, comma 8 del d.lgs. n. 29
del 1993, la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è
costituita come segue:
-dal titolare del potere di
rappresentanza o da un suo delegato;
-da rappresentanti dei
titolari degli uffici interessati.
2. Le amministrazioni del comparto possono
avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza
e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a
conformarsi, ai sensi dell' art. 50, comma 7 del d. lgs. n. 29 del 1993.
3. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è
composta:
-dalle R.S.U;
-da componenti di ciascuna
delle rappresentanze sindacali di cui all' art. 12 lettera b);
-da un componente di
ciascuna delle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali di
comparto firmatarie del presente contratto.
Capo II
Informazione e forme di
partecipazione
Art. 7
Informazione
1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della
propria autonomia e delle distinte responsabilità fornisce informazioni ai
soggetti sindacali di cui all' art. 12 e, su richiesta, anche ai soggetti di
cui all' art. 6, comma 3 terza alinea, in materia di ambiente di lavoro e sulle
misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie individuate dal d. lgs n.
29 del 1993 e dal presente contratto, l'amministrazione fornisce
un'informazione preventiva, inviando tempestivamente la documentazione
necessaria:
a)
articolazione
dell'orario;
b)
definizione
dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle
dotazioni organiche;
c)
verifica
periodica della produttività degli uffici;
d)
stato
dell'occupazione;
e)
criteri
generali di riorganizzazione degli uffici e di programmazione della mobilità;
f)
criteri
generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
g)
iniziative
per la trasformazione dei servizi pubblici di cui all'art. 22 e seguenti della
legge 142/1990, ai sensi dell' art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e
successive modificazioni ed integrazioni;
h)
applicazione
dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e rapporti con
l'utenza;
i)
documenti
di previsione del bilancio relativi alle spese per il personale.
3. Nelle seguenti materie l'informazione è
successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati,
riguardanti:
-distribuzione complessiva
dei carichi di lavoro;
-attuazione dei programmi di
formazione del personale;
-misure in materia di igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro;
-andamento generale della
mobilità del personale;
-distribuzione delle ore di
lavoro straordinario e relative prestazioni;
-distribuzione complessiva
del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento
dei servizi, ai sensi degli artt. 33 e 34;
-introduzione di nuove
tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti
generali sull'organizzazione del lavoro;
-iniziative rivolte al
miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
Per l'informazione di cui al presente comma è
previsto almeno un incontro annuale, in relazione al quale l'Amministrazione
fornisce tempestive e adeguate informazioni sulle predette materie alle
organizzazioni sindacali interessate.
4. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato
dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e
qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni
provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del
lavoratore.
Art. 8
Esame
1. Ciascuno dei soggetti di cui all' articolo 12,
ricevuta l'informazione ai sensi dell' art. 7, comma 2, può chiedere, in forma
scritta, un incontro per l'esame delle seguenti materie, ai sensi dell'
articolo 10 del d.lgs n. 29 del 1993:
a)
articolazione
dell'orario;
b)
definizione
dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;
c)
verifica
periodica della produttività degli uffici;
2. Della richiesta di esame è data notizia alle
altre organizzazioni sindacali.
3. L'esame si svolge in appositi incontri che iniziano
di norma entro le quarantotto ore dalla richiesta; durante il periodo di durata
dell'esame le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. L'esame si conclude nel termine tassativo di giorni
15 dalla ricezione dell'informazione ovvero entro un termine più breve per
oggettivi motivi di urgenza.
5. Dall'esito dell'esame è redatto verbale dal quale
risultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto dell'esame. Resta
ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti
nelle stesse materie.
6. Durante il periodo in cui si svolge l'esame le
amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto
dell'esame, e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle
stesse iniziative conflittuali.
Art. 9
Pari opportunità
1. In materia di pari opportunità sono confermate
tutte le disposizioni dell' art. 7 del DPR 13 maggio 1987 n. 268 e dell' art.
28 del DPR 19 novembre 1990 n. 333.
2. Le misure per favorire pari opportunità nel
lavoro e nello sviluppo professionale sono oggetto di contrattazione
decentrata, secondo le modalità degli artt. 5 e 6, anche per le finalità della
legge 10 aprile 1991, n. 125.
3. Le modalità di attuazione delle misure di cui al
comma 2 sono oggetto di informazione preventiva ed eventuale esame, ai sensi
dell' art. 61 del d.lgs. n. 29 del 1993 e con le procedure individuate dagli
artt. 7 e 8del presente contratto.
Art. 10
Consultazione
1. L'Amministrazione, con le modalità previste dall'
art. 3, comma 3, lett. c) procede alla consultazione:
-delle rappresentanze di cui all' art. 12, nel caso
previsto dall'ottavo comma dell'art. 59 del d.lgs n. 29 del 1993 e negli altri
casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o contrattuali;
-del
rappresentante per la sicurezza, nei casi previsti dall' art. 19 del d.lgs 19
settembre 1994, n. 626.
Art. 11
Forme di partecipazione
1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche,
in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e
sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a
richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri
aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il
compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che
l'amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai
medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle
norme richiamate nell' art. 9, svolgono i compiti previsti dal presente comma.
2. La composizione degli organismi di cui al comma
1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere
una adeguata rappresentanza femminile.
3. E' costituita una Conferenza Nazionale con
rappresentanti dell'A.RA.N., della Conferenza dei Presidenti delle Regioni,
delle Associazioni o Unioni degli altri Enti del comparto e delle
Organizzazioni Sindacali, nell'ambito della quale, almeno 2 volte l'anno, sono
verificati gli effetti derivanti dall'applicazione del presente contratto con
particolare riguardo agli istituti concernenti la produttività.
4. Le Regioni e le Associazioni o Unioni regionali
degli altri Enti del Comparto e le Organizzazioni sindacali possono prevedere
la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in
materia di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi
a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario nonchè sui
processi di formazione e aggiornamento professionale.
Capo III
Dirittti sindacali
Art. 12
Rappresentanze sindacali nei
luoghi di lavoro
1. Le rappresentanze sindacale nei luoghi di lavoro
sono:
a)
le
rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) previste dai protocolli di intesa
A.RA.N. - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre
1994 nonchè dal protocollo d'intesa A.RA.N. - Organizzazioni sindacali del
comparto del 26 maggio 1994, ferma restando l'applicabilità dell' art. 19 della
legge 300/1970 per le Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo;
b)
le
rappresentanze sindacali che non abbiano sottoscritto o non aderiscano ai
protocolli di cui alla lettera a) e che siano maggiormente rappresentative ai
sensi delle disposizioni richiamate dall' art. 47, comma 2 del d.lgs n. 29 del
1993.
Capo IV
Procedure di raffreddamento
dei conflitti
Art. 13
Interpretazione autentica
dei contratti
1. In attuazione dell' art. 53 del d.lgs n. 29 del 1993,
quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le
parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta
di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata
invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui
quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed
applicativi di rilevanza generale.
3. L'A.RA.N. si attiva autonomamente o su richiesta
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni o delle Associazioni o Unioni
rappresentative degli altri enti del comparto.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure
di cui all' articolo 51 del D.lgs n. 29 del 1993, sostituisce la clausola
controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti
che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione
dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di
cui all' articolo 51, terzo comma, del D.lgs n. 29 del 1993, sostituisce la
clausola controversia sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui
ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall' art. 53, comma 2 del
d.lgs n. 29 del 1993.
Titolo III
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Costituzione del rapporto di
lavoro
Art. 14
Il contratto individuale di
lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale
è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a)
tipologia
del rapporto di lavoro;
b)
data
di inizio del rapporto di lavoro;
c)
qualifica
di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d)
mansioni
corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e)
durata
del periodo di prova;
f)
sede
di destinazione dell'attività lavorativa;
g)
termine
finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il
rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche
per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di
preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo
di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce
il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro
a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all' art. 15, comma 6.
5. L'amministrazione prima di procedere alla
stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita
il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni
regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso,
assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere
incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso
termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall' art. 58 del D.Lgs. n. 29
del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il
rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del dipendente, l' art. 15,
comma 8.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5,
l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1, con
decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i
provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i
medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del
D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487.
Capo II
Particolari tipi di
contratto
Art. 15
Rapporto di lavoro a tempo
parziale
1. Tutte le Amministrazioni possono costituire
rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta dei dipendenti,
i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale.
2. I contingenti di personale da destinare a tempo
parziale non possono superare il 25 per cento della dotazione organica
complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale con
esclusione dei profili professionali indicati nel comma 4 e, comunque, entro i
limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.
Le amministrazioni determinano tali contingenti,
sulla base delle domande degli interessati, entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale
si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, anche se
a tempo determinato, non può essere costituito relativamente a profili che
comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento
di struttura comunque denominata oppure l'obbligo della resa del conto
giudiziale. Tale esclusione non opera nei confronti del personale in servizio
che, pur appartenendo ad uno dei profili in questione, non svolga le predette
funzioni. La trasformazione dei posti e l'individuazione dei profili di cui al
presente comma è effettuata dall'amministrazione che ne informa le
organizzazioni sindacali.
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione
di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa
che non può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la
somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero
complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati ai sensi del comma
2. Tale disposizione si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale
costituiti dopo la stipulazione del presente contratto.
6. Il tempo parziale può essere realizzato, sulla
base delle seguenti tipologie prescelte dall'amministrazione, per il
potenziamento dei propri servizi anche nelle ore pomeridiane:
-con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale
orizzontale);
-con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana,
del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in
misura tale da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale
prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione
(settimana, mese o anno).
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, nè può fruire di
benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle
previste dalla legge.
8. Al personale occupato a tempo parziale è
consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di
altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di
servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa
amministrazione.
9. Il trattamento economico, anche accessorio, del
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla
prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e
periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al
personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e
profilo professionale, di pari anzianità.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno
diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo
pieno ai sensi dell' art. 18. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno
diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno; il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione
giornaliera.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la
trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve
risultare da atto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della
prestazione lavorativa di cui al comma 6. Per la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa si applicano, nei
limiti previsti dal comma 2, le disposizioni contenute nell' art. 7 del
D.P.C.M. del 17 marzo 1989, n. 117.
12. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto
è disciplinato dalle disposizioni contenute nell' art. 8 della legge 554/1988 e
successive modificazioni ed integrazioni.
13. Dalla data di stipulazione del presente
contratto rimangono in vigore l'art. 1, commi 2 e 3, l'art. 2, commi 2 e 3, e
gli artt. 7, 9e 10 del DPCM 17 marzo 1989 n. 117.
Art. 16
Assunzioni a tempo
determinato
1. In applicazione e ad integrazione di quanto
previsto dalla legge 230/1962 e successive modificazioni e dall' art. 23, comma
1, della L. n. 56/1987, l'Amministrazione può stipulare contratti individuali
per l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a)
in
sostituzione di personale assente, quando l'assenza superi i 60 giorni
consecutivi, per tutta la durata del restante periodo di conservazione del
posto, compresi i casi di cui all' art. 10, comma 3, del DPR n. 333/90;
b)
in
sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, sia nell'ipotesi
di astensione obbligatoria, sia in quella di astensione facoltativa previste
dalle leggi 1204 del 1971 e 903 del 1977;
c)
per
assunzioni stagionali, nell'ambito delle vigenti disposizioni, o particolari
punte di attività o per esigenze straordinarie nel limite massimo di mesi sei
oppure per attività connesse allo svolgimento dei progetti finalizzati secondo
la disciplina di cui al D.P.C.M. 127/1989 e all' art. 3, comma 4, del DPR n.
268/1987, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in
servizio.
d)
temporanea
copertura di posti vacanti nelle singole qualifiche per un periodo massimo di
sei mesi, purchè sia già stato bandito il pubblico concorso o sia già stata
avviata la procedura di selezione per la copertura degli stessi.
2. Per la selezione del personale da reclutare, le
amministrazioni applicano i principi previsti dall' articolo 36 del decreto
legislativo n. 29 del 1993.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b), nel
contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente
sostituito.
4. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente,
senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale o,
prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito avente
diritto alla conservazione del posto.
5. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro
a tempo pieno o parziale per le figure per le quali tale rapporto può essere
costituito.
6. Al personale assunto a tempo determinato si
applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto
per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura
del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
-le ferie sono proporzionali
al servizio prestato;
-in caso di assenza per malattia, fermi rimanendo i criteri stabiliti
dagli artt. 21 e 22 in quanto compatibili, si applica l' art. 5 del D.L. 12
settembre 1983 n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983
n. 638. I periodi di trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in
misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 7 dell'art. 21, salvo
che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento
economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di
lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto
e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall' art. 21;
-possono essere concessi
permessi non retribuiti fino a un massimo di 10 giorni, salvo il caso di
matrimonio in cui si applica l' art. 19, comma 3.
7. Il contratto a termine è nullo e produce
unicamente gli effetti di cui all'art. 2126 c.c. quando:
a)
l'apposizione
del termine non risulta da atto scritto;
b)
sia
stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.
8. Nelle ipotesi previste dall' art. 2, comma 2,
della L. n. 230 del 1962 la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono
nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.
9. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo
determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Capo III
Struttura del rapporto
Art. 17
Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore
settimanali ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni Sindacali, ai
sensi delle fonti normative vigenti.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di
servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario, è determinata
previo esame con le Organizzazioni Sindacali, dai dirigenti responsabili, nel
rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 36, comma 3, della legge 8
giugno 1990 n. 142 al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi
con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla
presenza di adeguati servizi sociali.
3. Per le finalità di cui al comma precedente,
l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
-ottimizzazione delle
risorse umane
-miglioramento della qualità
delle prestazioni
-ampliamento della
fruibilità dei servizi da parte dell'utenza
-miglioramento dei rapporti
funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
-rispetto dei carichi di
lavoro.
4. La distribuzione dell'orario di lavoro è
improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di
articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le
seguenti specificazioni:
a)
orario
flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di
anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando
al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto
il personale addetto alla medesima struttura;
b)
orario
plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali
o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto
del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c)
turnazione,
che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite
articolazioni di orario secondo quanto previsto dall' art. 13 del DPR n. 268
del 1987;
d)
utilizzazione
in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione
flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di una
organica distribuzione dei carichi di lavoro;
e)
priorità
nell'impiego flessibile, purchè compatibile con l'organizzazione degli uffici e
del lavoro, per i dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e
familiare e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266;
5. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei
dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico.
Art. 18
Ferie
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di
servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente
spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni
di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici
mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi,
comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera
"a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nella pubblica
amministrazione dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30
giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al
comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale
di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni
di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28
e 26, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1,
lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4
giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/77. E' altresì considerata giorno
festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente
presta servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal
servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di
servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi
retribuiti di cui all' art. 19conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono
monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16. Esse sono fruite nel corso
di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di
servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio,
il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie
dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando
comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2
settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano
interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al
rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello
di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonchè all'indennità di
missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto
al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio
che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le
ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
13. In caso di motivate esigenze di carattere
personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà
fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno
successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente
e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in
grado di accertarle con tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze
per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per
l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere
previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio,
anche oltre il termine di cui ai commi 12 e 13.
16. Fermo restando il disposto del comma 9, all'atto
della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data
non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento
sostitutivo delle stesse.
Capo IV
Interruzioni e sospensioni
della prestazione
Art. 19
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi
retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
-partecipazione a concorsi
od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto
all'anno;
-lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il
primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere
concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi
personali o familiari documentati, compresa la nascita di figli.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso
di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli
effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta
l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le
indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del
limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere
fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
7. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria
dal lavoro ai sensi dell' art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, spetta
l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di salario accessorio fisse
e ricorrenti.
8. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione
facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri dall' art. 7, comma 1 della legge n. 1204/1971 integrata dalla
legge n. 903/1977, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono
considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5.
Dopo il compimento del primo anno di vita del
bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall' art. 7, comma 2 della
legge n. 1204/1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi,
con le stesse modalità, giorni trenta annuali di permesso retribuito.
9. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne
ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche
disposizioni di legge.
10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266 nonchè dal regolamento approvato con D.P.R. 21
settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni
favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di
volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
11. Il presente istituto sostituisce la disciplina
legislativa e contrattuale del congedo straordinario vigente nel comparto.
Art. 20
Permessi brevi
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal
lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui
presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà
dell'orario di lavoro giornaliero, purchè questo sia costituito da almeno
quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente di adottare le misure
ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del
permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora
dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o
necessità, valutati dal dirigente.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non
lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente;
in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della
retribuzione.
Art. 21
Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia,
ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai
fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per
malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in
corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al
lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un
ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza
di cui al comma 2, l'amministrazione procede, su richiesta del dipendente,
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità
sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità
fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto
previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a
proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo
professionale, l'amministrazione, compatibilmente con la sua struttura
organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni
equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica
oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in
mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. Dal
momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva
della nuova qualifica senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.
Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure
nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del
rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli
previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge
a tutela degli affetti da TBC.
7. Il trattamento economico spettante al dipendente
che si assenti per malattia è il seguente:
a)
intera
retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione
di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di
assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici
giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo
di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento
economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente
contratto.
b)
90
% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi
di assenza;
c)
50
% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi
del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d)
i
periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
8. L'assenza per malattia deve essere comunicata
all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario
di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale
prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
9. Il dipendente è tenuto, a recapitare o spedire a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di
giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della
malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada
in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
10. L'amministrazione dispone il controllo della
malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo
giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
11. Il dipendente, che durante l'assenza, per
particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne
tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
12. Il dipendente assente per malattia, pur in
presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno,
anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore
19.
13. Qualora il dipendente debba allontanarsi,
durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite
mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne
preventiva comunicazione all'amministrazione.
14. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa
di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo
responsabile è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7,
lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri
riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da
parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo
responsabile.
15. Le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di
stipulazione del contratto, nonchè a quelle che pur iniziate in precedenza
siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima
applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello
successivo alla data di stipulazione del contratto. Per le amministrazioni alle
quali, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, si applicava l'
art. 18 del DPR n. 347 del 1983, il trattamento economico spettante al
dipendente nell'ipotesi di cui al comma 7, lettera c) è transitoriamente
fissato, fino alla scadenza del presente contratto, nella misura dei 2/3 della
retribuzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.
Art. 22
Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul
lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente
ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque
non oltre il periodo previsto dall'art. 21, commi 1e 2. In tale periodo al
dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 21, comma 7, lettera a),
comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1
allegata al presente contratto.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del
posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'art. 21. Nel caso in
cui l'amministrazione decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di
lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al
dipendente non spetta alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il
procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione
dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilità permanente.
Capo V
Norme disciplinari
Art. 23
Doveri del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di
rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività
amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli
interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da
favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto
dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve
in particolare:
a)
collaborare
con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione anche in
relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b)
rispettare
il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli
ordinamenti ai sensi dell' art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241;
c)
non
utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni
d'ufficio;
d)
nei
rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel
rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività
amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti
attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonchè attuare le
disposizioni dell'amministrazione in ordine della legge 4 gennaio 1968 n. 15 in
tema di autocertificazione;
e)
rispettare
l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del
dirigente del servizio;
f)
durante
l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti
condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti
lesivi della dignità della persona;
g)
non
attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il
recupero psico - fisico in periodo di malattia od infortunio;
h)
eseguire
le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che
gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente
illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a che l'ha impartito,
dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di
darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando
l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i)
vigilare
sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale
compito rientri nelle proprie responsabilità;
j)
avere
cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi
a lui affidati;
k)
non
valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano
di servizio;
l)
non
chiedere nè accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa;
m)
osservare
scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non
siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in
locali non aperti al pubblico;
n)
comunicare
all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora
temporanea, nonchè ogni successivo mutamento delle stesse;
o)
in
caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo
comprovato impedimento;
p)
astenersi
dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.
Art. 24
Sanzioni e procedure
disciplinari
1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri
disciplinati nell' articolo 23 del presente contratto danno luogo, secondo la
gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari:
a)
rimprovero
verbale;
b)
rimprovero
scritto (censura);
c)
multa
con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d)
sospensione
dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e)
licenziamento
con preavviso;
f)
licenziamento
senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale,
non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente,
senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi
tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto
competente, che secondo l'ordinamento dell'amministrazione è tenuto alla
contestazione, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua
difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può
avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione
del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei
successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell' articolo 59,
comma 4, del D.Lgs. n. 29 del 1993, la sanzione da comminare non sia di sua
competenza, il capo della struttura, ai fini del comma 2, segnala entro 10
giorni, all'ufficio competente, ai sensi del comma 4 dell'art. 59 citato , i
fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento. In caso di
mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento della
responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo
difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi
entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia
stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti
disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate
nell' art. 25, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 1 dello
stesso art. 25, anche per le infrazioni di cui al comma 7, lett. c). Quando il
medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente
dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.
8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle
sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
9. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano
il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli
sia incorso.
10. Per quanto non previsto dalla presente
disposizione si rinvia all' art. 59 del decreto legislativo n. 29/1993, in particolare
per quanto concerne la costituzione di collegi arbitrali unici per più
amministrazioni omogenee o affini, mediante convenzione tra enti.
Art. 25
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in
conformità di quanto previsto dall' art. 59 del d. lgs n. 29 del 1993, il tipo
e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti
criteri generali:
a)
intenzionalità
del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate,
tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b)
rilevanza
degli obblighi violati;
c)
responsabilità
connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d)
grado
di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e)
sussistenza
di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del
biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f)
al
concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro;
2.
La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 5, già sanzionate nel biennio
di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste
nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze
compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro
collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione
prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con
sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare del minimo del
rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro
ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione
ai criteri di cui al comma 1, per:
a)
inosservanza
delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonchè
dell'orario di lavoro;
b)
condotta
non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei
confronti degli utenti o terzi pubblico;
c)
negligenza
nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili
o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d)
inosservanza
degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e)
rifiuto
di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 6 della l.
n. 300/70;
f)
insufficiente
rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei
compiti assegnati;
g)
violazione
di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo
all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
L'importo
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione e destinato
ad attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal
servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si
applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al
comma 1, per:
a)
recidiva
nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del
massimo della multa;
b)
particolare
gravità delle mancanze previste al comma 4;
c)
assenza
ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello
stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione
alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli
eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d)
ingiustificato
ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai
superiori;
e)
svolgimento
di attività che ritardino il recupero psico fisico durante lo stato di malattia
o di infortunio;
f)
testimonianza
falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g)
comportamenti
minacciosi, gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti di
altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h)
alterchi
con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti o di terzi;
i)
manifestazioni
ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, salvo che siano espressione
della libertà di pensiero, ai sensi dell' art. 1 della L. 300 del 1970;
j)
atti,
comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità
della persona;
k)
violazione
di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione agli
utenti o a terzi.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con
preavviso si applica per:
a)
recidiva
plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5, anche
se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle
previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione
di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo
quanto previsto al comma 7 lett. a);
b)
occultamento,
da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa
affidati;
c)
rifiuto
espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d)
assenza
ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci
giorni consecutivi lavorativi;
e)
persistente
insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere
adeguatamente agli obblighi di servizio;
f)
condanna
passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione
per la sua specifica gravità.
g)
violazione
dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti
di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento senza
preavviso si applica per:
a)
recidiva,
negli ambienti di lavoro, di vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o
terzi, anche per motivi non attinenti al servizio;
b)
accertamento
che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
c)
condanna
passata in giudicato:
-per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) , b), c), d), e)
ed f) della legge 1990, n. 55, modificata ed integrata dall' art. 1, comma 1
della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
-per gravi delitti commessi
in servizio;
d)
condanna
passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici.
e)
violazioni
intenzionali dei doveri non ricomprese specificatamente nelle lettere
precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
8. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell' art.
24, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con
procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La
sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del
procedimento disciplinare. Qualora l'amministrazione sia venuta a conoscenza
dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito
della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato
nei termini previsti dall' art. 24, comma 2, dalla data di conoscenza della
sentenza.
9. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del
comma 8 è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto
notizia della sentenza definitiva.
10. Al codice disciplinare di cui al presente
articolo, deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo
accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non
può essere sostituita con altre.
11. Il codice di cui al comma 10 deve essere
pubblicato tassativamente entro quindici giorni dalla data di cui all' art. 2
comma 2e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.
Art. 26
Sospensione cautelare in
corso di procedimento disciplinare
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità
di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di
infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio
e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,
l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude
con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere
computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione
limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento
cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è
valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 27
Sospensione cautelare in caso
di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura
restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o
comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con
privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale
quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione
della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'articolo 25 commi 6
e 7.
3. L'amministrazione, cessato lo stato di
restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche
successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza
definitiva, alle medesime condizioni di cui al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi
previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 55/90, come sostituito
dall' articolo 1, comma 1, della legge 18.1.92 n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti si applica
quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale dall'art. 25 commi 8e 9.
6. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del
presente articolo sono corrisposti un'indennità pari al 50 per cento della
retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione
di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o
proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con
quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.
8.
Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento
penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo
comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione
cautelare è revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il
procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito del
procedimento penale.
Parte II
Titolo I
TRATTAMENTO ECONOMICO
Capo I
Struttura della retribuzione
Art. 28
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione del personale
delle amministrazioni di cui all' art.1 si compone delle seguenti voci:
A) trattamento fondamentale;
a)
stipendio
tabellare;
b)
retribuzione
individuale di anzianità, ove acquisita;
c)
indennità
integrativa speciale;
d)
livello
economico differenziato;
B) trattamento accessorio:
a)
compensi
per il lavoro straordinario di cui all' art. 31, comma 2, lettera a);
b)
compensi
per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'
art. 31, comma 2, lettera e) e all' art. 33;
c)
premi
per la qualità delle prestazioni individuali di cui all' art. 31, comma 2,
lettera d) e all'art. 34;
d)
indennità
speciali previste:
-dall' art. 31, comma 2,
lettera b);
-dall'art. 31, comma 2,
lettera c) e dagli artt. 35e 36;
-dall'37 ;
2. Al personale, ove spettante, è corrisposto
l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988 n. 153 e
successive modificazioni.
Art. 29
Aumenti della retribuzione
base
1.
Gli
stipendi tabellari, come stabiliti dall' articolo 43 del DPR 3 agosto 1990 n.
333, previo conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui alla
legge n. 438/92, sono ulteriormente incrementati, a regime, delle seguenti
misure mensili lorde:
|
Qualifica |
I |
L. 94.000 |
|
Qualifica |
II |
L. 98.000 |
|
Qualifica |
III |
L.104.000 |
|
Qualifica |
IV |
L.109.000 |
|
Qualifica |
V |
L.115.000 |
|
Qualifica |
VI |
L.125.000 |
|
Qualifica |
VII |
L.132.000 |
|
Qualifica |
VIII |
L.156.000 |
2.
Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.
Conseguentemente, dalla stessa data i nuovi stipendi tabellari annui sono
rideterminati negli importi indicati nella tabella allegato A.
3.
Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti mensili:
|
Qualifica |
I |
L. 66.000 |
|
Qualifica |
II |
L. 69.000 |
|
Qualifica |
III |
L. 74.000 |
|
Qualifica |
IV |
L. 77.000 |
|
Qualifica |
V |
L. 82.000 |
|
Qualifica |
VI |
L. 87.000 |
|
Qualifica |
VII |
L. 92.000 |
|
Qualifica |
VIII |
L.109.000 |
4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino
al conseguimento dell'aumento successivo, ed assorbono l'indennità di vacanza
contrattuale.
Art. 30
Effetti nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti
dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima
mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennità premio di fine servizio, sull'indennità di cui all' articolo 27,
comma 6 del presente contratto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di
riscatto.
2. I benefici economici - ivi compresa l'indennità
di vacanza contrattuale - risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli
sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dai
medesimi articoli al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennità
premio di fine servizio e di licenziamento si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 31
Disciplina per il
finanziamento del trattamento accessorio
1. Al finanziamento della parte variabile della retribuzione
si provvede mediante l'utilizzo del fondo calcolato con riferimento all'anno
1993 dalle amministrazioni in applicazione dell' art. 5 del DPR 3 agosto 1990,
n. 333. Tale fondo, a decorrere dal 31.12.95 e a valere sulla competenza 1996,
senza alcun pregiudizio sugli aumenti retributivi del biennio successivo, è
rivalutato del 6% ed è ulteriormente incrementato:
a)
per
le Regioni, di un ammontare corrispondente allo 0.2% del monte salari riferito
all'anno 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi
a carico dell'amministrazione, e di un ulteriore ammontare corrispondente
all'1.5% del monte salari riferito al 1993 relativo al solo personale
inquadrato nelle qualifiche settima e ottava;
b)
per
le altre amministrazioni del comparto di un ammontare corrispondente allo 0.4
del monte salari annuo riferito al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti
e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione.
Il fondo di cui sopra è ulteriormente incrementato
delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione della produttività del personale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al
finanziamento dei seguenti fondi:
a)
Fondo
per il compenso del lavoro straordinario:
-Il fondo è costituito nel suo ammontare
dalla somma calcolata con riferimento all'anno 1993 ai sensi dell' art. 6,
comma 2, lettera b) del DPR n. 333 del 1990, ridotta dall'1 gennaio 1995, per
effetto del contenimento del lavoro straordinario, di una percentuale pari al
15 per cento.
-Tale fondo è finalizzato a
compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie
per fronteggiare particolari situazioni di lavoro.
-Resta ferma la disciplina
vigente per la quantificazione delle tariffe orarie del lavoro straordinario
secondo l' art. 16 del D.P.R. 268/1987.
b)
Fondo
per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno:
-Il fondo è costituito nel
suo ammontare dalla somma calcolata con riferimento all'anno 1993 per il
pagamento delle indennità di cui all'art. 6, comma 2, lettere c) e d) del DPR
n. 333 del 1990.
-Il fondo è finalizzato alla
remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente
rilevanti, nonchè alla reperibilità collegata alla particolare natura dei
servizi che richiedono interventi di urgenza. E' pertanto destinato alla
corresponsione delle indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio
valori, orario ordinario notturno, festino e festivo notturno. Dette indennità
restano disciplinate: dagli artt. 11, 13 e 34 del D.P.R. 268/1987, dall' art.
28 del D.P.R. 347/1983, dall' art. 49 del D.P.R. 333/1990 e dalle disposizioni
in vigore per le Camere di Commercio.
c)
Fondo
per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità:
-Il fondo è costituito nel suo ammontare da
una somma pari allo 0.2% del monte salari calcolato con riferimento al 1993,
esclusa la quota relativa ai dirigenti, oppure, per le Regioni, dall'1.5% del
monte salari calcolato con riferimento al 1993 e relativo al solo personale
inquadrato nelle qualifiche settima e ottava.
-Tale fondo, costituito per
l'anno 1996, è finalizzato a remunerare particolari posizioni di responsabilità
e di lavoro ed a corrispondere le indennità di cui agli artt. 35 e 36
d)
Fondo
per la qualità della prestazione individuale:
-Il fondo è costituito da
una somma pari ai risparmi derivanti dal contenimento del lavoro straordinario
fino ad un massimo dello 0.5% del monte salari annuo calcolato con riferimento
al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti; fermo restando tale limite
massimo, per l'anno 1996, il fondo predetto è integrato da una somma pari allo
0.2 per cento dello stesso monte salari.
-Tale fondo è finalizzato
alla valorizzazione delle capacità dei dipendenti e del loro contributo alla
efficienza delle amministrazioni, mediante la corresponsione dei premi di
qualità della prestazione individuale di cui all' art. 34.
e)
Fondo
per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi:
- Il Fondo è costituito nel
suo ammontare da quanto residua dalla somma complessiva di cui al comma 1
detratta la somma utilizzata per la costituzione dei fondi di cui alle lettere
a), b), c), d) del presente comma.
-Tale fondo è finalizzato alla erogazione di compensi legati alla
produttività collettiva e al miglioramento dei servizi nei termini e con le
modalità stabiliti dall' art. 33.
3. In relazione a particolari condizioni
organizzative riferite alla specificità dei singoli ordinamenti, le
Amministrazioni destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo
dei fondi di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 2 ad incrementare le
risorse del fondo di cui alla lett. e) del medesimo comma.
4. Nei Comuni con popolazione non superiore a
diecimila abitanti e nelle altre amministrazioni con un numero di dipendenti
non superiore a 50, le somme destinate, secondo la disciplina del presente
articolo, ai fondi di cui al comma 2 lettere b), c), d) ed e), possono essere
complessivamente utilizzate in modo unitario per le finalità e secondo la
disciplina dell' art. 33.
5. Per le Camere di Commercio continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 del D.P.R. n.
268 del 1987 nonchè dell' art. 49, comma 4, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 in
materia di progetti finalizzati, il cui finanziamento non confluisce nel fondo
di cui alla lett. e) del precedente comma 2.
Art. 32
Risorse aggiuntive ed
economie di gestione
1. Le amministrazioni che si trovino nelle
condizioni indicate nel successivo comma 2 possono incrementare per il 1996,
con oneri a proprio carico, i fondi di cui all' art. 31, comma 2, nel limite
massimo di una somma pari allo 0.5% del monte salari annuo riferito al 1993,
esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico
dell'amministrazione. Tale somma può essere incrementata di un'ulteriore somma
pari allo 0.2 % del medesimo monte salari, qualora siano accertati risparmi di
gestione quantitativamente corrispondenti, secondo i criteri indicati al comma
3.
2. Possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1
le Amministrazioni in condizioni di equilibrio economico della gestione di
competenza risultante dal conto economico dell'esercizio precedente, purchè non
esistano debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell' art. 12 bis del
D.L. 12 gennaio 1991 n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1991
n. 80 e che abbiano realizzato le seguenti innovazioni:
a)
attuazione
dei principi di razionalizzazione di cui al titolo I del D. lgs. n. 29 del
1993;
b)
ridefinizione
delle strutture organizzative e delle funzioni dirigenziali;
c)
rilevazione
dei carichi di lavoro, se ad essa tenute, e rideterminazione delle piante
organiche;
d)
istituzione
e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.
3. I risparmi di gestione consistono nei minori
oneri relativi al personale derivanti dagli adempimenti riorganizzativi
indicati al comma 2, ivi compresi quelli correlati alla progressiva riduzione
delle funzioni di direzione e di staff e dei relativi posti di organico, che
non incidano sulla estensione e sulla qualità dei servizi resi agli utenti.
4. I risparmi di gestione sono determinati a
consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il personale al
31.8.1995 e quella al 31.8.93, entrambe rapportate ad anno e calcolate secondo
i criteri di cui al comma 19 dell'art. 3 della legge n. 537/1993, tenendo conto
di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo.
5. Le amministrazioni devono attestare, attraverso i
servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, che detti risparmi non
abbiano prodotto effetti negativi sull'estensione e sulla qualità dei servizi
resi agli utenti e non siano dovuti all'affidamento di attività all'esterno.
Art. 33
Fondo per la produttività
collettiva e per il miglioramento dei servizi
1. Il fondo di cui all' art. 31, comma 2, lettera
e), è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività
gestionale o progettuale delle strutture dell'Ente per la realizzazione di
progetti - obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative predisposte dai
dirigenti e finalizzate al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e
di efficacia dei servizi istituzionali con particolare riferimento a quelli
rivolti all'utenza anche attraverso l'ampliamento dei periodi di apertura degli
uffici al pubblico e la conseguente articolazione e flessibilizzazione degli
orari.
2. Una quota rilevante, non inferiore al quaranta
per cento del fondo, deve essere utilizzata per progetti finalizzati che
coinvolgano solo una percentuale limitata del personale.
3. In base ai criteri generali oggetto di
contrattazione decentrata, la scelta dei dipendenti da adibire alle iniziative per
la produttività collettiva sarà determinata dal dirigente sulla base della loro
collocazione organizzativa e professionale e della funzionalità della loro
partecipazione agli obiettivi assegnati ai singoli progetti. I criteri generali
di valutazione della produttività e dei risultati saranno oggetto di
contrattazione decentrata, tenendo conto dei caratteri e degli obiettivi delle
iniziative, in modo da garantire la selettività della erogazione dei compensi
ai dipendenti ed il loro effettivo carattere incentivante. La valutazione potrà
basarsi sia su fattori collettivi attinenti alla qualità e al grado di
raggiungimento complessivo degli obiettivi programmati, sia su elementi
attinenti alla qualità e alla intensità della partecipazione individuale.
4. I risultati raggiunti, per ciascuna
amministrazione, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di
cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte
del competente servizio per il controllo interno o del nucleo di valutazione di
cui all' art. 20 del D. lgs. n. 29 del 1993. L'attività di monitoraggio si
conclude con un rapporto da trasmettere all'A.RA.N.
Art. 34
Fondo per la qualità della
prestazione individuale
1. Allo scopo di valorizzare la capacità dei
dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza delle amministrazioni
e alla qualità del servizio pubblico, dal 1 dicembre 1995, ciascuna
amministrazione corrisponde i premi di qualità della prestazione individuale
utilizzando il fondo di cui all' art. 31, comma 2, lett. d).
2. Il premio è attribuito a una percentuale massima
del 15% del personale in servizio in ciascuna qualifica nei limiti del fondo
indicato nel comma 1. L'importo di detti premi è determinato secondo i valori
della tabella allegato B.
3. I dirigenti attribuiscono i premi entro il 30
giugno e 30 novembre di ciascun anno e provvedono all'erogazione dei premi nei mesi
di luglio e dicembre, sulla base dei seguenti criteri, anche disgiunti:
a)
precisione
e qualità delle prestazioni svolte;
b)
capacità
di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di
flessibilità e alla gestione di cambiamenti organizzativi;
c)
orientamento
all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi
uffici;
d)
capacità
organizzativa e di proporre soluzioni innovative e di contribuire alla
realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali;
Eventuali controversie sull'applicazione del
presente istituto saranno oggetto di tentativo di conciliazione in sede
sindacale il cui procedimento sarà definito entro il 30 giugno 1995.
4. Le decisioni adottate dai dirigenti devono essere
rese pubbliche. A richiesta del singolo lavoratore o delle OO.SS. deve essere
evidenziata la motivazione delle decisioni medesime.
I risultati generali dell'applicazione del presente
articolo sono comunicati alle OO.SS. che possono chiedere un incontro al
riguardo con le amministrazioni interessate.
5. I risultati raggiunti, per ciascuna
amministrazione, in termini di maggiore produttività e di miglioramento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi, mediante l'impiego del fondo di
cui al presente articolo, sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte
del competente servizio per il controllo interno o nucleo di valutazione
istituito ai sensi dell' art. 20 del D. Lgs. n. 29 del 1993. L'attività di
monitoraggio si conclude con un rapporto da trasmettere all'ARAN.
Art. 35
Indennità di area direttiva
1. Le Regioni, nei limiti del fondo di cui all art.
31, comma 2, lettera c), dal 1996 attribuiscono al personale inquadrato nelle
qualifiche VIII e VII - nel limite massimo del quaranta per cento dei
dipendenti complessivamente in servizio nelle stesse qualifiche - una indennità
accessoria, annua lorda, revocabile, di importo variabile determinata nel modo
seguente:
Qualifica Minimo Massimo
VIII L. 1.000.000 L.
2.000.000
VII L. 700.000 L.
1.200.000
2. Ai fini della attribuzione dell'indennità di cui
al comma 1, le amministrazioni individuano per il periodo annuale di
riferimento, le posizioni organizzative e le funzioni professionali,
specialistiche e di responsabilità alle quali collegare tale elemento di
retribuzione accessoria tenendo conto dei seguenti criteri:
-livello di responsabilità;
-complessità delle
competenze attribuite;
-specializzazione richiesta
dai compiti affidati;
-responsabilità di
procedimento ai sensi della legge n. 241/90.
3. L'indennità viene corrisposta ai titolari delle
posizioni individuate ai sensi del comma 2 a conclusione di ogni esercizio
finanziario.
4. L'indennità cessa di essere corrisposta qualora
il dipendente non sia più adibito alle posizioni organizzative e alle funzioni
specialistiche e di responsabilità individuate dal comma 2.
5. I criteri per l'attribuzione dell'indennità alle
posizioni organizzative che saranno individuate dagli Enti ai sensi del comma 2
sono preventivamente comunicati alle Organizzazioni Sindacali e verificati in
un apposito incontro.
Art. 36
Indennità per il personale
che operi in particolari posizioni
1. Le Amministrazioni del comparto non ricomprese
nell' art. 35, comma 1, il cui organico prevede figure dirigenziali, nei limiti
del fondo di cui all' art. 31, comma 2, lettera c), a decorrere dal 1996,
attribuiscono una indennità annua lorda negli importi minimi e massimi di cui
all' art. 35, comma 1, al personale inquadrato nelle qualifiche VIII e VII,
individuato come previsto al comma 2.
2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di cui
al comma 1, le amministrazioni individuano per il periodo annuale di
riferimento, secondo i criteri di cui al comma 2 dell'art. 35 e le procedure di
cui al comma 5 dello stesso articolo, le posizioni organizzative e le funzioni
professionali, specialistiche e di responsabilità alle quali collegare tale
elemento di retribuzione accessoria. Per il personale delle Camere di
commercio, costituisce titolo preferenziale l'avvenuto superamento di prove
selettive nazionali e il conseguente svolgimento di compiti propri della
qualifica acquisita.
3. L'indennità cessa di essere corrisposta qualora
il dipendente non sia più adibito alle posizioni organizzative e alle funzioni
specialistiche e di responsabilità individuate dal comma 2.
4. Le amministrazioni del comparto prive di
posizioni dirigenziali in organico, corrispondono, nei limiti del fondo di cui
all' art. 31, comma 2, lettera c), al personale apicale della VIII e VII
qualifica tenuto alla firma del bilancio, del conto consuntivo e dei relativi
certificati una indennità annua lorda negli importi minimi e massimi di cui
all' art. 35, comma 1.
5. Le amministrazioni di cui al comma 4, nei limiti
del fondo medesimo, prevedono l'attribuzione della indennità anche ad altro
personale delle stesse qualifiche, in posizione apicale, che abbia la direzione
di una struttura organizzativa con responsabilità di procedimenti ai sensi
della legge n. 241/1990 ovvero sia funzionario responsabile di imposta designato
con provvedimento formale dei competenti organi.
6. Le amministrazioni di cui ai commi 1 e 4, nei
limiti del fondo di riferimento, prevedono, altresì, la attribuzione di una
specifica indennità dell'importo minimo di L. 500.000 e massimo di L. 800.000
al personale della VI e V qualifica funzionale che sia responsabile del
coordinamento di gruppi di lavoro, di squadre di operai, ovvero che, in
relazione alla struttura e alla dimensione organizzativa dell'Ente, sia tenuto
allo svolgimento di funzioni plurime.
7. Le indennità di cui al presente articolo sono
revocabili e la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei
compiti e delle prestazioni cui sono correlate.
8. Le Amministrazioni di cui all' art. 31, comma 4,
ai fini della corresponsione delle indennità previste dal presente articolo si
avvalgono della facoltà di utilizzo complessivo dei fondi prevista dal medesimo
comma.
Art. 37
Indennità
1. Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennità
competono nelle misure sottoindicate:
a)
al
personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri
mandamentali, inquadrato nella V qualifica funzionale: L. 1.030.000 annue lorde
a titolo di integrazione tabellare;
b)
a
tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri
mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui
all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L. 1.570.000 annue lorde
ripartite per 12 mesi; al restante personale dell'area di vigilanza non
svolgente le funzioni di cui all' articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986
DPR: L. 930.000 per 12 mesi;
c)
al
personale educativo degli asili nido: L. 900.000 annue lorde;
d)
al
personale insegnante delle scuole materne ed elementari, agli assistenti di
cattedra (insegnanti tecnico - pratici), ai docenti delle scuole secondarie
delle amministrazioni di cui all'art. 1: L. 900.000 annue
lorde;
e)
al
personale docente dei centri di formazione professionale delle amministrazioni
di cui all' art. 1, che svolga attività di insegnamento, in aula o in
laboratorio, ai sensi del 5 comma dell'art. 48 DPR n. 268 del 1987 : L. 900.000
annue lorde.
2. Al personale insegnante delle scuole materne
compete altresì un'indennità di tempo potenziato, non utile ai fini
previudenziali e pensionistici, collegata al maggior orario di attività
didattica prestata rispetto al corrispondente personale statale, nella misura
di L. 200.000 lorde mensili e per 10 mesi di anno scolastico.
3. Le indennità previste alle lettere c), d) ed e)
del comma 1 e al comma 2 competono solo al personale che svolga esclusivamente
e permanentemente attività educativa e di insegnamento.
4. Sono confermate nell'importo di L. 1.500.000
l'indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII
qualifica funzionale dall' art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonchè le
somme spettanti a titolo di retribuzione individuale di anzianità di cui all'
art. 44 del D.P.R. 333/1990.
5. Restano altresì confermate negli attuali importi
le somme corrisposte a titolo di livello economico differenziato, di cui all'
art. 35 dello stesso decreto, in atto percepite. Gli artt. 35 e 36 del DPR n.
333 del 1990, trovano applicazione sino alla revisione dell'ordinamento di cui
all' art. 42.
6. Le indennità di cui al presente articolo dal 1
dicembre 1995 assorbono sino alla concorrenza tutte le indennità percepite allo
stesso titolo.
Art. 38
Riassegnazione fondi salario
accessorio
1. Nel periodo di vigenza contrattuale, qualora le
somme stanziate per il finanziamento dei fondi di cui all' art. 31, non siano
state impegnate nei rispettivi esercizi finanziari sono riassegnate
nell'esercizio dell'anno successivo.
Parte III
Titolo I
Norme finali e transitorie
Capo I
Art. 39
Termini di Preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto
prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come
segue:
2 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 5 anni;
3 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio fino a 10 anni;
4 mesi per dipendenti con
anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. L'indennità sostitutiva del preavviso deve
calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento
accessorio riconosciute in caso di malattia superiore a 15 giorni secondo la
tabella n. 1 allegata al presente contratto.
Art. 40
Norma di collegamento alla
legislazione regionale
1. I richiami alle disposizioni dei Decreti del
Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi nazionali per il
personale degli enti locali sono riferiti anche alle corrispondenti
disposizioni delle leggi regionali di approvazione dei medesimi accordi.
Art. 41
Norme transitorie
1. I procedimenti disciplinari in corso alla data di
stipulazione del presente contratto vengono portati a termine secondo le
procedure vigenti alla data del loro inizio.
2. Alle infrazioni disciplinari accertate ai sensi del
comma 1, si applicano le sanzioni previste dall' art. 25, qualora più
favorevoli, in luogo di quelle previste dall' art. 78 del Testo unico degli
impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 .
3. Alle infrazioni commesse nel periodo di cui all'
art. 25, comma 11 si applicano le disposizioni del comma 1.
Art. 42
Revisione dell'ordinamento
1. E' istituita una Commissione composta da
rappresentanti dell'A.RA.N. e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del presente contratto nazionale di lavoro, con il compito di
acquisire ed elaborare, tenendo anche conto di quanto indicato dalla
piattaforme sindacali, tutti gli elementi di conoscenza sull'attuale sistema di
organizzazione del lavoro nelle amministrazioni e di formulare proposte per la
revisione dell'ordinamento, con particolare riguardo:
a)
alle
caratteristiche complessive dei sistemi di inquadramento professionale vigenti
nel comparto, analizzati e confrontati con quelli vigenti in altri settori
pubblici e privati, tenendo conto anche della esperienza acquisita e delle
realtà presenti nei diversi paesi europei;
b)
alla
congruità dei profili professionali esistenti in relazione alle esigenze di
flessibilità e fungibilità delle prestazioni, con particolare riferimento alle
modalità del necessario riaccorpamento all'interno di ciascuna qualifica
funzionale senza che ciò comporti variazioni di natura economica;
c)
alla
congruità di tali sistemi in relazione alle modifiche intervenute e che si
prospettano nell'organizzazione del lavoro, nelle funzioni e nella struttura
delle amministrazioni, con particolare attenzione alle criticità in alcune aree
di inquadramento professionale.
2. Anche allo scopo di supportare i lavori della
Commissione di cui al comma 1 con l'analisi di più specifiche esigenze dei
singoli Enti, le Parti convengono di dar luogo ad una sperimentazione su alcuni
di essi.
La sperimentazione avrà ad oggetto la verifica della
coerenza dell'attuale ordinamento con le esigenze organizzative e gestionali degli
enti medesimi approfondendo anche la possibilità di percorsi di carriera dei
dipendenti. La sperimentazione su dette realtà avrà termine entro il 31 luglio
1995.
Eventuali intese raggiunte tra le parti stipulanti
il presente contratto collettivo di lavoro saranno estese a tutti gli enti del
comparto o a categorie omogenee degli stessi che ne abbiano le condizioni. La
sperimentazione riguarderà un numero circoscritto di enti che presentino
equilibrio di bilancio ed abbiano concretamente avviato la riorganizzazione ai
sensi dell' art. 31 del d.lgs. n. 29 del 1993, scelti tenendo conto della loro
dimensione, della loro collocazione territoriale, delle loro caratteristiche
organizzative, della tipologia istituzionale e di eventuali altre
caratterizzazioni utili a fornire un quadro rappresentativo dell'insieme del
comparto. L'individuazione degli enti suddetti sarà effettuata entro il 28
febbraio 1995 d'intesa fra le parti. A tal fine l'A.RA.N. acquisirà elementi di
valutazione e indicazioni da parte della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Associazioni o Unioni degli altri enti del comparto.
Al termine della sperimentazione le parti
valuteranno, tenendo conto delle proposte della Commissione, sentite le
Associazioni degli enti del Comparto, la possibilità di concordare innovazioni
di carattere generale sull'ordinamento professionale dei lavoratori.
Le parti si impegnano a concludere questa
valutazione entro il 31 dicembre 1995, convenendo fin d'ora che gli eventuali
accordi raggiunti avranno decorrenza entro il 30.9.97.
3. Per l'area di vigilanza le parti riconoscono la
necessità di considerare approfonditamente gli elementi di criticità attinenti
alla sua collocazione - retributiva, giuridica, funzionale e normativa - anche
alla luce del confronto e della sperimentazione di cui ai commi precedenti,
nonchè del quadro normativo, riservandosi di valutare proposte specifiche per
affrontare le stesse criticità e convenendo fin d'ora che gli eventuali accordi
abbiano decorrenza entro il 30.9.97.
Art. 43
Norma finale
1. Per tutte le materie e gli istituti non
disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell' art. 72 del d.lgs. n. 29
del 1993, continuano ad applicarsi le vigenti norme di legge, nonchè degli accordi
di lavoro del comparto già recepiti con decreti del Presidente della Repubblica
o con leggi regionali ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. In caso di
controversie trovano applicazione le disposizioni dell' art. 13.
2. Le parti concordano di confermare le modalità e
le procedure vigenti in materia di contributi sindacali, riservandosi, entro
tempi da definire, l'eventuale loro adeguamento contrattuale.
3. Entro il 31 marzo 1995 le parti si impegnano a
disciplinare l'istituto della mobilità ai sensi dell' art. 36 comma 8 del d.
lgs n. 29 del 1993, dopo aver verificato le interconnessioni con la mobilità
interna e quella tra enti del comparto nonchè tra amministrazioni pubbliche
diverse di cui al DPR 16 settembre 1994 n. 716 e al decreto da emanare ai sensi
dell' art. 3, comma 52 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
Art. 44
Norme per i dipendenti del
Comune di Campione d'Italia
1. Gli istituti giuridici ed economici previsti per
i dipendenti degli enti locali dal presente contratto si applicano anche ai
dipendenti del Comune di Campione d'Italia.
2. Sono confermate le disposizioni previste dall'
art. 62, comma 2, del DPR n. 268 del 1987, riguardanti la perequazione del
trattamento economico di servizio dei dipendenti di detto comune e del suo
segretario al franco svizzero.
Art. 45
Disposizioni particolari per
gli Enti di piccole dimensioni
1. Per gli enti locali nei quali, ai sensi delle
vigenti disposizioni, non è prevista la qualifica dirigenziale, i poteri e le
prerogative che il presente contratto attribuisce al dirigente si intendono
riferiti, fatte salve eventuali diverse disposizioni degli Statuti o dei
Regolamenti degli enti medesimi, al personale che, sulla base dei singoli
ordinamenti, è preposto a strutture organizzative di massima dimensione, purchè
ascritto a qualifiche funzionali che prevedano, come requisito di accesso, il
titolo della laurea. L'esercizio di tali poteri e prerogative non costituisce
svolgimento di mansioni superiori.
2. Qualora non sussistano le condizioni per
applicare la disposizione del comma 1, i summenzionati poteri e prerogative si
intendono riferiti al Segretario Comunale.
Art. 46
Personale addetto alle case
da gioco
1. Sono confermate le disposizioni previste dall'
art. 34 del DPR n. 347 del 1983 e dall' art. 63 del DPR n. 268 del 1987.
Art. 47
Disapplicazioni
1. A norma dell' art. 72, comma 1, del D. Lgs. n. 29
del 1993, dalla data di cui all' art. 2, comma 2, sono inapplicabili, nei confronti
del personale del comparto, tutte le norme previgenti incompatibili con quelle
del presente contratto in relazione ai soggetti ed alle materie dalle stesse
contemplate e in particolare le seguenti disposizioni:
a)
con
riferimento all' articolo 2: art. 30 del DPR n. 333 del 1990;
b)
con
riferimento all' articolo 4: art. 31 del DPR n. 333 del 1990;
c)
con
riferimento all' articolo 5: artt. 25 e 27 del DPR n. 268 del 1987;
d)
con
riferimento all' articolo 6: art. 26 del DPR n. 268 del 1987;
e)
con
riferimento all' articolo 7: artt. 18- 20del DPR n. 13 del 1986; art. 29 del
DPR n. 268 del 1987;
f)
con
riferimento all' articolo 9: art. 16 DPR 395 del 1988;
g)
con
riferimento all' articolo 10: art. 2 del DPR n. 268 del 1987;
h)
con
riferimento all' articolo 12: art. 25 legge n. 93 del 1983;
i)
con
riferimento all' articolo 13: art. 28 del DPR n. 268 del 1987; art. 32 del DPR
n. 333 del 1990; art. 21 del DPR n. 13 del 1986;
j)
con
riferimento all'articolo 14: art. 12 DPR n. 3 del 1957;
k)
con
riferimento all' art. 15: art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, artt. 3, 4, 5 e
6del DPCM 17 marzo 1989 n. 117; art. 4 del DPR n. 13 del 1986; art. 8 DPR n.
347 del 1983; art. 14 del DPR n. 268 del 1987;
l)
con
riferimento all' art. 16: art. 4 , lettera A) comma 1 e lettera B), commi 6 e
7, del DPR 268 del 1987, art. 7, comma 6, L. n. 554 del 1988, art. 1 e 5 DPCM
n. 127 del 1988, art. 3, comma 23, L. n. 537 del 1993;
m)
con
riferimento all' articolo 17: art. 11, commi da 1 a 11, del DPR 268 del 1987;
n)
con
riferimento all' art. 18: art. 7 DPR n. 347/83; art. 4 DPR 395 del 1988;
o)
con
riferimento all' articolo 19: art. 15, comma 7, DPR n. 268 del 1987; art. 17
del DPR n. 347 del 1983; art. 9 DPR n. 810 del 1980; art. 3, commi dal 37 al
41, della L. n. 537 del 1993 e art. 22, commi 22, 23, 24, 26 della L. n.
724/94;
p)
con
riferimento all' art. 20: art. 15 DPR n. 268 del 1987; art. 11 del DPR n. 13
del 1986;
q)
con
riferimento agli articoli 21 e 22: artt. 17, 18 e 19 DPR n. 347 del 1983; art.
56 e 61 DPR n. 268 del 1987; art. 37, 68, commi da 1 a 7, 70 e 71 del DPR n. 3
del 1957; artt. dal 30 al 34 del DPR n. 686 del 1957; art. 3, commi dal 37 al
41 della L. n. 537/93 e art. 22, commi 22, 23, 24, 26della L. n. 724/94;
r)
con
riferimento all' articolo 23: artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 del DPR n. 3 del
1957;
s)
con
riferimento agli articoli dal 24 al 27: art. 51, commi 9 e 10, L. 142/90; art.
16 del DPR n. 333 del 1990;
t)
con
riferimento agli artt. dal 28 al 38: art. 34, comma 1, lettere a) e b), del DPR
n. 268 del 1987; artt. 5 (con effetto dal 1.1.96), 6 (con effetto dal 1.1.96),
43, 44, 45, 46, 47, del DPR n. 333 del 1990.
2. Con riferimento alle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali, dalla data di cui al comma 1 sono altresì
inapplicabili gli artt. 3 e 4del DPR n. 333 del 1990.
3. Fatti salvi gli effetti già prodotti dall' art.
72 del d.lgs. n. 29 del 1993, dalla data di cui al comma 1 sono inapplicabili
le norme emanate dalle singole amministrazioni del comparto, nell'esercizio di
potestà legislativa o regolamentare, che stabiliscano trattamenti normativi o
economici speciali per categorie di personale dipendente dalle amministrazioni
stesse o che siano comunque incompatibili con le disposizioni del presente
contratto.
4. Le amministrazioni curano adeguate forme di
pubblicità per informare il personale dell'intervenuta disapplicazione ed
inviano, per conoscenza, all'A.RA.N. l'elenco delle norme non più applicabili
in quanto incompatibili con il presente contratto.
Art. 48
Verifica delle disponibilità
finanziarie complessive
1. In caso di accertamento da parte del Ministero
del Tesoro di maggiori oneri del contratto rispetto a quelli previsti, le parti
firmatarie possono richiedere il controllo e la certificazione di tali oneri ai
sensi dell' art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 29 del 1993, al nucleo di
valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro dall' art. 10 della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
2. Qualora vengano certificati maggiori oneri
contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di
di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto, ovvero la
sospensione dell'esecuzione, totale o parziale, dello stesso.
STIPENDIO TABELLARE
ANNUO A REGIME
(per 12 mensilità)
|
VIII
LIVELLO |
20.183.000 |
|
VII
LIVELLO |
15.455.000 |
|
VI
LIVELLO |
13.371.000 |
|
V
LIVELLO |
12.141.000 |
|
IV
LIVELLO |
10.729.000 |
|
III
LIVELLO |
9.669.000 |
|
II
LIVELLO |
8.457.000 |
|
I
LIVELLO |
7.449.000 |
ALLEGATO B
|
PREMIO INDIVIDUALE |
|
|
VIII
LIVELLO |
700.000 |
|
VII
LIVELLO |
630.000 |
|
VI
LIVELLO |
570.000 |
|
V
LIVELLO |
530.000 |
|
IV
LIVELLO |
500.000 |
|
III
LIVELLO |
460.000 |
|
II
LIVELLO |
430.000 |
|
I
LIVELLO |
400.000 |
TABELLA N. 1
INDIVIDUAZIONE DELLE VOCI DI
RETRIBUZIONE ACCESSORIA UTILI AI FINI DEI DIVERSI ISTITUTI CONTRATTUALI
PREMESSA
1. Gli istituti normativi presi in esame sono: tempo
parziale, tempo determinato, ferie, permessi retributivi, assenze per malattia,
maternità, sospensione cautelare in caso di procedimento disciplinare,
sospensione cautelare in caso di procedimento penale.
2. Le voci retributive considerate sono: indennità
previste negli articoli 30, comma 2, lettere b) e c), 34, 35, 36, assegno per il
nucleo familiare.
3. Gli istituti previsti dagli artt. 33 e 34 non
sono stati considerati perchè corrisposti in base a criteri non legati alla
presenza in servizio.
|
|
VOCI
RETRIBUTIVE |
||||||
|
ISTITUTI
CCNL |
ART. 31 2 CO, LETT. B |
ART. 31 2 CO, LETT. B |
ART. 31 2 CO, LETT. B |
ART. 31 2 CO, LETT. B |
ART.31 2 CO, LETT.C ARTT.35 E 36 |
ART.37 |
ASSEGNO
PER IL NUCLEO FAMILIARE |
|
|
INDENNITA'
TURNO |
REPERIBILITA' |
MANEGGIO
VALORI |
ORARIO
ORD. ETC. |
|
|
|
|
tempo
parziale verticale |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
|
tempo
parziale orizzontale |
SI
* |
NO |
SI
* |
SI
* |
SI |
SI |
SI |
|
tempo
determinato |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
SI |
|
ferie |
NO |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
SI |
|
permessi
ex congedi straord. |
NO
* |
NO |
NO
* |
NO
* |
SI |
SI |
SI |
|
assenze
malattia sup. 15 gg. |
NO |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
SI |
|
astens.
obblig. facolt. 30 gg. |
NO |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
SI |
|
astensione
facoltativa |
NO |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
SI |
|
sospens.
caut. proc. disc. |
NO |
NO |
NO |
NO |
SI |
SI |
SI |
|
sospens. caut. proc. pen. |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
NO |
* PRO - QUOTA
Codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni (approvato con decreto del
Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994. registrato dalla Corte dei
Conti in data 22.4.94 e pubblicato sulla G. U. - n. 149, serie gen.le - in data
28.6.94)
Art. 1
Disposizioni di carattere
generale
1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà,
imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione
lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della
polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti
delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarlo
all'atto dell'assunzione in servizio.
2. Restano ferme le disposizioni riguardanti la
responsabilità penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
impartisce all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni, direttive volte ad assicurare il recepimento del presente
codice nei contratti collettivi di lavoro e a coordinare i principi con la
materia della responsabilità disciplinare.
4. Gli uffici delle singole amministrazioni, che
hanno competenza in materia di affari generali e personale, vigilano sulla
corretta applicazione del codice e prestano consulenza ai dipendenti sui casi
concreti.
5. Il dirigente dell'ufficio è responsabile
dell'osservanza delle norme del codice.
Art. 2
Principi
1. Il comportamento del dipendente è tale da
stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione.
2. Il pubblico dipendente conforma la sua condotta
al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed
onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione.
3. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente antepone il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli
interessi privati propri ed altrui; ispira le proprie decisioni ed i propri
comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente
dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento dei propri
compiti, si impegna a svolgerli nel modo più semplice ed efficiente
nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri
compiti.
5. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di
cui dispone per ragioni di ufficio. Egli non utilizza a fini privati le
informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
6. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza,
al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue
mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.
7. Nei rapporti con il cittadino, il dipendente
dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti.
Favorisce l'accesso dei cittadini alle informazioni a cui essi abbiano titolo,
e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i
comportamenti dei dipendenti.
8. Nella vita sociale, il dipendente si impegna a
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
Art. 3
Regali e altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per sè o per altri, nè
accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità, salvo che
si tratti di regali d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o
possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non offre regali o altre utilità a
un sovraordinato o a suoi parenti o conviventi; non chiede, nè accetta, per sè
o per altri, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti o
conviventi, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore.
Art. 4
Partecipazione ad
associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto
di associazione, l'adesione del dipendente ad associazioni e organizzazioni, i
cui interessi siano anche indirettamente coinvolti dallo svolgimento delle
funzioni dell'amministrazione, deve essere comunicata al dirigente dell'ufficio
e all'organo di vertice dell'amministrazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 trova
applicazione ancorchè le associazioni e le organizzazioni non abbiano carattere
riservato, nè si propongano l'ottenimento per i propri soci di posizioni di
rilievo nelle pubbliche amministrazioni.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
ai partiti politici e ai sindacati.
4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad
aderire ad associazioni di cui egli faccia parte, nè li induce a farlo
promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Obblighi di dichiarazione
1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio
degli interessi, finanziari o non finanziari, che egli o suoi parenti o
conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio degli interessi finanziari che soggetti, con i quali abbia o abbia
avuto rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuita, abbiano in
attività o decisioni inerenti all'ufficio.
3. Il dirigente comunica all'amministrazione le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in
conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge, nonchè le
successive modifiche. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia
di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla
propria situazione patrimoniale e tributaria.
4. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni,
dichiara se abbia parenti o conviventi che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio
che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività
inerenti all'ufficio.
Art. 6
Obblighi di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o
indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti o
conviventi. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un
effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione
della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e
imparzialità dell'amministrazione.
2. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o
indirettamente, interessi finanziari di soggetti con i quali abbia rapporti di
collaborazione in qualunque modo retribuita. Nei due anni successivi alla
cessazione di un precedente rapporto di lavoro o di collaborazione, il
dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività
che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari
dei soggetti sopra indicati. Per il dipendente che abbia avuto cariche
direttive in imprese o enti pubblici o privati, l'obbligo di astensione ha la
durata di cinque anni. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi
un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente
all'adozione della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nella
indipendenza e imparzialità dell'amministrazione.
3. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni e ad attività che possano coinvolgere, direttamente o
indirettamente, interessi finanziari di individui od organizzazioni che, negli
ultimi cinque anni, abbiano contribuito con denaro o altre utilità alle sue spese
elettorali.
4. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni e ad attività che possano coinvolgere, direttamente o
indirettamente, interessi finanziari, di individui od organizzazioni presso cui
egli aspira ad ottenere un impiego o con cui egli aspira ad avere incarichi di
collaborazione.
5. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere, direttamente o
indirettamente, interessi finanziari o non finanziari:
a)
di
individui di cui egli sia commensale abituale;
b)
di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
c)
di
individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;
d)
di
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di
cui egli sia amministratore o gerente.
6. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in
cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente
dell'ufficio; quando l'astensione riguarda quest'ultimo, decide il dirigente
competente in materia di affari generali e personale.
7. Nel caso in cui, presso l'ufficio in cui presta servizio,
siano avviati procedimenti che coinvolgano gli interessi di individui o
organizzazioni rispetto ai quali sia prevista l'astensione, il dipendente
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
Attività collaterali
1. Il dipendente non svolge alcuna attività che
contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio.
2. Il dipendente non sollecita ai propri superiori
il conferimento di incarichi remunerati.
3. Il dirigente non accetta incarichi di
collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti
all'ufficio.
4. Il dipendente non accetta da soggetti diversi
dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è
tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.
5. Il dipendente non frequenta abitualmente persone
o rappresentanti di imprese o altre organizzazioni che abbiano in corso, presso
l'ufficio dove egli presta servizio, procedimenti contenziosi o volti ad
ottenere la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari
o l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ovvero
autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di
consenso comunque denominati. La disposizione non vale se i soggetti in
questione siano parenti o conviventi del dipendente.
Art. 8
Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione
lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in
contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta nè
accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad
altri.
2. Il dipendente respinge le pressioni illegittime,
ancorchè provenienti dai suoi superiori, indicando le corrette modalità di
partecipazione all'attività amministrativa.
3. Il dipendente che possa influire sullo
svolgimento di una gara di appalto o di un procedimento contenzioso o di un
esame o concorso pubblico, non accetta nè tiene conto di raccomandazioni o
segnalazioni, comunque denominate, in qualunque forma, a favore o a danno di
partecipanti o interessati. Il dipendente che riceva una simile segnalazione
per iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio e
all'ufficio procedente. Il dipendente che riceva una simile segnalazione
oralmente la respinge, facendo presente all'interlocutore che quanto richiesto
non è conforme al corretto comportamento di un pubblico dipendente, e ne
informa per iscritto l'ufficio procedente.
4. Il dipendente si astiene dal partecipare
all'adozione di decisioni o ad attività relative allo stato giuridico o al
trattamento economico di suoi parenti o conviventi che siano dipendenti della
stessa amministrazione.
5. Il dipendente che aspiri ad una promozione, ad un
trasferimento o ad un altro provvedimento, non si adopera per influenzare
coloro che devono o possono adottare la relativa decisione o influire sulla sua
adozione, nè chiede o accetta che altri lo facciano.
6. Il dipendente che debba o possa adottare o
influire sull'adozione di decisioni in ordine a promozioni, trasferimenti o
altri provvedimenti relativi ad altri dipendenti, non accetta, nè tiene conto
di raccomandazioni o segnalazioni comunque denominate, in qualunque forma, a
loro favore o a loro danno. Il dirigente che riceva una simile segnalazione per
iscritto consegna il relativo documento al dirigente dell'ufficio. Il
dipendente che riceva una simile segnalazione oralmente la respinge, facendo
presente all'interlocutore che quanto richiesto non è conforme al corretto
comportamento di un dipendente pubblico, e ne informa per iscritto l'ufficio
procedente.
Art. 9
Comportamento nella vita
sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che
ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei
rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, non menziona nè fa altrimenti intendere, di propria iniziativa,
tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10
Comportamento in servizio
1. Il dirigente, salvo giustificato motivo, non
ritarda nè delega ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di
decisioni di propria spettanza.
2. Durante l'orario di lavoro, il dipendente non può
assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente
dell'ufficio.
3. Durante l'orario di lavoro, non sono consentiti
rinfreschi o cerimonie che non siano autorizzate dal dirigente dell'ufficio.
4. Il dipendente non utilizza a fini privati carta
intestata o altro materiale di cancelleria, nè elaboratori, fotocopiatrici o
altre attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Salvo casi eccezionali, dei quali informa il
dirigente dell'ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per effettuare telefonate personali. Durante l'orario d'ufficio,
il dipendente limita la ricezione di telefonate personali sulle linee
telefoniche dell'ufficio al minimo indispensabile.
6. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio
e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
7. Il dipendente non accetta per uso personale, nè
detiene o gode a titolo personale, utilità che siano offerte a causa
dell'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.
Art. 11
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico
presta adeguata attenzione alle richieste di ciascuno e fornisce le spiegazioni
che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri
dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta
l'ordine cronologico delle richieste e non rifiuta prestazioni a cui sia
tenuto, motivando genericamente il rifiuto con la quantità di lavoro da
svolgere o la mancanza di tempo a disposizione.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e
diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il
dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento
dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene sempre informato il
dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. Nel caso in
cui organi di stampa riportino notizie inesatte sull'amministrazione o sulla
sua attività, o valutazioni che vadano a detrimento della sua immagine, la
circostanza va fatta presente al dirigente dell'ufficio, che valuterà
l'opportunità di fare precisazioni con un comunicato ufficiale.
3. Il dipendente non prende impegni nè fa promesse
in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò
possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua
indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le
altre comunicazioni con i cittadini, il dipendente adotta un linguaggio chiaro
e comprensibile.
Art. 12
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera
di terzi, nè corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, nè per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto
2. Il dipendente non conclude, per conto
dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo
privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio
precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attività relative all'esecuzione del contratto. Se il suo ufficio è coinvolto
in queste attività, dell'astensione informa per iscritto il dirigente
dell'ufficio.
3. Il dipendente che stipula contratti a titolo
privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti
di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto
dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si
trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in
materia di affari generali e personale.
Art. 13
Obblighi connessi alla
valutazione dei risultati
1. Il dirigente fornisce all'ufficio interno di
controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei
risultati conseguiti dall'ufficio al quale è preposto, in relazione agli
standard di qualità e di quantità dei servizi fissati dall'amministrazione in
apposite carte dei diritti dell'utente. L'informazione è resa con particolare
riguardo alle finalità di parità di trattamento tra le diverse categorie di utenti,
piena informazione sulle modalità dei servizi e sui livelli di qualità, agevole
accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili, semplificazione e celerità
delle procedure, osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle
procedure, sollecita risposta ai reclami, istanze e segnalazioni.
Art. 14
Aggiornamento del codice
1. Ogni quattro anni, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede, anche sulla
scorta dei suggerimenti che provengano dalle singole amministrazioni, dalle
organizzazioni sindacali nonchè da associazioni di utenti o consumatori, a
modificare e a integrare le disposizioni contenute nel presente decreto. Di
tali modifiche e integrazioni si tiene conto, ai sensi degli articoli 50 e
58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nelle direttive per la stipulazione dei contratti collettivi di
lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1
L'A.RA.N. e le OO.SS. firmatarie del presente contratto
intendono sottolineare che il comune essenziale obiettivo delle norme che
disciplinano i rapporti, ai vari livelli, tra Amministrazioni e rappresentanti
dei lavoratori e dei sindacati è di trovare, nell'ambito di una libera
contrattazione, un comune orientamento per la soluzione dei problemi che
riguardano, in generale, la tutela delle condizioni di lavoro.
Allo stesso modo le parti si danno atto che esse
hanno inteso superare ogni forma di cogestione nell'adozione di misure
necessarie al buon funzionamento dell'amministrazione.
Le parti riconoscono dunque che nella formulazione
delle disposizioni di cui al titolo II esse hanno inteso far salve, nella loro
integralità, da un lato le competenze e la responsabilità dei dirigenti così
come definite dal D. lgs. n. 29 del 1993 e relativi correttivi, e dall'altro le
autonome funzioni e capacità di azioni delle OO.SS. dei lavoratori.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2
Le parti riconoscono l'importanza peculiare della
tutela della salute dei dipendenti e della sicurezza sul posto di lavoro e,
conseguentemente, rinnovano la propria attenzione ed impegno per una evoluzione
costruttiva della materia al fine di garantire ai lavoratori lo svolgimento
delle proprie attività nelle migliori condizioni possibili, nel pieno rispetto
della persona e della sua integrità fisica.
A tal fine le parti, per dare concretezza ai
principi della tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti, in
ottemperanza al disposto dell' art. 9 della L. n. 300 del 1970, conformemente a
quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia ed in particolare
dal D. lgs. n. 626 del 19 settembre 1994, si impegnano a definire gli aspetti
contrattuali relativi alla figura del rappresentante per la sicurezza.
Le parti si impegnano ad iniziare, a partire dal
mese di giugno 1995, i lavori preparatori per giungere alla regolamentazione
della costituzione di fondi di previdenza complementari.
Le parti considerano la modifica del D. Lgs. n. 124
del 1993 condizione preliminare per rendere attuabile un sistema di previdenza
complementare adeguata alle esigenze dei lavoratori degli Enti. In tale
orientamento dovranno essere costruite le modalità di costituzione e di
funzionamento del fondo e le clausole che ne permettano la verifica.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 4
Per la revisione dell'ordinamento del personale
delle Camere di Commercio, la Commissione di cui all' art. 41 terrà conto
dell'accordo 7 ottobre 1993, punto b, sottoscritto dall'UNIONCAMERE e dalle
Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, SNALCC, che ha già individuato gli
elementi di criticità del proprio ordinamento professionale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5
Per le Camere di Commercio il comma 1 dell'art. 30
deve essere commisurato al monte salari calcolato sulla base dei trattamenti
economici determinati per il 1993 ai sensi dell' ottavo comma dell'art. 3 del
D.L. 547/94 convertito in legge n. 644 del 22 novembre 1994.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 6
Le Parti si impegnano a rivedere entro il 30.4.1995
la normativa vigente in relazione ai seguenti istituti e problematiche
concernenti il personale del comparto:
-mensa;
-attività sociali culturali e ricreative;
-formazione professionale;
-personale educativo;
-personale docente degli enti locali presso gli
istituti statali;
-segretari economi.
Analogamente si procederà per le problematiche
relative alle I.P.A.B.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 7
In tema di composizione delle delegazioni trattanti
in sede decentrata le parti riconoscono l'opportunità di una fase transitoria
nella quale restano invariate le regole sulla rappresentatività fino alla
definizione del quadro normativo, anche in relazione alla distribuzione dei
distacchi, aspettative e permessi tra le varie sigle sindacali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 8
Le parti, allo scopo di rendere applicativi i
contenuti del decreto legislativo 626/94 in materia di prevenzione e di
sicurezza negli ambienti di lavoro, si incontreranno allo scopo di dare attuazione
alle disposizioni che verranno concordate sulla materia nell'intesa di livello
intercompartimentale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 9
Poichè per effetto dell'applicazione del decreto
legislativo 509/94 il Consiglio di Amministrazione dell'Opera nazionale di
assistenza degli organi dei sanitari (ONAOSI) ha deliberato la trasformazione
dell'Opera in Fondazione ai sensi dell'articolo 1 commi 2 e 3 del citato
decreto con conseguente trasformazione della natura del rapporto di lavoro del
personale e della disciplina contrattuale ad esso applicabile, le parti
riconoscono la applicabilità del presente contratto collettivo di lavoro al
personale dipendente dell'ONAOSI fino alla definizione della nuova disciplina e
alla conseguente individuazione del nuovo e diverso contratto collettivo da
applicare a tale personale.
DICHIARAZIONE A VERBALE n.
10
Le OO.SS. Confederali CGIL - CISL - UIL ritengono
l'indennità di vacanza contrattuale attribuita per l'anno 1994 aumento
contrattuale conglobato a tutti gli effetti e come tale incidente anche sulla
13.ma mensilità 1994.
Firme: CGIL - CISL - UIL
DICHIARAZIONE A VERBALE n.
11
Le OO.SS. Confederali CGIL - CISL - UIL ritengono
necessario che in via contrattuale vengano definite le agibilità sindacali per le
R.S.U. e per le normali attività degli organi statutari già previsti dall' art.
12 del D.P.R. 333/90 e dall' art. 30 della legge 300/70.
Firme: CGIL - CISL - UIL
DICHIARAZIONE A VERBALE n.
12
La CISAL, sottolinea la necessità di addivenire, ai
sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 35, nella prossima tornata contrattuale,
alla perequazione economica del personale con riguardo all'esercizio delle
funzioni analoghe, riscontrate nell'ambito dei vari comparti del pubblico
impiego.
Tale richiesta scaturisce dall'esigenza di non
penalizzare il personale coinvolto nel processo di mobilità esterna.
Firme: CISAL
DICHIARAZIONE A VERBALE n.
13
La Confedir dichiara di sottoscrivere il presente
accordo unicamente al fine di non essere esclusa dalle successive fasi di
negoziazione in conseguenza delle norme, nell'accordo stesso contenute, che
limitano la partecipazione a dette fasi solo alle organizzazioni
sottoscrittrici. La Confedir dichiara comunque di ritenere questo tipo di
limitazione assolutamente illegittimo.
La Confedir, altresì, si dichiara non impegnata
dalla firma del presente accordo in caso di mancanza delle seguenti condizioni:
attuazione da parte dell'ARAN e del Governo degli
impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo d'intesa sulle
rappresentanze sindacali del 14 giugno 1994 circa il personale dell'autonoma
separata area di contrattazione collettiva dirigenziale e la garanzia di
specifiche rappresentanze per le professionalità più elevate delle qualifiche
funzionali;
l'effettiva garanzia che, per quanto concerne il
livello decentrato di contrattazione, l'autonoma determinazione dei dirigenti
nella trattativa sia salvaguardata come principio in base al quale devono
essere ispirate tutte le integrazioni o modifiche future dell'articolato di cui
trattasi e, soprattutto, come inderogabile riferimento dell'ARAN nelle
procedure di raffreddamento dei conflitti.
La Confedir considera quindi di tutta evidenza che
la contrattazione decentrata non comporta l'obbligo di arrivare ad un accordo,
nel senso che, in mancanza dell'accordo, anche su tali punti resta ferma la
competenza decisionale e la relativa responsabilità dei dirigenti nonchè
l'autonomia organizzativa degli enti. Tale competenza non è neppure limitata
temporalmente, in questa fattispecie, dalla previsione del termine di quindici
giorni contemplata, per l'esame congiunto, dall' art. 10 del D. lgs. n. 29 del
1993 e dall' art. 8 del presente contratto.
Firme: Confedir
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL, CONFSAL e la Federazione Nazionale
CISAL-CONFSAL ribadiscono
-la necessità di addivenire, ai sensi del D.L. 29/93
art. 35, nella prossima tornata contrattuale, alla perequazione economica del
personale con riguardo all'esercizio delle funzioni analoghe, riscontrate
nell'ambito dei vari comparti del pubblico impiego. Tale richiesta scaturisce
dall'esigenza di non penalizzare il personale coinvolto nel processo di
mobilità esterna;
-l'estensione dell'indennità di L. 200.000, di cui
al comma 2 dell'articolo 36, anche al personale educativo degli asili nido;
-che per quanto riguarda la formazione professionale
va eliminato il richiamo al comma 5 del DPR 268/87, demandando le modalità di
attribuzione della prevista indennità alla contrattazione decentrata.
Firme: CISAL, CONFSAL, Federazione Nazionale
CISAL-CONFSAL
FEDERAZIONE NAZIONALE ENTI LOCALI: "CISNAL Enti
Locali, CISAS-FISAEL, CUSAL (CONFILL, CASIL, CONFISAL), FILDI-CILDI,
USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL, CONSAL-FED.N.A.D.E.L., QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU,
CONFEDERSAL"
La Federazione Nazionale Enti Locali in merito alla
rappresentanza sindacale nelle sedi aziendali ritiene che ci si debba attenere
alla Legge 300/70 .
Per quanto concerne i presunti miglioramenti
economici la Federazione Nazionale Enti Locali ritiene che quanto proposto non
compensa neanche l'inflazione subita nel periodo di vacanza contrattuale per
cui in definitiva i dipendenti degli Enti Locali con questo contratto vedranno
una diminuzione del loro potere d'acquisto.
Non si è realizzata ancora una volta la perequazione
dei contratti del pubblico impiego. Tale fatto determinerà una maggiore
distanza economica tra i vari comparti penalizzando soprattutto quello degli
enti locali orami da tempo fanalino di coda e renderà difficilmente
realizzabile la mobilità.
Firme: FEDERAZIONE NAZIONALE ENTI LOCALI: CISNAL
Enti Locali, CISAS-FISAEL, CUSAL (CONFILL, CASIL, CONFISAL), FILDI-CILDI,
USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL, CONSAL-FED.N.A.D.E.L., QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU,
CONFEDERSAL
FEDERAZIONE NAZIONALE ENTI LOCALI: "CISNAL ENTI
LOCALI, CISAS - FISAEL, CUSAL (CONFILL, CASIL, CONFISAL), FILDI - CILDI, USPPI
- CUSPEL - FASIL - FADEL, CONSAL - FED.N.A.D.E.L., QUADRIL, CONFAIL - UNSIAU,
CONFEDERSAL"
Questa Federazione Nazionale ritiene opportuno inserire
nelle norme transitorie, del presente contratto quando è stato già previsto
dall' art. 26 - comma 2 bis - del Decreto Legislativo n. 29/19993 in modo tale
che tutti i dipendenti pubblici siano equiparati a quelli del personale del
servizio sanitario nazionale.
Firme: FEDERAZIONE NAZIONALE ENTI LOCALI:
"CISNAL ENTI LOCALI, CISAS - FISAEL, CUSAL (CONFILL, CASIL, CONFISAL),
FILDI - CILDI, USPPI - CUSPEL - FASIL - FADEL, CONSAL - FED.N.A.D.E.L.,
QUADRIL, CONFAIL - UNSIAU, CONFEDERSAL"
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI
LAVORATORI
SEGRETERIA
Indennità c. 5
Ritenendo di fatto abrogate le norme previste dagli
artt. 35 e 30 del DPR 333/90 con il conseguente riallineamento retributivo
delle posizioni economiche acquisite, i fondi all'uopo stanziati confluiranno
nelle risorse di cui alla disciplina per il finanziamento del trattamento
accessorio comma 2).
Si ritiene necessario rivedere l'attuale modalità di
calcolo del valore orario del lavoro straordinario attualmente difforme da
quanto previsto dalla legislazione in materia di lavoro subordinato.
Indennità c. 2
Rivalutazione secondo gli indici programmati
dell'indennità di tempo potenziato.
Revisione dell'ordinamento p. 2)
In rapporto all' art. 5 della L. 65/86 correlato
alla voce indennità p.d.) si deve prevedere il contestuale armamento della P.M.
Firme: CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI
LAVORATORI
CONFSAL - FENAL
DICHARAZIONE A VERBALE
La FENAL CONFSAL ritiene che l'art. 6 in sede di
firma definitiva dell'accordo, debba essere riformulato nel senso di rendere
paritario le presenze delle RSU e delle RAS nelle commissioni abilitate a
trattare.
La FENAL CONFSAL contesta la vacanza contrattuale 91
- 93 e chiede almeno un correspettivo pari all'inflazione relativa agli anni
citati.
Roma, 9/01/94
Firme: CONFSAL-FENAL
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI CAMERE DI
COMMERCIO
DICHIARAZIONE A VERBALE DI
SETTORE
Riscontrato che anche questa tornata contrattuale,
con lo strumento delle norme di settore inserite nel contesto del contratto di
comparto, non ha potuto affrontare e risolvere le tematiche legate alla
specificità del settore delle Camere di Commercio, se non marginalmente e nella
fase terminale della stessa, le parti convengono che si debba individuare un
percorso contrattuale diverso e specifico per l'area delle camere di Commercio.
A riguardo si osserva che le Camere di Commercio,
specie dopo la riforma approvata nel dicembre 1993, sono chiamate a svolgere
compiti relativi al settore dei servizi alle imprese in un quadro di fortissima
e avanzatissima (spesso sperimentale) innovazione tecnologica e procedurale;
l'obbligo di pervenire a questi obbiettivi entro un triennio presuppone una veloce
evoluzione e conseguente adattamento e aggiornamento del personale, tipica del
terziario avanzato; è inevitabile pertanto rendere compatibile il trattamento
giuridico ed economico del dipendente delle Camere di Commercio con quello
degli Enti realmente affini per finalità e modalità di lavoro.
Roma, 15/3/1995
Firme: SNALCC (SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
LAVORATORI CAMERE DI COMMERCIO)
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI CAMERE DI
COMMERCIO
DICHIARAZIONE A VERBALE
Lo SNALCC sollecita ad iniziare, a partire dal mese
di aprile 1995, i lavori preparatori per giungere alla regolamentazione della
costituzione dei fondi integrativi dell'assistenza sanitaria di cui all' art.
10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Per le Camere di Commercio
i nuclei originari degli enti di gestione di detti fondi vengono individuati
nelle esistenti "Casse Mutue di Assistenza e Previdenza per il personale
delle Camere di Commercio ed U.P.I.C.A.". Le amministrazioni continueranno
a stanziare per il periodo di valenza del presente contratto collettivo
nazionale di lavoro e fino alla definizione della regolamentazione di cui al
precedente capoverso e per le finalità previste dallo stesso, contributi a
favore del personale nella misura prevista dalla circolare del Ministero
dell'Industria n. 3316 del 6 agosto 1993".
Roma, 15/3/1995
Firme: SNALCC (SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
LAVORATORI CAMERE DI COMMERCIO)
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI CAMERE DI
COMMERCIO
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con il prossimo biennio contrattuale si chiede un
impegno di rivedere:
-il trattamento di missione;
-il trattamento per lavoro straordinario;
-forme di valutazione dell'anzianità di servizio.
Firme: SNALCC (SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
LAVORATORI CAMERE DI COMMERCIO)
DICHIARAZIONE A VERBALE
L'U.S.P.P.L.I., in tutte le sue componenti, preso
atto che il presente Contratto di Lavoro non tiene conto della necessità di
chiarire che i dettati della Legge Quadro 65/86 non sono mutati e persistono,
pertanto, nella loro efficacia;
CONSIDERATO
che il presente C.C.N.L. nulla ha eccepito in
materia di plus- funzioni, lasciando pertanto aperto lo spiraglio che
consentirebbe a talune Amministrazioni di adibire l'Agente di P.M. o di P.L. a
mansioni diverse da quelle previste dal D.P.R. 347/83 e seguenti, escludendo
qualsiasi impiego in ibride figure quali i vigili-messi, vigili-autisti di
scuola bus, vigili-cuochi etc;
ATTESO
che nessuna Organizzazione Sindacale presente alla
contrattazione, esclusa l'U.S.P.P.L.I., ha cercato di arginare detta forma di
malcostume instauratasi da qualche tempo in talune Amministrazioni,
AVVERTE
che sarà sua cura procedere giudizialmente contro
tutti gli inserimenti "ibridi", comunque denominati, che portano
esclusivamente danno alla specifica professionalità degli appartenenti alla
Polizia Municipale e Locale e si riserva di chiedere un incontro chiarificatore
affinchè siano emanate precise disposizioni in materia, con interpretazioni
autentiche della stessa norma nazionale, fonte giuridica dell'impiego
tecnico-operativo e funzionale degli appartenenti alla specifica Categoria.
Firme: U.S.P.P.L.I. (UNIONE FEDERATIVA SINDACALE E
PROFESSIONALE DELLA POLIZIA LOCALE) S.NA.V.U. - S.I.L.PO.L. - S.U.L.P.M. -
A.N.V.U.
DICHIARAZIONE A VERBALE
L'U.S.P.P.L.I., rilevato che il presente Contratto
di Lavoro non tiene minimamente conto della dignità dei lavoratori appartenenti
alla Polizia Municipale e Locale e della loro professionalità, non prevedendo
alcun criterio di progressione di carriera e rinviando alla seconda fase del
contratto stesso la revisione dell'ordinamento professionale, nell'ambito del
quale si dovrà procedere ad una consona collocazione livellare del personale
suddetto;
Preso atto del mancato recepimento della proposta
avanzata dalla U.S.P.P.L.I. nella propria piattaforma contrattuale relativa
alla costituzione di una specifica area di contrattazione, nel cui ambito era
previsto un propedeutico assetto normativo ed economico, rapportato alle
peculiari funzioni e qualifiche attribuite agli appartenenti alla Polizia
Locale dalla Legge 7/3/86 n. 65 e dalla intera normativa vigente in materia;
DICHIARA
che firmerà il presente Contratto con ogni più ampia
riserva, in attesa del conseguimento di altre forme contrattuali di natura
pubblicistica, che consentono lo scorporo della Polizia Locale dagli ambiti
contrattuali degli Enti Locali, le cui funzioni non hanno alcun elemento di
comparazione con quelle proprie e tipiche esercitate dagli appartenenti alla Polizia
Municipale e Locale.
Firme: U.S.P.P.L.I. (UNIONE FEDERATIVA SINDACALE E
PROFESSIONALE DELLA POLIZIA LOCALE) S.NA.V.U. - S.I.L.PO.L. - S.U.L.P.M. -
A.N.V.U.
DICHIARAZIONE A VERBALE
L'U.S.P.P.L.I. rappresenta che, in sede di revisione
dell'ordinamento del Personale della "Area di Vigilanza", la
Commissione, di cui all' art. 42 del presente contratto, dovrà tener conto
della Legge Quadro sull'ordinamento dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale,
n. 65/86, che di fatto attribuisce a detto Personale funzioni atipiche rispetto
a quelle esercitate dal restante Personale del comparto, nonchè del titolo di
studio richiesto per l'accesso, che è identico a quello richiesto per le
carriere ex concetto.
Firme: U.S.P.P.L.I. (UNIONE FEDERATIVA SINDACALE E
PROFESSIONALE DELLA POLIZIA LOCALE) S.NA.V.U. - S.I.L.PO.L. - S.U.L.P.M. -
A.N.V.U.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La U.S.P.P.L.I., in relazione all' art. 6 del
presente contratto di lavoro, rileva che non risulta abrogato l' art. 19 della
Legge 300/70, per cui appare illegittima la formazione della delegazione
riservata alle R.S.U. ed alle rappresentanze sindacali così come formulate.
La U.S.P.P.L.I., pertanto,
SI RISERVA
di far valere in sede giudiziaria tale illegittima composizione
dopo il recepimento dell'accordo dai Decreti attuativi.
Firme: U.S.P.P.L.I. (UNIONE FEDERATIVA SINDACALE E
PROFESSIONALE DELLA POLIZIA LOCALE) S.NA.V.U. - S.I.L.PO.L. - S.U.L.P.M. -
A.N.V.U.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento all' art. 31, punto b, comma 2, la
U.S.P.P.L.I. precisa che il compenso dell'indennità di turno compete, con le
stesse modalità di cui all' art. 13, DPR 268/87, comunque, al Personale
operante nelle strutture che erogano il servizio per un arco temporale superiore
alle 11 ore.
Firme: U.S.P.P.L.I. (UNIONE FEDERATIVA SINDACALE E
PROFESSIONALE DELLA POLIZIA LOCALE) S.NA.V.U. - S.I.L.PO.L. - S.U.L.P.M. -
A.N.V.U.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La U.S.P.P.L.I., in ordine all' art. 31, punto b,
comma 2, del presente contratto, ritiene che l'indennità di rischio di cui all'
art. 34 del DPR 268/87 debba estendersi, con le stesse modalità contenute nella
norma di che trattasi, al Personale dell'Area di Vigilanza, in virtù del
riconoscimento di Categoria usurante di cui all'apposito provvedimento allegato
alla Legge Finanziaria 1995.
Firme: U.S.P.P.L.I. (UNIONE FEDERATIVA SINDACALE E
PROFESSIONALE DELLA POLIZIA LOCALE) S.NA.V.U. - S.I.L.PO.L. - S.U.L.P.M. -
A.N.V.U.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La U.S.P.P.L.I., in tutte le sue componenti, preso
atto, che il presente Contratto di Lavoro non tiene minimamente conto della
necessità di inserimento della collocazione nel livello apicale del Comandante
o Responsabile del Servizio e sub apicale del Vice Comandante, non prevedendo,
ancora una volta, che dette figure, aventi alte responsabilità, sia di natura
amministrativa che giuridico-funzionali, abbiano la dovuta collocazione
contrattuale anche sulla base dei dettati della Legge 65/86 e delle varie
sentenze emesse da molteplici Tribunali Amministrativi Regionali e
dell'autorevole Consiglio di Stato,
DICHIARA
che pur firmando, con riserva, il contratto di cui
la presente è allegato, compirà tutti gli atti legali indispensabili affinchè
vi siano ulteriori pronunciamenti della Magistratura Amministrativa a sanatoria
di quanto volutamente non trattato per i problemi di cui sopra, che riguardano
oltre l'80% dei Quadri preposti alla effettiva conduzione dei Corpi e Servizi
di Polizia Municipale e Locale.
Firme: U.S.P.P.L.I. (UNIONE FEDERATIVA SINDACALE E
PROFESSIONALE DELLA POLIZIA LOCALE) S.NA.V.U. - S.I.L.PO.L. - S.U.L.P.M. -
A.N.V.U.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La U.S.P.P.L.I. in tutte le sue componenti,
considerato che numerose Amministrazioni pubbliche ricorrentemente disattendono
l'obbligo di inviare i modelli "D" e "D4" relativi alla
effettiva consistenza delle OO.SS., ledendo il principio della
rappresentatività, in special modo, di quelle rappresentative di categorie
aventi particolari specificità all'interno dello stesso Comparto, ritengono
indispensabile che sia ribadito nel presente contratto l'obbligatorietà, da
parte delle Amministrazioni, dell'invio al Dipartimento della Funzione Pubblica
dei suddetti modelli rigidamente entro i termini di Legge, con l'avvertenza che
in ogni caso di inadempienza si provvederà a detta incombenza attraverso la
nomina di un Commissario ad acta nominato dai competenti Organi entro i
successivi 90 giorni, ovvero, in mancanza di nomina nei tempi suddetti,
attraverso dichiarazione sostitutiva, verificabile dalla Parte Pubblica,
prodotta dalla stessa O.S. interessata.
Firme: U.S.P.P.L.I. (UNIONE FEDERATIVA SINDACALE E
PROFESSIONALE DELLA POLIZIA LOCALE) S.NA.V.U. - S.I.L.PO.L. - S.U.L.P.M. -
A.N.V.U.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La U.S.P.P.L.I., in tutte le sue componenti,
constata la situazione creatasi in relazione alla chiusura delle Carceri
Mandamentali, voluta dalla "Legge Martelli", la quale pone a rischio
lo stesso posto di lavoro di circa 700 dipendenti regolarmente vincitori di
pubblico concorso;
RICHIAMA
l'attenzione delle parti sulla necessità di
concordare e garantire, comunque, il posto di lavoro agli ex Custodi Carceri
Mandamentali facendo transitare gli stessi all'interno dei Corpi/Servizi di
Polizia Municipale o Provinciale all'atto della chiusura della struttura
carceraria con i criteri della mobilità per esubero e con garanzia del posto di
lavoro.
Firme: U.S.P.P.L.I. (UNIONE FEDERATIVA SINDACALE E
PROFESSIONALE DELLA POLIZIA LOCALE) S.NA.V.U. - S.I.L.PO.L. - S.U.L.P.M. -
A.N.V.U.
DICHIARAZIONE A VERBALE
La U.S.P.P.L.I., in ordine all'art. 36 comma 4) del
presente contratto ritiene che l'indennità di cui all'art. 31, comma 2),
lettera "c" debba corrispondersi anche ai Comandanti collocati alla
VIII e VII qualifica funzionale, attese le molteplicità di funzioni, la
responsabilità di direzione, nonchè la multidipendenza organica e funzionale da
organi diversi dell'Amministrazione di appartenenza (Autorità Giudiziaria e di
Pubblica Sicurezza).
Ritiene, infine, che l'indennità di cui al comma 6
dello stesso art. 36 debba corrispondersi anche a quegli operatori appartenenti
alla Polizia Municipale, collocati nella VI e V qualifica funzionale che
abbiano l'effettiva direzione del Corpo o Servizio stesso.
Firme: U.S.P.P.L.I. (UNIONE FEDERATIVA SINDACALE E
PROFESSIONALE DELLA POLIZIA LOCALE) S.NA.V.U. - S.I.L.PO.L. - S.U.L.P.M. -
A.N.V.U.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le RDB/CUB, ritengono necessario e corretto dal
punto di vista procedurale e politico, rinviare l'adeguamento contrattuale
delle modalità e procedure in materia di contributi sindacali, dopo
l'intervento legislativo del Parlamento, su questa materia, peraltro già in
corso di discussione.
Roma, 15/03/1995
Firme: RDB/CUB (RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE FEDERAZIONE
DEL PUBBLICO IMPIEGO, SERVIZI, INDUSTRIA E SETTORE PRIVATO ADERENTE ALLA
CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE)
DICHIARAZIONE A VERBALE
Alla luce delle modifiche, relative alla bozza di
contratto del comparto Enti Locali, illustrate in occasione della convocazione
odierna, la RDB/CUB si riserva l'eventuale sottoscrizione del contratto
collettivo nazionale, in occasione della stipula definitiva - così come
previsto dall' art. 51 del d.lgs. 29/93 - dopo aver proceduto alla
consultazione dei dipendenti interessati e dei propri organismi nazionali di
categoria.
Roma, 15/03/1995
Firme: RDB/CUB (RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE
FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO, SERVIZI, INDUSTRIA E SETTORE PRIVATO ADERENTE
ALLA CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE)
DICHIARAZIONE A VERBALE
La Confederazione RdB-CUB sottoscrive il contratto
di categoria del comparto Enti Locali pur non condividendone i contenuti sia
economici che normativi.
Tale sottoscrizione avviene al solo fine di
mantenere inalterata la possibilità di azione sindacale nei luoghi di lavoro,
in presenza di una normativa liberticida in materia di democrazia nei luoghi di
lavoro che stà per essere varata dal Parlamento a totale sostegno del monopolio
della rappresentanza dei sindacati "storici".
La sottoscrizione del contratto del comparto Enti
Locali da parte della RdB-CUB è stata votata dalle assemblee dei lavoratori
che, pur respingendo pressochè all'unanimità i contenuti del contratto, hanno
però ritenuto necessario autorizzare la RdB-CUB a firmarlo al fine di
garantirsi uno strumento di lotta e di continuità nell'intervento sindacale.
Roma, 19.4.95
Firme: SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI
CAMERE DI COMMERCIORDB/CUB (RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE FEDERAZIONE DEL
PUBBLICO IMPIEGO, SERVIZI, INDUSTRIA E SETTORE PRIVATO ADERENTE ALLA
CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE)