Contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale del comparto delle REGIONI e DELLE Autonomie Locali SUCCESSIVO A
QUELLO DELL’1.4.1999.
A seguito del parere
favorevole espresso, in data 28.7.2000, dal Comitato di Settore del comparto
Regioni-Autonomie Locali sul testo dell’accordo relativo al CCNL per il
personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali successivo a
quello dell’1.4.1999 nonché della certificazione della Corte dei Conti, in data
11 settembre 2000, sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e
sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno 14 settembre 2000, alle ore 17,30, ha avuto luogo l’incontro
tra:
L’ARAN:
nella
persona del Presidente, prof. Carlo Dell’Aringa ed i rappresentanti delle
seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
Organizzazioni Sindacali Confederazioni
Sindacali
CGIL-fp/Enti
Locali CGIL
CISL/FPS CISL
UIL/ee.ll UIL
CONFSAL
Coordinamento
Sindacale
Autonomo CISAL
“Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael,
Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel”
DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI
LOCALI
CAMERE DI
COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
(Fenal, Snalcc, Sulpm)
Al
termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato CCNL relativo al
personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.
Indice
generale
Art. 1 Disciplina sperimentale del telelavoro
Art. 2 Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Art. 3 Contratto di formazione e lavoro
Art. 4 Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 5 Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale
Art. 6 Trattamento economico-normativo del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 7 Contratto a termine
Art. 8 Mansioni superiori
Art. 9 Servizio militare
Art.10 Assenze per malattia
Art.10 bis Infortuni sul lavoro e malattie dovute a cause di
servizio
Art.11 Aspettativa per motivi personali
Art.12 Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
Art.13 Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art.14 Cumulo di aspettative
Art.15 Diritto allo studio
Art.16 Congedi per la formazione
Art.17 Congedi dei genitori
Art.18 Congedi per eventi e cause particolari
Art.19 Pari opportunità
Art.20 Periodo di prova
Art.21 Tutela dei dipendenti in particolari condizioni
psico-fisiche
Art.22 Turnazioni
Art.23 Reperibilità
Art.24 Trattamento per attività prestata in giorno festivo-
riposo compensativo
Art.25 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del
personale in eccedenza
Art.26 Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art.27 Norma per gli enti provvisti di Avvocatura
Art.28 Patrocinio Legale
Art.29 Disposizioni speciali per il personale dell’area di
vigilanza con particolari responsabilità
Titolo V Personale delle scuole
Art.30 Personale docente delle scuole materne
Art.31 Personale educativo degli asili nido
Art.32 Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali
Art.32 bis Docenti addetti al sostegno operanti nelle
scuole statali
Art.33 Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle
istituzioni scolastiche gestite dagli Enti Locali
Art.34 Personale docente dei centri di formazione professionale
Art.35 Retribuzione di posizione per l’area della vigilanza
Art.36 Indennità maneggio valori
Art.37 Indennità di rischio
Art.38 Lavoro straordinario
Art.38 bis Banca delle ore
Art.39 Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari
e calamità nazionali
Art.40 Bilinguismo
Art.41 Trattamento di trasferta
Art.42 Trattamento di trasferimento
Art.43 Copertura assicurativa
Art.44 Trattenute per scioperi brevi
Art.45 Mensa
Art.46 Buoni pasti
Art.47 Trattamento economico dei dipendenti in
distacco sindacale
Art.48 Requisiti per l’integrazione delle risorse destinate alla
Contrattazione decentrata integrativa
Art.49 Trattamento di fine rapporto di lavoro
Art.50 Modalità di applicazione di benefici economici
previsti da discipline speciali
Art.51 Disapplicazioni
Art.52 Nozione di retribuzione
Art.53 Struttura della busta paga
Art.54 Messi notificatori
Art.55 Attività sociali, culturali e ricreative
Art.56 Diritto di assemblea
Art.57 Decorrenza degli effetti del Contratto
Dichiarazione congiunta n.1
Dichiarazione congiunta n.3
Dichiarazione congiunta n.4
Dichiarazione congiunta n.5
Dichiarazione congiunta n.6
Dichiarazione congiunta n.7
Dichiarazione congiunta n.8
Dichiarazione congiunta n.9
Dichiarazione congiunta n.10
Dichiarazione congiunta n.11
Dichiarazione congiunta n.12
Dichiarazione congiunta n.13
Dichiarazione congiunta n.14
Dichiarazione congiunta n.15
Dichiarazione congiunta n.16
Dichiarazione congiunta n.17
Dichiarazione congiunta n.18
Dichiarazione congiunta n.19
Dichiarazione congiunta n.20
Dichiarazione a verbale CSA
Dichiarazione a verbale DI.C.C.A.P.
Dichiarazione a verbale CONF.S.A.L.
TITOLO I
FLESSIBILITA’
DEL RAPPORTO DI LAVORO
In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto, le parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di sperimentalità, offrono agli enti ampi margini di gestione diretta dei servizi, permettendo altresì il superamento del ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate nell’espletamento delle attività istituzionali.
Art.1
Disciplina sperimentale del
telelavoro
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.
2. Gli enti, previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti sindacali di cui all’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.04.1999, possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.
3. I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell’art.4 del CCNL quadro del 23.3.2000.
4. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria,che non può comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.
5. L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno fissati nell’ambito dell’orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’ente.
7. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell’ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea telefonica presso l’abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell’ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata.
8. Gli enti, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
-
danni alle attrezzature telematiche in dotazione
del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
-
danni a cose o persone, compresi i familiari del
lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature.
Gli
enti provvedono altresì alla copertura assicurativa INAIL
9. La
verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro
avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando
preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di
accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai
sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs.n.626/1994, è inviata ad ogni dipendente,
per la parte che lo riguarda.
10. La
contrattazione decentrata integrativa definisce l’eventuale trattamento
accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell’ambito delle
finalità indicate nell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.
11. E’
garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione
alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all’attività
sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione
di una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo di un indirizzo di posta
elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
12. I
lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di
servizio o di organizzazione previste dall’ordinamento vigente.
13. E’
istituito, presso l’ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica
con la partecipazione di rappresentanti, del Comitato di Settore e delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni
annuali, verifica l’utilizzo dell’istituto e gli eventuali problemi.
Art.2
Contratto
di fornitura di lavoro temporaneo
1. Gli
enti possono stipulare contratti di lavoro temporaneo, secondo la disciplina
della legge n.196/1997, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo
e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili
con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento
ordinario previste dal D.Lgs.n.29/1993.
2. In
particolare, oltre che nei casi previsti dall’art.1, comma 2, lett. b) e c)
della legge n.196/1997, i contratti di fornitura sono stipulati nelle ipotesi
di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
a) per
consentire la temporanea utilizzazione di professionalità non previste
nell’ordinamento dell’amministrazione, anche al fine di sperimentarne la
necessità;
b) in
presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di
programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti,
per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le
procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per
la temporanea copertura di posti relativi a profili professionali non
facilmente reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di
prestazioni, in particolare nell’ambito dei servizi assistenziali;
c) per
punte di attività o per attività connesse ad esigenze straordinarie, derivanti
anche da innovazioni legislative che comportino l’attribuzione di nuove
funzioni, alle quali non possa farsi fronte con il personale in servizio;
d) per
particolari fabbisogni professionali connessi all’attivazione e aggiornamento
di sistemi informativi ovvero di controllo di gestione e di elaborazione di
manuali di qualità e carte di servizi, che non possono essere soddisfatti
ricorrendo unicamente al personale in servizio;
e) per
soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico e per creare le relative
competenze nel campo della prevenzione, della sicurezza, dell’ambiente di lavoro e dei servizi alla
persona con standards predefiniti.
3. Il
numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il
tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso
l’ente, arrotondato, in caso di frazioni,
all’unità superiore.
4. Il
ricorso al lavoro temporaneo non è consentito per i profili della categoria A,
per quelli dell’area di vigilanza e per quelli del personale educativo e
docente degli asili nido e delle scuole materne, elementari, medie e superiori.
Sono, altresì, escluse le posizioni di lavoro che comportano l’esercizio di
funzioni nell’ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo.
5. Si
rinvia alle disposizioni della L.n.196/1997, e successive modificazioni ed
integrazioni, per gli aspetti non
previsti dal presente articolo.
6. I
lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipino
a programmi o progetti di produttività hanno titolo a partecipare
all’erogazione dei connessi trattamenti. La contrattazione integrativa
decentrata definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la determinazione
e corresponsione dei suddetti trattamenti accessori.
7.
L’ente comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del
potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di
fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai
sensi dell’art.7 della legge n.300/1970.
8.
Gli enti sono tenuti, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad
assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione
relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs.n.626/1994, in
particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività
lavorativa in cui saranno impegnati.
9.
I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso gli enti
utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge
n.300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10.
Gli enti provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e
consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art.10, comma 2, del CCNL
dell’1.4.1999, sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla
durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei
casi di motivate ragioni d’urgenza le amministrazioni forniscono l’informazione
in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla
stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art.7, comma 4, punto a)
della legge 24 giugno 1997, n.196.
11.
Alla fine di ciascun anno le amministrazioni forniscono ai soggetti
sindacali di cui all’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999 tutte le
informazioni necessarie alla verifica
del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine gli
enti forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL e all’ARAN tutte le informazioni di cui al precedente comma 10.
12.
In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto agli
enti di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente
articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro
temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Art.3
Contratto
di formazione e lavoro
1. Nell’ambito
della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39,
comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli enti possono stipulare
contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto
legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451.
2. Non
possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti che abbiano
proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di
proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che
l’assunzione avvenga per l’acquisizione di professionalità diverse da
quelle dichiarate in eccedenza.
3. Le
selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro
avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento
nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure
semplificate.
4. Il
contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per
l’acquisizione di professionalità elevate;
b) per
agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che
consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo
e di servizio.
5. Le
esigenze organizzative che giustificano l’utilizzo dei contratti di formazione
e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di
assunzione a tempo determinato.
6. Ai
fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale,
sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e lavoro non può
essere stipulato per l’acquisizione di professionalità ricomprese nella
categoria A.
7. Ai
lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle lettere
a) e b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento tabellare corrispondente
al profilo di assunzione (B1,B3,C1, D1 e D3).
8. Per
i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4,
lett. a), nell’ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto
un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa,
non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi
dell’art.4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è
destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di
lavoro, all’organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed
antinfortunistica. Per il l’area della vigilanza le ore minime di formazione
riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità. Gli oneri della
formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui
all’art.23, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
9. Le
eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste
dall’art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 non sono retribuite.
10. Il
contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i
principi di cui all’art. 14 del CCNL del 6.7.1995, e deve contenere
l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello
stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi,
nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici
mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di
formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
11. Il
trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro è costituito dal trattamento tabellare iniziale, dall’indennità
integrativa speciale, dalla tredicesima mensilità, dagli altri compensi o
indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione
lavorativa, se ed in quanto dovute. La contrattazione decentrata può
disciplinare l’attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o
per altri incentivi previsti dall’art.17 del CCNL dell’1.04.1999, utilizzando
esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione
e lavoro.
12. La
disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato,
con le seguenti eccezioni:
-
la durata del periodo di prova è pari ad un mese di
prestazione effettiva per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, lett. b);
lo stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti dal comma 4,
lett. a);
-
nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il
lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per
un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
13. Nella
predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i
principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10
aprile 1991, n. 125.
14. Il
contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza
prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del
completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi
oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato
per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione
stessa :
-
malattia
-
gravidanza e puerperio, astensione facoltativa
post-partum
-
servizio militare di leva e richiamo alle armi
-
infortunio sul lavoro
15. Prima
della scadenza del termine stabilito nel comma 10 il contratto di formazione e
lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
16. Al
termine del rapporto l’amministrazione è tenuta ad attestare l’attività svolta
ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è
rilasciata al lavoratore.
17. Il
rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell’art.8
del CCNL dell’1.4.1999, il procedimento ed i criteri per l’accertamento
selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione
alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle
selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 14.
18. Nel
caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo
indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli
effetti nell’anzianità di servizio.
19. Non
è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte degli enti
che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto
nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità
correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
Art.4
1. Gli
enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a. assunzione,
nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai
sensi delle vigenti disposizioni;
b. trasformazione
di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti
interessati.
2. Il
numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della
dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna
categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare
responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare
delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a
tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli.
Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
3.
Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e
nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa
informazione seguita da incontro, individuano i posti da destinare ai rapporti
di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente
comma 2 e nell’art. 5, comma 1, del presente CCNL. Gli stessi posti vengono
prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in
servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante
assunzione secondo le procedure selettive previste dai regolamenti degli enti.
4. Nel
caso che gli enti non abbiano provveduto agli adempimenti previsti nel comma 3,
oppure nel limite della eventuale percentuale residua, dopo l’attuazione della
disciplina prevista dal medesimo comma, la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta
giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato, nel
rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 13. In tal caso opera il solo
limite percentuale di cui al comma 2. Nelle domande, da presentare con cadenza
semestrale (giugno-dicembre), deve essere
indicata l’eventuale attività di
lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini dei
commi 7 e ss.
5.
L’ente, entro il predetto termine, può, con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di
lavoro per un periodo non superiore a
sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione alle mansioni e alla
posizione organizzativa del dipendente,
grave pregiudizio alla funzionalità del servizio.
6. Nel
caso di cui al comma 4 continua a trovare applicazione l’art. 1, comma 59, della L.662/96, l’art. 39, comma 27 della
L.n.449/1997 in materia di individuazione ed utilizzazione dei risparmi di
spesa e l’art.15, comma 1, lett. e) del CCNL dell’1.04.1999.
7. I
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione
lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle
vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività
lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione
ad albi professionali.
8. Gli
enti, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attività che, in ragione della
interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma
precedente, con le procedure previste dall’art.1, comma 58 bis della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, dandone
informazione ai soggetti di cui all’art.10, comma 2, del CCNL
dell’1.4.1999.
9.
Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra
l’attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma – e la
specifica attività di servizio, l’ente nega la trasformazione del rapporto a
tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.
10. Il
dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’ente nel quale
presta servizio l’eventuale successivo inizio
o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
11. In
presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente
individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata ai
sensi dell’art.4 del CCNL dell’1.4.1999, e tenendo conto delle esigenze
organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un
ulteriore 10 % massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma
4, le domande sono presentate senza limiti temporali.
12. Qualora
il numero delle richieste relative ai casi dei commi 4 e 11 ecceda i
contingenti fissati nei commi stessi, viene data la precedenza:
a. ai
dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
b. ai
familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al
70% o persone in particolari condizioni
psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
c. ai
genitori con figli minori, in relazione
al loro numero.
13. La
costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a
tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e
con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della
collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana,
al mese e all’anno e del relativo trattamento economico.
14. I
dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo parziale hanno diritto di tornare
a tempo pieno alla scadenza di un
biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi
sia la disponibilità del posto in organico.
15. I
dipendenti assunti con rapporto di
lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del
rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a
condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
16. Gli
enti informano con cadenza semestrale i
soggetti sindacali di cui all’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999
sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla tipologia delle stesse
e sull’eventuale ricorso al lavoro aggiuntivo e straordinario.
Orario di lavoro del
personale con rapporto
di lavoro a tempo parziale
1.
Il
dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto
di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non
può essere inferiore al 30 % di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale
non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno
trasformati.
2.
Il
rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
a.
orizzontale,
con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo
pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
b.
verticale,
con prestazione lavorativa svolta a
tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese, dell’anno e con
articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del
mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media
della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco
temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
c.
con
combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b).
3.
Il
tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione, in relazione ai
posti di cui al comma 3 dell’art. 4 vengono previamente definiti dagli enti e
resi noti a tutto il personale, mentre nel caso previsto dal comma 4 dello
stesso articolo sono concordati con il dipendente.
Art.6
Trattamento economico -
normativo del personale con
rapporto di lavoro a tempo
parziale.
1.
Al
personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno,
tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del
suo svolgimento
2.
Al
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo
con l’espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l’effettuazione di
prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all’art.1, comma 2, lett. e) del
D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell’orario di
lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da
utilizzare nell’arco di più di una settimana.
3.
Il
ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze
organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà
organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed
improvvise.
4.
Le
ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione
oraria globale di fatto di cui all’art.52, comma 2, lett. d) maggiorata di una
percentuale pari al 15%, i relativi
oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
5.
Il
personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può
effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva
attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2. Tali ore sono
retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all’art.52,
comma 2, lett. b), con una maggiorazione pari al 15%.
6.
Qualora
le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a
quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale dal comma 4,
la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 5 è elevata al 50%.
7.
Il
consolidamento nell’orario di lavoro, su richiesta del lavoratore, del lavoro
aggiuntivo o straordinario, svolto in via non meramente occasionale, avviene
previa verifica sull’utilizzo del lavoro aggiuntivo e straordinario per più di
sei mesi effettuato dal lavoratore stesso.
8.
I
dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni
di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo
parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato
alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo
trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.Analogo criterio di proporzionalità
si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal
CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale,
è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro previsto dalla L.n.1204/71, anche per la parte non cadente in periodo
lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo
di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera. Il permesso per
matrimonio, l’astensione facoltativa ed i permessi per maternità, spettano per
intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che
il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In
presenza di part-time verticale non si riducono i termini previsti per il
periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai
periodi effettivamente lavorati.
9.
Il
trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è
proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le
competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale,
spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa
categoria e profilo professionale.
10.
I
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché altri
istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati
ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non
direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina
prevista dai contratti integrativi decentrati.
11.
Al
ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo parziale sono
corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
12.
Il
trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni
contenute nell'art.8 della legge n.554/1988 e successive modificazioni ed
integrazioni.
13.
Per
tutto quanto non disciplinato dalle clausole contrattuali, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel
D.lgs.n.61/2000.
Art.7
Contratto a termine
1.
In
applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n.230/1962 e
successive modificazioni e dall’art.23, comma 1, della legge n.56/1997, gli
enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a
tempo determinato nei seguenti casi:
a) per
la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto,
ivi compresi i casi
di personale in distacco
sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4 e 5
della legge n.53/2000; nei casi in cui si tratti di forme di astensione dal
lavoro programmate (con l’esclusione delle ipotesi di sciopero), l’assunzione a
tempo determinato può essere anticipata fino a trenta giorni al fine di
assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) per
la sostituzione di personale assente
per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e
facoltativa previste dagli articoli 4,
5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n.903/1977,
come modificati dall’art.3 della legge n.53/2000; in tali casi l’assunzione a
tempo determinato può avvenire anche trenta giorni prima dell’inizio del
periodo di astensione;
c) per
soddisfare le esigenze organizzative dell’ente nei casi di trasformazione
temporanea di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un
periodo di sei mesi;
d) per
lo svolgimento di attività stagionali, nell’ambito delle vigenti disposizioni;
e)
per soddisfare particolari esigenze
straordinarie, anche derivanti dall’assunzione di nuovi servizi o
dall’introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in
servizio, nel limite massimo di nove mesi;
f) per
attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi
predisposti dagli enti, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il
personale in servizio, nel
limite massimo di dodici mesi;
g) per
la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un
periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate la procedure per la
copertura dei posti stessi.
2. Anche
al fine di favorire standards di qualità nell’erogazione dei servizi, gli enti
individuano, previa concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999, i
fabbisogni di personale da assumere ai sensi del presente articolo.
3. Gli
enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel
rispetto dei principi di cui all’art.36 e 36 bis del D.Lgs.n.29/1993, le procedure selettive per l’assunzione di
personale con contratto di lavoro a termine nelle ipotesi di cui al comma 1.
4.
Nei
casi di cui alle lettere a) e b), l’ente può procedere ad assunzioni a termine
anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello
sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento
di mansioni superiori ai sensi dell’art.56 del D.Lgs.n.29/1993, a quelle
proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
5.
Nei
casi di cui alle lettere a) e b), nel contratto individuale è specificato per
iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente
sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto
alla conservazione del posto ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito
nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 3. La durata del contratto
può comprendere anche periodi di affiancamento necessari per il passaggio delle
consegne.
6. Il
rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso,
alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale
data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
7. In
tutti i casi in cui il CCNL del 6.7.1995 prevede la risoluzione del rapporto
con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad
eccezione di quelli previsti dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il
rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso é fissato in un
giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e
comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso
superiore all’anno.
8. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo
pieno ovvero, per i profili professionali per i quali è consentito, anche a tempo parziale.
9. Il
lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del
rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la
disciplina, dell’art. 14 -bis del CCNL del ai 6.7.1995, non superiore comunque
a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane
per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall’art.14- bis
del CCNL del 6.7.1995, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna
delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di
indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui
al successivo comma 10. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte e ove posto in essere dall’ente deve essere motivato.
10. Al
personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e
normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo
indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le
seguenti precisazioni:
a)
le
ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
b)
in
caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i
criteri stabiliti dagli artt.21 e 22, si applica l’art. 5 del D.L. 12 settembre
1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638.
I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i
quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui
all’art.21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995, in misura proporzionalmente
rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di
periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può
comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo
di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni
caso superare il termine massimo
fissato dal citato art. 21 del CCNL del 6.7.1995;
c)
possono
essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo
di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 19, comma 3,
del CCNL del 6.7.1995;
d)
in
tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in
generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile
applicare il disposto dell’art.14, comma 5, del CCNL stipulato in data
6.7.1995, il contratto è stipulato con
riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel
caso che il dipendente non li presenti
nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei
requisiti previsti per l’assunzione il rapporto è risolto con effetto
immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
e)
sono
comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da
specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge
n.53/2000.
11.
Il
contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all’art.
2126 c.c. quando:
a)
l’applicazione
del termine non risulta da atto scritto;
b)
sia
stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti.
12.
La
proroga ed il rinnovo deI contratto a tempo determinato sono disciplinati
dall’art.2, comma 2, della legge n.230/1962, come modificato ed integrato
dall’art.12 della legge n.196/1997.
13.
In
nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
14.
I
periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso un ente, per un
periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono essere
adeguatamente valutati nell’ambito delle selezioni pubbliche disposte dallo
stesso ente per la copertura di posti vacanti di profilo e categoria identici a
quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto a termine.
15.
Nel
caso in cui la durata complessiva del contratto a termine superi i quattro
mesi, fermi restando i limiti e le modalità di legge, il lavoratore dovrà
essere informato di quanto previsto dall’art.23, comma 4, della legge n.56/1987
in materia di iscrizione nelle liste di collocamento e relativa graduatoria.
Mansioni superiori
1.
Il
presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art.56,
commi 2, 3 e 4 del D. lgs. n.29/1993 per la parte demandata alla
contrattazione.
2.
In
applicazione di quanto previsto dall’art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, il
conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi :
a)
nel
caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino
a dodici qualora siano state
avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le
selezioni interne di cui all’art.4 del CCNL del 31.3.1999;
b)
nel
caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione
del posto, con esclusione dell’assenza
per ferie, per la durata dell’assenza.
3.
Il
conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche
attraverso rotazione tra più dipendenti,
è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal
responsabile del servizio, nell’ambito delle risorse espressamente assegnate
per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per
iscritto al dipendente incaricato.
4.
I
criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti
dagli enti previa concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999.
5.
Il
dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il
trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente
alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la
posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione
individuale di anzianità.
6.
Al
dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della
categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel
rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli
da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi
compensi.
7.
Per
quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’art.
56 del D.lgs.n.29/1993.
TITOLO II
CAUSE DI SOSPENSIONE DEL
RAPPORTO
Art.9
Servizio militare
1.
La
chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi
per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario
allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la
sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il
dipendente ha titolo alla conservazione
del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
2.
I
dipendenti obiettori di coscienza che
prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di
prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio,
senza retribuzione.
3.
Entro
quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di
congedo, il dipendente deve porsi a
disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il
rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso
nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4.
Il
periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti
previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
5.
I
dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per
tutto il periodo del richiamo, che
viene computato ai fini dell’anzianità di
servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale
differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e
quello fondamentale in godimento presso l’ente di appartenenza.
Art.10
Assenze per malattia
1.Dopo il comma 7 dell’art. 21 del CCNL del 6.7. 95, è inserito il seguente:
“7.bis. In caso di
patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad
esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per
soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal
computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero
ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate
terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale
o Struttura Convenzionata. In tali
giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista
dal comma 7, lettera a) del presente articolo”.
2.
Il comma 4 dell’art.21
del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal seguente:
“4. Superati i periodi di
conservazione del posto previsti dal 1° e 2°comma , nel caso che il dipendente
sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle
mansioni del proprio profilo professionale, l’ente, compatibilmente con la sua
struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in
mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell’ambito della stessa
categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell’interessato,
anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria
inferiore. In tal caso trova applicazione l’art.4, comma 4, della legge
n.68/1999”
Art.10-bis
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio
1.
All’art. 22 del CCNL
del 6.7.1995 è aggiunto il seguente comma 4
“4.Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al
momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia
collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l’art.1,
comma 7, della legge n.68/1999”.
Aspettativa per motivi
personali
1.
Al
dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale
e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze
organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza
decorrenza dell’anzianità, per una
durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due
periodi.
2.
I
periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai
fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del
dipendente.
3.
La
presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente tutelati da
specifiche disposizioni di legge o, sulla base di queste, da altre previsioni
contrattuali.
Art.12
Aspettativa per dottorato di
ricerca o borsa di studio
1.
I
dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di
ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano
delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, in aspettativa
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Art.13
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
Art.14
Cumulo di aspettative
1. Il dipendente non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato e in caso di assenze di cui alla legge n.1204/1971.
2. L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Art.15
Diritto allo studio
1.
Ai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in
aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi
straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per
ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo
indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con
arrotondamento all’unità superiore.
2.
I
permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi
destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari,
di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
3.
Il
personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro
che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non
può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei
giorni festivi o di riposo settimanale.
4.
Qualora
il numero delle richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al comma 1,
per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a)
dipendenti
che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o
post-universitari e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi
agli anni precedenti;
b)
dipendenti
che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e
successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima
volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c)
dipendenti
ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle
condizioni di cui alle lettere a) e b).
5.
Nell’ambito
di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è
accordata, nell’ordine, ai dipendenti
che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola
media superiore, universitari o post-universitari.
6.
Qualora
a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista
ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non
abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo
stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di
età.
7.
Per
la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati
debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione
e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami
sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette
certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per
motivi personali.
8.
Per
sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può
utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti
dall’art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995.
Art.16
Congedi per la formazione
1.
I
congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art.5 della legge
n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2.
Ai
lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso
ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella
misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale delle
diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al
31 dicembre di ciascun anno.
3.
Per
la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed
in possesso della prescritta
anzianità, devono presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda,
contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della
data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere
presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4.
Le
domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di
cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5.
L’ente
può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le
seguenti condizioni:
a)
il
periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b)
non
sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei
servizi.
6.
Al
fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse
formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare
un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la
fase di preavviso di cui al comma 2, l’ente può differire la fruizione del
congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi.
7.
Al
lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art.5,comma 3, della
legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5,
relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento
economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli, si
applicano le disposizioni contenute nell’art.21 e, ove si tratti di malattie
dovute a causa di servizio, nell’art.22 del CCNL del 6.7.1995.
Art.17
Congedi dei genitori
1.
Al
personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela
della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata
dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000.
2.
Nel
presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e
della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali
leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte
dalla legge n.53/2000.
3. In caso di parto prematuro
alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora
il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere
che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo
ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa
del figlio.
4.
Nel
periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge
n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui
all’art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa
mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la
retribuzione di posizione, nonché il
salario di produttività.
5.
Nell’ambito
del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a),
della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche
frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di
servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose
per la salute.
6.
Successivamente
al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi
previsti dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri
ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun
anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita
secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
7.
I
periodi di assenza di cui ai precedenti commi
5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli
eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità
di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8.
Ai
fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro,
di cui all’art.7, comma 1, della legge n.1204/1971, la lavoratrice madre o il
lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della
durata, all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque
il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
9.
In
presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto
della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata
entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
10.
In
caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art.10 della legge
1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal
comma 1 dello stesso art.10 possono essere utilizzate anche dal padre.
11.
La
presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art.19, commi 7 e 8, del
CCNL del 6.7.1995.
Art.18
Congedi per eventi e cause
particolari
1.
Le
lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e
cause particolari previsti dall’art.4 della legge n.53/2000.
2.
Per
i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del
convivente, pure previsti nel citato art.4 della legge n.53/2000, trova,
invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell’art.19, comma 1,
secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995; la stabile convivenza è accertata sulla
base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3.
Resta
confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art.19 del CCNL
del 6.7.1995.
TITOLO III
Disposizioni particolari
Art.19
Pari opportunità
1.
Al
fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra
uomini e donne all’interno del comparto, nell’ambito delle più ampie previsioni
dell’art. 2, comma 6, della L.125/1991 e degli artt.7, comma 1, e 61 del
D.Lgs.n. 29/1993, saranno definiti, con la contrattazione decentrata
integrativa, interventi che si concretizzino in “azioni positive” a favore
delle lavoratrici.
2.
Presso
ciascun ente sono inoltre costituiti appositi comitati per le pari opportunità,
composti da un rappresentante dell’ente, con funzioni di presidente, da un
componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’ente, nonché dai
rispettivi supplenti, per i casi di assenza dei titolari.
3.
I
comitati per le pari opportunità hanno il compito di:
a)
svolgere,
con specifico riferimento alla realtà locale, attività di studio, ricerca e
promozione sui principi di parità di cui alla L. 903/1977 e alla L. 125/1991,
anche alla luce dell’evoluzione della legislazione italiana ed estera in
materia e con riferimento ai programmi
di azione della Comunità Europea;
b)
individuare
i fattori che ostacolano l’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini
nel lavoro proponendo iniziative dirette al loro superamento alla luce delle caratteristiche
del mercato del lavoro e dell’andamento
dell’occupazione femminile in ambito locale, anche con riferimento alle
diverse tipologie di rapporto di lavoro;
c)
promuovere
interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza
per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d)
proporre
iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro,
anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno
e l’elaborazione di uno specifico codice di condotta nella lotta contro le
molestie sessuali.
4.
Gli
enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti
idonei per il funzionamento dei Comitati di cui al comma 2.
5.
In
sede di negoziazione decentrata a livello di singolo ente, tenendo conto delle
proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, sono concordate le
misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e
di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle lavoratrici in
seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
a)
accesso
ai corsi di formazione professionale e modalità di svolgimento degli stessi;
b)
flessibilità
degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
c)
perseguimento
di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti
professionali, di cui si deve tener conto anche nell’attribuzione di incarichi
o funzioni più qualificate, nell’ambito delle misure rivolte a superare, per la
generalità dei dipendenti, l’assegnazione in via permanente di mansioni
estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione
professionale;
d)
individuazione
di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i
principi di pari opportunità nel lavoro.
6.
Gli
effetti delle iniziative assunte dagli enti, a norma del comma 5, formano
oggetto di valutazione dei Comitati di cui al comma 2, che elaborano e
diffondono, annualmente, uno specifico rapporto sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuno dei profili delle diverse categorie ed in
relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione
professionale, dei passaggi di categoria e della progressione economica
all’interno della categoria nonché della retribuzione complessiva di fatto
percepita.
7.
I
Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per un quadriennio e
comunque fino alla costituzione dei nuovi. I loro componenti possono essere
rinnovati nell’incarico per una sola volta.
8.
I
Comitati per le pari opportunità si riuniscono trimestralmente o su richiesta
di almeno tre componenti.
Art.20
Periodo di prova
1. L’art. 14 bis, comma 9, del CCNL del
6.7.1995 è sostituito dal seguente:
“9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.
La presente disposizione si applica anche al
dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL
preveda analoga disciplina” .
Art.21
Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche
1.
Allo
scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo
indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura
sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle
leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e
che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto
dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo
le modalità di sviluppo del progetto:
a)
il
diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di
recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21,
comma 7, del CCNL del 6.7.1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b)
concessione
di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la
durata del progetto;
c)
riduzione
dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e
retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente
alla durata del progetto di recupero;
d)
assegnazione
del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale
diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura
che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2.
I
dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo
grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal
comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono
fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto
medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini dell’art. 14 del
presente contratto. La stabile convivenza è accertata sulla base della
certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3.
Qualora
i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle
previste terapie, l’ente dispone, con le modalità previste dalle disposizioni
vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione
lavorativa.
4.
Il
dipendente deve riprendere servizio presso l’ente nei 15 giorni successivi alla
data di completamento del progetto di recupero.
Art.22
Turnazioni
1.
Gli
enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio
funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in
un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
2.
Le
prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della
relativa indennità, devono essere
distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione
equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano,
pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata
nell’ente.
3.
I
turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture
operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4.
I
turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque
salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi
naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le
22 e le 6 del mattino.
5.
Al
personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il
disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i
cui valori sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c)
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).
6.
L’indennità
di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di
servizio in turno.
7.
Agli
oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le
risorse previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
Art.23
Reperibilità
1.
Per
le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il
servizio di pronta reperibilità. Esso è
remunerato con la somma di L.20.000 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si
fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art.15 del CCNL
dell’1.4.1999.Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente
in giornata festiva, anche
infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2.
In
caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato
nell’arco di trenta minuti.
3.
Ciascun
dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese;
gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4.
L’indennità
di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l’orario di servizio a
qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non
inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata,
in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o
comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha
diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere
alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non
comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
Art.24
Trattamento per attività
prestata in giorno festivo - riposo compensativo
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art.52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4.
La
maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio
collegato alla prestazione.
5.
Anche
in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e
festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art.52,
comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario
festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
Art.25
Passaggio diretto ad altre
amministrazioni del personale in eccedenza
1.
In
relazione a quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.lgs.n.29/1993,
conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo
scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza
ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del
personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della
medesima amministrazione, l’ente interessato comunica a tutti gli enti del
comparto aventi sede in ambito provinciale o anche interprovinciale l’elenco
del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale
richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di
tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o
amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs.n.29/1993, aventi sempre
sede in ambito regionale, al fine di verificare ulteriori disponibilità di
posti per i passaggi diretti.
2.
Gli
enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati,
comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei posti, corrispondenti
per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i
quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al
passaggio diretto del personale in eccedenza.
3.
I
posti disponibili sono comunicati ai lavoratori dichiarati in eccedenza che
possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti
assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali priorità; l’ente
dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4.
Qualora
si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, si forma
una graduatoria sulla base di criteri definiti dagli enti che tengano conto dei
seguenti elementi:
-
situazione
di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti;
-
maggiore
anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
-
situazione
personale del lavoratore portatore di handicap in gravi condizioni
psico-fisiche;
-
particolari
condizioni di salute del lavoratore e dei familiari.
5.
Gli
enti datori di lavoro attivano nei confronti del personale messo in
disponibilità le iniziative di formazione e riqualificazione utili per
favorirne la ricollocazione, nell’ambito dei piani formativi finanziati dagli
enti. Allo stesso personale sono riconosciute le forme di incentivazione di cui
all’art. 17, comma 7, del CCNL dell’1.4.1999.
Art.26
Ricostituzione del rapporto
di lavoro
1.
Il
dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di
dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la
ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta,
il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il
sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni.
2.
La
stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali
di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione
con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi
dell’Unione Europea.
3.
Nei
casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è
subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione
organica dell’ente.
Art.27
Norma per gli enti provvisti
di Avvocatura
1. Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all’ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all’art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l’Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.
Art.28
Patrocinio legale
1.
L’ente,
anche a tutela dei propri diritti ed
interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità
civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti
direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei
compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista
conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del
procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune
gradimento.
2.
In
caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa
grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell’art. 43, comma 1.
TITOLO IV
Personale
dell’area di vigilanza
Art.29
Disposizioni speciali per il
personale dell’area di vigilanza con particolari responsabilità
1.
In
attuazione dell’art.24, comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999, e in sede di
prima applicazione dell’art.4 del CCNL del 31.3.1999, le parti convengono di
assumere le iniziative necessarie per realizzare il passaggio alla categoria D,
posizione economica D1, del personale dell’area di vigilanza dell’ex 6^q.f.,
nelle seguenti ipotesi:
a)
personale al quale, con atti formali da parte dell’amministrazione
d’appartenenza, siano state attribuite funzioni di responsabile del servizio
complessivo dell’intera area di vigilanza;
b)
personale addetto all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e
controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato,
a seguito di procedure concorsuali, nella ex sesta qualifica funzionale su
posti istituiti che prevedessero l’esercizio di tali funzioni anteriormente all’entrata in vigore del
D.P.R. n.268/1987;
c)
personale addetto all’esercizio di effettivi compiti di coordinamento e
controllo di altri operatori di pari
qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex sesta qualifica
funzionale, a seguito di procedure concorsuali, su posti, istituiti,
successivamente al DPR.n.268/87 che prevedessero formalmente l’esercizio delle
predette funzioni, non in applicazione dell’art.21, comma 6, DPR.n.268/1987
stesso, i cui titolari sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del
presente articolo.
2.
La
disciplina di cui al comma 1 trova applicazione solo negli enti la cui
dotazione organica complessiva già preveda anche in altre aree, diverse da
quella di vigilanza, posti inquadrati
in categoria D.
3.
In
applicazione del disposto del comma 1, lettere a) e b), nell’ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti istituiscono in
dotazione organica i corrispondenti posti di categoria D, provvedendo alla
copertura finanziaria, anche ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999.
4.
In
applicazione del disposto del comma 1, lett. c), nel rispetto delle previsioni
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, gli enti prevedono
in dotazione organica il numero di posti di specialisti di vigilanza, di
categoria D, necessari, una volta effettuata la preventiva verifica circa lo
svolgimento d’effettive funzioni di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella
inferiore, il cui numero sarà da definirsi in sede di concertazione, sulla base
della realtà organizzativa di ciascun Ente, in conseguenza della verifica
effettuata. La copertura finanziaria relativa potrà avvenire anche ai sensi
dell’art.15, comma 5, CCNL dell’1.4.1999.
5.
Il
passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1,
lett. a) e b) avviene, previa verifica selettiva dei requisiti richiesti, di
cui ai punti a) e b) entro il termine di due mesi dalla data di sottoscrizione
del presente CCNL.
6.
Il
passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1,
lett.c), avviene sulla base di selezioni mediante valutazioni di titoli
culturali, professionali e di servizio; gli enti individuano i criteri per lo svolgimento delle procedure
selettive, attivando le procedure di concertazione previste dall’art.8 del CCNL
dell’1.4.1999.
7.
A
seguito del passaggio nella categoria D, al personale di cui al comma 1, lett.
a) viene conseguentemente attribuito il profilo specifico, già previsto o da
istituire, di “responsabile dei servizi di polizia municipale e locale”, con
contenuti coerenti con la declaratoria della stessa categoria D. Al personale
di cui alle lett. b) e c) viene conseguentemente attribuito indicativamente il
profilo di “specialista di vigilanza”, con contenuti e mansioni, assorbenti
anche le funzioni di base dell’area di vigilanza, indicate nel mansionario
allegato sub A al presente contratto, continuando cioè a svolgere anche le
funzioni attualmente assegnate.
8.
Negli
enti la cui dotazione organica complessiva non preveda posti di categoria D, al fine di valorizzare le
posizioni di cui al comma 1, ove non sia stata istituita una posizione
organizzativa in base alla disciplina prevista dall’art.11 del CCNL del
31.3.1999, la contrattazione integrativa decentrata remunera le relative
responsabilità utilizzando le risorse con un compenso, riassorbibile a seguito
di eventuali passaggi di categoria, non superiore alla differenza tra il
trattamento economico di categoria in godimento, comprensivo della eventuale
posizione economica fruita all’interno della progressione economica
orizzontale, ed il trattamento tabellare iniziale della categoria superiore,
provvedendo alla copertura dei relativi oneri con le risorse previste
dall’art.15 del CCNL dell’1.4.1999, anche attivando le iniziative correlate alla
disciplina del comma 5 dello stesso articolo. Tale trattamento cessa di essere
corrisposto a seguito dell’inquadramento del personale di categoria D e le
relative risorse rientrano nella disponibilità di cui all’art. 15 CCNL
dell’1.4.1999.
9.
La
disciplina del presente articolo ha carattere di specialità e di eccezionalità,
ivi compreso il nuovo profilo professionale, e può essere applicata soltanto
nei limiti e con riferimento al personale indicato nel comma 1.
SPECIALISTA DI VIGILANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE (profilo professionale indicativo)
Possiede buone
conoscenze plurispecialistiche ed un grado d’esperienza pluriennale, con
frequente necessità d’aggiornamento, svolge attività con contenuto tecnico,
gestionale, con responsabilità di risultati relativi a diversi processi
produttivi/amministrativi, attività che possono essere caratterizzate da
elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non
immediatamente utilizzabili ed ampiezza delle soluzioni possibili, comportanti
relazioni organizzative interne di natura negoziale, gestite anche tra unità
organizzative diverse da quella d’appartenenza, relazioni esterne (con altre
istituzioni) di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale e
relazioni con gli utenti di natura diretta, e negoziale.
Coordina dipendenti
della categoria inferiore nella programmazione gestionale delle attività,
curando la disciplina e l’impiego tecnico/operativo del personale e fornendo
istruzioni nelle aree operative di competenza, s’occupa dell’istruttoria
formale delle pratiche e provvedimenti specifici di un certo livello di
complessità, elabora dati e programmi nelle materie di competenza.
Svolge
inoltre attività di vigilanza nei settori di competenza della Polizia
Municipale e locale, utilizzando anche strumenti complessi e segnalando ai
competenti uffici eventuali situazioni rilevanti, può compiere tutti gli atti
previsti dalle funzioni ricoperte ed anche quelle di base dell’area di
vigilanza; conduce tutti i mezzi in dotazione, come gli altri appartenenti alla
Polizia Municipale e locale.
TITOLO V
Personale delle scuole
Art.30
1.
L’attività
didattica (rapporto diretto insegnante - bambini) è di trenta ore settimanali.
Il predetto orario è articolato in modo da coprire l’intero arco di apertura
delle scuole.
2.
Alle
attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane di fruizione
delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 7, un monte orario che
comunque non sia superiore a 20 ore mensili.
3.
Ai
fini del comma 2 sono considerate integrative le attività di programmazione, di
documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di
collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4.
Gli
enti, tenuto conto delle proprie esigenze
delle peculiari caratteristiche organizzative del servizio, possono
rideterminare l’orario dell’attività didattica, per periodi predefiniti, in
misura non inferiore a 25 ore settimanali, previo espletamento della procedura
di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999. Tale soluzione è
praticabile solo a condizione che:
a)
sia
stata certificata, dagli organi di controllo interno, l’assenza di oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, tenuto
conto anche degli effetti derivanti dall’applicazione del comma 3;
b)
sia,
in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo
e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
5.
Nel
caso previsto dal comma 4, per il periodo in cui l’attività didattica è
ridotta, al personale interessato viene proporzionalmente ridotta l’indennità
di tempo potenziato di cui all’art. 37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995. I
conseguenti risparmi confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 del CCNL del
1.4.1999, sono utilizzati per le finalità previste dall’art. 17 dello stesso
CCNL e tornano ad essere disponibili, per il ripristino della predetta
indennità, in caso di ritorno all’orario di cui al comma 1.
6.
Gli
enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche
del servizio, possono determinare l’orario annuale delle attività integrative
anche in misura ridotta rispetto a quello derivante dall’applicazione del comma
2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento
della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999. Tale
soluzione è praticabile a condizione che:
a)
i
servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in
misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b)
sia,
in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo
e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
7.
Il
calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane,
prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono
definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura
delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed
aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo
di inquadramento, fermo restando il limite definito nei commi precedenti.
Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico,
possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un
periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività
delle scuole che per altre attività didattiche ed aggiornamento professionale,
di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di
cui all’art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999; gli incentivi economici
sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le
risorse di cui all’art.15 del citato CCNL.
8.
Relativamente
alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli
accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000. Al personale
insegnante delle scuole materne è conservata l’indennità professionale annua
lorda di L.900.000, di cui all’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995
nonché quella di tempo potenziato di cui all’art.37, comma 2, salvo quanto
previsto dal comma 5.
9.
Ciascun
ente, previa informazione, ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.1999, definisce le condizioni e le modalità
ottimali per l’erogazione del servizio,ivi compreso il numero dei bambini per
ciascuna sezione che, di norma, è di 25
ed il numero degli insegnanti titolari per sezione, prevedendo l’assegnazione
di personale docente d’appoggio in presenza di minori disabili.
10.
Nei
casi di vacanza d’organico, di assenza degli insegnanti titolari per motivi di:
salute maternità o per altre legittime cause, gli enti garantiscono attraverso
l’istituto della supplenza o della sostituzione le condizioni standard del
servizio ed il rapporto educatore bambino. Il personale che superi o che abbia
superato le selezioni di accesso al posto di insegnate è idoneo a svolgere la
funzione docente.
11.
A
tal fine disciplinano le modalità di assunzione nell’ambito della disciplina
dell’art.7, comma 3, del presente CCNL.
Personale educativo degli
asili nido
1.
La
prestazione di lavoro del personale educativo degli asili nido destinata al
rapporto diretto educatore - bambini è fissata in trenta ore settimanali. Il
predetto orario è articolato in modo da coprire l’intero arco di apertura degli
asili.
2.
Alle
attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla
fruizione delle ferie e del periodo di attività, di cui al comma 5, un monte
orario non superiore a 20 ore mensili.
3.
Ai
fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione,
di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di
collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4.
Gli
enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari
caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario annuale
dell’attività integrativa, anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo
definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue,
previo espletamento della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL
dell’1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
a)
i
servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in
misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b)
sia,
in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo
e quantitativo del servizio offerto alla collettività;
5.
Il
calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane,
prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono
definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura
delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed
aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al
profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi
precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario
scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di
concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi
sia per le attività dei nidi che per altre attività d’aggiornamento
professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei
progetti di cui all’art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999; gli
incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione
integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del citato
CCNL.
6.
Relativamente
alla disciplina contenuta nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli
accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.
7.
Al
personale educativo degli asili nido è confermata l’indennità professionale di
L.900.000 annue lorde, prevista dall’art.37, co.1, lett. c) del CCNL del
6.7.1995. Allo stesso personale compete altresì, a decorrere dal 31.12.1999,
un’ indennità di L.120.000 mensili lorde, per 10 mesi di anno scolastico. Al relativo onere si fa fronte utilizzando
le risorse indicate nell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999. Tale ultima indennità
costituisce trattamento economico accessorio, incide solo sulla seconda quota
di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non
incide su altri istituti di carattere economico.
Art.32
Personale docente delle
scuole gestite dagli enti locali
1.
Per
il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti
locali l’attività oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni non deve
superare le 24 ore nelle scuole elementari e le 18 ore in quelle medie. Le
settimane di attività nell’anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti
con gli alunni e gli studenti, devono coprire l’intero calendario scolastico.
Per il personale docente che opera all’interno degli istituti di riabilitazione
e pena l’orario è fissato in 15 ore settimanali e 3 ore di supplenza.
2.
Alle
attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla
fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 5 un monte orario che comunque non sia superiore a 20
ore mensili.
3.
Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di
programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed
aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4.
Gli
enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari
caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario dell’attività
integrativa annuale anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito
dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore, previo espletamento
della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999. Tale
soluzione è praticabile a condizione che:
a)
i
servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in
misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b)
sia,
in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo
e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso
superare le 42 settimane, sulla base della normativa ministeriale, prevede
l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in
sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole
il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento
programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di
inquadramento. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario
scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di
concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi
sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di
aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro,
nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, co.1, lett. a) del CCNL
dell’1.4.1999; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede
di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui
all’art.15 del citato CCNL.
6. Relativamente alla disciplina contenuta nei
precedenti commi, sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in
atto alla data del 30.6.2000.
7. Al personale docente delle
scuole elementari e secondarie di cui al comma 1 è confermata l’indennità annua
lorda di L.900.000, di cui all’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995.
8. Ciascun ente, previa
informazione, ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.1999, definisce le
condizioni e le modalità ottimali per
l’erogazione del servizio.
9. Nei casi di vacanza
d’organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del
personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio
assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità
di assunzione del personale necessario nell’ambito della disciplina dell’art.7,
comma 3, del presente CCNL.
Art.32-bis
Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali
1. Il calendario del personale docente comunale, utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap, è lo stesso di quello osservato dagli altri docenti operanti nella stessa istituzione scolastica dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
2. L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni portatori di handicap non deve essere superare le 24 ore settimanali; il monte ore delle attività integrative non deve essere superiore alle 20 ore mensili.
3. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, comma 1, lett.a) del CCNL dell’1.4.1999; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999.
4. Relativamente alla disciplina contenuta nei precedenti commi sono comunque fatti salvi gli accordi di miglior favore in atto alla data del 30.6.2000.
5. Al personale docente è conservata l’indennità professionale annua lorda di L.900.000 di cui all’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995.
Art.33
1. L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni del personale docente ed educativo utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap è identico a quello osservato, nell’istituzione scolastica o educativa presso la quale prestano servizio, dal restante personale educativo e docente.
Art.34
Personale docente dei centri
di formazione professionale
1.
Fermo
restando l’orario contrattuale di lavoro in vigore, il personale docente dei
centri di formazione professionale svolge attività didattica, in aula o in
laboratorio, entro un monte ore annuo definito dagli enti in stretta relazione
con i contenuti della programmazione regionale delle attività formative e della
tipologia delle relative iniziative. Le restanti ore sono destinate ad altre
attività connesse alla formazione.
2.
Al
fine di favorire processi di innovazione organizzativa dei centri di formazione
professionale e di riqualificazione e riconversione delle attività formativa
realizzati nei suddetti centri, anche alla luce delle previsioni del Patto
sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22.12.1998, al personale di
cui al comma 1 è corrisposta una indennità professionale il cui importo è
stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa in proporzione all’entità
dell’attività didattica, entro il tetto massimo di L.900.000 annue lorde.
TITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art.35
Retribuzione di posizione
per l’area della vigilanza
1.
Nel testo
dell’art.20 del CCNL sottoscritto in data 1.4.1999 è inserito il seguente comma
:
“3. L’indennità
prevista dall’art.37, comma 1, lett. b), primo periodo, continua a trovare
applicazione, dalla data di conferimento dell’incarico, nei confronti del
personale dell’area di vigilanza incaricato di una delle funzioni dell’area
delle posizioni organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL del 31.3.1999.”
Art.36
Indennità maneggio valori
1.
Al
personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di
valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio
mensile dei valori maneggiati. Gli importi di tale indennità, stabiliti in sede
di contrattazione integrativa decentrata, possono variare da un minimo di L.
1000 a un massimo di L.3000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni
caso, con le risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
2.
Tale
indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è
effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.
Art.37
Indennità di rischio
1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l’ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un’ indennità mensile di L.40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000.
Art.38
Lavoro straordinario
1.
Le
prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non
possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di
lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in
ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.
2.
La
prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente,
sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente,
rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3.
Per
esigenze eccezionali - debitamente
motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi
istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2%
dell’organico - il limite massimo
individuale di cui all’art. 14, comma 4 del CCNL dell’1.4.1999 può essere
elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il
limite delle risorse previste dallo stesso art. 14.
4.
La
misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, dalla data di entrata in
vigore del presente CCNL, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro
ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui
all’art.52, comma 2, lett. b) incrementata del rateo della 13^mensilità.
5.
La
maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
-
al
15% per il lavoro straordinario diurno;
-
al
30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo);
-
al
50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6.
La
prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni
caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
7.
Su
richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente
autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente
con le esigenze organizzative e di servizio.
8.
La
disciplina del presente articolo e del successivo art.39 integrano quella
dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999.
Art.38 bis
Banca delle ore
1.
Al
fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come
permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita
la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2.
Nel
conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di
lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo
stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi
entro l’anno successivo a quello di maturazione.
3.
Le
ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in
retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o
anche per necessità personali e familiari.
4.
L’utilizzo
come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero
dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso
possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5.
A
livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al
monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed all’assunzione di
iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della
norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive,
anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate
sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6.
Le
maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese
successivo alla prestazione lavorativa.
Art.39
Lavoro straordinario
elettorale, per eventi straordinari
e calamità nazionali
1.
Il
lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o
referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari
imprevedibili e per calamità naturali
non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999.
2.
Gli
enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo
straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il
personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di
cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999. Tali risorse vengono comunque
erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di
risultato di cui all’art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al
relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei
casi di cui all’art. 14, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999.
Art.40
Bilinguismo
1.
Al
personale in servizio negli enti aventi sede nella regione autonoma a statuto
speciale Valle d’Aosta o negli enti in cui vige istituzionalmente, con
carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo aventi sede in altre
regioni a statuto speciale è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata
alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per
il personale in servizio negli enti locali della regione a statuto speciale
Trentino Alto Adige.
La
presente disciplina produce effetti qualora l’istituto non risulti disciplinato
da disposizioni speciali.
Art.41
Trattamento di trasferta
1.
Il
presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria
attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di
10 KM dalla ordinaria sede di servizio.
Nel caso in cui il dipendente venga inviato in trasferta in luogo
compreso tra la località sede di servizio e quella di dimora abituale, la
distanza si computa dalla località più
vicina a quella della trasferta. Ove la
località della trasferta si trovi oltre la località di dimora abituale le
distanze si computano da quest’ultima località.
2.
Al
personale di cui al comma 1, oltre alla normale retribuzione, compete:
a)
una
indennità di trasferta, avente natura non retributiva, pari a:
· L.40.000 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
·
L.1650
per ogni ora di trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore
o per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata superiore alle
24 ore;
b)
il
rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo,
nave ed altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del
biglietto e per la classe stabilita per tutte le categorie di personale come
segue:
· 1 classe - cuccetta 1 classe
per i viaggi in ferrovia
· classe economica per i
viaggi in aereo;
c)
il
rimborso delle spese per i taxi e per i mezzi di trasporto urbani nei casi e
alle condizioni individuati dagli enti secondo la disciplina del comma 12;
d)
il
compenso per lavoro straordinario, nel caso che l’attività lavorativa nella
sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di
lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente
lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività
lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la
sorveglianza e custodia del mezzo.
3.
Ai
soli fini del comma 2, lettera a), nel computo delle ore di trasferta si
considera anche il tempo occorrente per il viaggio.
4.
Il
dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio
mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10
Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa
dalla dimora abituale, qualora l’uso di tale mezzo risulti più
conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l’art.43,
commi 2 e ss., e al dipendente spetta l’indennità di cui al comma 2, lettera
a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese
autostradali, di parcheggio e dell’eventuale custodia del mezzo ed una
indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde
per ogni Km.
5.
Per
le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso
della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo a quattro stelle e
della spesa per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L.43.100 per il
primo pasto e di complessive L.85.700 per i due pasti. Per le trasferte di
durata non inferiore a 8 ore, compete solo il rimborso per il primo pasto.
Nei casi di missione
continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è
consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico
alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo,
sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima località.
6.
Al
personale delle diverse categorie inviato in trasferta al seguito e per
collaborare con componenti di delegazione ufficiale dell’ente spettano i
rimborsi e le agevolazioni previste per i componenti della predetta
delegazione.
7.
Gli
enti individuano, previo confronto con le organizzazioni Sindacali, particolari
situazioni che, in considerazione della impossibilità di fruire, durante le
trasferte, del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione, consentono la
corresponsione in luogo dei rimborsi di cui al comma 5 la somma forfettaria
di L. 40.000 lorde. Con la stessa
procedura gli enti stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese
relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale
per l’espletamento dell’incarico affidato.
8.
Nel
caso in cui il dipendente fruisca del rimborso di cui al comma 5, l’indennità
di cui al comma 2 viene ridotta del 70%. Non è ammessa in nessun caso l’opzione
per l’indennità di trasferta in misura intera.
9.
L’indennità
di trasferta non viene corrisposta in caso di trasferte di durata inferiore
alle 4 ore o svolte come normale servizio d’istituto del personale di vigilanza
o di custodia, nell’ambito della circoscrizione di competenza dell’ente.
10.
L’indennità
di trasferta cessa di essere corrisposta dopo i primi 240 giorni di trasferta
continuativa nella medesima località.
11.
Il
dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente articolo ha diritto ad
una anticipazione non inferiore al 75% del trattamento complessivo
presumibilmente spettante per la trasferta.
12.
Gli
enti stabiliscono, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con gli
atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze
organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non
regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione
necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali.
13.
Le
trasferte all’estero sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo
con le seguenti modifiche:
-
l’indennità
di trasferta di cui al comma 1, lettera a) è aumentata del 50% e non trova
applicazione la disciplina del comma 8;
-
i
rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
Art.42
Trattamento di trasferimento
1.
Al
dipendente trasferito ad altra sede per motivi organizzativi o di servizio,
quando il trasferimento comporti il cambio della sua residenza, deve essere
corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale
alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel
trasferimento (coniuge, figli, parenti
entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado) nonché il rimborso delle spese
documentate di trasporto per gli effetti familiari (mobilio bagaglio ecc.), il
tutto nei limiti definiti ai sensi dell’art. 41, comma 12 e previ opportuni
accordi da prendersi con l’ente, secondo le condizioni d’uso.
2.
Al
dipendente competono anche:
- l’indennità di trasferta di cui all’art. 41, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio;
-
una
indennità di trasferimento, il cui importo, maggiore nel caso che il dipendente
si trasferisca con la famiglia e variabile da un minimo di tre mensilità ad un
massimo di sei mensilità, viene determinato da ciascun ente in sede di
contrattazione decentrata integrativa nell’ambito delle risorse di cui al comma
4.
3.
Il
dipendente ha altresì diritto al rimborso dell’indennizzo per anticipata
risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia
tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento.
4.
Agli
oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte nei limiti
delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica
finalità.
Art.43
Copertura assicurativa
1.
Gli
enti assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della
responsabilità civile dei dipendenti ai quali è attribuito uno degli incarichi
di cui agli art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999, ivi compreso il patrocinio
legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie
destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto delle
effettive capacità di spesa.
2.
Gli
enti stipulano apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti
autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio
fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo
strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio.
3.
La
polizza di cui al comma 2 è rivolta
alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria
di terzi, di danneggiamento del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente
e dei beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e
delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4.
Le
polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e
con le modalità di cui ai commi 2 e 3, dei rischi di lesioni o decesso del
dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
5.
I
massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti, per i
corrispondenti danni, dalla legge per l’assicurazione obbligatoria.
6.
Gli
importi liquidati dalle società
assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle
previste dal presente articolo sono detratti
dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso
evento.
7.
Le
condizioni delle polizze assicurative sono comunicate ai soggetti sindacali di
cui all’art.10,comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
Art.44
Trattenute per scioperi
brevi
1.
Per
gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le relative
trattenute sulle retribuzioni sono limitate all’effettiva durata
dell’astensione dal lavoro e, comunque, in misura non inferiore a un’ora. In
tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria della
retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).
Art.45
Mensa
1.
Gli
enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le
risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa,
secondo le modalità indicate nell’art. 46, attribuire al personale buoni pasto
sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2.
Possono
usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino
con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e
non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi
di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va
consumato al di fuori dell’orario di servizio.
3.
Sono
fatti salvi gli eventuali accordi di maggior favore in atto.
4.
Il
dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo
del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da
terzi, o un corrispettivo parti ad un terzo dei costi dei generi alimentari e
del personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente.
5.
Il
servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad
assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non
autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense
nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a
consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla
erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti
anche per il completamento dell’orario di servizio.
6.
In
ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Art.46
Buono pasto
1.
Il
costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che
l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4
dell’articolo precedente.
2.
I
lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina
sull’orario adottata dall’ente, ad un
buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano
soddisfatte le condizioni di cui all’art. 45, comma 2.
3.
Il
personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal
presente articolo riceve i buoni pasto dall’ente ove presta servizio.
Art.47
Trattamento economico dei
dipendenti
in distacco sindacale
1.
Ai
dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all’art. 5 del CCNL quadro del
7.8.1998, compete la retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).
2.
Il
periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità
di servizio ai fini della progressione verticale di carriera e di quella
orizzontale economica.
3.
Al
personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative, di
cui agli artt.8-11 del CCNL del 31.3.1999, oltre al trattamento indicato nel
comma 1, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico
attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di
successiva rideterminazione dei relativi valori
TITOLO VII
Norme Finali
Art.48
Requisiti per l’integrazione
delle risorse destinate
alla contrattazione decentrata integrativa
1.
Il
termine di cui all’art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, è spostato al
15.11.2000.
2.
Limitatamente
all’anno 2000, gli enti che, in sede di contrattazione decentrata
integrativa, abbiano già espressamente
destinato risorse per le finalità di cui all’art.16, comma 1, del CCNL
dell’1.4.1999, possono utilizzare le risorse medesime qualora non si raggiunga
l’accordo di cui al comma 1 entro il predetto termine.
3.
Limitatamente
all’anno 2000, in difetto di stipulazione dell’accordo di cui al comma 1 nel
termine ivi previsto, gli enti, diversi da quelli di cui al precedente comma e
che si trovino nelle condizioni previste nell’art.16, comma 1, del CCNL
dell’1.4.1999, possono destinare alle finalità, di cui al medesimo art.16,
comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, risorse aggiuntive nel limite massimo del 2%
del monte salari riferito al 1999, esclusa la quota relativa ai
dirigenti ed al netto dei contributi a carico degli enti, alle stesse
condizioni di cui all’art.15, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999.
Trattamento di fine rapporto
di lavoro
1.
La retribuzione annua
da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di
lavoro ricomprende le seguenti voci:
a)
trattamento
economico iniziale;
b)
incrementi
economici correlati alla progressione economica nella categoria;
c)
indennità
integrativa speciale;
d)
tredicesima
mensilità;
e)
retribuzione
individuale di anzianità;
f)
retribuzione
di posizione;
g)
indennità
di direzione di L.1.500.000 di cui all’art.17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999;
h)
indennità
di vigilanza di L.1.570.000 e di L.930.000 cui all’art.37,comma 1, lett. b) del
CCNL del 6.7.1995;
i)
indennità
del personale educativo degli asili nido di L.900.000 annue lorde di cui
all’art.37, comma 1, lett. c, del CCNL del 6.7.1995; indennità del personale
insegnante delle scuole materne, delle scuole elementari e delle scuole
secondarie di L.900.000 annue lorde, di cui all’art.37, co.1, lett. d) del CCNL
del 6.7.1995; indennità del personale docente di cui all’art.32-bis del
presente CCNL;
j)
indennità
di L.900.000 annue lorde per il personale docente dei centri di formazione
professionale;
k)
indennità
specifica per il personale appartenente alla ex terza e quarta qualifica
professionale di L.125.000;
l)
assegni
ad personam non riassorbibili.
Modalità di applicazione di
benefici economici previsti da
discipline speciali
1.
In favore del
personale riconosciuto, con provvedimento formale, invalido o mutilato per
causa di servizio è riconosciuto un incremento percentuale, nella misura
rispettivamente del 2,50% e dell’1,25% del trattamento tabellare in godimento
alla data di presentazione della relativa domanda a seconda che l’invalidità
sia stata ascritta alle prime sei categorie di menomazione ovvero alle ultime
due. Il predetto incremento, non riassorbibile, viene corrisposto a titolo di
salario individuale di anzianità.
Art.51
Disapplicazioni
1.
Dalla
data di stipulazione del presente CCNL, ai sensi dell’art. 72, comma 1, del
D.Lgs.n.29/1993, cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del
pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro.
2.
Dalla
data di cui al comma 1 sono
inapplicabili le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e quelle
emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà legislativa o
regolamentare, incompatibili con il presente CCNL.
Art.52
Nozione di retribuzione
3.
La
retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile
per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai sensi dell’art.22 del CCNL
dell’1.4.1999 si procede al conseguente riproporzionamento del valore del
predetto divisore
4.
La
retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione
mensile per 26.
5.
Nell’ipotesi
di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’art.18, comma
6 del CCNL del 6.7.1995, il trattamento economico è lo stesso previsto per i
giorni di ferie.
Struttura della busta paga
1.
Al
lavoratore deve essere consegnata una busta paga, in cui devono essere
distintamente specificati: la denominazione dell’ente, il nome e la categoria
del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l’importo
dei singoli elementi che concorrono a formularla (stipendio, retribuzione
individuale di anzianità, indennità integrativa speciale, straordinario,
turnazione ecc.) e l’elencazione delle trattenute di legge e di contratto, ivi
comprese le quote sindacali, sia nell’aliquota applicata che nella cifra
corrispondente.
2.
In
conformità alle normative vigenti, resta la possibilità del lavoratore di
avanzare reclami per eventuali irregolarità riscontrate.
3.
L’ente
adotta tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del diritto del
lavoratore alla riservatezza su tutti i spropri dati personali, ai sensi della
legge n.675/
Messi notificatori
1.
Gli
enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni
finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni
notificazione di atti dell’amministrazione finanziaria al fondo di cui
all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999 per essere finalizzata all’erogazione di
incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.
1.
Le
attività sociali, culturali e ricreative, promosse negli enti, sono gestite da
organismi formati da rappresentanti dei dipendenti, in conformità a quanto
previsto dall’art.11 della legge n.300/1970.
Art.56
Diritto di assemblea
1.
I
dipendenti degli enti hanno diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro,
ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per
12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2.
Per
tutte le altre modalità di esercizio del diritto di assemblea trova
applicazione la specifica disciplina contenuta nell’art.2 dell’Accordo
collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7.8.1998.
1.
Gli
effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo a quello della
definitiva sottoscrizione, salvo diversa prescrizione contenuta nello stesso.
Tabelle indennità
integrativa speciale per le diverse categorie
(valori in lire
annui lordi per 12 mensilità, cui va aggiunta la 13^mensilità)
Posizione di accesso
B1 13.741.000 12.166.621
B3 15.285.000 12.273.723
C1 16.695.000 12.355.767
D1 19.259.000 12.500.626
D3 24.455.000 12.846.799
Le parti convengono che per il riconoscimento delle
malattie derivanti da causa di servizio e per l’equo indennizzo continuano ad
applicarsi le norme vigenti, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti
previdenziali ed assicurativi e quindi estranei alla disciplina del rapporto di
lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.2
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.3
Le parti si impegnano a verificare entro il 31.12.2000 le problematiche relative alle Camere di Commercio con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.I. 12/7/1982 e successive modificazioni e nel D.I. 20/4/1995 n. 245.
Le parti, inoltre, convengono che, per i dipendenti delle CCIA in servizio alla data di entrata in vigore del DPCM 20.12.1999, pubblicato sulla G.U. n.111 del 15.5.2000, restano confermate le disposizioni di cui al D.I. 12.7.1982 e successive modificazioni e del D.I. 20.4.1995 n.245, relativamente agli istituti dell’indennità di anzianità e dei fondi di previdenza, trattandosi di istituti attinenti ad aspetti previdenziali e, quindi, estranei alla disciplina del rapporto di lavoro.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.4
Le parti si danno atto che per l’anno 2000 non ci sono limiti contrattuali nell’uso delle risorse per la progressione economica all’interno della categoria, ferma restando la impraticabilità di ulteriori progressioni nella categoria interessata, in caso di superamento dei vincoli di cui all’art.16, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999 alla data del 1.1.2001, sino al riallineamento al valore medio di categoria.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.5
Con riferimento all’art.4 del CCNL dell’1.4.1999, le parti ritengono che gli enti, nell’ambito della propria autonomia regolamentare possono disciplinare anche le modalità di accesso a posti di categoria B3 per il personale appartenente alla categoria A e a posti di categoria D3 per il personale della categoria C, purché in possesso dei requisiti previsti.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.6
Le parti s’impegnano, relativamente alle turnazioni, a verificare la praticabilità del passaggio ad una forma di retribuzione stabilita in misura fissa giornaliera.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.7
In relazione a quanto previsto dall’art.48 del presente CCNL, le parti, sulla base della specifica proposta, anche articolata per regioni, province, comuni e camere di commercio, che l’ARAN consegna alle organizzazioni sindacali entro il 20.9.2000, s’impegnano ad avviare e proseguire il relativo negoziato con continuità per arrivare alla stipulazione dell’accordo entro il 15.11.2000.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.8
Le parti, tenuto conto dei refusi presenti nell’art.6, comma 6, del presente contratto, che potrebbero tradursi in un ostacolo alla corretta applicazione della disciplina ivi prevista, concordano che essa debba interpretarsi nel senso che in tutti i casi in cui le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolto siano eccedenti rispetto a quelle previste nel comma 2 dello stesso articolo 6, la percentuale di maggiorazione deve essere riferita sia al comma 5, già citato, che al comma 4.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.9
Con riferimento all’art.7, comma 12, del presente contratto le parti concordano nel ritenere che il riferimento, ivi contenuto, all’art.2, comma 2, della legge n.230/1962 deve considerarsi un refuso e, pertanto, che il riferimento corretto è all’art.2 della citata legge n.230/1962, senza alcuna specificazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.10
Le parti concordano nel ritenere che la dizione “trattamento fondamentale” contenuta nell’art.9, comma 5, del presente contratto deve essere intesa come riferita alla nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.11
Al fine di consentire una corretta applicazione della disposizione dell’art.16, comma 6, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che la frase “non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2” rappresenta un refuso e che pertanto non esplica alcuna efficacia nella disciplina dell’istituto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.12
Al fine di evitare ogni possibile dubbio circa la effettiva portata applicativa dell’art.24, comma 1, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che la disposizione ivi prevista deve essere interpretata correttamente nel senso che al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.13
In riferimento a quanto previsto dall’art.17, comma 4, del presente contratto, le parti concordano nel ritenere che il trattamento economico ivi previsto trova applicazione non solo nell’ipotesi di astensione obbligatoria prevista dall’art.4 della legge n.1204/1971 ma anche in quella dell’art.5 della stessa legge.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.14
Le parti concordano nel ritenere che in tutti i testi contrattuali l’espressione “Monte salari annuo……” deve essere intesa al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti. Pertanto, i conseguenti incrementi vanno erogati con l’integrazione degli oneri riflessi a carico dell’ente.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.15
Le parti concordano nel ritenere che la dizione “ competenze fisse e periodiche” utilizzata nell’art.6, comma 9, deve essere riferita alla nozione di retribuzione contenuta nell’art.52, comma 2, lett. c).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.16
Le parti concordano nel ritenere che la dizione “trattamento tabellare iniziale” utilizzata nell’art.50 deve essere riferita alla nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. a).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.17
Le parti concordano nel ritenere che, ai fini dell’applicazione dell’art.42, comma 2, la nozione di mensilità ivi richiamata deve essere riferita alla nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.18
Le parti concordano di esaminare eventuali problematiche connesse alla previgente e speciale disciplina del personale delle case da gioco e del Comune di Campione d’Italia in sede di trattativa per il rinnovo del secondo biennio economico di parte economica 2000-2001. In tale sede sarà affrontata anche la tematica relativa al libretto sanitario.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.19
In relazione alle previsioni dell’art.35, del presente contratto, le parti, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo, confermano che l’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995, continua a trovare applicazione, con le modalità ivi previste, nei confronti del personale dell’area di vigilanza anche se non incaricato di una posizione organizzativa ai sensi dell’art.8 e ss. del CCNL del 31.3.1999.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA n.20
In relazione a quanto disposto dalla lett.a), comma 1, dell’art.29 del presente CCNL, le parti precisano, con riferimento alla definizione di “responsabile del servizio complessivo dell’intera area di vigilanza”, che la predetta disciplina contrattuale si possa applicare anche negli Enti dove attualmente non sia prevista un’autonoma area di vigilanza, in quanto questa pure avendo una propria struttura organizzativa, formata da più addetti, sia inserita all’interno di una struttura più ampia.
DICHIARAZIONE A VERBALE
C. S. A.
COORDINAMENTO SINDACALE
AUTONOMO
Il
C.S.A., prendendo atto della necessità di concludere la lunga ed estenuante
trattativa riguardante le cosiddette “code contrattuali”, che finora ha
penalizzato duramente i lavoratori del Comparto e che da più di un anno
attendono idonee soluzioni ai numerosi Istituti contrattuali in discussione, responsabilmente
decide di sottoscrivere l’accordo.
Nel
contempo, comunque, non può non evidenziare la sua contrarietà ad accettare le
proposte formulate soprattutto in merito al personale della vigilanza e delle
scuole.
Per il
primo si manifesta piena insoddisfazione, in quanto la disposizione di cui
all’art.29 appare illegittima e lesiva degli interessi degli Istruttori
Direttivi. Inoltre analoga disposizione non è stata prevista per altri profili
professionali dell’area Tecnico-Amministrativa in possesso degli stessi
requisiti richiesti per il personale di vigilanza.
Per il
personale della Scuola si rileva che si è completamente ignorato quanto è già
stabilito dalle vigenti norme legislative in tema di autonomia e di parità
scolastica, anzi in modo incoerente ed arbitrario si sono volute ristabilire
norme arretrate ed obsolete dei vecchi contratti, contro l’attuale importante
tendenza di modernizzazione delle Istituzioni scolastiche al passo con
l’Europa.
DI. C. C. A. P.
Dipartimento Camere di
Commercio - Autonomie Locali – Polizia Municipale
S.
N. A. L. C.C. – Fe. N. A. L. – S. U. L. P. M.
Coordinamento Nazionale
Questa O.S. vista la
nuova formulazione dell’art.41 relativamente alle “code contrattuali”, nel
ribadire la necessità di una più chiara definizione in relazione
all’applicabilità delle norme in esso contenute, lamenta il mancato
riconoscimento della figura di Comandante/Responsabile del Servizio che in ogni
caso, andrebbe ricondotta nella fascia apicale dell’Ente di appartenenza.
Lamenta altresì il
mancato riconoscimento di quanti, sia pur inquadrati quali “Istruttori” a
seguito dell’art.21, comma 6, D.P.R. 268/87, non vedono riconosciuta la
professionalità raggiunta a causa dell’esclusione prevista dal comma 1, lettera
C dell’art. 41.
Per dette figure il
Sindacato si riserva di attuare idonee procedure volte al riconoscimento dei
diritti acquisiti.
Infine non riconosce,
quale equa collocazione quella insita nel comma 8, dell’art.41 che non prende
atto della giusta collocazione giuridica di quanti in esso previsti.
CONF.S.A.L.
Nel
sottoscrivere l’accordo relativo alle code contrattuali per il personale del
comparto Regioni – Autonomie Locali, la CONF.S.A.L. ritiene che l’art.30, relativo al personale docente delle scuole
materne, non sia rispettoso delle norme sancite dalla Legge n.62 del 10 marzo
2000 per la realizzazione della parità scolastica, né tiene conto della
profonda trasformazione in atto in materia di istruzione nel paese con
l’acquisizione dell’autonomia gestionale ed organizzativa della singola scuola.
In
particolare la CONF.S.A.L., nell’evidenziare la mancata volontà di realizzare
quanto già contenuto nel DPR 347 e nel contratto di lavoro, precedente al
quadriennio 1998/2001, si riserva nello specifico ogni azione per l’effettiva
omogeneizzazione del personale docente delle scuole materne comunali all’omologo
profilo professionale delle scuole statali.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Di.C.C.A.P.
Il DICCAP tenuto conto che nel presente contratto
compare la firma della confsal, confederazione non rappresentativa nel comparto
regioni - enti locali ai sensi dell’art. 47 bis del d.lgs. 29/1993, evidenzia
che è in corso una ulteriore azione
per il riconoscimento della USAE quale soggetto confederale di
riferimento di questo Dipartimento .
Per tale motivo il DICCAP disconosce le scelte della
Confsal nella presente contrattazione
essendo portatrice di interessi di una
sua nuova federazione.
Pertanto la sottoscrizione non costituisce acquescenza
dei profili di illegittimità
della delegazione trattante di parte sindacale, oggetto di impugnativa da parte
della scrivente organizzazione
sindacale.
Roma,lì 14 settembre 2000
Il Coordinatore Nazionale
dott. Antonello Mastino