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IPOTESI DI ACCORDO 

SULL’INTERPRETAZIONE AUTENTICA

DELL’ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL CCNL DEL 31/3/1999

COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI

 

Il giorno 9 febbraio 2005, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali nelle persone:

ARAN:

nella persona del Presidente  Avv. Guido Fantoni    FIRMATO

 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI                         CONFEDERAZIONI SINDACALI

 CGIL-fp/Enti Locali                  FIRMATO                         CGIL           FIRMATO

 CISL/FPS                                FIRMATO                           CISL            FIRMATO

 UIL/FPL                                  FIRMATO                           UIL              FIRMATO

 Coordinamento Sindacale

Autonomo                                                                     

(Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau,

 Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel)

                    CISAL         FIRMATO

FIRMATO

DICCAP -DIPARTIMENTO ENTI LOCALI

CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE

(Fenal, Snalcc, Sulpm)                                               

 FIRMATO

                                              UGL               FIRMATO

                  CONFSAL     FIRMATO

 Al termine della riunione le parti sottoscrivono l’allegata ipotesi di accordo

   IPOTESI

DI

CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

DELL’ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL CCNL DEL 31.3.1999.

 

Premesso che il Tribunale Ordinario di Palermo - Sez. Lavoro - in relazione alla controversia di lavoro iscritta al numero 1817/2001 R.G. promossa da Mirici Cappa Giuseppa contro la Provincia Regionale di Palermo, con ordinanza del 16.9.2004, ha ritenuto che, per poter definire la controversia di cui al giudizio, è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione in forma autentica dell’art.12, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, relativo al personale del comparto Regioni-Autonomie Locali, per verificare se tale clausola contrattuale, nello stabilire che “fino al 31.12.2001, la progressione economica di cui all’art.5 del personale dei profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi sino all’acquisizione degli incrementi retributivi corrispondenti, rispettivamente, ai valori B4 e D3”, abbia inteso:

 a)     riferirsi a tutto il personale comunque inquadrato in profili con trattamento tabellare iniziale in B1 o D1, anche se effettivamente collocato, in sede di applicazione del nuovo sistema di classificazione, nelle posizioni economiche B2 e D2, in quanto titolare di LED nel precedente ordinamento;

             b)     oppure escludere dalla sua portata quei dipendenti che, proprio perché nel precedente ordinamento erano titolari di LED, nel momento del passaggio al nuovo sistema di classificazione, sono stati inquadrati rispettivamente in B2 e D2;

             Rilevato, in proposito, che, in base alle indicazioni contenute nell’art.3, comma 7, del CCNL del 31.3.1999 e nell’allegato A al medesimo CCNL, all’interno delle categoria B e D, sono previste due diverse tipologie di profili professionali, contraddistinte dall’attribuzione di diversi trattamenti tabellari iniziali corrispondenti rispettivamente alle posizioni economiche, rispettivamente di B1 e B3 nonché di D1 e D3;

           Che, tale distinzione di tipologie di profili corrisponde alla comune valutazione delle parti negoziali di salvaguardare, comunque, pure all’interno del nuovo sistema di classificazione e fermo restando la unicità delle categorie B e D, la posizione professionale dei dipendenti che nel precedente ordinamento professionale erano inquadrati nelle ex V e VIII q.f.;

Che, sulla base delle prescrizioni dell’art.5 del CCNL del 31.3.1999, all’interno di ciascuna categoria di inquadramento, dopo il trattamento iniziale (A1, B1, B3, C1, D1, D3), sono previstI ulteriori incrementi retributivi aventi il valore di mere posizioni di sviluppo economico;

Che, conseguentemente, le suddette posizioni previste dall’art.5 del CCNL del 31.3.1999 non possono essere considerate una autonoma posizione professionale dotate di un autonomo trattamento tabellare iniziale;

Che tale considerazione vale anche per le posizioni economiche B2 e D2;

Evidenziato che, nella trasposizione dal precedente al nuovo sistema di classificazione, sulla base dell’art.7 del CCNL del 31.3.1999 e nella tabella C allegata al medesimo CCNL, tutti i profili precedentemente inseriti nella ex IV e nella ex VII qualifica funzionale sono stati tutti collocati tra quelli con trattamento tabellare iniziale, rispettivamente, in B1 e D1;

Che, sempre sulla base della medesima normativa dell’art.7 del CCNL del 31.3.1999 e della tabella C ad esso allegata, al personale precedentemente inquadrato in profili delle ex IV e VII q.f. ed in godimento del cosiddetto LiveIIo Economico Differenziato è stata garantita la conservazione di tale beneficio economico, con l’attribuzione della posizione meramente economica di B2 e D2;

Che tale garanzia meramente economica non incide in alcun modo sulla circostanza che i profili del personale indicato al precedente punto continuano a caratterizzarsi sempre come profili con trattamento tabellare iniziale in B1 e D1, dato che le posizioni di B2 e D2, nel nuovo sistema, hanno esclusivamente una valenza  di incremento meramente economico;

Rilevato che, sulla base di una precisa volontà delle parti negoziali, l’art.12, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 aveva come precisa finalità quella di porre un limite, nella fase di prima applicazione del nuovo sistema di progressione orizzontale, di cui all’art.5 del medesimo CCNL, alle possibilità di sviluppo economico del personale collocato nei profili per i quali il trattamento economico tabellare iniziale corrisponde alle posizioni economiche B1 e D1.

Che, in tal modo, si voleva evitare che, nella fase di prima applicazione, il suddetto personale, corrispondente alle ex IV e VII q.f., scavalcasse, sia pure solo economicamente, l’altro personale  delle categorie B e D, che, in virtù del nuovo sistema di classificazione, era stato inquadrato nelle posizioni con trattamento tabellare iniziale rispettivamente in B3 e D3, in quanto nel precedente ordinamento collocati nelle ex V e VIII q.f.

Che, a conferma del carattere transitorio di tale limitazione dell’art.12, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, la suddetta clausola contrattuale espressamente stabiliva che essa trovasse applicazione fino alla data del 31.12.2001;

Che la limitazione stessa è venuta meno a tale data, come evidenziato nella dichiarazione congiunta.11 allegata al CCNL del 5.10.2001;

             Evidenziato che, ai fini della definizione della sua portata applicativa, l’art.12, comma 3, non fa riferimento alle posizioni economiche individuali di inquadramento, conseguenti all’applicazione dell’art.7 e della Tabella C del CCNL del 31.3.1999, ma “…..ai profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1”;

Che il personale collocato in sede di prima applicazione nelle posizioni economiche B2 e D2, in quanto titolare personale delle ex IV e VII q.f. e di Livello Economico Differenziato nel precedente ordinamento professionale, è sempre inserito in profili professionali con trattamento tabellare iniziale in B1 e D1, data la valenza meramente economica delle posizioni B2 e D2;

tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art.12, comma 3, del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 31.3.1999, nel testo che segue:

 Art.1

Il riferimento ai “….. profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1”, contenuto nell’art.12, comma 3, del CCNL del 31.3.1999 del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali deve essere interpretato nel senso che la disciplina prevista in tale articolo trova applicazione nei confronti di tutto il personale inquadrato, in sede di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, in profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 ed anche nei confronti di quello che, pur appartenendo ai suddetti profili, in quanto titolare di LED nel precedente ordinamento professionale, sempre in sede di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione è stato inserito nelle categorie B e D, ma nelle posizioni economiche B2 e D2.  

 

NOTE:

ART. 12 COMMA 3 CCNL 31-3-99: "3. Fino al 31.12.2001, la progressione economica di cui all’art. 5 del personale dei profili con trattamento tabellare iniziale corrispondente alle posizioni economiche B1 e D1 delle relative categorie può svilupparsi fino all’acquisizione degli incrementi retributivi corrispondenti, rispettivamente, ai valori B4 e D3.