SECONDO LA FUNZIONE PUBBLICA NON SPETTA, AI LAVORATORI DEL PUBBLICO IMPIEGO, ALCUNA MAGGIORAZIONE PER LE FESTIVITA’ CADENTI DI DOMENICA
(LETTERA CIRCOLARE 31 MARZO 2003)
Con la lettera circolare di cui all’ oggetto, la Funzione Pubblica è intervenuta in merito alla questione relativa alla legittimità del pagamento ai lavoratori pubblici di un compenso aggiuntivo per le giornate di festività nazionale coincidenti con la domenica, dopo le positive sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 11117/1995 e n. 12731/1998.
La Funzione Pubblica ha richiesto apposito parere all’ Avvocatura Generale dello Stato (nota 3140/10 del 17.07.2001).
L’Avvocatura ha risposto, con parere n. 017130 del 19 febbraio 2003, che, in caso di festa nazionale coincidente con la domenica, non spetta ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa, tra i quali vanno ricompresi i lavoratori della P.A., l’aliquota aggiuntiva di retribuzione giornaliera.
Vediamo ora qual è il percorso logico attuato dall’ Avvocatura.
La norma di riferimento è contenuta nella legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni e integrazioni.
Il primo comma dell’articolo 5 della legge 260 si riferisce ai lavoratori dipendenti retribuiti non in misura fissa, bensì secondo le ore lavorate, ai quali spetta la normale retribuzione giornaliera di fatto compreso ogni elemento accessorio. Tale ipotesi – afferma la circolare – deve essere riferita ai soli casi di astensione dal lavoro.
Il secondo comma dell’articolo 5 della legge 260 prevede che i lavoratori di cui sopra percepiscano, in caso di prestazione lavorativa nei giorni di festività, oltre la normale retribuzione anche la retribuzione delle ore effettivamente lavorate.
Il terzo comma dell’articolo 5 si riferisce invece ai lavoratori retribuiti in misura fissa. Secondo tale norma, se i lavoratori prestano la loro opera nei giorni di festività nazionale non cadente di domenica, hanno diritto a percepire, oltre la retribuzione globale di fatto, anche la retribuzione per le ore di lavoro prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività cada di domenica (festività non lavorata) spetta, oltre la retribuzione globale di fatto, un’ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera.
L’Avvocatura interpreta il comma terzo dell’articolo 5 come una sorta di compensazione della maggior penosità del lavoro. Aggiunge quindi che, sebbene il trattamento più favorevole, da corrispondere ai salariati in misura fissa, possa trovare giustificazione nel fatto che il lavoratore viene privato di un’ulteriore giornata di esenzione dalla prestazione lavorativa, “si ravvisa l’irragionevolezza di un tale riconoscimento a lavoratori a retribuzione fissa, per i quali non sembra avere rilevanza alcuna l’aleatoria coincidenza della festività nazionale con la domenica”. Conclude l’ Avvocatura che “deve essere escluso che si possa riconoscere il compenso aggiuntivo pari all’aliquota giornaliera, previsto per il salariati retribuiti in misura fissa, a lavoratori non inquadrabili in tale categoria”.
Pertanto, in caso di giornata non lavorata coincidente con la festività nazionale, ai dipendenti pubblici si applica la sola normale retribuzione globale di fatto giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio.
Nota a commento :
Pare evidente che la decisione dell’avvocatura riguarda soprattutto, ma sarebbe meglio dire esclusivamente gli “effetti finanziari” – così come affermato dalla circolare in oggetto – che potrebbero conseguire dall’applicazione delle disposizioni di legge, secondo le interpretazioni della Suprema Corte di Cassazione. Come a dire che le norme devono “piegarsi” di fronte al possibile esborso di danaro da parte della pubblica amministrazione. Non sembra possa darsi altra spiegazione, visto che non si comprende perché i lavoratori del pubblico impiego debbano essere considerati diversi dagli altri
DIPARTIMENTO STUDI E LEGISLAZIONE 11.06.2003