SULPM CENTRO STUDI
E DOCUMENTAZIONE
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n.39 del 17 febbraio). –
(mod. Legge 53/2000; Dlvo 151/01)
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate
La Camera
dei deputati ed
il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente
della Repubblica:
Promulga la
seguente legge:
Art. 1.
Finalità
1. La
Repubblica:
a) garantisce
il pieno rispetto della dignità umana e i diritti
di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne
promuove la
piena
integrazione nella famiglia,
nella scuola, nel lavoro e nella
società;
b) previene
e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono
lo sviluppo della
persona umana, il raggiungimento della massima
autonomia
possibile e la partecipazione della persona handicappata
alla vita della
collettività, nonchÈ la
realizzazione dei diritti
civili, politici e patrimoniali;
c) persegue
il recupero funzionale
e sociale della persona
affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali
e assicura i
servizi e le
prestazioni per la
prevenzione, la cura
e la
riabilitazione
delle minorazioni, nonchÈ
la tutela giuridica ed
economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati
di emarginazione
e di esclusione sociale della persona handicappata.
Art. 2.
Principi generali.
1. La
presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia
di diritti, integrazione sociale e assistenza
della persona
handicappata.
Essa costituisce inoltre
riforma economicoùsociale
della Repubblica,
ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale per il
TrentinoùAlto
Adige, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5.
Art. 3.
Soggetti aventi diritto.
1. ‚
persona handicappata colui
che presenta una minorazione
fisica,
psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che
È
causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale
da determinare un processo di svantaggio sociale o
di emarginazione.
2. La persona
handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in
suo favore in
relazione alla natura
e alla consistenza della
minorazione,
alla capacità complessiva
individuale residua e alla
efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora
la minorazione, singola
o plurima, abbia
ridotto
l'autonomia
personale, correlata all'età,
in modo da
rendere
necessario
un intervento assistenziale permanente, continuativo e
globale
nella sfera individuale
o in quella di relazione,
la
situazione assume connotazione di gravità Le situazioni
riconosciute
di gravità
determinano priorità nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La
presente legge si
applica anche agli
stranieri e agli
apolidi,
residenti, domiciliati o
aventi stabile dimora
nel
territorio
nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei
limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da
accordi internazionali. 2.1992 n. 504 ART 7
Art. 4.
Accertamento dell'handicap.
1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà,
alla
necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla
capacità
complessiva individuale residua,
di cui all'art. 3, sono
effettuati
dalle unità sanitarie
locali mediante le commissioni
mediche di cui
all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che
sono
integrate da un operatore sociale e da un esperto nei
casi da
esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
Art. 5.
Principi
generali per i diritti della persona handicappata.
1. La
rimozione delle cause
invalidanti, la promozione
dell'autonomia
e la realizzazione
dell'integrazione sociale sono
perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
a)sviluppare la ricerca
scientifica, genetica, biomedica,
psicopedagogica,
sociale e tecnologica
anche mediante programmi
finalizzati
concordati con istituzioni
pubbliche e private,
in
particolare
con le sedi universitarie, con
il Consiglio nazionale
delle ricerche
(CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando
la persona handicappata e la sua famiglia, se
coinvolti, soggetti
partecipi e consapevoli della ricerca;
b)assicurare
la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e
precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle
loro cause;
c)garantire l'intervento tempestivo
dei servizi terapeutici e
riabilitativi,
che assicuri il recupero
consentito dalle conoscenze
scientifiche
e dalle tecniche
attualmente disponibili, il
mantenimento
della persona handicappata nell'ambiente familiare e
sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita
sociale;
d)assicurare alla famiglia
della persona handicappata
un'informazione
di carattere sanitario e sociale per facilitare la
comprensione
dell'evento, anche in
relazione alle possibilità di
recupero e di integrazione della persona handicappata
nella società;
e)assicurare nella scelta
e nell'attuazione degli interventi
socioùsanitari
la collaborazione della
famiglia, della comunità e
della persona handicappata, attivandone le potenziali
capacità;
f)assicurare la prevenzione
primaria e secondaria in tutte
le
fasi di maturazione e di sviluppo del bambino e del
soggetto minore
per evitare o constatare
tempestivamente
l'insorgenza della
minorazione
o per ridurre e superare
i danni della minorazione
sopraggiunta;
g)attuare il
decentramento territoriale dei
servizi e degli
interventi rivolti
alla prevenzione, al sostegno e al recupero della
persona
handicappata, assicurando il
coordinamento e l'integrazione
con gli altri
servizi territoriali sulla
base degli accordi di
programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
h)garantire alla persona
handicappata e alla famiglia adeguato
sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o
familiare,
strumenti e sussidi
tecnici, prevedendo, nei
casi
strettamente
necessari e per il periodo indispensabile, interventi
economici integrativi per il raggiungimento degli
obiettivi di cui al
presente articolo;
i)promuovere, anche attraverso l'apporto di enti
e di
associazioni,
iniziative permanenti di
informazione e di
partecipazione
della popolazione, per la prevenzione e per la cura
degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale
di chi ne È
colpito;
l)garantire il diritto
alla scelta dei
servizi ritenuti pi—
idonei anche al di fuori della circoscrizione
territoriale;
m)promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e
di
esclusione
sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti
dalla presente legge.
Art. 6.
Prevenzione e diagnosi precoce.
1. Gli
interventi per la
prevenzione e la diagnosi prenatale e
precoce delle
minorazioni si attuano nel quadro della programmazione
sanitaria di cui
agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 e successive modificazioni.
2. Le regioni,
conformemente alle competenze e alle attribuzioni di
cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978,
n. 833 e
successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a)l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle
cause e sulle
conseguenze dell'handicap, nonchÈ sulla prevenzione in
fase
preconcezionale, durante la
gravidanza, il parto, il periodo
neonatale e nelle
varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi
che svolgono tali funzioni;
b)l'effettuazione del parto con
particolare rispetto dei ritmi e
dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
c)l'individuazione e la
rimozione, negli ambienti di vita e di
lavoro, dei
fattori di rischio che possono determinare malformazioni
congenite e patologie invalidanti;
d)i servizi per la consulenza genetica e la
diagnosi prenatale e
precoce per la
prevenzione delle malattie
genetiche che possono
essere
causa di handicap
fisici, psichici, sensoriali
di
neuromotulesioni;
e)il controllo
periodico della gravidanza per la individuazione e
la terapia di
eventuali patologie complicanti la gravidanza e la
prevenzione delle loro conseguenze;
f)l'assistenza intensiva per la
gravidanza, i parti e le nascite
a rischio;
g)nel periodo
neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi
precoce
delle malformazioni e
l'obbligatorietà del controllo
per
l'individuazione
ed il tempestivo
trattamento dell'ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica.
Le modalità
dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate
con atti di
indirizzo e coordinamento
emanati ai sensi dell'art. 5, primo comma,
della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere
individuate
altre forme di endocrinopatie e
di errori congeniti del
metabolismo alle
quali estendere l'indagine per tutta la popolazione
neonatale;
h)un'attività di prevenzione
permanente che tuteli i bambini fin
dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli
operatori degli
asili nido, delle
scuole materne e
dell'obbligo, per accertare
l'inesistenza
o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e
con
controlli sul bambino
entro l'ottavo giorno,
al trentesimo
giorno,
entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due
anni dal
compimento del primo anno di vita. ‚ istituito a tal fine
un libretto
sanitario
personale, con le caratteristiche di cui all'art. 27 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i
risultati dei
suddetti
controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire
lo stato di salute del bambino;
i)gli interventi
informativi, educativi, di partecipazione e di
controllo
per eliminare la
nocività ambientale e
prevenire gli
infortuni in ogni
ambiente di vita
e di lavoro, con particolare
riferimento agli incidenti domestici.
3. Lo
Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni
forma di
handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro
la rosolia.
Art. 7.
Cura e riabilitazione.
1. La
cura e la riabilitazione della
persona handicappata si
realizzano
con programmi che
prevedano prestazioni sanitarie
e
sociali
integrate tra loro,
che valorizzino le
abilità di ogni
persona
handicappata e agiscano sulla
globalità della situazione di
handicap, coinvolgendo la
famiglia e la comunità A questo fine il
Servizio
sanitario nazionale, tramite
le strutture proprie
o
convenzionate, assicura:
a)gli interventi
per la cura e la riabilitazione
precoce della
persona handicappata, nonchÈ gli specifici interventi
riabilitativi e
ambulatoriali,
a domicilio o presso i centri
socioùriabilitativi ed
educativi a
carattere diurno o residenziale di cui all'art. 8, comma
1, lettera l);
b)la fornitura
e la riparazione di apparecchiature, attrezzature,
protesi e sussidi
tecnici necessari per
il trattamento delle
menomazioni.
2. Le
regioni assicurano la completa e
corretta informazione sui
servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e
all'estero.
Art. 8.
Inserimento ed integrazione sociale.
1. L'inserimento e l'integrazione sociale
della persona
handicappata si realizzano mediante:
a)interventi di carattere socioùpsicoùpedagogico, di
assistenza
sociale e sanitaria
a domicilio, di
aiuto domestico e di tipo
economico ai
sensi della normativa vigente, a sostegno della persona
handicappata e del nucleo familiare in cui È inserita;
b)servizi di
aiuto personale alla
persona handicappata in
temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia
personale;
c)interventi diretti ad
assicurare l'accesso agli
edifici
pubblici e privati
e ad eliminare o superare le barriere fisiche e
architettoniche
che ostacolano i
movimenti nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico;
d)provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione
e il diritto allo
studio della persona handicappata, con particolare
riferimento
alle dotazioni didattiche
e tecniche, ai programmi, a
linguaggi
specializzati, alle prove
di valutazione e
alla
disponibilità
di personale appositamente
qualificato, docente e non
docente;
e)adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi
educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f)misure atte
a favorire la
piena integrazione nel mondo del
lavoro, in forma
individuale o associata, e la tutela del posto di
lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g)provvedimenti che assicurino
la fruibilità dei mezzi di
trasporto
pubblico e privato
e la organizzazione di trasporti
specifici;
h)affidamenti
e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i)organizzazione e sostegno di comunitàùalloggio, caseùfamiglia e
analoghi
servizi residenziali inseriti
nei centri abitati
per
favorire la deistituzionalizzazione e
per assicurare alla persona
handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione
familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita
adeguato;
l)istituzione o
adattamento di centri
socioùriabilitativi ed
educativi
diurni, a valenza
educativa, che perseguano lo scopo di
rendere
possibile una vita di relazione
a persone temporaneamente o
permanentemente
handicappate, che abbiano
assolto l'obbligo
scolastico,
e le cui verificate potenzialità
residue non consentano
idonee forme di
integrazione lavorativa. Gli standard dei centri
socioùriabilitativi
sono definiti dal
Ministro della sanità, di
concerto
con il Ministro per gli
affari sociali, sentita
la
Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province
autonome di Trento
e di Bolzano di cui all'art. 12 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
m)organizzazione di attività
extrascolastiche per integrare ed
estendere
l'attività educativa in
continuità ed in coerenza con
l'azione della scuola.
Art. 9.
Servizio di aiuto personale.
1. Il
servizio di aiuto personale, che puo’ essere istituito
dai
comuni o dalle
unità sanitarie locali
nei limiti delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, È diretto ai cittadini in
temporanea o
permanente grave
limitazione dell'autonomia personale non superabile
attraverso
la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o
altre forme di sostegno rivolte a facilitare
l'autosufficienza e le
possibilità
di integrazione dei
cittadini stessi, e comprende il
servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio
di aiuto personale È integrato con gli altri servizi
sanitari e socioùassistenziali esistenti
sul territorio e
puo’
avvalersi dell'opera aggiuntiva di:
a)coloro che
hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza
ai sensi della
normativa vigente, che
ne facciano
richiesta;
b)cittadini di età
superiore ai diciotto
anni che facciano
richiesta di prestare attività volontaria;
c)organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato
alle lettere a), b), c), del comma 2, deve
avere una formazione specifica.
4. Al
personale di cui alla lettera b)
del comma 2 si estende la
disciplina
dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
Art. 10.
Interventi a favore di persone con handicap
in situazione di gravità
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con
le province, le loro
unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle competenze
in materia di servizi sociali loro attribuite dalla
legge 8 giugno
1990, n. 142,
possono realizzare con le
proprie
ordinarie
risorse di bilancio, assicurando
comunque il diritto alla
integrazione sociale e scolastica secondo le modalità
stabilite dalla
presente legge e
nel rispetto delle priorità degli interventi di cui
alla legge 4
maggio 1983, n.
184, comunità alloggio
e centri
socioùriabilitativi
per persone con
handicap in situazione
di
gravità
2. Le strutture di cui alla
lettera l) e le attività di cui alla
lettera m) del
comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il
gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui
all'art. 15 e
con gli organi collegiali della scuola.
3. Gli
enti di cui
al comma 1
possono contribuire, mediante
appositi
finanziamenti, previo parere
della regione sulla congruità
dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla
realizzazione e
al sostegno di
comunitàùalloggio e centri socioùriabilitativi
per
persone
handicappate in situazione
di gravità, promossi da enti,
associazioni,
fondazioni, Istituzioni pubbliche
di assistenza e
beneficienza
(IPAB) società cooperative e organizzazioni di
volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli
interventi di cui
ai commi 1 e 3 del presente
articolo
possono
essere realizzati anche
mediante le convenzioni
di cui
all'art. 38.
5. Per
la collocazione topografica, l'organizzazione e il
funzionamento,
le comunitàùalloggio e i centri socioùriabilitativi
devono
essere idonei a perseguire una costante socializzazione
dei
soggetti
ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i
servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi
presentati da soggetti
pubblici o privati
concernenti immobili da destinare alle comunità
alloggio ed ai
centri socioùriabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con
vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso
effettivo
dell'immobile
per gli scopi
di cui alla presente legge,
ove
localizzati
in aree vincolate
o a diversa specifica destinazione,
fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno
1939, n. 1497 e
successive modificazioni, e dal decretoùlegge 27 giugno
1985, n. 312,
convertito,
con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431,
costituisce
variante del piano
regolatore. Il venir meno dell'uso
effettivo
per gli scopi
di cui alla presente legge
prima del
ventesimo
anno comporta il ripristino
della originaria destinazione
urbanistica dell'area.
Art. 11.
Soggiorno all'estero per cure.
1. Nei
casi in cui vengano concesse le
deroghe di cui all'art. 7
del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro
di altissima specializzazione estero non sia previsto
il ricovero
ospedaliero
per tutta la
durata degli interventi autorizzati,
il
soggiorno
dell'assistito e del
suo accompagnatore in alberghi o
strutture
collegate con il centro È equiparato a tutti gli effetti
alla degenza ospedaliera
ed È rimborsabile nella misura prevista
dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero
della sanità di cui
all'art. 8 del
decreto del Ministro della
sanità 3 novembre 1989,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 273 del 22 novembre 1989,
esprime il parere
sul rimborso per
i soggiorni collegati agli
interventi
autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati
con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'art. 5,
primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono
disciplinate
anche le modalità della
corresponsione di acconti alle
famiglie.
Art. 12.
Diritto all'educazione e all'istruzione.
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato È
garantito l'inserimento
negli asili nido.
2. ‚
garantito il diritto all'educazione e all'istruzione
della
persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado e nelle
istituzioni universitarie.
3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo
lo sviluppo delle
potenzialità
della persona handicappata nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo’
essere impedito da difficoltà di apprendimento nÈ da
altre difficoltà
derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.
5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed
all'acquisizione
della documentazione risultante
dalla diagnosi
funzionale,
fa seguito un profilo
dinamicoùfunzionale ai fini della
formulazione
di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione
provvedono congiuntamente, con
la collaborazione dei
genitori
della persona handicappata, gli operatori delle
unità
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola,
personale insegnante
specializzato
della scuola, con
la partecipazione dell'insegnante
operatore
psicoùpedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
Ministro
della pubblica istruzione. Il profilo indica
le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive
dell'alunno
e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento
conseguenti alla
situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e
progressivamente
rafforzate e sviluppate
nel rispetto delle scelte
culturali della
persona handicappata.
6. Alla
elaborazione del profilo
dinamicoùfunzionale iniziale
seguono, con il
concorso degli operatori
delle unità sanitarie
locali, della
scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata
dall'ambiente
scolastico.
7. I compiti
attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6
sono svolti secondo
le modalità indicate
con apposito atto di
indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamicoùfunzionale È aggiornato
a conclusione della
scuola
materna, della scuola
elementare e della
scuola media e
durante il corso di istruzione secondaria superiore.
9. Ai
minori handicappati soggetti
all'obbligo scolastico,
temporaneamente
impediti per motivi
di salute a
frequentare la
scuola, sono comunque
garantite l'educazione e
l'istruzione
scolastica.
A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le
unità
sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione,
pubblici e
privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla
istituzione, per i
minori
ricoverati, di classi ordinarie
quali sezioni staccate della
scuola
statale. A tali classi possono
essere ammessi anche i minori
ricoverati
nei centri di degenza, che non versino in situazioni di
handicap e per i
quali sia accertata l'impossibilità della frequenza
della scuola dell'obbligo per un periodo
non inferiore a trenta
giorni di lezione.
La frequenza di
tali classi, attestata
dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle
attività svolte
dai docenti in
servizio presso il centro di degenza, È equiparata da
ogni effetto alla
frequenza delle classi alle
quali i minori sono
iscritti.
10. Negli
ospedali, nelle cliniche e nelle
divisioni pediatriche
gli
obiettivi di cui al presente
articolo possono essere perseguiti
anche mediante
l'utilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psicoùpedagogica che abbia una esperienza
acquisita presso
i nosocomi o segua
un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida
di personale esperto.
Art. 13.
Integrazione scolastica.
1. L'integrazione scolastica della persona
handicappata nelle
sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni
ordine e grado e
nelle
università si realizza, fermo restando quanto previsto
dalle
leggi 11 maggio
1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 e successive
modificazioni, anche attraverso:
a)la programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli
sanitari,
socioùassistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre
attività sul territorio gestite
da enti pubblici o privati. A
tale scopo gli
enti locali, gli
organi scolastici e le
unità
sanitarie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano
gli accordi di
programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della
sanità, sono
fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di
programma. Tali
accordi di programma
sono finalizzati alla
predisposizione,
attuazione e
verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi
e di socializzazione individualizzati, nonchÈ a forme di
integrazione
tra attività scolastiche
e attività integrative
extrascolastiche.
Negli
accordi sono altresi
previsti i requisiti che devono essere
posseduti dagli
enti pubblici e privati ai fini della partecipazione
alle attività di collaborazione coordinate;
b)la dotazione
alle scuole e
alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonchÈ di ogni altra
forma di ausilio
tecnico, ferma
restando la dotazione individuale di ausili e presidi
funzionali
all'effettivo esercizio del
diritto allo studio, anche
mediante
convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione di
consulenza
pedagogica, di produzione
e adattamento di specifico
materiale didattico;
c)la programmazione da parte dell'università di interventi
adeguati sia al
bisogno della persona sia alla peculiarità del piano
di studio individuale;
d)l'attribuzione, con decreto
del Ministro dell'università e
della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi
dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di incarichi
professionali
ad interpreti da
destinare alle università,
per
facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non
udenti;
e)la sperimentazione di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica
31 maggio 1974,
n. 419, da
realizzare nelle classi
frequentate da alunni con handicap.
2. Per
le finalità di cui al comma 1,
gli enti locali e le unità
sanitarie
locali possono altresi
prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione
e del funzionamento degli asili
nido alle
esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne
precocemente
il
recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonchÈ
l'assegnazione
di personale docente
specializzato e di operatori ed
assistenti specializzati.
3. Nelle
scuole di ogni ordine e grado,
fermo restando, ai sensi
del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e
successive
modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire
l'assistenza
per l'autonomia e
la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite
attività di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti
specializzati.
4. I
posti di sostegno per la scuola
secondaria di secondo grado
sono determinati
nell'ambito dell'organico del personale in servizio
alla data di
entrata in vigore
della presente legge in modo da
assicurare
un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri
gradi di istruzione
e comunque entro i limiti delle
disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6,
lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo
grado sono garantite
attività
didattiche di sostegno,
con priorità per le iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate
con docenti di
sostegno
specializzati, nelle aree
disciplinari individuate sulla
base del profilo
dinamicoùfunzionale e del
conseguente piano
educativo individualizzato.
6. Gli
insegnanti di sostegno
assumono la contitolarità delle
sezioni e delle
classi in cui
operano, partecipano alla
programmazione
educativa e didattica e alla
elaborazione e verifica
delle
attività di competenza
dei consigli di
interclasse, dei
consigli di classe e dei collegi dei docenti.
Art. 14.
Modalità di attuazione dell'integrazione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede alla formazione e
all'aggiornamento
del personale docente
per l'acquisizione di
conoscenze
in materia di
integrazione scolastica degli studenti
handicappati, ai
sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica
23 agosto 1988,
n. 399, nel rispetto delle modalità di
coordinamento
con il Ministero
dell'università e della
ricerca
scientifica
e tecnologica di
cui all'art. 4 della legge 9
maggio
1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede altresi:
a)all'attivazione di forme
sistematiche di orientamento,
particolarmente
qualificate per la persona
handicappata, con inizio
almeno dalla prima classe della scuola secondaria di
primo grado;
b)all'organizzazione
dell'attività educativa e didattica secondo
il criterio della
flessibilità nell'articolazione
delle sezioni e
delle
classi, anche aperte,
in relazione alla
programmazione
scolastica individualizzata;
c)a garantire
la continuità educativa
fra i diversi gradi di
scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione
tra insegnanti
del ciclo inferiore
e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo
dell'esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli
ordini e gradi di scuola, consentendo il
completamento della scuola
dell'obbligo
anche sino al compimento del
diciottesimo anno di età;
nell'interesse
dell'alunno, con deliberazione del collegio dei
docenti,
sentiti gli specialisti di cui all'art. 4, secondo
comma,
lettera l), del
decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio
1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o
di interclasse,
puo’ essere consentita una terza ripetenza in singole
classi.
2. I
piani di studio
delle scuole di specializzazione di cui
all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il
conseguimento
del diploma abilitante
all'insegnamento nelle scuole secondarie,
comprendono,
nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base
alla
legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di
studio,
discipline facoltative, attinenti
all'integrazione degli
alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4,
comma 3, della
citata legge n.
341 del 1990.
Nel diploma di specializzazione
conseguito
ai sensi del predetto art. 4 deve essere specificato
se
l'insegnante
ha sostenuto gli esami relativi
all'attività didattica
di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si
riferisce, nel
qual caso la
specializzazione ha valore
abilitante anche per
l'attività didattica di sostegno.
3. La
tabella del corso di laurea
definita ai sensi dell'art. 3,
comma 3, della
citata legge n. 341 del 1990
comprende, nei limiti
degli stanziamenti
già preordinati in base alla legislazione vigente
per la definizione
delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti
facoltativi
attinenti all'integrazione scolastica
degli alunni
handicappati.
Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle scuole
materne ed
elementari di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge
n. 341 del 1990 costituisce titolo per l'ammissione
ai concorsi per
l'attività
didattica di sostegno solo se siano stati sostenuti gli
esami
relativi, individuati come
obbligatori per la preparazione
all'attività
didattica di sostegno,
nell'ambito della tabella
suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della
medesima legge
n. 341 del 1990.
4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani
di studio delle
scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei
corsi di laurea
di cui al comma 3 puo’ essere impartito anche da enti
o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le
università, le
quali
disciplinano le modalità
di espletamento degli
esami e i
relativi
controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione
devono
essere in possesso
del diploma di laurea e del diploma
di
specializzazione.
5. Fino
alla prima applicazione dell'art. 9 della citata legge n.
341 del 1990,
relativamente alle scuole
di specializzazione si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica
31 maggio 1974,
n. 417 e successive modificazioni,
al
decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e
all'art. 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L'utilizzazione in posti di
sostegno di docenti privi dei
prescritti titoli di specializzazione È consentita
unicamente qualora
manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7. Gli
accordi di programma di cui
all'art. 13, comma 1, lettera
a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni
per il personale delle scuole, delle unità
sanitarie locali e degli
enti locali, impegnati
in piani educativi
e di recupero
individualizzati.
Art. 15.
Gruppi
di lavoro per l'integrazione scolastica.
1. Presso ogni
ufficio scolastico provinciale È istituito un gruppo
di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal
provveditore
agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi
dell'art. 14,
decimo
comma, della legge
20 maggio 1982,
n. 270 e successive
modificazioni,
due esperti designati dagli enti
locali, due esperti
delle unità sanitarie
locali, tre esperti
designati dalle
associazioni
delle persone handicappate maggiormente rappresentative
a livello provinciale nominati dal provveditore agli
studi sulla base
dei criteri indicati
dal Ministro della pubblica
istruzione entro
novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso
ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria
di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio
e di lavoro
composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari
e studenti
con il compito
di collaborare alle
iniziative educative e di
integrazione predisposte dal piano educativo.
3. I gruppi di
lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza
e proposta al
provveditore agli studi, di
consulenza alle singole
scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie
locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione
degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per
l'impostazione e
l'attuazione
dei piani educativi
individualizzati, nonchÈ per
qualsiasi
altra attività inerente all'integrazione degli alunni in
difficoltà di apprendimento.
4. I
gruppi di lavoro predispongono
annualmente una relazione da
inviare al
Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della
giunta regionale.
Il presidente della giunta regionale puo’ avvalersi
della
relazione ai fini
della verifica dello stato di
attuazione
degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e
40.
Art. 16.
Valutazione del rendimento e prove d'esame.
1. Nella
valutazione degli alunni
handicappati da parte degli
insegnanti
È indicato, sulla
base del piano
educativo
individualizzato,
per quali discipline siano stati adottati
particolari
criteri didattici, quali
attività integrative e di
sostegno
siano state svolte,
anche in sostituzione parziale dei
contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella
scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli
elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti
agli
insegnamenti impartiti e
idonee a valutare
il progresso
dell'allievo
in rapporto alle
sue potenzialità e ai
livelli di
apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito
della scuola secondaria di
secondo grado, per gli
alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi pi—
lunghi per l'effettuazione delle prove scritte
o grafiche e la
presenza di assistenti per l'autonomia e la
comunicazione.
4. Gli
alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla
valutazione
del rendimento scolastico
o allo svolgimento di esami
anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
5. Il
trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore
degli alunni handicappati È consentito per il superamento
degli esami
universitari,
previa intesa col docente della materia e, occorrendo,
con il consiglio
di facoltà, sentito
eventualmente il consiglio
dipartimentale.
Art. 17.
Formazione professionale.
1. Le
regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3,
primo comma, lettere
l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h),
della legge 21
dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della
persona handicappata negli ordinari corsi di formazione
professionale
dei centri pubblici
e privati e
garantiscono agli allievi
handicappati
che non siano
in grado di
avvalersi dei metodi di
apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica
anche mediante
attività
specifiche nell'ambito delle
attività del centro
di
formazione
professionale tenendo conto
dell'orientamento emerso dai
piani
educativi individualizzati realizzati durante l'iter
scolastico.
A tal fine forniscono ai
centri i sussidi
e le
attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono
conto delle diverse
capacità ed
esigenze della persona handicappata che, di conseguenza,
È inserita in
classi comuni o
in corsi specifici
o in corsi
prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono
istituiti corsi per
le persone
handicappate non in grado di frequentare i corsi normali.
I corsi possono
essere realizzati nei
centri di riabilitazione,
quando vi siano
svolti programmi di
ergoterapia e programmi
finalizzati
all'addestramento
professionale, ovvero possono
essere
realizzati dagli enti di cui all'art. 5 della citata
legge n. 845 del
1978, nonchÈ da
organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati
da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data
di entrata in
vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle
disposizioni
di cui al presente comma i programmi pluriennali e i
piani annuali di
attuazione
per le attività di formazione
professionale di cui
all'art. 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi
che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 È
rilasciato un
attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria
per il collocamento obbligatorio nel quadro economicoùproduttivo
territoriale.
5. Fermo
restando quanto previsto
in favore delle
persone
handicappate
dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo
comune di cui
all'art. 8 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, È
destinata ad iniziative
di formazione e di avviamento al lavoro in
forme sperimentali, quali tirocini,
contratti di formazione,
iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi
prelavorativi, sulla
base di criteri
e procedure fissati con decreto del Ministro del
lavoro e della
previdenza sociale entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 18.
Integrazione lavorativa.
1. Le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo
regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali,
di lavoro, di
servizi, e dei
centri di lavoro
guidato, associazioni ed
organizzazioni
di volontariato che
svolgono attività idonee
a
favorire l'inserimento e
l'integrazione lavorativa di
persone
handicappate.
2. Requisiti
per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a
quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a)navere personalità
giuridica di diritto pubblico o
privato o
natura di
associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo
II del libro I del codice civile;
b)ngarantire
idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del
personale e di efficienza operativa.
3. Le
regioni disciplinano le
modalità di revisione
ed
aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.
4. I
rapporti dei comuni, dei
consorzi tra comuni e tra comuni e
province,
delle comunità montane e delle
unità sanitarie locali con
gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da
convenzioni conformi
allo schema tipo
approvato con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità e
con il Ministro per gli affari sociali, da emanare
entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 È
condizione necessaria
per accedere alle convenzioni di cui all'art. 38.
6. Le regioni
possono provvedere con proprie leggi:
a)na disciplinare le agevolazioni alle
singole persone
handicappate
per recarsi al
posto di lavoro
e per l'avvio e lo
svolgimento di attività lavorative autonome;
b)na disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi
ai datori di
lavoro anche ai
fini dell'adattamento del posto di
lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.
Art. 19.
Soggetti
aventi diritto al collocamento obbligatorio.
1. In
attesa dell'entrata in
vigore della nuova disciplina del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla
legge 2 aprile
1968, n. 482
e successive modificazioni, devono intendersi
applicabili anche
a coloro che sono affetti da minorazione psichica,
i quali abbiano
una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in
mansioni
compatibili. Ai fini
dell'avviamento al lavoro,
la
valutazione
della persona handicappata tiene conto della capacità
lavorativa e
relazionale dell'individuo e non solo della minorazione
fisica o psichica.
La capacità lavorativa
È accertata dalle
commissioni
di cui all'art. 4 della presente legge, integrate ai
sensi dello stesso
articolo da uno
specialista nelle discipline
neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20.
Prove
d'esame nei concorsi pubblici e per
l'abilitazione alle professioni.
1. La
persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi
pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso
degli ausili
necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari
in relazione
allo specifico handicap.
2. Nella
domanda di partecipazione al concorso e all'esame per
l'abilitazione
alle professioni il
candidato specifica l'ausilio
necessario
in relazione al
proprio handicap, nonchÈ l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21.
Precedenza nell'assegnazione di sede.
1. La persona handicappata con un grado di
invalidità superiore ai
due terzi o con
minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e
terza della tabella
A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,
assunta
presso gli enti
pubblici come vincitrice di concorso o ad
altro
titolo, ha diritto
di scelta prioritaria
tra le sedi
disponibili.
2. I
soggetti di cui
al comma 1 hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.
Art. 22.
Accertamenti
ai fini del lavoro pubblico e privato.
1. Ai
fini dell'assunzione al
lavoro pubblico e privato non È
richiesta la certificazione di sana e robusta
costituzione fisica.
Art. 23.
Rimozione di
ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative.
1. L'attività e la pratica delle discipline
sportive sono favorite
senza
limitazione alcuna. Il
Ministro della sanità, con proprio
decreto da emanare
entro un anno dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, definisce
i protocolli per la concessione
dell'idoneità
alla pratica sportiva
agonistica alle persone
handicappate.
2. Le
regioni e i
comuni, i consorzi di comuni ed
il Comitato
olimpico
nazionale italiano (CONI)
realizzano, in conformità alle
disposizioni
vigenti in materia
di eliminazione delle
barriere
architettoniche,
ciascuno per gli
impianti di propria competenza,
l'accessibilità
e la fruibilità delle strutture
sportive e dei
connessi servizi da parte delle persone handicappate.
3. Le
concessioni demaniali per gli
impianti di balneazione ed i
loro rinnovi sono
subordinati alla visitabilità
degli impianti ai
sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n.
236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
all'effettiva
possibilità di accesso al mare delle persone
handicappate.
4. Le
concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati
alla
visitabilità degli impianti
ai sensi del citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque,
nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo
comma, della legge
17 maggio 1983,
n. 217, o di altri pubblici
esercizi,
discrimina persone handicappate È punito con la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da
lire un milione a lire
dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a
sei mesi.
Art. 24.
Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche.
1. Tutte
le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati
aperti al
pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità
e la visitabilità di cui alla
legge 9 gennaio
1989, n. 13 e
successive
modificazioni, sono eseguite
in conformità alle
disposizioni
di cui alla legge 30 marzo 1971,
n. 118 e successive
modificazioni,
al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del
1989 e successive modificazioni, e al citato decreto del
Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per
gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti
ai vincoli di
cui alle leggi 1ø giugno 1939,
n. 1089 e successive
modificazioni, e
29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni,
nonchÈ ai vincoli
previsti da leggi
speciali aventi le medesime
finalità,
qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5
della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire
concesse, per il
mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti
alla tutela del
vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia
di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche puo’
essere realizzata
con opere provvisionali, come definite dall'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164,
nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli
stessi.
3. Alle
comunicazioni al comune
dei progetti di esecuzione dei
lavori
riguardanti edifici pubblici e
aperti al pubblico, di cui al
comma 1, rese ai
sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo
comma,
della legge 28
febbraio 1985, n.
47 e successive
modificazioni,
sono allegate una
documentazione grafica e
una
dichiarazione
di conformità alla
normativa vigente in materia di
accessibilità e
di superamento delle barriere architettoniche, anche
ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il
rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le
opere di cui al
comma 1 È subordinato alla verifica della conformità
del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico
incaricato
dal comune. Il
sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e
di abitabilità
per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le
opere siano state
realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine
puo’ richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario della
concessione
una dichiarazione resa
sotto forma di perizia giurata
redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel
caso di opere
pubbliche, fermi restando il divieto di
finanziamento
di cui all'art. 32, comma 20,
della legge 28 febbraio
1986, n. 41,
e l'obbligo della
dichiarazione del progettista,
l'accertamento
di conformità alla
normativa vigente in materia di
eliminazione
delle barriere architettoniche spetta
all'Amministrazione
competente, che ne
dà atto in
sede di
approvazione del progetto.
6. La
richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in
luoghi
pubblici o aperti
al pubblico È
accompagnata dalla
dichiarazione di cui al
comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilità e di abitabilità È condizionato alla verifica
tecnica della
conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
7. Tutte
le opere realizzate
negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico
in difformità dalle
disposizioni vigenti in
materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche,
nelle quali le
difformità siano tali da rendere
impossibile
l'utilizzazione dell'opera da parte delle
persone
handicappate,
sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il
progettista,
il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli
accertamenti
per l'agibilità o
l'abitabilità ed il collaudatore,
ciascuno per la propria competenza, sono direttamente
responsabili.
Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire
50 milioni e
con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo
compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato
per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art. 3
della legge 5
agosto 1978, n.
457, fermo restando il divieto di
finanziamento di
cui all'art. 32, comma 20, della citata legge n. 41
del 1986, dispone
che una quota dei fondi per la
realizzazione di
opere di urbanizzazione e per interventi di recupero
sia utilizzata
per la eliminazione delle barriere architettoniche negli
insediamenti
di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
9. I
piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata legge n. 41
del 1986 sono
modificati con integrazioni relative all'accessibilità
degli spazi
urbani, con particolare riferimento all'individuazione e
alla
realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione
di
semafori
acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica
installata
in modo da
ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
10. Nell'ambito
della complessiva somma
che in ciascun anno la
Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la
contrazione
di mutui con finalità di investimento, una quota almeno
pari al 2 per
cento È destinata
ai prestiti finalizzati
ad interventi di
ristrutturazione
e recupero in
attuazione delle norme di cui al
regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1978, n. 384.
11. I
comuni adeguano i
propri regolamenti edilizi
alle
disposizioni
di cui all'art. 27 della citata
legge n. 118 del 1971,
all'art. 2 del
citato regolamento approvato
con decreto del
Presidente della
Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13
del 1989 e successive modificazioni, e al citato decreto
del Ministro
dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni
dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale
termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con
le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.
Art. 25.
Accesso
alla informazione e alla comunicazione.
1. Il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce
alla
realizzazione di progetti
elaborati dalle concessionarie per i
servizi
radiotelevisivi e telefonici
volti a favorire l'accesso
all'informazione
radiotelevisiva e alla
telefonia anche mediante
installazione
di decodificatori e di
apparecchiature complementari,
nonchÈ mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All'atto
di rinnovo o
in occasione di
modifiche delle
convenzioni
per la concessione di servizi radiotelevisivi o
telefonici
sono previste iniziative atte a
favorire la ricezione da
parte di persone
con handicap sensoriali
di programmi di
informazione, culturali e di svago e la diffusione di
decodificatori.
Art. 26.
Mobilità e trasporti collettivi.
1. Le
regioni disciplinano le
modalità con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone
handicappate la
possibilità di
muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle
stesse
condizioni degli altri
cittadini, dei servizi di trasporto
collettivo appositamente adattati o di servizi
alternativi.
2. I comuni
assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse
di bilancio, modalità
di trasporto individuali
per le persone
handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro
sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, le regioni
elaborano, nell'ambito dei
piani regionali di
trasporto e dei
piani di adeguamento delle
infrastrutture urbane,
piani di mobilità
delle persone handicappate da attuare anche
mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi
dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani
prevedono servizi
alternativi
per le zone non coperte
dai servizi di
trasporto
collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le
regioni e gli
enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani
di mobilità
delle persone
handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati
con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non
inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui
autorizzati a
favore dell'Ente ferrovie dello Stato È destinata agli
interventi
per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle
strutture
edilizie e nel
materiale rotabile appartenenti all'Ente
medesimo,
attraverso capitolati d'appalto
formati sulla base
dell'art. 20 del
regolamento approvato con
decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, il Ministro dei trasporti provvede alla
omologazione di almeno
un prototipo di
autobus urbano ed extraurbano,
di taxi, di vagone
ferroviario, conformemente alle finalità della presente
legge.
6. Sulla
base dei piani
regionali e della
verifica della
funzionalità
dei prototipi omologati di cui
al comma 5, il Ministro
dei trasporti predispone
i capitolati d'appalto
contenenti
prescrizioni per
adeguare alle finalità della presente legge i mezzi
di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro
sostituzione.
Art. 27.
Trasporti individuali.
1. A favore dei
titolari di patente di guida delle categorie A, B o
C speciali, con
incapacità motorie permanenti,
le unità sanitarie
locali
contribuiscono alla spesa per la
modifica degli strumenti di
guida, quale strumento protesico extraùtariffario, nella
misura del
20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al
comma 1 dell'art. 1 della legge
9 aprile 1986, n. 97, sono
soppresse le parole:
<<, titolari di patente F>> e dopo le parole:
<<capacità
motorie,>> sono aggiunte le seguenti: <<anche prodotti in
serie,>>.
3. Dopo il comma
2 dell'art. 1 della citata legge n. 97 del 1986, È
inserito il seguente:
<<2ùbis. Il beneficio
della riduzione dell'aliquota relativa
all'imposta
sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora
l'invalido
non abbia conseguito la patente
di guida delle categorie
A, B o
C speciali, entro
un anno dalla data dell'acquisto del
veicolo.
Entro i successivi
tre mesi l'invalido
provvede al
versamento della
differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata
e l'imposta relativa
all'aliquota in vigore
per il veicolo
acquistato>>.
4. Il Comitato
tecnico di cui all'art. 81, comma 9, del testo unico
delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393,
come
sostituito dall'art. 4, comma 1,
della legge 18 marzo 1988, n.
111, È integrato
da due rappresentanti delle
associazioni delle
persone handicappate
nominati dal Ministro dei trasporti su proposta
del Comitato di cui all'art. 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le
domande presentate dai
soggetti di cui
al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il
Ministero
della sanità, che
provvede ad erogare i contributi
nei
limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 42.
Art. 28.
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.
1. I
comuni assicurano appositi spazi
riservati ai veicoli delle
persone
handicappate, sia nei parcheggi
gestiti direttamente o dati
in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da
privati.
2. Il contrassegno di cui all'art. 6 del
regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978,
n. 384, che
deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del
veicolo, È valido
per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29.
Esercizio del diritto di voto.
1. In occasione
di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i
servizi di trasporto
pubblico in modo da facilitare
agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per
rendere pi— agevole
l'esercizio del diritto di voto, le
unità
sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione
elettorale,
garantiscono in ogni
comune la disponibilità di un
adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei
certificati
di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui
all'art. 1 della
legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un
accompagnatore di fiducia
segue in cabina
i cittadini
handicappati
impossibilitati ad esercitare
autonomamente il diritto
di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto
nelle liste
elettorali.
Nessun elettore puo’
esercitare la funzione
di
accompagnatore per pi— di un handicappato. Sul
certificato elettorale
dell'accompagnatore
È fatta apposita annotazione dal
presidente del
seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Art. 30.
Partecipazione.
1. Le
regioni per la redazione dei programmi di promozione e
di
tutela dei diritti
della persona handicappata,
prevedono forme di
consultazione
che garantiscono la
partecipazione dei cittadini
interessati.
Art. 31.
Riserva di alloggi.
1. All'art.
3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e
successive modificazioni, È aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
<<rùbis) dispone una
riserva di finanziamenti complessivi per la
concessione
di contributi in
conto capitale a
comuni, Istituti
autonomi
case popolari, imprese,
cooperative o loro consorzi per la
realizzazione con
tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di
edilizia
sovvenzionata e agevolata
alle esigenze di assegnatari o
acquirenti
handicappati ovvero ai
nuclei familiari tra
i cui
componenti
figurano persone handicappate in
situazione di gravità o
con ridotte o impedite capacità motorie>>.
2. Il
contributo di cui
alla lettera rùbis)
del primo comma
dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta
dal comma 1
del presente articolo, È concesso dal Comitato esecutivo del CER
direttamente
ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle
imprese,
alle cooperative o
loro consorzi indicati dalle
regioni
sulla base delle
assegnazioni e degli
acquisti, mediante atto
preliminare
di vendita di
alloggi realizzati con
finanziamenti
pubblici e fruenti di contributo pubblico.
3. Il
contributo di cui
al comma 2 puo’ essere concesso
con le
modalità
indicate nello stesso
comma, direttamente agli
enti e
istituti
statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi
nel campo dell'edilizia abitativa che ne
facciano richiesta per
l'adattamento di
alloggi di loro proprietà da concedere in locazione
a persone handicappate ovvero ai nuclei
familiari tra i
cui
componenti
figurano persone handicappate in
situazione di gravità o
con ridotte o impedite capacità motorie.
4. Le
associazioni presenti sul
territorio, le regioni, le unità
sanitarie locali,
i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31
dicembre di ogni
anno, ogni informazione utile per la determinazione
della quota di
riserva di cui alla citata lettera rùbis) del primo
comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 32.
Agevolazioni fiscali.
1. Le spese
mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei
casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per
la parte del
loro
ammontare complessivo che
eccede il 5 o il 10 per cento
del
reddito
complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno
superiore a 15
milioni di lire,
sono deducibili dal
reddito
complessivo del
contribuente che ha sostenuto gli oneri per sÈ o per
le persone indicate
nell'art. 433 del codice civile,
purchÈ dalla
documentazione
risulti chi ha sostenuto
effettivamente la spesa, la
persona da assistere
perchÈ invalida e il domicilio o la residenza
del percipiente.
Art. 33.
Agevolazioni.
1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche
adottivi, di minore
con handicap in situazione di gravità
accertata
ai sensi dell'art.
4, comma 1,
hanno diritto al
prolungamento fino a tre anni del periodo
di astensione facoltativa
dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, a
condizione
che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso
istituti specializzati.
(comma 1 abrogato dal Dlvo
151/00)
2. I
soggetti di cui
al comma 1 possono chiedere ai rispettivi
datori di lavori di usufruire, in alternativa al
prolungamento fino a
tre anni del
periodo di astensione
facoltativa, di due ore di
permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di
vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del
terzo anno di
vita del
bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre,
anche
adottivi, di minore
con handicap in situazione di
gravità,
nonchÈ colui che assiste
una persona con handicap in situazione di
gravità
parente o affine
entro il terzo grado, convivente,
hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile, coperti
da contribuzione figurativa
(così mod.L53/2000 art. 19) fruibili anche in maniera
continuativa
a condizione che la persona con
handicap in situazione
di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai
permessi di cui ai commi 2 e 3,
che si cumulano con quelli
previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971,
si applicano
le
disposizioni di cui
all'ultimo comma del medesimo art. 7 della
legge n. 1204 del
1971, nonchÈ quelle contenute negli articoli 7 e 8
della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il
genitore o il familiare
lavoratore, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assista con continuità un parente
o un affine
entro il terzo grado handicappato, (con lui
convivente - è soppresso
art. 19 Legge 8/3/2000 n. 53), ha diritto a
scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio e non
puo’ essere
trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona
handicappata maggiorenne in situazione di gravità puo’
usufruire alternativamente (mod. Legge 8/3/2000 n.
53) dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,ove possibile,
la sede di lavoro
piu’ vicina al proprio domicilio e non puo’ essere
trasferita in altra sede,
senza il suo consenso.
7. Le
disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
anche agli affidatari
di persone handicappate in situazione di
gravità
PORTATORI DI HANDICAP
Art. 34.
Protesi e ausili tecnici.
1. Con
decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il
Consiglio
sanitario nazionale, entro sei mesi
dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nella revisione e
ridefinizione del
nomenclatoreùtariffario delle protesi di cui al terzo
comma dell'art.
26 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi
e
attrezzature elettronici e altri
ausili tecnici che permettano di
compensare
le difficoltà delle
persone con handicap
fisico o
sensoriale.
Art. 35.
Ricovero del minore handicappato.
1. Nel
caso di ricovero di una persona handicappata di minore età
presso un istituto anche a carattere sanitario,
pubblico o privato,
ove dall'istituto
sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano
le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36.
Aggravamento delle sanzioni penali.
1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520,
521, 522, 523, 527 e
628 del codice
penale, nonchÈ per i delitti non
colposi contro la
persona, di cui al titolo XII del libro II del codice
penale, e per i
reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora
l'offeso sia
una persona handicappata la pena È aumentata da un terzo
alla metà
2. Per
i procedimenti penali
per i reati di cui al comma 1 È
ammessa la
costituzione di parte civile del difensore civico, nonchÈ
dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona
handicappata
o un suo familiare.
Art. 37.
Procedimento penale in cui sia interessata
una persona handicappata.
1. Il Ministro
di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il
Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze,
disciplinano con
proprio decreto le modalità di tutela della persona
handicappata,
in relazione alle
sue esigenze terapeutiche e di
comunicazione,
all'interno dei locali
di sicurezza, nel corso dei
procedimenti
giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e
di espiazione della pena.
Art. 38.
Convenzioni.
1. Per
fornire i servizi
di cui alla presente legge, i comuni,
anche consorziati
tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le
unità sanitarie locali
per la parte di loro competenza, si avvalgono
delle
strutture e dei
servizi di cui all'art. 26 della legge 23
dicembre
1978, n. 833.
Possono inoltre avvalersi
dell'opera
diÈassociazioni
riconosciute e non
riconosciute, di istituzioni
private di assistenza
non aventi scopo di lucro e di
cooperative,
semprech
siano idonee per
i livelli delle
prestazioni, per la
qualificazione
del personale e
per l'efficienza organizzativa
ed
operativa, mediante la conclusione di apposite
convenzioni.
2. I
comuni, anche consorziati
tra loro, le
loro unioni, le
comunità
montane, rilevata la presenza di
associazioni in favore di
persone handicappate, che intendano costituire
cooperative di servizi
o comunitàùalloggio o centri socioùriabilitativi senza
fini di lucro,
possono
erogare contributi che
consentano di realizzare
tali
iniziative
per i fini previsti dal
comma 1, lettere h), i) e l)
dell'art. 8, previo controllo dell'adeguatezza dei
progetti e delle
iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti
ospiti, secondo i
principi della presente legge.
Art. 39.
Compiti delle regioni.
1. Le
regioni possono provvedere,
nei limiti delle
proprie
disponibilità di bilancio, ad interventi sociali,
educativoùformativi
e
riabilitativi nell'ambito del
piano sanitario nazionale, di cui
all'art. 53 della
legge 23 dicembre
1978, n. 833 e successive
modificazioni, e della programmazione regionale dei
servizi sanitari,
sociali e formativoùculturali.
2. Le
regioni possono provvedere,
nei limiti delle
proprie
disponibilità di bilancio:
a)a definire l'organizzazione dei servizi, i
livelli qualitativi
delle
prestazioni, nonchÈ i criteri per l'erogazione dell'assistenza
economica integrativa di competenza dei comuni;
b)a definire,
mediante gli accordi di programma di cui all'art.
27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e
di
integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di
cui
alla
presente legge con
gli altri servizi
sociali, sanitari,
educativi,
anche d'intesa con
gli organi periferici
dell'Amministrazione
della pubblica istruzione
e con le strutture
prescolastiche o scolastiche e di formazione
professionale, anche per
la messa a
disposizione di attrezzature, operatori o specialisti
necessari
all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione
eventualmente svolta al loro interno;
c)a definire, in collaborazione con le
università e gli istituti
di ricerca, i
programmi e le modalità organizzative delle iniziative
di
riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle
attività di cui alla presente legge;
d)a promuovere,
tramite le convenzioni
con gli enti di cui
all'art. 38, le
attività di ricerca e di
sperimentazione di nuove
tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonchÈ
la produzione
di sussidi didattici e tecnici;
e)a definire
le modalità di intervento nel campo delle attività
assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f)a disciplinare le modalità del
controllo periodico degli
interventi di inserimento
ed integrazione sociale diÈcui all'art. 5,
per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione
di bisogno;
g)a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla
data di entrata
in vigore della
presente legge, i criteri relativi all'istituzione e
al funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h)ad effettuare
controlli periodici sulle
aziende beneficiarie
degli
incentivi e dei
contributi di cui all'art. 18, comma 6, per
garantire
la loro effettiva
finalizzazione all'integrazione
lavorativa delle persone handicappate;
i)a promuovere
programmi di formazione di personale volontario da
realizzarsi da parte delle organizzazioni di
volontariato;
l)ad elaborare un consuntivo annuale analitico
delle spese e dei
contributi
per assistenza erogati
sul territorio anche
da enti
pubblici e enti
o associazioni privati, i quali trasmettono alle
regioni i
rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni
medesime.
I
Art. 40.
Compiti dei comuni.
1. I
comuni, anche consorziati
tra loro, le
loro unioni, le
comunità
montane e le
unità sanitarie locali
qualora le leggi
regionali
attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi
sociali e sanitari
previsti dalla presente legge
nel quadro della
normativa
regionale, mediante gli
accordi di programma
di cui
all'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli
interventi
di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento
dei servizi esistenti.
2. Gli statuti
comunali di cui all'art. 4 della citata legge n. 142
del 1990
disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi
di cui al
comma 1 con i servizi sociali,
sanitari, educativi e di
tempo libero
operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di
un servizio di
segreteria per i
rapporti con gli
utenti, da
realizzarsi
anche nelle forme
del decentramento previste
dallo
statuto stesso.
Art. 41.
Competenze del
Ministro per gli affari sociali e costituzione
del
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.
1. Il
Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle
Amministrazioni
dello Stato competenti
a realizzare gli obiettivi
della
presente legge ed
ha compiti di promozione di politiche
di
sostegno per le
persone handicappate e di verifica dell'attuazione
della legislazione vigente in materia.
2. I
disegni di legge
del Governo contenenti
disposizioni
concernenti la
condizione delle persone handicappate sono presentati
previo
concerto con il Ministro per gli
affari sociali. Il concerto
con il Ministro
per gli affari
sociali È obbligatorio per i
regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati
in materia.
3. Per
favorire l'assolvimento dei
compiti di cui al comma 1,
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
il Comitato
nazionale per le politiche dell'handicap.
4. Il Comitato È composto dal Ministro per gli
affari sociali, che
lo
presiede, dai Ministri
dell'interno, del tesoro,
della
pubblicaÈistruzione,
della sanità, del
lavoro e della previdenza
sociale,
nonchÈ dai Ministri
per le riforme istituzionali e gli
affari regionali
e per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Alle
riunioni del Comitato
possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il
Comitato È convocato
almeno tre volte l'anno, di cui una
prima della presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di
legge finanziaria.
6. Il Comitato
si avvale di:
a)tre assessori
scelti tra gli
assessori regionali e delle
province
autonome di Trento e di Bolzano
designati dalla Conferenza
dei
presidenti delle regioni
e delle province autonome ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n.
418;
b)tre rappresentanti degli enti locali
designati
dall'Associazione
nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e un
rappresentante degli enti locali designato dalla Lega
delle autonomie
locali;
c)cinque esperti
scelti fra i
membri degli enti
e delle
associazioni
in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 1 e 2
della legge 19
novembre 1987, n.
476, che svolgano attività di
promozione e tutela delle persone handicappate e delle
loro famiglie;
d)tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali maggiormente
rappresentative.
7. Il
Comitato si avvale
dei sistemi informativi
delle
Amministrazioni in esso rappresentate.
8. Il
Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni
anno,
presenta una relazione
al Parlamento sui dati relativi allo
stato di
attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonchÈ
sugli
indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le
Amministrazioni
dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province
autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro
il 28 febbraio
di ciascun anno, alla Presidenza
del Consiglio dei
ministri
tutti i dati
relativi agli interventi di loro competenza
disciplinati
dalla presente legge.
Nel primo anno di applicazione
della presente legge la relazione È presentata entro il
30 ottobre.
9. Il
Comitato, nell'esercizio delle
sue funzioni, coadiuvato da
una commissione permanente composta da un rappresentante
per ciascuno
dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro,
della pubblica
istruzione,
della sanità, del
lavoro e della previdenza
sociale,
dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, nonchÈ da
tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri di cui
uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del
Dipartimento per
la funzione pubblica.
La commissione È presieduta dal responsabile
dell'Ufficio
per le problematiche della famiglia, della terza età,
dei disabili e
degli emarginati, del Dipartimento per gli affari
sociali.
Art. 42.
Copertura finanziaria.
1. Presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri ù Dipartimento
per gli affari sociali, istituito il Fondo per
l'integrazione degli
interventi
regionali e delle
province autonome in
favore dei
cittadini handicappati.
2. Il Ministro
per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato
nazionale
per le politiche dell'handicap
di cui all'art. 41, alla
ripartizione
annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli
abitanti.
3. A
partire dal terzo anno di applicazione della presente legge,
il criterio della
proporzionalità di cui
al comma 2 puo’ essere
integrato da altri
criteri, approvati dal Comitato di cui all'art.
41, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
cui all'art.
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
riferimento a situazioni
di particolare concentrazione di persone handicappate e
di servizi di
alta
specializzazione, nonchÈ a
situazioni di grave arretratezza di
alcune aree.
4. Le
regioni e le
province autonome di
Trento e di Bolzano
provvedono a ripartire
i fondi di
loro spettanza tra gli enti
competenti a
realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in
favore delle persone
handicappate in situazione di
gravità e agli
interventi per la prevenzione.
5. Per le
finalità previste dalla presente legge non possono essere
incrementate
le dotazioni organiche
del personale della scuola di
ogni ordine e
grado oltre i limiti consentiti
dalle disponibilità
finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. ‚ autorizzata
la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di
lire 150 miliardi
a decorrere dal 1993, da
ripartire, per ciascun
anno, secondo le seguenti finalità:
a)lire 2
miliardi e 300
milioni per l'integrazione delle
commissioni di cui all'art. 4;
b)lire 1
miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero
per cure nei casi previsti dall'art. 11;
c)lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi
di istruzione
dei minori ricoverati di cui all'art. 12;
d)lire 8
miliardi per le
attrezzature per le scuole di cui
all'art. 13, comma 1, lettera b);
e)lire 2
miliardi per le attrezzature per
le università di cui
all'art. 13, comma 1, lettera b);
f)lire 1
miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a
interpreti
per studenti non udenti nelle
università di cui all'art.
13, comma 1, lettera d);
g)lire 4
miliardi per l'avvio
della sperimentazione di cui
all'art. 13, comma 1, lettera e);
h)lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38
miliardi per l'anno
1993 per l'assunzione di personale docente di
sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista dall'art. 13, comma
4;
i)lire 4
miliardi e 538 milioni per la formazione del personale
docente prevista dalÈl'art. 14;
l)lire 2
miliardi per gli oneri di
funzionamento dei gruppi di
lavoro di cui all'art. 15;
m)lire 5
miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai
servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'art.
25;
n)lire 4
miliardi per un
contributo del 20 per cento per
la
modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'art. 27,
comma 1;
o)lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le
agevolazioni per i genitori che lavorano, previste
dall'art. 33;
p)lire 50
milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e
della commissione di cui all'art. 41;
q)lire 42
miliardi e 512
milioni per l'anno 1992 e lire 53
miliardi e 512
milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento
del Fondo per
l'integrazione degli interventi
regionali e delle
province autonome in
favore dei cittadini handicappati di cui al
comma 1 del presente articolo.
7. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150
miliardi a decorrere
dall'anno
1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1992ù1994, al
capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1992, all'uopo
utilizzando l'accantonamento
<<Provvedimenti in
favore di portatori di handicap>>.
8. Il
Ministro del tesoro È
autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43.
Abrogazioni.
1. L'art.
230 del testo
unico approvato con
regio decreto 5
febbraio 1928, n. 577, l'art. 415 del regolamento
approvato con regio
decreto 26 aprile
1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'art.
28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I