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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

LEGGE  05/02/1992 n. 104

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n.39 del 17 febbraio). –

(mod. Legge 53/2000;  Dlvo 151/01)

Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

 

 

 

 

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

  Il Presidente della Repubblica:

  Promulga la seguente legge:

 

                               Art. 1.

 

                              Finalità

 

  1. La Repubblica:

    a)  garantisce  il pieno rispetto della dignità umana e i diritti

di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la

piena  integrazione  nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella

società;

    b)  previene  e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono

lo  sviluppo  della  persona  umana,  il raggiungimento della massima

autonomia  possibile  e  la partecipazione della persona handicappata

alla  vita  della  collettività,  nonchÈ la realizzazione dei diritti

civili, politici e patrimoniali;

    c)  persegue  il  recupero  funzionale  e  sociale  della persona

affetta  da  minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i

servizi   e   le  prestazioni  per  la  prevenzione,  la  cura  e  la

riabilitazione  delle  minorazioni,  nonchÈ  la  tutela  giuridica ed

economica della persona handicappata;

    d)  predispone interventi volti a superare stati di emarginazione

e di esclusione sociale della persona handicappata.

 

                               Art. 2.

 

                         Principi generali.

 

  1.  La  presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia

di   diritti,   integrazione   sociale  e  assistenza  della  persona

handicappata.  Essa  costituisce  inoltre  riforma  economicoùsociale

della  Repubblica, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale per il

TrentinoùAlto  Adige,  approvato con legge costituzionale 26 febbraio

1948, n. 5.

 

                               Art. 3.

 

                      Soggetti aventi diritto.

 

  1.    persona  handicappata  colui  che  presenta  una minorazione

fisica,  psichica  o  sensoriale,  stabilizzata  o progressiva, che È

causa  di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione

lavorativa  e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o

di emarginazione.

  2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in

suo  favore  in  relazione  alla  natura  e  alla  consistenza  della

minorazione,  alla  capacità  complessiva  individuale residua e alla

efficacia delle terapie riabilitative.

  3.  Qualora  la  minorazione,  singola  o  plurima,  abbia  ridotto

l'autonomia   personale,   correlata  all'età,  in  modo  da  rendere

necessario  un  intervento  assistenziale  permanente, continuativo e

globale  nella  sfera  individuale  o  in  quella  di  relazione,  la

situazione assume connotazione di gravità Le situazioni riconosciute

di  gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei

servizi pubblici.

  4.  La  presente  legge  si  applica  anche  agli  stranieri e agli

apolidi,   residenti,   domiciliati   o  aventi  stabile  dimora  nel

territorio  nazionale.  Le  relative prestazioni sono corrisposte nei

limiti  ed  alle  condizioni previste dalla vigente legislazione o da

accordi internazionali. 2.1992 n. 504 ART 7

 

                               Art. 4.

 

                     Accertamento dell'handicap.

 

  1.  Gli  accertamenti  relativi  alla minorazione, alle difficoltà,

alla   necessità  dell'intervento  assistenziale  permanente  e  alla

capacità  complessiva  individuale  residua,  di cui all'art. 3, sono

effettuati  dalle  unità  sanitarie  locali  mediante  le commissioni

mediche  di  cui  all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che

sono  integrate  da  un operatore sociale e da un esperto nei casi da

esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

 

 

                               Art. 5.

 

     Principi generali per i diritti della persona handicappata.

 

  1.   La   rimozione   delle   cause   invalidanti,   la  promozione

dell'autonomia  e  la  realizzazione  dell'integrazione  sociale sono

perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

    a)sviluppare   la   ricerca   scientifica,  genetica,  biomedica,

psicopedagogica,  sociale  e  tecnologica  anche  mediante  programmi

finalizzati  concordati  con  istituzioni  pubbliche  e  private,  in

particolare  con  le  sedi  universitarie, con il Consiglio nazionale

delle  ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando

la  persona  handicappata  e  la sua famiglia, se coinvolti, soggetti

partecipi e consapevoli della ricerca;

    b)assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e

precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;

    c)garantire  l'intervento  tempestivo  dei  servizi terapeutici e

riabilitativi,  che  assicuri il recupero consentito dalle conoscenze

scientifiche   e   dalle   tecniche   attualmente   disponibili,   il

mantenimento  della  persona  handicappata  nell'ambiente familiare e

sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;

    d)assicurare    alla    famiglia   della   persona   handicappata

un'informazione  di  carattere  sanitario e sociale per facilitare la

comprensione  dell'evento,  anche  in  relazione  alle possibilità di

recupero e di integrazione della persona handicappata nella società;

    e)assicurare  nella  scelta  e  nell'attuazione  degli interventi

socioùsanitari  la  collaborazione  della  famiglia, della comunità e

della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

    f)assicurare  la  prevenzione  primaria  e secondaria in tutte le

fasi  di  maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore

per   evitare   o   constatare   tempestivamente  l'insorgenza  della

minorazione  o  per  ridurre  e  superare  i  danni della minorazione

sopraggiunta;

    g)attuare  il  decentramento  territoriale  dei  servizi  e degli

interventi  rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della

persona  handicappata,  assicurando il coordinamento e l'integrazione

con  gli  altri  servizi  territoriali  sulla  base  degli accordi di

programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

    h)garantire  alla  persona  handicappata e alla famiglia adeguato

sostegno  psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o

familiare,   strumenti   e  sussidi  tecnici,  prevedendo,  nei  casi

strettamente  necessari  e  per il periodo indispensabile, interventi

economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al

presente articolo;

    i)promuovere,   anche   attraverso   l'apporto   di   enti  e  di

associazioni,    iniziative   permanenti   di   informazione   e   di

partecipazione  della  popolazione,  per la prevenzione e per la cura

degli handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne È

colpito;

    l)garantire  il  diritto  alla  scelta  dei  servizi ritenuti pi—

idonei anche al di fuori della circoscrizione territoriale;

    m)promuovere  il  superamento di ogni forma di emarginazione e di

esclusione  sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti

dalla presente legge.

 

                               Art. 6.

 

                   Prevenzione e diagnosi precoce.

 

  1.  Gli  interventi  per  la  prevenzione e la diagnosi prenatale e

precoce  delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione

sanitaria  di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978,

n. 833 e successive modificazioni.

  2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di

cui  alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978,

n.  833 e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge:

    a)l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle

cause  e sulle conseguenze dell'handicap, nonchÈ sulla prevenzione in

fase  preconcezionale,  durante  la  gravidanza, il parto, il periodo

neonatale  e  nelle  varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi

che svolgono tali funzioni;

    b)l'effettuazione  del parto con particolare rispetto dei ritmi e

dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;

    c)l'individuazione  e  la  rimozione, negli ambienti di vita e di

lavoro,  dei fattori di rischio che possono determinare malformazioni

congenite e patologie invalidanti;

    d)i  servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e

precoce  per  la  prevenzione  delle  malattie  genetiche che possono

essere   causa   di   handicap   fisici,   psichici,   sensoriali  di

neuromotulesioni;

    e)il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e

la  terapia  di  eventuali  patologie  complicanti la gravidanza e la

prevenzione delle loro conseguenze;

    f)l'assistenza  intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite

a rischio;

    g)nel  periodo  neonatale,  gli  accertamenti utili alla diagnosi

precoce  delle  malformazioni  e  l'obbligatorietà  del controllo per

l'individuazione  ed  il  tempestivo  trattamento  dell'ipotiroidismo

congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità

dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di

indirizzo  e coordinamento emanati ai sensi dell'art. 5, primo comma,

della  legge  23  dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere

individuate  altre  forme di endocrinopatie e di errori congeniti del

metabolismo  alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione

neonatale;

    h)un'attività  di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin

dalla nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli

asili  nido,  delle  scuole  materne  e  dell'obbligo,  per accertare

l'inesistenza  o  l'insorgenza  di patologie e di cause invalidanti e

con  controlli  sul  bambino  entro  l'ottavo  giorno,  al trentesimo

giorno,  entro  il  sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal

compimento del primo anno di vita. ‚ istituito a tal fine un libretto

sanitario  personale, con le caratteristiche di cui all'art. 27 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei

suddetti  controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire

lo stato di salute del bambino;

    i)gli  interventi  informativi, educativi, di partecipazione e di

controllo  per  eliminare  la  nocività  ambientale  e  prevenire gli

infortuni  in  ogni  ambiente  di  vita  e di lavoro, con particolare

riferimento agli incidenti domestici.

  3.  Lo  Stato  promuove  misure di profilassi atte a prevenire ogni

forma  di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro

la rosolia.

 

                               Art. 7.

 

                       Cura e riabilitazione.

 

  1.  La  cura  e  la  riabilitazione  della  persona handicappata si

realizzano  con  programmi  che  prevedano  prestazioni  sanitarie  e

sociali  integrate  tra  loro,  che  valorizzino  le  abilità di ogni

persona  handicappata  e agiscano sulla globalità della situazione di

handicap,  coinvolgendo  la  famiglia e la comunità A questo fine il

Servizio   sanitario   nazionale,  tramite  le  strutture  proprie  o

convenzionate, assicura:

    a)gli  interventi  per  la cura e la riabilitazione precoce della

persona handicappata, nonchÈ gli specifici interventi riabilitativi e

ambulatoriali,  a  domicilio o presso i centri socioùriabilitativi ed

educativi  a carattere diurno o residenziale di cui all'art. 8, comma

1, lettera l);

    b)la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature,

protesi   e  sussidi  tecnici  necessari  per  il  trattamento  delle

menomazioni.

  2.  Le  regioni  assicurano la completa e corretta informazione sui

servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

 

 

                               Art. 8.

 

                Inserimento ed integrazione sociale.

 

  1.   L'inserimento   e   l'integrazione   sociale   della   persona

handicappata si realizzano mediante:

    a)interventi  di  carattere socioùpsicoùpedagogico, di assistenza

sociale  e  sanitaria  a  domicilio,  di  aiuto  domestico  e di tipo

economico  ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona

handicappata e del nucleo familiare in cui È inserita;

    b)servizi   di  aiuto  personale  alla  persona  handicappata  in

temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

    c)interventi   diretti   ad  assicurare  l'accesso  agli  edifici

pubblici  e  privati  e ad eliminare o superare le barriere fisiche e

architettoniche  che  ostacolano  i  movimenti  nei luoghi pubblici o

aperti al pubblico;

    d)provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione

e  il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare

riferimento  alle  dotazioni  didattiche  e tecniche, ai programmi, a

linguaggi   specializzati,   alle   prove   di   valutazione  e  alla

disponibilità  di  personale appositamente qualificato, docente e non

docente;

    e)adeguamento  delle  attrezzature  e  del  personale dei servizi

educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;

    f)misure  atte  a  favorire  la  piena integrazione nel mondo del

lavoro,  in  forma  individuale o associata, e la tutela del posto di

lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

    g)provvedimenti   che  assicurino  la  fruibilità  dei  mezzi  di

trasporto  pubblico  e  privato  e  la  organizzazione  di  trasporti

specifici;

    h)affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;

    i)organizzazione e sostegno di comunitàùalloggio, caseùfamiglia e

analoghi   servizi  residenziali  inseriti  nei  centri  abitati  per

favorire  la  deistituzionalizzazione  e  per assicurare alla persona

handicappata,  priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione

familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

    l)istituzione  o  adattamento  di  centri  socioùriabilitativi ed

educativi  diurni,  a  valenza  educativa, che perseguano lo scopo di

rendere  possibile  una vita di relazione a persone temporaneamente o

permanentemente   handicappate,   che   abbiano   assolto   l'obbligo

scolastico,  e  le cui verificate potenzialità residue non consentano

idonee  forme  di  integrazione  lavorativa.  Gli standard dei centri

socioùriabilitativi  sono  definiti  dal  Ministro  della  sanità, di

concerto   con  il  Ministro  per  gli  affari  sociali,  sentita  la

Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province  autonome  di  Trento  e di Bolzano di cui all'art. 12 della

legge 23 agosto 1988, n. 400;

    m)organizzazione  di  attività  extrascolastiche per integrare ed

estendere  l'attività  educativa  in  continuità  ed  in coerenza con

l'azione della scuola.

 

                               Art. 9.

 

                    Servizio di aiuto personale.

 

  1.  Il  servizio  di  aiuto personale, che puo’ essere istituito dai

comuni  o  dalle  unità  sanitarie  locali  nei  limiti delle proprie

ordinarie risorse di bilancio, È diretto ai cittadini in temporanea o

permanente  grave limitazione dell'autonomia personale non superabile

attraverso  la  fornitura  di sussidi tecnici, informatici, protesi o

altre  forme  di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le

possibilità  di  integrazione  dei  cittadini  stessi, e comprende il

servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

  2. Il servizio di aiuto personale È integrato con gli altri servizi

sanitari   e  socioùassistenziali  esistenti  sul  territorio  e  puo’

avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

    a)coloro  che  hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di

coscienza   ai   sensi  della  normativa  vigente,  che  ne  facciano

richiesta;

    b)cittadini  di  età  superiore  ai  diciotto  anni  che facciano

richiesta di prestare attività volontaria;

    c)organizzazioni di volontariato.

  3. Il personale indicato alle lettere a), b), c), del comma 2, deve

avere una formazione specifica.

  4.  Al  personale  di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la

disciplina  dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991,

n. 266.

 

                              Art. 10.

 

            Interventi a favore di persone con handicap

                      in situazione di gravità

 

  1.  I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro

unioni,  le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito

delle  competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla

legge  8  giugno  1990,  n.  142,  possono  realizzare con le proprie

ordinarie  risorse  di bilancio, assicurando comunque il diritto alla

integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla

presente  legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui

alla  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  comunità  alloggio  e centri

socioùriabilitativi   per  persone  con  handicap  in  situazione  di

gravità

  2.  Le  strutture  di cui alla lettera l) e le attività di cui alla

lettera  m)  del  comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il

gruppo  di  lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e

con gli organi collegiali della scuola.

  3.  Gli  enti  di  cui  al  comma  1  possono contribuire, mediante

appositi  finanziamenti,  previo parere della regione sulla congruità

dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e

al  sostegno  di  comunitàùalloggio  e centri socioùriabilitativi per

persone  handicappate  in  situazione  di  gravità, promossi da enti,

associazioni,  fondazioni,  Istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e

beneficienza   (IPAB)   società   cooperative   e  organizzazioni  di

volontariato iscritte negli albi regionali.

  4.  Gli  interventi  di  cui  ai  commi 1 e 3 del presente articolo

possono  essere  realizzati  anche  mediante  le  convenzioni  di cui

all'art. 38.

  5.   Per   la   collocazione  topografica,  l'organizzazione  e  il

funzionamento,  le  comunitàùalloggio  e i centri socioùriabilitativi

devono  essere  idonei  a perseguire una costante socializzazione dei

soggetti  ospiti,  anche  mediante iniziative dirette a coinvolgere i

servizi pubblici e il volontariato.

  6.  L'approvazione  dei  progetti  edilizi  presentati  da soggetti

pubblici  o  privati  concernenti immobili da destinare alle comunità

alloggio  ed ai centri socioùriabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con

vincolo   di   destinazione   almeno   ventennale  all'uso  effettivo

dell'immobile   per  gli  scopi  di  cui  alla  presente  legge,  ove

localizzati  in  aree  vincolate  o a diversa specifica destinazione,

fatte  salve  le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e

successive modificazioni, e dal decretoùlegge 27 giugno 1985, n. 312,

convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1985, n. 431,

costituisce  variante  del  piano  regolatore. Il venir meno dell'uso

effettivo  per  gli  scopi  di  cui  alla  presente  legge  prima del

ventesimo  anno  comporta il ripristino della originaria destinazione

urbanistica dell'area.

 

                              Art. 11.

 

                   Soggiorno all'estero per cure.

 

  1.  Nei  casi  in cui vengano concesse le deroghe di cui all'art. 7

del  decreto  del  Ministro  della sanità 3 novembre 1989, pubblicato

nella  Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro

di  altissima  specializzazione  estero  non sia previsto il ricovero

ospedaliero  per  tutta  la  durata  degli interventi autorizzati, il

soggiorno  dell'assistito  e  del  suo  accompagnatore  in alberghi o

strutture  collegate  con  il centro È equiparato a tutti gli effetti

alla  degenza  ospedaliera  ed  È  rimborsabile nella misura prevista

dalla deroga.

  2.  La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui

all'art.  8  del  decreto  del Ministro della sanità 3 novembre 1989,

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  273 del 22 novembre 1989,

esprime  il  parere  sul  rimborso  per  i  soggiorni  collegati agli

interventi  autorizzati  dalle  regioni sulla base di criteri fissati

con  atto  di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5,

primo  comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono

disciplinate  anche  le modalità della corresponsione di acconti alle

famiglie.

 

                              Art. 12.

 

              Diritto all'educazione e all'istruzione.

 

  1.  Al bambino da 0 a 3 anni handicappato È garantito l'inserimento

negli asili nido.

  2.    garantito  il  diritto all'educazione e all'istruzione della

persona  handicappata  nelle  sezioni di scuola materna, nelle classi

comuni  delle  istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle

istituzioni universitarie.

  3.  L'integrazione  scolastica  ha come obiettivo lo sviluppo delle

potenzialità  della  persona  handicappata  nell'apprendimento, nella

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

  4.  L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non puo’

essere impedito da difficoltà di apprendimento nÈ da altre difficoltà

derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

  5.  All'individuazione  dell'alunno  come  persona  handicappata ed

all'acquisizione   della  documentazione  risultante  dalla  diagnosi

funzionale,  fa  seguito un profilo dinamicoùfunzionale ai fini della

formulazione   di  un  piano  educativo  individualizzato,  alla  cui

definizione  provvedono  congiuntamente,  con  la  collaborazione dei

genitori  della  persona  handicappata,  gli  operatori  delle  unità

sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante

specializzato  della  scuola,  con  la partecipazione dell'insegnante

operatore  psicoùpedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal

Ministro   della   pubblica   istruzione.   Il   profilo   indica  le

caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno

e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla

situazione  di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità

possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente

rafforzate  e  sviluppate  nel  rispetto delle scelte culturali della

persona handicappata.

  6.  Alla  elaborazione  del  profilo  dinamicoùfunzionale  iniziale

seguono,  con  il  concorso  degli  operatori  delle  unità sanitarie

locali,  della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli

effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente

scolastico.

  7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6

sono  svolti  secondo  le  modalità  indicate  con  apposito  atto di

indirizzo  e coordinamento emanato ai sensi dell'art. 5, primo comma,

della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

  8.  Il profilo dinamicoùfunzionale È aggiornato a conclusione della

scuola  materna,  della  scuola  elementare  e  della  scuola media e

durante il corso di istruzione secondaria superiore.

  9.   Ai   minori   handicappati  soggetti  all'obbligo  scolastico,

temporaneamente  impediti  per  motivi  di  salute  a  frequentare la

scuola,   sono   comunque   garantite   l'educazione  e  l'istruzione

scolastica.  A  tal  fine il provveditore agli studi, d'intesa con le

unità  sanitarie  locali  e i centri di recupero e di riabilitazione,

pubblici  e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del

lavoro  e  della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i

minori  ricoverati,  di classi ordinarie quali sezioni staccate della

scuola  statale.  A tali classi possono essere ammessi anche i minori

ricoverati  nei  centri  di degenza, che non versino in situazioni di

handicap  e per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza

della  scuola  dell'obbligo  per  un  periodo  non inferiore a trenta

giorni   di   lezione.   La   frequenza  di  tali  classi,  attestata

dall'autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte

dai  docenti in servizio presso il centro di degenza, È equiparata da

ogni  effetto  alla  frequenza  delle classi alle quali i minori sono

iscritti.

  10.  Negli  ospedali,  nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche

gli  obiettivi  di cui al presente articolo possono essere perseguiti

anche  mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica

formazione psicoùpedagogica che abbia una esperienza acquisita presso

i  nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida

di personale esperto.

 

                              Art. 13.

 

                      Integrazione scolastica.

 

  1.  L'integrazione  scolastica  della  persona  handicappata  nelle

sezioni  e  nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e

nelle  università  si  realizza, fermo restando quanto previsto dalle

leggi  11  maggio  1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517 e successive

modificazioni, anche attraverso:

    a)la  programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli

sanitari,  socioùassistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con

altre  attività  sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A

tale  scopo  gli  enti  locali,  gli  organi  scolastici  e  le unità

sanitarie  locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano

gli  accordi  di  programma  di  cui all'art. 27 della legge 8 giugno

1990,  n.  142.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente  legge,  con decreto del Ministro della pubblica istruzione,

d'intesa  con  i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono

fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali

accordi   di   programma   sono   finalizzati  alla  predisposizione,

attuazione  e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi

e di socializzazione individualizzati, nonchÈ a forme di integrazione

tra  attività  scolastiche  e  attività integrative extrascolastiche.

Negli  accordi  sono  altresi  previsti i requisiti che devono essere

posseduti  dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione

alle attività di collaborazione coordinate;

    b)la  dotazione  alle  scuole  e  alle università di attrezzature

tecniche e di sussidi didattici nonchÈ di ogni altra forma di ausilio

tecnico,  ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi

funzionali  all'effettivo  esercizio  del  diritto allo studio, anche

mediante  convenzioni  con  centri  specializzati, aventi funzione di

consulenza  pedagogica,  di  produzione  e  adattamento  di specifico

materiale didattico;

    c)la   programmazione  da  parte  dell'università  di  interventi

adeguati  sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano

di studio individuale;

    d)l'attribuzione,  con  decreto  del  Ministro  dell'università e

della  ricerca  scientifica  e tecnologica, da emanare entro tre mesi

dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, di incarichi

professionali   ad  interpreti  da  destinare  alle  università,  per

facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti;

    e)la  sperimentazione  di  cui  al  decreto  del Presidente della

Repubblica  31  maggio  1974,  n.  419,  da  realizzare  nelle classi

frequentate da alunni con handicap.

  2.  Per  le  finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità

sanitarie    locali    possono    altresi   prevedere   l'adeguamento

dell'organizzazione   e  del  funzionamento  degli  asili  nido  alle

esigenze  dei  bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente

il    recupero,   la   socializzazione   e   l'integrazione,   nonchÈ

l'assegnazione  di  personale docente specializzato e di operatori ed

assistenti specializzati.

  3.  Nelle  scuole  di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi

del  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e

successive  modificazioni,  l'obbligo  per gli enti locali di fornire

l'assistenza  per  l'autonomia  e  la  comunicazione  personale degli

alunni  con  handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di

sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

  4.  I  posti  di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado

sono  determinati nell'ambito dell'organico del personale in servizio

alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge in modo da

assicurare  un  rapporto  almeno pari a quello previsto per gli altri

gradi  di  istruzione  e  comunque entro i limiti delle disponibilità

finanziarie all'uopo preordinate dall'art. 42, comma 6, lettera h).

  5.  Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite

attività  didattiche  di  sostegno,  con  priorità  per le iniziative

sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di

sostegno  specializzati,  nelle  aree  disciplinari individuate sulla

base   del   profilo  dinamicoùfunzionale  e  del  conseguente  piano

educativo individualizzato.

  6.  Gli  insegnanti  di  sostegno  assumono  la contitolarità delle

sezioni   e   delle   classi   in   cui   operano,  partecipano  alla

programmazione  educativa  e didattica e alla elaborazione e verifica

delle  attività  di  competenza  dei  consigli  di  interclasse,  dei

consigli di classe e dei collegi dei docenti.

 

                              Art. 14.

 

              Modalità di attuazione dell'integrazione.

 

  1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e

all'aggiornamento   del   personale  docente  per  l'acquisizione  di

conoscenze  in  materia  di  integrazione  scolastica  degli studenti

handicappati,  ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della

Repubblica  23  agosto  1988,  n. 399, nel rispetto delle modalità di

coordinamento  con  il  Ministero  dell'università  e  della  ricerca

scientifica  e  tecnologica  di  cui  all'art. 4 della legge 9 maggio

1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresi:

    a)all'attivazione   di   forme   sistematiche   di  orientamento,

particolarmente  qualificate  per la persona handicappata, con inizio

almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado;

    b)all'organizzazione  dell'attività educativa e didattica secondo

il  criterio  della  flessibilità  nell'articolazione delle sezioni e

delle   classi,   anche  aperte,  in  relazione  alla  programmazione

scolastica individualizzata;

    c)a  garantire  la  continuità  educativa  fra i diversi gradi di

scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti

del  ciclo  inferiore  e  del  ciclo superiore ed il massimo sviluppo

dell'esperienza  scolastica  della  persona handicappata in tutti gli

ordini  e  gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola

dell'obbligo  anche  sino al compimento del diciottesimo anno di età;

nell'interesse   dell'alunno,  con  deliberazione  del  collegio  dei

docenti,  sentiti  gli  specialisti di cui all'art. 4, secondo comma,

lettera  l),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio

1974,  n.  416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse,

puo’ essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

  2.  I  piani  di  studio  delle  scuole  di specializzazione di cui

all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento

del  diploma  abilitante  all'insegnamento  nelle  scuole secondarie,

comprendono,  nei  limiti  degli stanziamenti già preordinati in base

alla  legislazione  vigente  per la definizione dei suddetti piani di

studio,  discipline  facoltative,  attinenti  all'integrazione  degli

alunni handicappati, determinate ai sensi dell'art. 4, comma 3, della

citata  legge  n.  341  del  1990.  Nel  diploma  di specializzazione

conseguito  ai  sensi  del predetto art. 4 deve essere specificato se

l'insegnante  ha  sostenuto gli esami relativi all'attività didattica

di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel

qual   caso  la  specializzazione  ha  valore  abilitante  anche  per

l'attività didattica di sostegno.

  3.  La  tabella  del corso di laurea definita ai sensi dell'art. 3,

comma  3,  della  citata  legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti

degli  stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente

per  la  definizione  delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti

facoltativi   attinenti   all'integrazione  scolastica  degli  alunni

handicappati.  Il  diploma  di laurea per l'insegnamento nelle scuole

materne  ed elementari di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge

n.  341  del 1990 costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per

l'attività  didattica  di  sostegno solo se siano stati sostenuti gli

esami  relativi,  individuati  come  obbligatori  per la preparazione

all'attività   didattica   di  sostegno,  nell'ambito  della  tabella

suddetta definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima legge

n. 341 del 1990.

  4.  L'insegnamento  delle discipline facoltative previste nei piani

di  studio  delle  scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei

corsi  di laurea di cui al comma 3 puo’ essere impartito anche da enti

o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le

quali  disciplinano  le  modalità  di  espletamento  degli  esami e i

relativi  controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione

devono  essere  in  possesso  del  diploma di laurea e del diploma di

specializzazione.

  5.  Fino  alla prima applicazione dell'art. 9 della citata legge n.

341  del  1990,  relativamente  alle  scuole  di  specializzazione si

applicano  le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della

Repubblica  31  maggio  1974,  n.  417 e successive modificazioni, al

decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, e

all'art. 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

  6.  L'utilizzazione  in  posti  di  sostegno  di  docenti privi dei

prescritti titoli di specializzazione È consentita unicamente qualora

manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

  7.  Gli  accordi  di programma di cui all'art. 13, comma 1, lettera

a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni

per  il  personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli

enti   locali,   impegnati   in   piani   educativi   e  di  recupero

individualizzati.

 

 

                              Art. 15.

 

           Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica.

 

  1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale È istituito un gruppo

di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore

agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'art. 14,

decimo  comma,  della  legge  20  maggio  1982,  n.  270 e successive

modificazioni,  due  esperti designati dagli enti locali, due esperti

delle   unità   sanitarie   locali,   tre   esperti  designati  dalle

associazioni  delle persone handicappate maggiormente rappresentative

a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base

dei  criteri  indicati  dal  Ministro della pubblica istruzione entro

novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

  2.  Presso  ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria

di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro

composti  da  insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti

con  il  compito  di  collaborare  alle  iniziative  educative  e  di

integrazione predisposte dal piano educativo.

  3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza

e  proposta  al  provveditore  agli studi, di consulenza alle singole

scuole,  di  collaborazione  con gli enti locali e le unità sanitarie

locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi

di  programma  di cui agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e

l'attuazione   dei   piani  educativi  individualizzati,  nonchÈ  per

qualsiasi  altra  attività  inerente all'integrazione degli alunni in

difficoltà di apprendimento.

  4.  I  gruppi  di lavoro predispongono annualmente una relazione da

inviare  al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della

giunta  regionale. Il presidente della giunta regionale puo’ avvalersi

della  relazione  ai  fini  della  verifica dello stato di attuazione

degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.

 

 

 

                              Art. 16.

 

             Valutazione del rendimento e prove d'esame.

 

  1.  Nella  valutazione  degli  alunni  handicappati  da parte degli

insegnanti    È    indicato,   sulla   base   del   piano   educativo

individualizzato,   per   quali   discipline   siano  stati  adottati

particolari  criteri  didattici,  quali  attività  integrative  e  di

sostegno  siano  state  svolte,  anche  in  sostituzione parziale dei

contenuti programmatici di alcune discipline.

  2.  Nella  scuola  dell'obbligo  sono predisposte, sulla base degli

elementi  conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti

agli   insegnamenti  impartiti  e  idonee  a  valutare  il  progresso

dell'allievo  in  rapporto  alle  sue  potenzialità  e  ai livelli di

apprendimento iniziali.

  3.  Nell'ambito  della  scuola secondaria di secondo grado, per gli

alunni  handicappati  sono  consentite prove equipollenti e tempi pi—

lunghi  per  l'effettuazione  delle  prove  scritte  o  grafiche e la

presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

  4.  Gli  alunni  handicappati  sostengono le prove finalizzate alla

valutazione  del  rendimento  scolastico  o allo svolgimento di esami

anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

  5.  Il  trattamento individualizzato previsto dal comma 4 in favore

degli alunni handicappati È consentito per il superamento degli esami

universitari,  previa intesa col docente della materia e, occorrendo,

con  il  consiglio  di  facoltà,  sentito  eventualmente il consiglio

dipartimentale.

                              Art. 17.

 

                      Formazione professionale.

 

  1.  Le  regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3,

primo  comma,  lettere  l)  e  m), e 8, primo comma, lettere g) e h),

della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l'inserimento della

persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale

dei   centri   pubblici   e   privati  e  garantiscono  agli  allievi

handicappati  che  non  siano  in  grado  di  avvalersi dei metodi di

apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante

attività   specifiche   nell'ambito  delle  attività  del  centro  di

formazione  professionale  tenendo conto dell'orientamento emerso dai

piani    educativi   individualizzati   realizzati   durante   l'iter

scolastico.   A  tal  fine  forniscono  ai  centri  i  sussidi  e  le

attrezzature necessarie.

  2.  I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse

capacità  ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza,

È  inserita  in  classi  comuni  o  in  corsi  specifici  o  in corsi

prelavorativi.

  3.  Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per

le  persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali.

I  corsi  possono  essere  realizzati  nei  centri di riabilitazione,

quando   vi   siano  svolti  programmi  di  ergoterapia  e  programmi

finalizzati  all'addestramento  professionale,  ovvero possono essere

realizzati dagli enti di cui all'art. 5 della citata legge n. 845 del

1978,  nonchÈ da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati

da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni

di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di

attuazione  per  le  attività  di  formazione  professionale  di  cui

all'art. 5 della medesima legge n. 845 del 1978.

  4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 È

rilasciato  un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria

per  il  collocamento  obbligatorio  nel  quadro economicoùproduttivo

territoriale.

  5.   Fermo   restando  quanto  previsto  in  favore  delle  persone

handicappate  dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo

comune  di  cui  all'art.  8  della  legge  16 maggio 1970, n. 281, È

destinata  ad  iniziative  di formazione e di avviamento al lavoro in

forme   sperimentali,   quali   tirocini,  contratti  di  formazione,

iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla

base  di  criteri  e  procedure  fissati con decreto del Ministro del

lavoro  e  della  previdenza  sociale  entro  sei  mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

 

 

                              Art. 18.

 

                      Integrazione lavorativa.

 

  1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente  legge,  disciplinano  l'istituzione  e  la tenuta dell'albo

regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di

servizi,   e   dei   centri   di   lavoro  guidato,  associazioni  ed

organizzazioni   di  volontariato  che  svolgono  attività  idonee  a

favorire   l'inserimento   e  l'integrazione  lavorativa  di  persone

handicappate.

  2.  Requisiti  per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a

quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

    a)navere  personalità  giuridica  di diritto pubblico o privato o

natura  di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo

II del libro I del codice civile;

    b)ngarantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del

personale e di efficienza operativa.

  3.   Le   regioni   disciplinano   le   modalità  di  revisione  ed

aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

  4.  I  rapporti  dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e

province,  delle  comunità montane e delle unità sanitarie locali con

gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi

allo  schema  tipo  approvato  con  decreto del Ministro del lavoro e

della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e

con  il  Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  5.  L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 È condizione necessaria

per accedere alle convenzioni di cui all'art. 38.

  6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

    a)na   disciplinare   le   agevolazioni   alle   singole  persone

handicappate  per  recarsi  al  posto  di  lavoro  e per l'avvio e lo

svolgimento di attività lavorative autonome;

    b)na  disciplinare  gli incentivi, le agevolazioni e i contributi

ai  datori  di  lavoro  anche  ai  fini dell'adattamento del posto di

lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

 

                              Art. 19.

 

        Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio.

 

  1.  In  attesa  dell'entrata  in  vigore della nuova disciplina del

collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile

1968,   n.   482   e   successive  modificazioni,  devono  intendersi

applicabili  anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica,

i  quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego in

mansioni   compatibili.   Ai   fini  dell'avviamento  al  lavoro,  la

valutazione  della  persona  handicappata  tiene conto della capacità

lavorativa  e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione

fisica   o   psichica.  La  capacità  lavorativa  È  accertata  dalle

commissioni  di  cui  all'art.  4  della presente legge, integrate ai

sensi  dello  stesso  articolo  da  uno  specialista nelle discipline

neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

 

 

 

                              Art. 20.

 

             Prove d'esame nei concorsi pubblici e per

                  l'abilitazione alle professioni.

 

  1.  La  persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi

pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili

necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione

allo specifico handicap.

  2.  Nella  domanda  di  partecipazione  al concorso e all'esame per

l'abilitazione  alle  professioni  il  candidato  specifica l'ausilio

necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,  nonchÈ l'eventuale

necessità di tempi aggiuntivi.

 

                              Art. 21.

 

                Precedenza nell'assegnazione di sede.

 

  1.  La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai

due  terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e

terza  della  tabella  A  annessa  alla legge 10 agosto 1950, n. 648,

assunta  presso  gli  enti  pubblici come vincitrice di concorso o ad

altro   titolo,   ha  diritto  di  scelta  prioritaria  tra  le  sedi

disponibili.

  2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 hanno la precedenza in sede di

trasferimento a domanda.

 

 

                              Art. 22.

 

         Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato.

 

  1.  Ai  fini  dell'assunzione  al  lavoro  pubblico e privato non È

richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

 

 

                              Art. 23.

 

     Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,

                      turistiche e ricreative.

 

  1.  L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite

senza  limitazione  alcuna.  Il  Ministro  della  sanità, con proprio

decreto  da  emanare  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore

della  presente  legge,  definisce  i  protocolli  per la concessione

dell'idoneità   alla   pratica   sportiva   agonistica  alle  persone

handicappate.

  2.  Le  regioni  e  i  comuni,  i consorzi di comuni ed il Comitato

olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  realizzano, in conformità alle

disposizioni  vigenti  in  materia  di  eliminazione  delle  barriere

architettoniche,  ciascuno  per  gli  impianti di propria competenza,

l'accessibilità  e  la  fruibilità  delle  strutture  sportive  e dei

connessi servizi da parte delle persone handicappate.

  3.  Le  concessioni  demaniali per gli impianti di balneazione ed i

loro  rinnovi  sono  subordinati  alla visitabilità degli impianti ai

sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.

236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva

possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

  4.  Le  concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati

alla  visitabilità  degli  impianti  ai  sensi del citato decreto del

Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

  5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo

comma,  della  legge  17  maggio  1983,  n.  217, o di altri pubblici

esercizi,  discrimina  persone  handicappate È punito con la sanzione

amministrativa  del  pagamento di una somma da lire un milione a lire

dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

 

 

 

                              Art. 24.

 

     Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

 

  1.  Tutte  le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati

aperti  al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità

e  la  visitabilità  di  cui  alla  legge  9  gennaio  1989,  n. 13 e

successive   modificazioni,   sono   eseguite   in   conformità  alle

disposizioni  di  cui  alla  legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive

modificazioni,  al  regolamento  approvato con decreto del Presidente

della  Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del

1989 e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei

lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

  2.  Per  gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti

ai  vincoli  di  cui  alle leggi 1ø giugno 1939, n. 1089 e successive

modificazioni,  e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni,

nonchÈ  ai  vincoli  previsti  da  leggi  speciali aventi le medesime

finalità,  qualora  le  autorizzazioni  previste dagli articoli 4 e 5

della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il

mancato  rilascio  del  nulla osta da parte delle autorità competenti

alla  tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia

di  accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche puo’

essere  realizzata con opere provvisionali, come definite dall'art. 7

del  decreto  del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,

nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

  3.  Alle  comunicazioni  al  comune  dei progetti di esecuzione dei

lavori  riguardanti  edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al

comma  1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo

comma,   della   legge   28   febbraio   1985,  n.  47  e  successive

modificazioni,   sono  allegate  una  documentazione  grafica  e  una

dichiarazione  di  conformità  alla  normativa  vigente in materia di

accessibilità  e di superamento delle barriere architettoniche, anche

ai sensi del comma 2 del presente articolo.

  4.  Il  rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le

opere  di cui al comma 1 È subordinato alla verifica della conformità

del  progetto  compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato

dal  comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e

di  abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le

opere  siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti

in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine

puo’ richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della

concessione  una  dichiarazione  resa  sotto forma di perizia giurata

redatta da un tecnico abilitato.

  5.  Nel  caso  di  opere  pubbliche,  fermi  restando il divieto di

finanziamento  di  cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio

1986,  n.  41,  e  l'obbligo  della  dichiarazione  del  progettista,

l'accertamento  di  conformità  alla  normativa vigente in materia di

eliminazione      delle      barriere      architettoniche     spetta

all'Amministrazione   competente,   che   ne     atto  in  sede  di

approvazione del progetto.

  6.  La  richiesta  di  modifica di destinazione d'uso di edifici in

luoghi   pubblici   o   aperti   al  pubblico  È  accompagnata  dalla

dichiarazione  di  cui  al  comma  3.  Il rilascio del certificato di

agibilità e di abitabilità È condizionato alla verifica tecnica della

conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

  7.  Tutte  le  opere  realizzate  negli  edifici pubblici e privati

aperti  al  pubblico  in  difformità  dalle  disposizioni  vigenti in

materia   di   accessibilità   e   di   eliminazione  delle  barriere

architettoniche,  nelle  quali  le  difformità  siano tali da rendere

impossibile   l'utilizzazione   dell'opera  da  parte  delle  persone

handicappate,   sono   dichiarate   inabitabili   e   inagibili.   Il

progettista,  il  direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli

accertamenti  per  l'agibilità  o  l'abitabilità  ed il collaudatore,

ciascuno  per  la propria competenza, sono direttamente responsabili.

Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e

con  la  sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo

compreso da uno a sei mesi.

  8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'art. 3

della  legge  5  agosto  1978,  n.  457, fermo restando il divieto di

finanziamento  di cui all'art. 32, comma 20, della citata legge n. 41

del  1986,  dispone  che  una quota dei fondi per la realizzazione di

opere  di  urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata

per la eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti

di  edilizia  residenziale  pubblica  realizzati  prima della data di

entrata in vigore della presente legge.

  9.  I  piani di cui all'art. 32, comma 21, della citata legge n. 41

del  1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità

degli  spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e

alla  realizzazione  di  percorsi  accessibili,  all'installazione di

semafori  acustici  per non vedenti, alla rimozione della segnaletica

installata  in  modo  da  ostacolare  la  circolazione  delle persone

handicappate.

  10.  Nell'ambito  della  complessiva  somma  che in ciascun anno la

Cassa depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione

di mutui con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per

cento   È   destinata   ai  prestiti  finalizzati  ad  interventi  di

ristrutturazione  e  recupero  in  attuazione  delle  norme di cui al

regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1978, n. 384.

  11.   I   comuni   adeguano   i  propri  regolamenti  edilizi  alle

disposizioni  di  cui all'art. 27 della citata legge n. 118 del 1971,

all'art.   2   del  citato  regolamento  approvato  con  decreto  del

Presidente  della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13

del 1989 e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro

dei  lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni

dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale

termine,  le  norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con

le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

 

 

                              Art. 25.

 

           Accesso alla informazione e alla comunicazione.

 

  1.  Il  Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce

alla  realizzazione  di progetti elaborati dalle concessionarie per i

servizi  radiotelevisivi  e  telefonici  volti  a  favorire l'accesso

all'informazione  radiotelevisiva  e  alla  telefonia  anche mediante

installazione  di  decodificatori e di apparecchiature complementari,

nonchÈ mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

  2.   All'atto   di  rinnovo  o  in  occasione  di  modifiche  delle

convenzioni   per   la   concessione  di  servizi  radiotelevisivi  o

telefonici  sono  previste iniziative atte a favorire la ricezione da

parte   di   persone   con   handicap   sensoriali  di  programmi  di

informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.

                              Art. 26.

 

                  Mobilità e trasporti collettivi.

 

  1.  Le  regioni  disciplinano  le  modalità  con  le quali i comuni

dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la

possibilità  di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle

stesse  condizioni  degli  altri  cittadini, dei servizi di trasporto

collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

  2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse

di  bilancio,  modalità  di  trasporto  individuali  per  le  persone

handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

  3.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge,  le  regioni  elaborano,  nell'ambito  dei  piani regionali di

trasporto  e  dei  piani  di adeguamento delle infrastrutture urbane,

piani  di  mobilità  delle  persone  handicappate  da  attuare  anche

mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 27

della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi

alternativi  per  le  zone  non  coperte  dai  servizi  di  trasporto

collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli

enti  locali  assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità

delle  persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati

con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

  4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui

autorizzati  a favore dell'Ente ferrovie dello Stato È destinata agli

interventi  per  l'eliminazione  delle barriere architettoniche nelle

strutture  edilizie  e  nel  materiale rotabile appartenenti all'Ente

medesimo,   attraverso   capitolati   d'appalto  formati  sulla  base

dell'art.  20  del  regolamento  approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

  5.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno

un  prototipo  di  autobus  urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone

ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

  6.   Sulla   base  dei  piani  regionali  e  della  verifica  della

funzionalità  dei  prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro

dei   trasporti   predispone   i   capitolati   d'appalto  contenenti

prescrizioni  per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi

di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

 

                              Art. 27.

 

                       Trasporti individuali.

 

  1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o

C  speciali,  con  incapacità  motorie permanenti, le unità sanitarie

locali  contribuiscono  alla spesa per la modifica degli strumenti di

guida,  quale  strumento protesico extraùtariffario, nella misura del

20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

  2.  Al  comma  1 dell'art. 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono

soppresse  le  parole:  <<, titolari di patente F>> e dopo le parole:

<<capacità  motorie,>> sono aggiunte le seguenti: <<anche prodotti in

serie,>>.

  3. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 97 del 1986, È

inserito il seguente:

    <<2ùbis.  Il  beneficio  della  riduzione  dell'aliquota relativa

all'imposta  sul  valore  aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora

l'invalido  non  abbia conseguito la patente di guida delle categorie

A,  B  o  C  speciali,  entro  un  anno  dalla data dell'acquisto del

veicolo.   Entro   i  successivi  tre  mesi  l'invalido  provvede  al

versamento  della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata

e   l'imposta   relativa   all'aliquota  in  vigore  per  il  veicolo

acquistato>>.

  4. Il Comitato tecnico di cui all'art. 81, comma 9, del testo unico

delle  norme  sulla disciplina della circolazione stradale, approvato

con  decreto  del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,

come  sostituito  dall'art. 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n.

111,  È  integrato  da  due  rappresentanti  delle associazioni delle

persone  handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta

del Comitato di cui all'art. 41 della presente legge.

  5.  Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai

soggetti  di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il

Ministero  della  sanità,  che  provvede  ad erogare i contributi nei

limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 42.

 

                              Art. 28.

 

       Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate.

 

  1.  I  comuni  assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle

persone  handicappate,  sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati

in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

  2.  Il contrassegno di cui all'art. 6 del regolamento approvato con

decreto  del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che

deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, È valido

per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

 

                              Art. 29.

 

                   Esercizio del diritto di voto.

 

  1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i

servizi  di  trasporto  pubblico  in modo da facilitare agli elettori

handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

  2.  Per  rendere  pi—  agevole  l'esercizio del diritto di voto, le

unità  sanitarie  locali,  nei tre giorni precedenti la consultazione

elettorale,  garantiscono  in  ogni  comune  la  disponibilità  di un

adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati

di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'art. 1 della

legge 15 gennaio 1991, n. 15.

  3.  Un  accompagnatore  di  fiducia  segue  in  cabina  i cittadini

handicappati  impossibilitati  ad esercitare autonomamente il diritto

di   voto.   L'accompagnatore   deve   essere  iscritto  nelle  liste

elettorali.   Nessun   elettore   puo’   esercitare   la  funzione  di

accompagnatore per pi— di un handicappato. Sul certificato elettorale

dell'accompagnatore  È  fatta apposita annotazione dal presidente del

seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

 

                              Art. 30.

 

                           Partecipazione.

 

  1.  Le  regioni  per  la redazione dei programmi di promozione e di

tutela  dei  diritti  della  persona handicappata, prevedono forme di

consultazione   che  garantiscono  la  partecipazione  dei  cittadini

interessati.

 

                              Art. 31.

 

                         Riserva di alloggi.

 

  1.  All'art.  3,  primo  comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e

successive modificazioni, È aggiunta, in fine, la seguente lettera:

    <<rùbis)  dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la

concessione  di  contributi  in  conto  capitale  a  comuni, Istituti

autonomi  case  popolari, imprese, cooperative o loro consorzi per la

realizzazione  con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di

edilizia  sovvenzionata  e  agevolata  alle esigenze di assegnatari o

acquirenti   handicappati  ovvero  ai  nuclei  familiari  tra  i  cui

componenti  figurano  persone handicappate in situazione di gravità o

con ridotte o impedite capacità motorie>>.

  2.  Il  contributo  di  cui  alla  lettera  rùbis)  del primo comma

dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1

del  presente  articolo,  È  concesso  dal Comitato esecutivo del CER

direttamente  ai  comuni,  agli Istituti autonomi case popolari, alle

imprese,  alle  cooperative  o  loro  consorzi indicati dalle regioni

sulla  base  delle  assegnazioni  e  degli  acquisti,  mediante  atto

preliminare  di  vendita  di  alloggi  realizzati  con  finanziamenti

pubblici e fruenti di contributo pubblico.

  3.  Il  contributo  di  cui  al  comma 2 puo’ essere concesso con le

modalità  indicate  nello  stesso  comma,  direttamente  agli  enti e

istituti  statali,  assicurativi  e bancari che realizzano interventi

nel  campo  dell'edilizia  abitativa  che  ne  facciano richiesta per

l'adattamento  di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione

a   persone  handicappate  ovvero  ai  nuclei  familiari  tra  i  cui

componenti  figurano  persone handicappate in situazione di gravità o

con ridotte o impedite capacità motorie.

  4.  Le  associazioni  presenti sul territorio, le regioni, le unità

sanitarie  locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31

dicembre  di ogni anno, ogni informazione utile per la determinazione

della  quota  di  riserva di cui alla citata lettera rùbis) del primo

comma dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

                              Art. 32.

 

                        Agevolazioni fiscali.

 

  1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei

casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del

loro  ammontare  complessivo  che  eccede  il 5 o il 10 per cento del

reddito  complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno

superiore   a  15  milioni  di  lire,  sono  deducibili  dal  reddito

complessivo  del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sÈ o per

le  persone  indicate  nell'art.  433 del codice civile, purchÈ dalla

documentazione  risulti  chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la

persona  da  assistere  perchÈ invalida e il domicilio o la residenza

del percipiente.

 

 

                              Art. 33.

 

                            Agevolazioni.

 

  1.  La  lavoratrice  madre  o, in alternativa, il lavoratore padre,

anche  adottivi,  di  minore  con  handicap  in situazione di gravità

accertata   ai   sensi   dell'art.  4,  comma  1,  hanno  diritto  al

prolungamento  fino  a tre anni del periodo di astensione facoltativa

dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a

condizione  che  il  bambino  non sia ricoverato a tempo pieno presso

istituti specializzati.

(comma 1 abrogato dal Dlvo 151/00)

  2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 possono chiedere ai rispettivi

datori di lavori di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a

tre  anni  del  periodo  di  astensione  facoltativa,  di  due ore di

permesso  giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di

vita del bambino.

  3.  Successivamente  al  compimento  del  terzo  anno  di  vita del

bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,

anche  adottivi,  di  minore  con  handicap in situazione di gravità,

nonchÈ  colui  che  assiste una persona con handicap in situazione di

gravità  parente  o  affine  entro  il terzo grado, convivente, hanno

diritto  a  tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa

(così mod.L53/2000 art. 19) fruibili anche in maniera

continuativa  a  condizione che la persona con handicap in situazione

di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.

  4.  Ai  permessi  di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli

previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano

le  disposizioni  di  cui  all'ultimo comma del medesimo art. 7 della

legge  n. 1204 del 1971, nonchÈ quelle contenute negli articoli 7 e 8

della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

  5.  Il  genitore  o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro

pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine

entro  il  terzo grado handicappato, (con lui convivente - è soppresso

art. 19 Legge 8/3/2000 n. 53), ha diritto a scegliere,  ove  possibile, 

la  sede di lavoro più vicina al proprio domicilio  e non puo’ essere

trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

  6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità puo’

usufruire alternativamente (mod. Legge 8/3/2000 n. 53) dei permessi di

cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,ove  possibile,  la  sede di lavoro

piu’ vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferita in altra sede,

senza il suo consenso.

  7.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano

anche  agli  affidatari  di  persone  handicappate  in  situazione di

gravità

 

 

 

 

PORTATORI DI HANDICAP

 

                              Art. 34.

 

                      Protesi e ausili tecnici.

 

  1.  Con  decreto  del  Ministro della sanità da emanare, sentito il

Consiglio  sanitario  nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata

in  vigore  della presente legge, nella revisione e ridefinizione del

nomenclatoreùtariffario delle protesi di cui al terzo comma dell'art.

26  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi

e  attrezzature  elettronici e altri ausili tecnici che permettano di

compensare   le  difficoltà  delle  persone  con  handicap  fisico  o

sensoriale.

 

                              Art. 35.

 

                  Ricovero del minore handicappato.

 

  1.  Nel  caso di ricovero di una persona handicappata di minore età

presso  un  istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato,

ove  dall'istituto sia segnalato l'abbandono del minore, si applicano

le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

 

 

 

                              Art. 36.

 

                 Aggravamento delle sanzioni penali.

 

  1.  Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e

628  del  codice  penale,  nonchÈ per i delitti non colposi contro la

persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i

reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia

una persona handicappata la pena È aumentata da un terzo alla metà

  2.  Per  i  procedimenti  penali  per  i  reati di cui al comma 1 È

ammessa  la costituzione di parte civile del difensore civico, nonchÈ

dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata

o un suo familiare.

 

                              Art. 37.

 

             Procedimento penale in cui sia interessata

                      una persona handicappata.

 

  1. Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il

Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,

disciplinano  con proprio decreto le modalità di tutela della persona

handicappata,  in  relazione  alle  sue  esigenze  terapeutiche  e di

comunicazione,  all'interno  dei  locali  di sicurezza, nel corso dei

procedimenti  giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e

di espiazione della pena.

 

 

                              Art. 38.

 

                            Convenzioni.

 

  1.  Per  fornire  i  servizi  di cui alla presente legge, i comuni,

anche  consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le

unità  sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono

delle  strutture  e  dei  servizi  di  cui all'art. 26 della legge 23

dicembre   1978,   n.   833.  Possono  inoltre  avvalersi  dell'opera

diÈassociazioni  riconosciute  e  non  riconosciute,  di  istituzioni

private  di  assistenza  non  aventi scopo di lucro e di cooperative,

semprech  siano  idonee  per  i  livelli  delle  prestazioni,  per la

qualificazione  del  personale  e  per  l'efficienza organizzativa ed

operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

  2.  I  comuni,  anche  consorziati  tra  loro,  le  loro unioni, le

comunità  montane,  rilevata la presenza di associazioni in favore di

persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi

o comunitàùalloggio o centri socioùriabilitativi senza fini di lucro,

possono   erogare   contributi  che  consentano  di  realizzare  tali

iniziative  per  i  fini  previsti  dal  comma 1, lettere h), i) e l)

dell'art.  8,  previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle

iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i

principi della presente legge.

 

                              Art. 39.

 

                       Compiti delle regioni.

 

  1.   Le  regioni  possono  provvedere,  nei  limiti  delle  proprie

disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativoùformativi

e  riabilitativi  nell'ambito  del  piano sanitario nazionale, di cui

all'art.  53  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833 e successive

modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari,

sociali e formativoùculturali.

  2.   Le  regioni  possono  provvedere,  nei  limiti  delle  proprie

disponibilità di bilancio:

    a)a  definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi

delle  prestazioni, nonchÈ i criteri per l'erogazione dell'assistenza

economica integrativa di competenza dei comuni;

    b)a  definire,  mediante gli accordi di programma di cui all'art.

27  della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e

di  integrazione  dei  servizi e delle prestazioni individuali di cui

alla   presente  legge  con  gli  altri  servizi  sociali,  sanitari,

educativi,    anche    d'intesa    con    gli    organi    periferici

dell'Amministrazione  della  pubblica  istruzione  e con le strutture

prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per

la  messa  a  disposizione  di  attrezzature, operatori o specialisti

necessari  all'attività  di  prevenzione,  diagnosi  e riabilitazione

eventualmente svolta al loro interno;

    c)a  definire, in collaborazione con le università e gli istituti

di  ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative

di  riqualificazione  ed  aggiornamento del personale impiegato nelle

attività di cui alla presente legge;

    d)a  promuovere,  tramite  le  convenzioni  con  gli  enti di cui

all'art.  38,  le  attività  di ricerca e di sperimentazione di nuove

tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonchÈ la produzione

di sussidi didattici e tecnici;

    e)a  definire  le modalità di intervento nel campo delle attività

assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

    f)a  disciplinare  le  modalità  del  controllo  periodico  degli

interventi  di inserimento ed integrazione sociale diÈcui all'art. 5,

per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

    g)a  disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata

in  vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e

al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

    h)ad  effettuare  controlli  periodici sulle aziende beneficiarie

degli  incentivi  e  dei  contributi di cui all'art. 18, comma 6, per

garantire   la   loro   effettiva   finalizzazione   all'integrazione

lavorativa delle persone handicappate;

    i)a promuovere programmi di formazione di personale volontario da

realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

    l)ad  elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei

contributi  per  assistenza  erogati  sul  territorio  anche  da enti

pubblici  e  enti  o  associazioni  privati, i quali trasmettono alle

regioni  i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni

medesime.

I

 

                              Art. 40.

 

                         Compiti dei comuni.

 

  1.  I  comuni,  anche  consorziati  tra  loro,  le  loro unioni, le

comunità  montane  e  le  unità  sanitarie  locali  qualora  le leggi

regionali  attribuiscano  loro  la competenza, attuano gli interventi

sociali  e  sanitari  previsti  dalla presente legge nel quadro della

normativa  regionale,  mediante  gli  accordi  di  programma  di  cui

all'art.  27  della  legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli

interventi  di  riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento

dei servizi esistenti.

  2. Gli statuti comunali di cui all'art. 4 della citata legge n. 142

del  1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi

di  cui  al  comma  1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di

tempo  libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di

un  servizio  di  segreteria  per  i  rapporti  con  gli  utenti,  da

realizzarsi  anche  nelle  forme  del  decentramento  previste  dallo

statuto stesso.

 

                              Art. 41.

 

    Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione

       del Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

 

  1.  Il  Ministro  per  gli affari sociali coordina l'attività delle

Amministrazioni  dello  Stato  competenti  a realizzare gli obiettivi

della  presente  legge  ed  ha  compiti di promozione di politiche di

sostegno  per  le  persone handicappate e di verifica dell'attuazione

della legislazione vigente in materia.

  2.   I   disegni  di  legge  del  Governo  contenenti  disposizioni

concernenti  la condizione delle persone handicappate sono presentati

previo  concerto  con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto

con  il  Ministro  per  gli  affari  sociali  È  obbligatorio  per  i

regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.

  3.  Per  favorire  l'assolvimento  dei  compiti  di cui al comma 1,

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato

nazionale per le politiche dell'handicap.

  4.  Il Comitato È composto dal Ministro per gli affari sociali, che

lo   presiede,   dai   Ministri   dell'interno,   del  tesoro,  della

pubblicaÈistruzione,  della  sanità,  del  lavoro  e della previdenza

sociale,  nonchÈ  dai  Ministri  per  le  riforme istituzionali e gli

affari  regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Alle  riunioni  del  Comitato  possono  essere chiamati a partecipare

altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

  5.  Il  Comitato  È  convocato  almeno tre volte l'anno, di cui una

prima  della  presentazione  al Consiglio dei ministri del disegno di

legge finanziaria.

  6. Il Comitato si avvale di:

    a)tre  assessori  scelti  tra  gli  assessori  regionali  e delle

province  autonome  di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza

dei  presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome ai sensi

dell'art. 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;

    b)tre     rappresentanti     degli    enti    locali    designati

dall'Associazione   nazionale   dei   comuni  italiani  (ANCI)  e  un

rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie

locali;

    c)cinque   esperti  scelti  fra  i  membri  degli  enti  e  delle

associazioni  in  possesso  dei  requisiti di cui agli articoli 1 e 2

della  legge  19  novembre  1987,  n.  476,  che svolgano attività di

promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;

    d)tre  rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative.

  7.   Il   Comitato   si   avvale   dei  sistemi  informativi  delle

Amministrazioni in esso rappresentate.

  8.  Il  Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni

anno,  presenta  una  relazione  al Parlamento sui dati relativi allo

stato  di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonchÈ

sugli  indirizzi  che  saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni

dello  Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province

autonome  di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro

il  28  febbraio  di  ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei

ministri  tutti  i  dati  relativi agli interventi di loro competenza

disciplinati  dalla  presente  legge.  Nel primo anno di applicazione

della presente legge la relazione È presentata entro il 30 ottobre.

  9.  Il  Comitato,  nell'esercizio delle sue funzioni, coadiuvato da

una commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno

dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica

istruzione,  della  sanità,  del  lavoro  e della previdenza sociale,

dell'università  e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchÈ da

tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui

uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per

la  funzione  pubblica.  La commissione È presieduta dal responsabile

dell'Ufficio  per  le  problematiche della famiglia, della terza età,

dei  disabili  e  degli  emarginati,  del Dipartimento per gli affari

sociali.

 

                              Art. 42.

 

                       Copertura finanziaria.

 

  1.  Presso  la Presidenza del Consiglio dei ministri ù Dipartimento

per  gli  affari sociali, istituito il Fondo per l'integrazione degli

interventi   regionali  e  delle  province  autonome  in  favore  dei

cittadini handicappati.

  2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato

nazionale  per  le  politiche  dell'handicap di cui all'art. 41, alla

ripartizione  annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.

  3.  A  partire dal terzo anno di applicazione della presente legge,

il  criterio  della  proporzionalità  di  cui  al  comma 2 puo’ essere

integrato  da  altri  criteri, approvati dal Comitato di cui all'art.

41,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art.

12  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a situazioni

di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di

alta  specializzazione,  nonchÈ a situazioni di grave arretratezza di

alcune aree.

  4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano

provvedono  a  ripartire  i  fondi  di  loro  spettanza  tra gli enti

competenti  a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in

favore  delle  persone  handicappate  in situazione di gravità e agli

interventi per la prevenzione.

  5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere

incrementate  le  dotazioni  organiche  del personale della scuola di

ogni  ordine  e  grado  oltre i limiti consentiti dalle disponibilità

finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).

  6. ‚ autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di

lire  150  miliardi  a  decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun

anno, secondo le seguenti finalità:

    a)lire   2  miliardi  e  300  milioni  per  l'integrazione  delle

commissioni di cui all'art. 4;

    b)lire  1  miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero

per cure nei casi previsti dall'art. 11;

    c)lire  4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione

dei minori ricoverati di cui all'art. 12;

    d)lire  8  miliardi  per  le  attrezzature  per  le scuole di cui

all'art. 13, comma 1, lettera b);

    e)lire  2  miliardi  per le attrezzature per le università di cui

all'art. 13, comma 1, lettera b);

    f)lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a

interpreti  per  studenti non udenti nelle università di cui all'art.

13, comma 1, lettera d);

    g)lire  4  miliardi  per  l'avvio  della  sperimentazione  di cui

all'art. 13, comma 1, lettera e);

    h)lire  19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno

1993  per  l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole

secondarie di secondo grado prevista dall'art. 13, comma 4;

    i)lire  4  miliardi e 538 milioni per la formazione del personale

docente prevista dalÈl'art. 14;

    l)lire  2  miliardi  per gli oneri di funzionamento dei gruppi di

lavoro di cui all'art. 15;

    m)lire  5  miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai

servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all'art. 25;

    n)lire  4  miliardi  per  un  contributo  del 20 per cento per la

modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'art. 27, comma 1;

    o)lire  20  miliardi  per  ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le

agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'art. 33;

    p)lire  50  milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e

della commissione di cui all'art. 41;

    q)lire  42  miliardi  e  512  milioni  per  l'anno 1992 e lire 53

miliardi  e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento

del  Fondo  per  l'integrazione  degli  interventi  regionali e delle

province  autonome  in  favore  dei  cittadini handicappati di cui al

comma 1 del presente articolo.

  7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a

lire  120  miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere

dall'anno  1993,  si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1992ù1994, al

capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per

il  1992,  all'uopo  utilizzando  l'accantonamento <<Provvedimenti in

favore di portatori di handicap>>.

  8.  Il  Ministro  del tesoro È autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                              Art. 43.

 

                            Abrogazioni.

 

  1.  L'art.  230  del  testo  unico  approvato  con  regio decreto 5

febbraio 1928, n. 577, l'art. 415 del regolamento approvato con regio

decreto  26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'art.

28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

 

 

                              Art. 44.

 

                         Entrata in vigore.

 

  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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