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TELELAVORO
(art. 1 CCNL
14/09/2000)
Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento
della prestazione lavorativa realizzabile, con l’ausilio di specifici strumenti
telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione
dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro
a distanza, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa da centri
appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’ente e al di fuori del
controllo diretto di un dirigente.
Gli enti, previa informazione ed eventuale incontro con i
soggetti sindacali, possono definire progetti per la sperimentazione del
telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPR 8.3.1999
n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al fine di razionalizzare
l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso
l’impiego flessibile delle risorse umane.
I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di
telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell’art.4 del CCNL quadro
del 23.3.2000.
Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei
progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza
dei rientri nella sede di lavoro originaria,che non può comunque essere
inferiore ad un giorno per settimana.
L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del
tempo parziale, viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del
dipendente in relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni
giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni
di servizio in due periodi di un’ora ciascuno fissati nell’ambito dell’orario
di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la
durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto della distribuzione
discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni
aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri
istituti che comportano riduzioni di orario.
Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le
informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di
quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati
in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto
proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione
dell’ente.
La postazione di telelavoro deve essere messa a
disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell’ente, sul quale
gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il
lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una
linea telefonica presso l’abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed
esercizio a carico dell’ente, espressamente preventivati nel progetto di
telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma
forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e
telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione
integrativa decentrata.
Gli enti, nell’ambito delle risorse destinate al
finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze
assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
-
danni alle attrezzature telematiche in
dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa
grave;
-
danni a cose o persone, compresi i familiari
del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature.
Gli enti provvedono altresì alla copertura
assicurativa INAIL
La verifica delle
condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro avviene all’inizio
dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con
l’interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il
domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art.4,
comma 2, del D.Lgs.n.626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che
lo riguarda.
La contrattazione
decentrata integrativa definisce l’eventuale trattamento accessorio compatibile
con la specialità della prestazione nell’ambito delle finalità indicate
nell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999.
E’ garantito al
lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle
assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all’attività
sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione
di una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo di un indirizzo di posta
elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
I lavoratori sono
altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di
organizzazione previste dall’ordinamento vigente.
E’ istituito, presso
l’ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la
partecipazione di rappresentanti, del Comitato di Settore e delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni
annuali, verifica l’utilizzo dell’istituto e gli eventuali problemi.
Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di forme di
lavoro a distanza allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di
realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse
umane
-
Per "lavoro a distanza"
s’intende:l’attività di telelavoro svolta in conformità alle disposizioni del
presente decreto.
-
Per "telelavoro" la prestazione di
lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in
qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro,
dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il
collegamento con l’amministrazione cui la prestazione stessa inerisce.
-
Per "sede di lavoro" quella dell’ufficio
al quale il dipendente è assegnato.
Gli obiettivi
L’organo di governo di
ciascuna amministrazione nell’ambito degli obiettivi fissati annualmente e
sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o
equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme
di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.
Le modalità
Le amministrazioni
definiscono le modalità per razionalizzare e semplificare attività,
procedimenti amministrativi e procedure informatiche, con l’obiettivo di
migliorare l’organizzazione del lavoro, l’economicità e la qualità del
servizio, considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse
umane e finanziarie.
Il Progetto del
telelavoro
Il ricorso a forme di
telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati:
a)
gli obiettivi,
b)
le attività interessate,
c)
le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto,
d)
le modalità di effettuazione secondo principi di
ergonomia cognitiva,
e)
le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di
cui si prevede il coinvolgimento,
f)
i tempi e le modalità di realizzazione,
g)
i criteri di verifica e di aggiornamento,
h)
le modificazioni organizzative ove necessarie, nonché i
costi e i benefici, diretti e indiretti.
Il progetto definisce:
a)
la tipologia,
b)
la durata,
c)
le metodologie didattiche,
d)
le risorse finanziarie degli interventi di formazione e
di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare
capacità di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative,
tecnologiche e di processo.
Il progetto è
approvato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio o servizio
nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d’intesa con il
responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate
più strutture, il progetto è approvato dal responsabile dell’ufficio
dirigenziale generale od equiparato.
Il progetto può prevedere
che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria
attività in telelavoro.
Le amministrazioni
pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano forme di
collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture
e risorse.
Le forme di telelavoro
possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi nel
rispetto dei criteri generali di uniformità, garanzia e trasparenza.
Sede di lavoro -
domicilio del dipendente
La prestazione di telelavoro
può effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi
disponibile un ambiente di lavoro di cui l'amministrazione abbia
preventivamente verificato la conformità alle norme generali di prevenzione e
sicurezza delle utenze domestiche.
Diritto al reintegro
nella sede originaria
Il dipendente addetto al telelavoro può richiedere
per iscritto all’amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella
sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di
tempo fissato dal progetto.
La postazione di
telelavoro:
-
è il sistema tecnologico costituito da un insieme di
apparecchiature e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di
attività di telelavoro.
-
deve essere messa a disposizione, installata e collaudata
a cura ed a spese dell’amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì
la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i
relativi costi.
-
I collegamenti telematici necessari per l’effettuazione
della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese
dell’amministrazione interessata, sulla quale gravano altresì tutte le spese di
gestione e di manutenzione.
-
Sulla base di una specifica analisi dei rischi,
l’amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni
tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo.
-
Può essere utilizzata esclusivamente per le attività
inerenti al rapporto di lavoro.
Nell’ambito del progetto
le amministrazioni definiscono le modalità per assicurare adeguate
comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera.
Regole tecniche:
-
L’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione fissa le eventuali regole tecniche per il telelavoro, anche con
riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie
per l’identificazione, alle esigenze di adeguamento all’evoluzione scientifica
e tecnologica ed alla tutela della sicurezza dei dati.
-
Il progetto determina i criteri, orientati ai risultati,
per l’individuazione di parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni
da svolgere mediante ricorso al telelavoro.
-
La verifica dell’adempimento della prestazione è
effettuata dal dirigente, alla stregua dei predetti parametri.
La
contrattazione collettiva
-
La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse
forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina
economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un
trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro
e, in particolare, una adeguata tutela della salute e della sicurezza del
lavoro.
-
La contrattazione collettiva definisce le modalità per
l’accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi
competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione.
-
L’amministrazione assegna il dipendente al telelavoro
sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra
l’altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del
telelavoro.