S.U.L.P.M.
Sindacato
Unitario
Lavoratori
Polizia Municipale

 
Cari Colleghi,
Vi comunico che ieri 26 aprile 2001 alle ore 20 circa, presso l'ARAN la delegazione sindacale composta da CGIL/FP, CISL/FP, UIL/FP e dal DiCCAP ha siglato la preintesa per il rinnovo del biennio contrattuale 2000/2001.
La nostra delegazione, in particolare, ed il Responsabile della Stessa Dr. Antonello Mastino, hanno rilevato e fatto notare all'Agenzia quanto grave sia la situazione venutasi a verificare in merito alla "libera" interpretazione degli articoli del contratto lasciati ad interpretazioni molto "individuali" di funzionari ARAN che scorrettamente rilasciano interviste o danno pareri ai comuni in merito ad articoli per i quali è indispensabile l'istituto dell'accordo tra le parti. Tra questi in relazione in particolare all'art. 24 ed alle code contrattuali in genere.
Nel merito della proposta presentata, il Dr. Mastino ha fatto notare come vi siano numerose discrepanze all'interno della stessa, per cui, a fronte di un sicuro adeguamento salariale previsto nella media per 152,500 lire (la nostra richiesta era di 157.000 lire), accettabili dal punto di vista mediato, non si trova traccia di come adoperare i maggiori risparmi relativamente a quanto previsto nell'articolato presentato che in merito alla tredicesima mensilità da ritenersi in caso di periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia, viene diminuita gradualmente in relazione all'astensione dal lavoro. Detta cifra, a nostro parere, deve essere integrativa del fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 98/2001 anche per quel che concerne i lavoratori eventualmente licenziati per motivi disciplinari; Si è fatto, ancora, rilevare come la normativa proposta in relazione al Personale incaricato di posizioni Organizzative, sia in contrasto con la normativa prevista dall'art. 109 comma 2 della Legge 267/2000. A questo proposito l'ARAN ha testualmente risposto che con la norma contrattuale intende abrogare quella di legge.
A questo proposito è stato fatto rilevare, sempre dalla nostra delegazione e dal suo rappresentante, come detta norma se lasciata alla libera interpretazione dei sindaci e di taluni membri ARAN potrebbe facilmente diventare un facile cavillo per consentire ai sindaci di operare scelte discrezionali e immotivate, vanificando così anni di dura lotta sindacale. L'accordo testé raggiunto è stato inserito nel verbale e, pertanto, non darà luogo a diverse interpretazioni.
Altro interessante istituto è stato quello relativo al "bilinguismo", là dove viene indicato testualmente:"Art. 11...L'art. 40 del CCNL del 14.9.2000 è integrato con il seguente comma:"2. La disciplina del comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale che sia tenuto all'esercizio delle prestazioni necessarie per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, in attuazione della legge 15 dicembre 1999 , n°482.....".  Abbiamo fatto rilevare che questo istituto, così indicato avrà senza ombra di dubbio una pesante ripercussione nella contrattazione decentrata, infatti tutti coloro i quali sono previsti all'interno di detta Legge, potranno avvalersi della possibilità di incrementare il loro stipendio di circa il 33%, valore medio di incremento previsto nella provincia autonoma di Trento e Bolzano ed espressamente richiamato dalla norma in parola.  Pertanto, i colleghi della Sardegna, delle aree soggette a valorizzazione delle minoranze etniche e linguistiche (piana degli Albanesi etc.) potranno, in forza di questa norma tentare di proporre (ma a questo punto, una volta approvata la sottoscrizione definitiva dovranno farlo per forza visto che è norma contrattuale vigente) l'incremento salariale di cui sopra. Per questo attendete, comunque, maggiori dettagli da parte di questa segreteria Generale che sta predisponendo una apposita piattaforme per la bisogna.
Sempre nell'arco della contrattazione è stato fatto rilevare che per ciò che consente l'elevazione libera della contrattazione decentrata, la misura di ciò che viene comunemente definito come "parametro virtuoso" sia da lasciare libera alla contrattazione locale in quanto, ponendo indicazioni di carattere nazionale si "paletta  in modo massificante prospettive che non sempre possono essere confermate da situazioni di carattere locale o da impedimenti avvenuti per "causa di forza maggiore".
 
ECCO QUINDI LA TABELLA DEGLI AUMENTI MENSILI PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE:
aree e posizioni    ex qualifica funz.        01 lug.2000(*)            01 genn. 2001(*)
D5                                                            51.000                        85.000
D4                                                            49.000                        81.000
D3                        8° liv.                            44.000                        72.000
D2                        7° liv. Led                      44.000                        72.000
D1                        7° liv.                            44.000                        72.000
C4                                                            44.000                        72.000
C3                                                            41.000                        68.000
C2                        6° liv. led                       38.000                        63.000
C1                        6° liv.                            36.000                        60.000
B6                                                            36.000                        60.000
B5                                                            36.000                        59.000
B4                        quinto liv.led                  35.000                        58.000
B3                        quinto liv.                      33.000                        56.000
B2                        quarto liv.                      33.000                        56.000
B1                        4° liv.                            33.000                        56.000
A4                                                            33.000                        56.000
A3                                                            32.000                        53.000
A2                        3° liv.led                        31.000                        52.000
A1                        3° liv.                            31.000                        51.000
 
Con questa prima soluzione di accordo dobbiamo rilevare che, pur esistendo, comunque, un divario assai concreto con le altre categorie di lavoratori del settore Pubblico Impiego, la "forbice" salariale ha, comunque, avuto una diminuzione del suo divario tra le parti diminuendo, in questa tornata, sensibilmente la differenza. Resta ovviamente, in piedi il mantenimento della massima allertazione al fine di continuare a far si che la differenza tra i contratti sia sempre meno evidente per poter, a breve, discutere su una contrattazione che sia livellata ai massimi tabellari del Comparto in perfetta armonia con quanto previsto per gli altri lavoratori del P.I. in generale.
Con la sottoscrizione di questo protocollo di intesa cessa lo stato di agitazione del Di.C.C.A.P.a suo tempo proclamato così come i Sindacati Confederali hanno annullato lo sciopero previsto per il 30.p.v.. L'intesa non è stata sottoscritta dal solo sindacato C.S.A. che ha prodotto, pare, un documento di contestazione diretto all'Agenzia.
Ulteriori eventuali notizie verranno da noi tempestivamente inviate.
fraterni saluti.
Roma 27 aprile 2001
                                                                            IL CORDINATORE NAZIONALE Di.C.C.A.P.
                                                                                SEGRETARIO GENERALE S.U.L.P.M.
                                                                                            Dr. Antonello Mastino

Testo della preintesa del 26.04.01